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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 24/03/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. 496/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Antonia Gradi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 496/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIANCIA Parte_1 C.F._1
ALFREDO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIANCIA Parte_2 C.F._2
ALFREDO ATTORI contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASETTA PAOLO CP_1 C.F._3 e dell'avv. BERETTA ROBERTO MARIA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per gli attori
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione e conclusione disattesa, in particolare la riconvenzionale perché inammissibile, improponibile e comunque infondata, così giudicare:
- accertare e dichiarare che l'area, compresa quindi quella cementata a marciapiede dal convenuto, di cui al cortile sito in Comune di Agnadello (CR) alla via Dante n. 31, individuata al foglio 7 mappale
n.135, di circa are 01.15, ad eccezione della propaggine in angolo nord-est menzionata nella relazione del CTU (ex mappale 1586) -così come anche risultante dalla tavola di rappresentazione (all.n.3) allegata alla suddetta Consulenza Tecnica d'Ufficio- è di proprietà esclusiva degli attori signori
e e fa parte e costituisce il cortile degli immobili di cui al mappale Parte_1 Parte_2
n.136 in capo ai medesimi proprietari;
pagina 1 di 9 - ordinare la trascrizione della sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari - Agenzia delle Entrate competente per territorio;
- condannare parte convenuta alla rifusione delle spese e competenze tutte di giudizio, della mediazione e della espletata CTU”.
Per il convenuto
“IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO: l'Ill.mo Giudice adito, dato atto e dichiarato incidentalmente, come precisato dal C.T.U. nel suo elaborato, che la porzione dell'area costituita da una propaggine nell'angolo nord-est dell'immobile di proprietà del convenuto (ex mappale 1586) non fa parte del mappale 135, e cioè del cortile in contestazione, voglia respingere le domande attoree, in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti negli atti di causa, nonché in quanto coperte dall'efficacia di cosa giudicata della sentenza n. 801/2019 del Tribunale di Cremona.
IN VIA SUBORDINATA E RICONVENZIONALE: nell'ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito accertasse e riconoscesse la formale proprietà degli attori sul mappale 135 e venisse altresì accertato che il marciapiede per cui è causa è incluso nel suddetto mappale 135, voglia altresì accertare e dichiarare che il sig. ha acquisito la proprietà del sedime su cui insiste il marciapiede, per CP_1 essersi realizzata l'usucapione ultra-ventennale.
IN OGNI CASO: Spese di causa rifuse”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli attori in epigrafe adivano il Tribunale esponendo:
-di essere comproprietari, in regime di comunione legale dei beni, del compendio immobiliare ad uso abitativo con annessa porzione di cortile, sito in Agnadello, via Dante 1, in virtù di atto di compravendita 13.10.1978 attraverso il quale acquistavano da tale la proprietà degli CP_2
originali mappali 136 e 136/1 del foglio 1 del NCEU del Comune di Agnadello;
-che tra i beni acquistati non veniva espressamente indicato il cortile oggi individuato al mappale 135 che, essendo però pertinenza dei beni principali, veniva ex lege ceduto unitamente a questi ultimi ai sensi degli artt. 817-818 c.c.;
-che, invero, i beni degli attori provenivano dall'originario mappale 1587/1 di tale , PEona_1 dante causa di , mappale graffato all'area cortilizia oggi individuata con il mappale 135 CP_2
che, dunque, era stata trasferita agli attori unitamente agli altri beni;
-che tale trasferimento era stato precisato con atto di identificazione catastale del 26.01.2016, ove era chiarito che, unitamente ai fabbricati espressamente indicati, era stata ceduta anche la porzione di cortile di cui al mappale 135, già identificata in lato est dell'originario foglio 7 mappale 135 di are 1.70 pagina 2 di 9 (frazionata successivamente nel mappale 448 di are 0.55 di proprietà dei confinanti e PEona_2
nel mappale 135 oggi di are 01.15 fuso quale cortile di pertinenza esclusiva della proprietà degli attori di cui al mappale 136).
Esponevano ancora che i luoghi di causa erano da diversi anni oggetto di pretese del convenuto, il quale rivendicava la proprietà di una porzione di area del predetto cortile posta innanzi al fronte sud della sua abitazione.
Aggiungevano che tale diritto di proprietà era già stato messo in discussione in un primo giudizio, intentato dagli stessi attori per negatoria servitutis, che si era concluso con il rigetto della domanda a causa di insufficiente prova documentale.
Domandavano pertanto di accertare che l'area di cui al mappale n. 135 di are 01.15 era di proprietà esclusiva degli attori.
Si costituiva in giudizio il convenuto contestando la fondatezza della domanda.
In via preliminare il convenuto osservava che questo Tribunale aveva già avuto modo di esprimersi, con sentenza n. 801/2019 passata in giudicato, sulla questione oggetto di causa, pronunciandosi, in via incidentale, sulla questione della proprietà del suddetto mappale 135 e rigettando la domanda attorea.
Ne conseguiva la preclusione assoluta del riesame sul fatto già accertato in quanto già coperto da giudicato.
Depositate le memorie ex art. 183 co VI c.p.c., tentata con esito negativo la conciliazione, la causa veniva istruita mediante prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio, depositata la quale passava in decisione.
Pronunciata sentenza parziale avente n. 551/2024, la causa veniva rimessa istruttoria invitando le parti a prendere posizione in merito ad un punto specifico delle conclusioni del CTU rilevante ai fini della decisione.
Esaurito detto incombente, la causa passava infine in decisione sulle conclusioni sovrascritte.
***
In via preliminare si osserva che sull'eccezione di giudicato questo Giudice si è già pronunciato, rigettandola, con la sentenza parziale n. 551/2024 sopra richiamata.
Nel merito delle contrapposte domande delle parti si osserva quanto segue.
Il CTU, incaricato di esaminare gli atti di provenienza, tenuto conto delle variazioni negli identificativi catastali che si sono succedute nel tempo, ha così ricostruito i trasferimenti di proprietà interessanti i beni di parte attrice:
“La proprietà oggi in capo agli attori è il frutto dei seguenti atti di compravendita succedutisi nel tempo:
- rogito notaio rep. n.761/361, in data 06.09.1949, mediante il quale Per_3 PEona_4
(proprietaria) e (usufruttuaria) vendono a in , i beni
[...] PEona_5 CP_3 PEona_1
pagina 3 di 9 di cui al mappale 1571/1, consistenti in “casa posta sulla via Vailate, al civico 10, di piani 2, vani
3…”, i cui confini sono “… a mattina proprietà della Compensati, a muro di cinta;
a mezzodì Pt_3 la comunale via Vittorio Emanuele;
a sera;
a monte proprietà ”. PEona_1 Per_6
- rogito notaio rep. n. 8 in data 25.08.1952, concernente la vendita da PEona_7 CP_3
[...
a dei beni di cui al mappale 1587/1, consistenti in “…casa posta sulla via PEona_1
Vailate al civ. n.10, di piani 2 vani 3, senza reddito, alla quale fanno confine: a mattina ragioni della
Compensati a muro di cinta, a mezzodì la Comunale via Vittorio Emanuele, già via Vailate, a Pt_3 sera proprietà a tramontana ragioni Uberti…”. Pt_4
- rogito notaio rep. n. 7538, in data 15.01.1974, relativo alla cessione da PEona_8 PEona_1
a del “…fabbricato d'abitazioni rurali sito in Agnadello e contraddistinto nel
[...] CP_2
N.C.E.U. di detto Comune alla partita 155, foglio 21, con i mappali: 1707/1, via Vittorio Emanuele 11,
T.1, cat. A/6, cl. 1, Vani 3, r.c., lire 237; 1707/2 (millesettecentosette/subalterno 2) via Dante 25, T.1, cat. A/6, cl.1 vani 3, lire 237. L'immobile suddetto è costituito da due camere con cucinini al piano terra e da altre due camere al piano primo, privo di servizi igienici e confina: a nord con proprietà
ad est con fabbrica di compensati di proprietà , a sud con via Dante, ad ovest con Pt_1 Pt_5 proprietà ”; PEona_9
- rogito notaio rep. n. 17988 in data 13.10.1978, dal quale si evince che , PEona_8 CP_2 vende agli odierni attori e in comunione dei beni “…fabbricato Parte_2 Parte_1
d'abitazione rurale sito in Agnadello e contraddistinto nel N.C.E.U. di detto Comune, foglio 7, con i mappali:
- 136/1 (centotrentasei subalterno uno) via V. Emanuele 11, T.1, cat. A/6, cl.1, vani 3, r.c. lire 237;
- 136 (centotrentasei) via V. Emanuele 11, T.1, cat. A/6, cl.1, vani 3, r.c. lire 237. Immobile costituito da due camere con cucina al piano terra e altre due camere al piano primo, privo di servizi igienici.
Confini: a nord con proprietà ad est con fabbrica di compensati di proprietà , a sud con Pt_1 Pt_5 via Dante;
ad ovest con proprietà .” PEona_10
Gli atti di compravendita elencati tuttavia sono molto sommari nella descrizione dei beni e dei loro confini e soprattutto non chiariscono in modo esaustivo quale sia l'effettiva proprietà del cortile oggi distinto al catasto con la particella 135. Maggiori dettagli circa l'appartenenza del bene interessato dal presente contenzioso, sono contenuti nell'atto di compravendita stipulato in data 11 dicembre 1948,
a rogito dott. (allegato 23 doc. parte convenuta) a mezzo del quale è stato dato corso al Per_3 frazionamento dell'allora intero compendio (oggi concernente sia i beni degli attori sia quelli dei confinanti di ponente) per la vendita da parte dell'unica intestataria, a quei tempi, sig.ra PEona_4 pagina 4 di 9 (usufruttuaria la madre sig.ra della porzione ovest (oggi di proprietà Per_4 PEona_5
al sig. . Parte_6 PEona_1
Nello specifico si riporta lo stralcio delle descrizioni più significative, del rogito de quo:
…….omissis…….. Per_1
“ la Sig.ra fu quale proprietaria e la di lei madre fu PEona_4 PEona_12
PE
, quale usufruttuaria in parte, dichiarano di cedere e vendere, come in fatto Per_13 PEona_4
cedono e vendono al Signor che accetta ed acquista: Parte_7
I seguenti stabili nel Comune di Agnadello e nella relativa mappa del Catasto Urbano distinti come segue:
- Mappale 1584 (millecinquecentoottantaquattro) – casa posta sulla via Vailati al civ. n. 14, di piani 2, vani 2, rend. £. 62;
- Mappale 1587 2 (millecinquecentoottantasette subalterno due) casa posta sulla via Vailate ai civ. n.
16 di piani 2 vani 3 Rend. £. 381.
Detti stabili formanti un sol corpo vengono delimitati nel modo seguente: a mattina mediante linea partente dal muro esterno di monte ad una distanza dal muro del confine di sera di metri nove e mezzo, dividente il cortile con una distanza di metri tre dalla linea di muro interno e giungente esattamente sul punto di mezzo dell'uscita verso la via Vailate, ora via Dante;
a mezzodì la comunale via Dante;
a sera proprietà a monte proprietà per modo che l'area complessiva del corpo di Per_15 Pt_1
fabbricato come sopra venduta risulti di ett. 0.01.65 (metri quadrati centosessantacinque). Fra la proprietà rimasta alle sig.re venditrici e quella acquistata dal Sig. si costituisce PEona_1
reciproca servitù di passaggio per accedere alla via Dante, e ciò a favore e carico dei proprietari come dei loro inquilini.”.
Dall'analisi di quanto riportato e dal confronto con la mappa del Cessato Catasto, riferita a quell'epoca
(all. 2 fascicolo attoreo) si è potuto appurare quanto segue:
- l'area cortilizia di cui trattasi (costituente la parte scoperta del mappale 1587) era sin dall'origine una pertinenza esclusiva della proprietà (usufrutto ) nella sua intera PEona_4 PEona_5 consistenza, prova ne sia che con l'atto di compravendita stipulato il giorno 11 dicembre 1948 la suddetta proprietaria, disponendone in toto, ha potuto suddividerla in due parti di cui una, quella di levante, rimasta alla venditrice (diventerà poi la proprietà degli attori) e l'altra, di ponente, venduta al
; PEona_1
- oggi il cortile di cui al mappale 135 del foglio 7 è delimitato in mappa in lato di ponente dalla linea corrispondente a quanto indicato nell'atto sopracitato (11.12.1948, notaio ) per effetto del Per_3 pagina 5 di 9 tipo di frazionamento inserito successivamente (anno 2014) ancorché rispettoso della dividente disposta dall'allora proprietaria all'atto della cessione di una parte dei suoi beni PEona_4
a ; PEona_1
- si notano alcune differenze tra la mappa del cessato catasto e quella attuale, ovvero:
a) il confine nord dell'area nella mappa non più vigente (particella 1587/parte) non coincideva con la linea del fabbricato oggi in capo al convenuto (mappale 145) ma formava una striscia di terreno a forma triangolare, sempre di pertinenza della proprietà già (vedasi in proposito PEona_4
graffatura con il fabbricato) con la base ad ovest (attuale mappale 448) sino a terminare sullo spigolo nord-est del fabbricato oggi (all. 2 doc. parte attrice); CP_1
b) una differente risagomatura nella parte nord-est nel mappale 135 rispetto al documento cartaceo più datato (mappale 1587) laddove quest'ultimo termina sul prolungamento che si diparte dallo spigolo sud-est del fabbricato oggi di proprietà del convenuto, sino a congiungersi con la linea di confine est coincidente con la delimitazione sud del mappale 1586 (allegato 09 fascicolo convenuto) a forma trapezoidale, mentre oggi nell'attuale mappa (particella 135) si estende in lato di monte per circa 4,5 metri (pag. 56 perizia giurata geom. . Per_16
Tutto ciò premesso si ritiene che il mappale 135 del foglio 7, sia di esclusiva proprietà degli attori se si eccettua la porzione dell'area costituita dalla propaggine in angolo nord-est già menzionata (ex mappale 1586) che ai tempi del frazionamento in due parti dell'intero bene non era ricompresa nei beni intestati a . PEona_4
Trascurabile al contempo il reliquato d'area triangolare sopra descritto (comunque in capo ai Sigg.ri
– in quanto di superficie irrilevante, peraltro non quantificabile (la mappa del cessato PEona_9 Pt_6
catasto non è riprodotta in scala) interposto tra la linea sud del fabbricato di proprietà del convenuto
(mappale 134/parte, ex mappale 145) e la direttrice che si diparte dal fabbricato ovest (ora di proprietà
sino ad arrivare allo spigolo del corpo di fabbrica in capo a ”. PEona_2 CP_1
Con riferimento alle verifiche dirette ad accertare se l'area di cui al mappale 135 comprenda anche la striscia di terreno sulla quale si trova il marciapiede antistante la proprietà del convenuto, il CTU ha così risposto:
“Non avendo riscontrato dagli atti di compravendita allegati ai fascicoli indicazioni contrarie (ad esempio: confine a linea di stillicidio, misure…) e dovendosi quindi necessariamente attenere al confine delineato dalla mappa (art. 950 del Codice Civile) si ritiene che la linea dividente di cui al confine del mappale 135, sia da ricondurre a quanto riportato nel cessato catasto (mapp. 1587). Il suddetto termine, come precisato poc'anzi, per un tratto in lato di levante coincide con il limite del pagina 6 di 9 mappale 145 (ora di proprietà ) e successivamente termina contro la linea obliqua CP_1
corrispondente al confine originario, oggi Pertanto, essendo il marciapiede addossato PEona_2 al paramento esterno del muro sud del convenuto, si giudica che questi insista sull'odierno mappale
135 in capo ai Sigg.ri e Da ultimo, per i motivi sopra addotti..” ed Parte_1 Parte_2 ha poi precisato che “dato atto che il confine in lato di monte dell'area cortilizia si estende sino al limite del fabbricato del convenuto e riportando la misurazione indicata sull'atto di divisione datato 11 dicembre 1948, a rogito notaio si reputa il marciapiede de quo insistente sulla proprietà di Per_3
cui al mappale 448 per metri tre e per la restante parte (metri 5,24) sul mappale 135 (vedasi allegato
3)”.
Ebbene, la conclusione cui giunge il CTU in merito alla proprietà del mappale 135 è corretta e il punto di raccordo tra i vari atti che hanno interessato la proprietà oggi di parte attrice e che conferma che in essa è compreso il cortile per cui è causa è costituito dalla descrizione dei confini contenuta negli atti.
Infatti nell'atto in data 11.12.1948 con il quale alienava a , tra PEona_4 PEona_1
l'altro, una porzione della parte scoperta del mappale 1587 di sua proprietà, veniva individuata la porzione di area cortilizia ceduta al (mappale 1587/2) e quella rimasta in capo alla PEona_1
venditrice (doc. 23 fascicolo parte convenuta).
alienava poi detti beni ad con atto 25.8.1951 e quest'ultimo a sua PEona_1 PEona_17
volta li alienava a e con atto in data 20.10.1968 (vedasi allegato 3 alla PEona_10 PEona_18
perizia giurata di stima in atti sub doc. 4 di parte attrice).
I beni rimasti in capo alla venditrice (mapp. 1587/1) venivano invece ceduti a PEona_4
con atto in data 06.09.1949 (vedasi allegato 1 alla perizia giurata di stima in atti sub doc. 4 CP_3 di parte attrice) e il confine di ovest era individuato nei beni (“a sera PEona_1 PEona_1
”), la cui proprietà comprendeva la porzione di corte a sua volta acquistata dalla
[...] PEona_4
Anche gli atti successivi interessanti i beni oggi di parte attrice individuano gli immobili oggetto di trasferimento mediante una descrizione sommaria del fabbricato e, indirettamente, quanto all'area cortilizia, mediante indicazione del confine.
Infatti nell'atto di vendita da a in data 25.08.1952 il confine di ovest è indicato CP_3 PEona_1
nelle ragioni (“a sera proprietà ) (vedasi allegato 2 alla perizia giurata di stima in atti Pt_4 Pt_4
sub doc. 4 di parte attrice).
Così anche nell'atto Terracciano – Carniti in data 15.01.1974 il confine di ovest è indicato nelle ragioni
(“ad ovest con proprietà ”) (vedasi allegato 4 alla perizia giurata PEona_2 PEona_9
di stima in atti sub doc. 4 di parte attrice). pagina 7 di 9 Infine, nell'atto di cessione dei beni da Carniti agli attori in data 13.10.1978 il confine di ovest è indicato sempre nella proprietà (“ad ovest con proprietà ”) (vedasi PEona_9 PEona_10
allegato 5 alla perizia giurata di stima in atti sub doc. 4 di parte attrice).
La proprietà comprende, appunto, la porzione di cortile originariamente venduta da PEona_9 [...]
a con il richiamato atto del 1948, sicché si deve concludere che PEona_4 PEona_1
gli attori hanno acquistato anche la porzione del cortile oggetto di causa (originariamente venduta da a con atto del 1949), essendo la loro proprietà confinante, in lato PEona_4 CP_3
ovest, con la proprietà PEona_2
Il CTU ha poi accertato, con giudizio tecnico congruamente motivato e che si condivide, che l'area del cortile di cui al mappale 135 comprende anche la porzione di area su cui sorge il marciapiede per cui è causa.
È però emerso un errore nel frazionamento che ha portato all'individuazione del mappale 135, in quanto in esso è stato erroneamente compreso, senza che vi fosse un titolo a sostegno di tale estensione,
l'ex mappale 1586.
Tanto osservato occorre ora esaminare la domanda riconvenzionale di usucapione formulata dal convenuto ed avente ad oggetto la sola porzione del mappale 135 sulla quale insiste il marciapiede antistante l'immobile del convenuto.
La domanda non può trovare accoglimento.
L'utilizzo di detto marciapiede nel corso degli anni da parte del convenuto o dei suoi danti causa per collocarvi lo stendibiancheria o vasi contenenti essenze arboree non è sufficiente ad integrare l'esercizio del possesso utile all'usucapione.
Nemmeno la circostanza che il marciapiede sia stato realizzato dal convenuto dopo i lavori di sistemazione della sua casa (teste o riparato dal medesimo in quanto rovinatosi a seguito di lavori Pt_6 sulla facciata dell'abitazione del convenuto (teste è significativa di un possesso ad Tes_1
usucapionem, tenuto conto che la realizzazione di un'opera su suolo altrui non determina l'acquisto della proprietà del suolo occupato essendo vero il contrario (art. 934 c.c.).
Tali comportamenti non configurano un'attività idonea a realizzare l'esclusione dei terzi dal godimento del bene, ciò che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà (cfr. Cass. 1796/2022).
Dunque, non essendo emersa la prova di una relazione materiale con il bene oggetto della domanda di usucapione configurabile in termini di "ius excludendi alios" e, dunque, la prova di averlo posseduto come proprietario, escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il bene, la domanda va respinta. pagina 8 di 9 In conclusione, in parziale accoglimento della domanda di parte attrice, deve essere dichiarato che l'area di cui al cortile sito in Comune di Agnadello (CR) alla via Dante n. 31, individuata al foglio 7 mappale n.135, compresa la parte cementata a marciapiede per cui è causa, con esclusione però della propaggine in angolo nord-est menzionata nella relazione del CTU (ex mappale 1586), così come anche risultante dalla tavola di rappresentazione (all.n.3) allegata alla suddetta Consulenza Tecnica
d'Ufficio, è di proprietà esclusiva degli attori e . Parte_1 Parte_2
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Spese di CTU in via definitiva a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accerta che l'area di cui al cortile sito in Comune di Agnadello (CR) alla via Dante n. 31, individuata al foglio 7 mappale n.135, compresa la parte cementata a marciapiede per cui è causa, con esclusione della propaggine in angolo nord-est indicata nella relazione del CTU che si intende qui richiamata (ex mappale 1586), così come risultante dalla tavola di rappresentazione (all.n.3) allegata alla suddetta
Consulenza Tecnica d'Ufficio che si intende qui richiamata, è di proprietà esclusiva degli attori
[...]
e ; Pt_1 Parte_2
rigetta la domanda riconvenzionale di usucapione formulata dal convenuto;
condanna il convenuto alla rifusione delle spese processuali in favore degli attori che CP_1
liquida in euro 5.500,00 per compensi, euro 545,00 per esborsi, oltre al 15% a titolo di rimborso spese forfettario, iva e cpa;
spese di CTU in via definitiva a carico del convenuto.
Ordina, al passaggio in giudicato, la trascrizione della presente sentenza.
Cremona, 24.03.2025
Il Giudice
dott.ssa Antonia Gradi
pagina 9 di 9