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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/11/2024, n. 4666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4666 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
RG 4445/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord - I sezione civile - così composto:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice
Dott. Maurizio Spezzaferri Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4445 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, riservata in decisione all'udienza cartolare del 06/11/2024, avente ad oggetto la separazione giudiziale dei coniugi e vertente
TRA
nata a [...] il [...] ( ) elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Castello di Cisterna (NA) alla via Kennedy n.4, presso lo studio dell'Avv.
Ginevra CERVONE, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
nato a [...]) il 02/06/1997 Controparte_1
( ) elettivamente domiciliato in Somma Vesuviana (NA) alla via C.F._2
Pigno n.36, presso lo studio dell'Avv. Alfonso CAPASSO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI PER UDIENZA A TRATTAZIONE SCRITTA DEL 06/11/2024
Per le parti come da nota scritta depositata in data 04/11/2024 nel termine concesso in sede di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. che espressamente si richiama.
1 RG 4445/2024
Per il PM: conclude in data 04/11/2024, esprimendo parere favorevole.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Mediante ricorso depositato il 30/05/2024 parte ricorrente, nel premettere di aver contratto matrimonio civile in data 14/02/2017 con il sig. e che Controparte_1
dalla relativa unione era nato un figlio – (nato il [...]) – deduceva che Per_1
l'unione familiare era naufragata a causa delle incompatibilità caratteriali, difatti, i coniugi già da qualche anno vivevano separati e non vi era alcuna possibilità di riconciliazione o ripresa della convivenza.
Pertanto, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, l'affidamento condiviso del figlio minore, la fissazione a carico del di un assegno mensile pari CP_1
ad euro 250,00 a titolo di concorso al mantenimento ordinario del figlio nonché del 50% delle spese straordinarie.
Instaurato il contraddittorio, in data 6/11/2024 si costituiva il resistente sig.
mediante comparsa di costituzione e risposta, il quale si associava Controparte_1
alle richieste formulate dalla ricorrente, richiedendo la separazione personale dei coniugi con disponibilità a versare a titolo di mantenimento per il figlio minore la somma mensile di euro
250,00.
A fronte di successiva istanza congiunta con allegazione di accordo raggiunto nelle more tra le parti per la definizione concordata del giudizio, veniva disposta la trattazione in forma scritta del giudizio ex art. 127 ter c.p.c. e art. 473bis.51 c.p.c. con sostituzione dell'udienza del 06/11/2024 mediante deposito di note scritte.
Le parti depositavano così le dette note in data 04/11/2024 con cui confermavano di aver raggiunto, con l'assistenza dei rispettivi difensori, un accordo inteso alla disciplina delle condizioni di separazione, di cui richiedevano la ricezione a sentenza da parte del Collegio.
In data 04/11/2024 il PM apponeva il visto, esprimendo parere favorevole.
2. In diritto. La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione, da rendersi ai sensi dell'art.151, comma 1, c.c.
A questo ultimo rilievo nella dichiarazione espressamente sottoscritta, i coniugi hanno
2 RG 4445/2024
dichiarato l'impossibilità di riconciliazione richiamando l'accordo depositato in data 25-10-
2024, che prevede compiutamente le condizioni che si intendono espressamente richiamate, come di seguito riportate:
3 RG 4445/2024
4 RG 4445/2024
3. Il Collegio ritiene che le pattuizioni intervenute tra i coniugi non siano contrarie a norme imperative e siano conformi agli interessi della prole;
pertanto, possono essere recepite nella presente pronuncia.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono eccezionali motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) pronuncia, alle condizioni sopra riportate, la separazione personale tra i coniugi
[...]
nata a [...] il [...] e nato a Parte_1 Controparte_1
Carpi (MO) il 02/06/1997;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.P.R. 03/11/2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASTELLO DI CISTERNA nonché per gli eventuali adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile, ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione (Atto n. 2, Parte I, Anno 2017);
c) dichiara compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Aversa, in data 11-11-2024
Il Giudice Relatore/Estensore La Presidente
Dott. Maurizio Spezzaferri Dott.ssa Alessandra Tabarro
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord - I sezione civile - così composto:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice
Dott. Maurizio Spezzaferri Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4445 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, riservata in decisione all'udienza cartolare del 06/11/2024, avente ad oggetto la separazione giudiziale dei coniugi e vertente
TRA
nata a [...] il [...] ( ) elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Castello di Cisterna (NA) alla via Kennedy n.4, presso lo studio dell'Avv.
Ginevra CERVONE, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
nato a [...]) il 02/06/1997 Controparte_1
( ) elettivamente domiciliato in Somma Vesuviana (NA) alla via C.F._2
Pigno n.36, presso lo studio dell'Avv. Alfonso CAPASSO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI PER UDIENZA A TRATTAZIONE SCRITTA DEL 06/11/2024
Per le parti come da nota scritta depositata in data 04/11/2024 nel termine concesso in sede di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. che espressamente si richiama.
1 RG 4445/2024
Per il PM: conclude in data 04/11/2024, esprimendo parere favorevole.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Mediante ricorso depositato il 30/05/2024 parte ricorrente, nel premettere di aver contratto matrimonio civile in data 14/02/2017 con il sig. e che Controparte_1
dalla relativa unione era nato un figlio – (nato il [...]) – deduceva che Per_1
l'unione familiare era naufragata a causa delle incompatibilità caratteriali, difatti, i coniugi già da qualche anno vivevano separati e non vi era alcuna possibilità di riconciliazione o ripresa della convivenza.
Pertanto, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, l'affidamento condiviso del figlio minore, la fissazione a carico del di un assegno mensile pari CP_1
ad euro 250,00 a titolo di concorso al mantenimento ordinario del figlio nonché del 50% delle spese straordinarie.
Instaurato il contraddittorio, in data 6/11/2024 si costituiva il resistente sig.
mediante comparsa di costituzione e risposta, il quale si associava Controparte_1
alle richieste formulate dalla ricorrente, richiedendo la separazione personale dei coniugi con disponibilità a versare a titolo di mantenimento per il figlio minore la somma mensile di euro
250,00.
A fronte di successiva istanza congiunta con allegazione di accordo raggiunto nelle more tra le parti per la definizione concordata del giudizio, veniva disposta la trattazione in forma scritta del giudizio ex art. 127 ter c.p.c. e art. 473bis.51 c.p.c. con sostituzione dell'udienza del 06/11/2024 mediante deposito di note scritte.
Le parti depositavano così le dette note in data 04/11/2024 con cui confermavano di aver raggiunto, con l'assistenza dei rispettivi difensori, un accordo inteso alla disciplina delle condizioni di separazione, di cui richiedevano la ricezione a sentenza da parte del Collegio.
In data 04/11/2024 il PM apponeva il visto, esprimendo parere favorevole.
2. In diritto. La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione, da rendersi ai sensi dell'art.151, comma 1, c.c.
A questo ultimo rilievo nella dichiarazione espressamente sottoscritta, i coniugi hanno
2 RG 4445/2024
dichiarato l'impossibilità di riconciliazione richiamando l'accordo depositato in data 25-10-
2024, che prevede compiutamente le condizioni che si intendono espressamente richiamate, come di seguito riportate:
3 RG 4445/2024
4 RG 4445/2024
3. Il Collegio ritiene che le pattuizioni intervenute tra i coniugi non siano contrarie a norme imperative e siano conformi agli interessi della prole;
pertanto, possono essere recepite nella presente pronuncia.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono eccezionali motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) pronuncia, alle condizioni sopra riportate, la separazione personale tra i coniugi
[...]
nata a [...] il [...] e nato a Parte_1 Controparte_1
Carpi (MO) il 02/06/1997;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.P.R. 03/11/2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASTELLO DI CISTERNA nonché per gli eventuali adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile, ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione (Atto n. 2, Parte I, Anno 2017);
c) dichiara compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Aversa, in data 11-11-2024
Il Giudice Relatore/Estensore La Presidente
Dott. Maurizio Spezzaferri Dott.ssa Alessandra Tabarro
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