Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 07/06/2025, n. 1543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1543 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N. 8967/2023 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron.
N......................Rep.
REPUBBLICA ITALIANA Oggetto: IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati:
Domenico Pellegrini Presidente
Maria Antonia Di Lazzaro Giudice rel.
Matteo Gatti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8967/2023 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in GENOVA VIA Parte_1 C.F._1
XX SETTEMBRE N. 33/8, presso lo studio dell''avv. , (C.F. Parte_2
) che la rappresenta e difende in forza di mandato in atti. C.F._2
PARTE RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ) elettivamente domiciliata in VIA CP_1 C.F._3
ASSAROTTI, 7/1 16122 GENOVA presso lo studio dell''avv. (C.F. Parte_3
e dell'avv. FUNARO SERAFINA (C.F. ) che lo C.F._4 C.F._5 rappresentano e difendono come da mandato in atti.
PARTE CONVENUTA
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione reietta,
In via pregiudiziale: respingere l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto dei requisiti di cui all'art. 473 bis. 12 c.p.c. per le ragioni esposte in atti;
In via principale: pronunciare la separazione personale dei coniugi SI.ra e SI. con addebito della Parte_1 CP_1 stessa al marito, con ogni consequenziale pronuncia;
assegnare l'abitazione coniugale, in locazione, alla SI.ra che l'abiterà con i figli;
Parte_1
affidare i figli minori congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre;
• prevedere che il padre possa vedere e tenere seco i bambini: a fine settimana alternati: dal venerdì dalle ore 16.30 sino alla domenica sera con accompagnamento presso la casa materna entro le ore 19;
• infrasettimanalmente: ▪ nelle settimane in cui il weekend è di competenza paterna: il mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola, con pernottamento, sino al giovedì mattina con accompagnamento a scuola, ovvero in caso di fermo od assenza scolastica, presso la casa materna entro le ore 10:30;
• ▪ nelle settimane in cui il weekend è di competenza materna: dal martedì dall'uscita da scuola sino al giovedì mattina con accompagnamento a scuola, ovvero in caso di fermo od assenza scolastica, presso la casa materna entro le ore 10:30;
• ▪ durante le vacanze estive: per due settimane consecutive nel mese di Agosto alternate di anno in anno;
• ▪ durante il periodo natalizio: tutti gli anni e resteranno con il padre il giorno del Per_1 Per_2 24 dicembre quando lo stesso si recherà a prenderli alle ore 16 presso la casa materna per ivi riportarli, di anno in anno, alternativamente o entro le ore 24 del giorno della Vigilia o entro le ore 11 del giorno del Santo Natale. I bambini trascorreranno con la madre il giorno del Santo Natale. Nell'anno in cui i bambini saranno riportati dal padre presso la madre entro le ore 24 del giorno della Vigilia lo stesso li riprenderà alle ore 18 del giorno del Santo Natale per tenerli seco sino alle ore 12.30 del giorno di Santo Stefano quando li riaccompagnerà presso la casa materna. Nell'anno in cui il padre riporterà i figli presso la madre alle ore 11 del giorno del Santo Natale li terrà seco dalle ore 12.30 del giorno di Santo Stefano con pernottamento. Fermo quanto sopra, i genitori suddivideranno, altresì, in due periodi, di pari giorni, il restante periodo di vacanze natalizie, dal 27 dicembre sino al rientro a scuola, suddividendoli di anno in anno;
• ▪ durante le vacanze pasquali: e alterneranno di anno in anno con ciascun Per_1 Per_2 genitore il periodo compreso dall'ultimo giorno di scuola sino alle ore 18 della Santa Pasqua, con quello compresso dalle 18 del giorno di Pasqua alla mattina del rientro a scuola;
• ▪ le restanti festività religiose e civili (ad esempio: 25 Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno, Festa Patronale, 1 Novembre, 8 Dicembre), eventuale settimana di sospensione scolastica e ponti secondo il criterio dell'alternanza;
• ▪ compleanni: e trascorreranno, ogni anno, il giorno del loro compleanno con Per_1 Per_2 entrambi i genitori e trascorreranno, ogni anno, quello dei genitori, con ciascuno di essi;
• ▪ contatti telefonici: la madre potrà, quando i figli resteranno presso il padre, contattarli quotidianamente nella fascia oraria 18-21.
• prevedere che il SI. corrisponda per il concorso al mantenimento dei figli, l'importo CP_1 pari ad Euro 1.500,00 (750,00 per ciscun figlio) oltre aumenti Istat come per legge e prevedere che il convenuto continui a corrispondere l'importo pari ad Euro 1.150,00 mensili relativo al canone di locazione dell'ex abitazione coniugale che il Dott. sta corrispondendo direttamente al locatore;
CP_1
• prevedere che le spese straordinarie vengano divise tra i coniugi al 70% a carico del SI.
[...] ed il 30% a carico della SI. Le spese dentistiche totalmente a carico del SI. CP_1 Parte_1 [...]
CP_1
• prevedere, vista la disparità di reddito tra i coniugi, un assegno per il concorso al mantenimento della SI.ra nell'importo meglio visto e/o ritenuto dal Tribunale Ill.mo, non inferiore ad euro Parte_1 500,00.
Seguono istanze istruttorie.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis,
1) Dichiarare la separazione personale dei e respingendo la Pt_4 CP_1 Parte_1 domanda di addebito proposta dalla moglie nei confronti del marito, dichiarando, altresì, in via riconvenzionale, l'addebito della presente separazione alla dott.ssa mandando all'Ufficiale di CP_2
Stato di Civile di annotare l'emananda Sentenza nei Registri di Stato Civile;
2) Affidare i figli minori e in modo condiviso ai Genitori con collocazione Per_1 Persona_3 abitativa prevalente degli stessi presso la madre nell'immobile sito in Genova, via Albaro 15/10.
- Nel tenere in considerazione quanto riferito a pag. 7 della Memoria 473 bis.17 c. 1 cpc datata 16.1.24 Mori, ossia che: “i genitori nelle more hanno concordato un regime di collocazione e frequentazione paritetico”, nonché a Verbale di udienza 9.7.24 che “sulle frequentazioni padre/figli le conclusioni sono analoghe”, disporre che e resteranno con il padre: Per_1 Per_2
- a fine settima alternati: dal venerdì dall'uscita da scuola sino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola o, in caso di fermo od assenza scolastica, presso la casa materna entro le ore 12,30 (orario conforme a pc Mori in Mem. 473 bis.17 c. 3 cpc);
infrasettimanalmente: nelle settimane in cui il week end è di competenza paterna: il mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola, con pernottamento, sino al giovedì mattina con accompagnamento a scuola, ovvero in caso di fermo od assenza scolastica, presso la casa materna entro le ore 12,30 (domanda conforme a pc Mori Mem. 473bis.17 c. 3 cpc); nelle settimane in cui il week end è di competenza materna: dal martedì dall'uscita da scuola sino al giovedì mattina con accompagnamento a scuola, ovvero in caso di fermo od assenza scolastica, presso la casa materna entro le ore 12,30 (domanda conforme a pc Mori Mem. 473bis.17 c. 3 cpc); nelle settimane che terminano con il fine settimana paterno il martedì mattina il padre accompagnerà i figli scuola;
- durante le vacanze estive: per due settimane consecutive nel mese di agosto non ricadenti nella prima settimana del mese;
- durante il periodo natalizio: in conformità a quanto concordato tra le Parti per il tramite dei rispettivi legali (prod. n. 23) per l'anno 2025 e in alternanza rispetto a quanto accaduto Per_1 Per_2 nel 2024, il 24/12 dalle ore 15.00, con pernottamento, fino alle ore 11.30 del 25/12 resteranno con il padre;
il Giorno del Santo Natale dalle ore 11.30 fino al giorno di Santo Stefano alle ore 11.00 resteranno con la madre;
dal 26/12 alle ore 11.00 sino al 27/12 alle ore 11.00 i figli lo trascorreranno con il padre. Dal 27/12 alle ore 11 sino all'1/1 alle ore 14.00 e resteranno con la madre, mentre dall'1/1 alle ore Per_2 Per_1
14.00 e fino al rientro scolastico i figli rimarranno con il padre e così, in alternanza, a seguire per gli anni successivi;
- durante le vacanze pasquali: in conformità a quanto statuito dall'Ordinanza della Corte d'Appello di Genova 4.7.24, e alterneranno di anno in anno con ciascun Genitore il periodo Per_1 Per_2 compreso dall'ultimo giorno di scuola sino alle ore 18 della Santa Pasqua, con quello compreso dalle ore 18 del giorno di Pasqua sino alla mattina del rientro a scuola;
- le restanti festività religiose e civili (ad es.: 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, festa patronale, 1° novembre, 8 dicembre), eventuale settimana di sospensione scolastica e ponti secondo il criterio dell'alternanza;
- compleanni: e alterneranno, ogni anno con ciascun Genitore, il giorno del loro Per_1 Per_2 compleanno e trascorreranno, ogni anno, quello dei Genitori, con ciascuno di essi;
- contatti telefonici: il padre, quando i figli resteranno presso la madre, potrà contattarli quotidianamente, come già accade, anche in videoconferenza, nella fascia oraria 18 - 21.30.
4) Prescrivere che i Genitori debbano:
- tenere con i propri figli atteggiamenti non svalutativi dell'altrui figura genitoriale;
- tenersi reciprocamente informati circa lo stato di salute degli stessi e comunicare l'uno l'altro i recapiti telefonici e località ove eventualmente si recheranno in vacanza con i bambini quando li terranno presso ciascuno di loro.
5) Assegnare la casa già familiare, sita in Genova, via Albaro n. 15/10, alla dott.ssa con Parte_1 la conseguente volturazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 L. 392/78, del contratto di locazione del suddetto immobile, già stipulato dal dott. in data 30.10.2017, al assegnatario con tutte CP_1 CP_3 le relative conseguenze in ordine al versamento del canone di locazione;
6) posto che le spese della scuola privata dei due figli, presenti nell'anno scolastico 2023/2024, sono venute meno, dichiarare il sig. tenuto a contribuire al mantenimento ordinario dei figli CP_1
e nella misura di € 1.500,00 mensili (€ 750,00 cadauno) omnicomprensivi del contributo Per_1 Per_2 al canone di locazione dell'immobile sito in Genova Via Albaro n. 15/10, già costituente casa familiare, pari ad € 1.000,00 mensili.
Ciò oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Verbale della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova del 15/9/2016 da aversi in questa sede per integralmente richiamato e trascritto.
7) Posto che il padre ha convissuto nella casa già familiare contribuendo a tutte le relative spese, disporre la decorrenza del contributo al mantenimento a carico del dott. dalla pronuncia, da parte CP_1 della SInoria Vostra Ill.ma, dell'Ordinanza ex art. 473bis.22 cpc, ovvero dal mese di gennaio 2024 ossia al rilascio della casa familiare da parte del Resistente;
8) Respingere la domanda della dott.ssa diretta a porre a carico, del dott. Parte_1 CP_1 un contributo al proprio mantenimento;
9) Dichiarare l'ammissione delle Note SO 6.2.24 e 9.2.24;
10) Respingere ogni altra e diversa domanda proposta dalla dott.ssa Parte_1
Visto il provvedimento pronunciato dal G.D., dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro, nel sub procedimento RG 8967-1/23 in data 16.9.2024 che dispone: “le domande relative al presente sub procedimento – di cui si decreta la formale chiusura – vengano decise in sede di sentenza”, con riferimento al suddetto sub procedimento si insta affinchè l'Ill.mo Collegio adito voglia: - respingere l'avverso Ricorso ex art. 473bis.39 cpc depositato in data 27.6.24 in quanto infondato in fatto ed in diritto;
- con condanna della Ricorrente alla rifusione delle relative spese di lite.
11) Respingere ogni eventuale richiesta di parte Ricorrente di ammissione delle Istanze istruttorie dalla stessa dedotte nel corso del giudizio e non accolte.
Seguono istanze istruttorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione giudiziale depositato il 05.10.2023 la signora allegava Parte_1 che in data 08.09.2012 aveva contratto matrimonio, con rito concordatario, con il SInor CP_1
e che dall'unione, in data 10.10.2013 erano nati i figli e
[...] Persona_4 Per_5
che il convenuto è socio della GES SAS di SO UC & C. e svolge l'attività di medico
[...] odontoiatra, anche in collaborazione con lo studio Cuneo Poli di Rapallo (GE) e con l'Università degli Studi di Genova;
che la casa familiare è condotta in locazione con canone mensile di euro 1.100,00, oltre ad ulteriori euro 100,00 mensili quali spese di amministrazione;
che la ricorrente è proprietaria di un immobile sito in Genova gravato da mutuo a tasso variabile con rata attuale di euro 918,00 mensili e concesso in locazione a terzi al canone mensile di euro 500,00 in regime di
“cedolare secca”; che la medesima è affetta da una grave patologia quale la sclerosi multipla, pur essendo fino ad oggi riuscita, grazie alla terapia farmacologica, a svolgere una vita normale ed attiva e ad occuparsi personalmente e da sola, dei figli;
che il marito è infatti solito assentarsi frequentemente da casa, sia per lavoro, sia per vacanze;
che la ricorrente – la quale è informatrice medica - ha lasciato il suo precedente impiego presso la e rinunciato ad uno stipendio di CP_4 euro 2.500,00 mensili per lavorare in Alliance Medical Diagnostic S.r.l. con uno stipendio sensibilmente inferiore;
che il marito ha intrattenuto, dal 2020 almeno due relazioni extraconiugali, la prima con una studentessa dell'università, tale e la seconda con una collega Persona_6 di lavoro, tale che in conseguenza di ciò l'affectio coniugalis è del tutto venuta Persona_7 meno;
che il convenuto ha un reddito di almeno euro 8.000,00 mensili ed un patrimonio mobiliare investito con e Money Farma. CP_5 Sulla base di quanto sopra, nonché di quanto meglio esposto in ricorso, la signora hiedeva Pt_1 pronunciarsi sentenza di separazione con addebito al marito ed alle condizioni indicate in calce all'atto.
Si è costituito il signor con comparsa del 02.01.2024 eccependo in via pregiudiziale CP_1 la inammissibilità del ricorso (eccezione successivamente rinunciata) e, nel merito, allegando anzitutto che la separazione deve piuttosto essere addebitata alla moglie, la quale, intrattenendo una relazione extraconiugale nel maggio 2018 con tale dott. P.F. di Genova, avrebbe causato la irreversibile crisi matrimoniale;
che egli chiedeva conforto alla dott.ssa ma Persona_7 senza violare il dovere di fedeltà; che egli è perfettamente in grado di organizzarsi con il proprio lavoro e quindi di prendersi adeguatamente cura dei figli;
che la ricorrente è laureata in radiologia medica e presta attività lavorativa con contratto full time presso la Alliance Medical come informatrice farmaceutica;
che la predetta ha uno stipendio elevato e svariati benefits aziendali, premi di produzione e coperture assicurative;
che il convenuto è medico odontoiatra e svolge l'attività con il proprio padre presso lo Studio Odontoiatrico Associato costituito nel 2006; che il padre ha una partecipazione del 70% ed il convenuto del 30%; che tutte le attività svolte dal signor ivi comprese le docenze universitarie, sono fatturate dallo studio, in quanto né lui né il CP_1 padre sono titolari di partita IVA;
che i redditi percepiti sono quelli di cui alle DDRR prodotte;
che egli ha lasciato la casa familiare e si è trasferito in locazione onde è gravato dal relativo canone di euro 850,00 mensili, nonché è gravato di un finanziamento personale di euro 15.000,00 richiesto in data 13.01.2020 e che deve essere restituito in 84 rate da 199,00 euro mensili.
Sulla base di quanto sopra, nonché di quanto meglio esposto in comparsa, il SInor si CP_1 associava alla domanda di separazione ma formulava conclusioni difformi quanto alle relative condizioni.
Depositate le Memorie ex art. 473-bis.17. c.p.c. e sentite le parti all'udienza del 05.02.2024, il procedimento veniva documentalmente istruito e all'udienza del 13.02.2025 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe ed il GD tratteneva la causa in decisione.
***
Sulla domanda di separazione personale
La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta in quanto i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile come la prosecuzione della convivenza fosse divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.: né, come noto, occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile in quanto il Tribunale, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile la convivenza. Ove tale situazione si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie, è certa la comune volontà dei coniugi di separarsi, posto che entrambi hanno sul punto rassegnato conclusioni conformi ed ormai vivono separati da tempo: la relativa domanda va accolta e va pronunciata la separazione personale di e Parte_1 CP_1
Sulle reciproche domande di addebito
Sostiene la ricorrente che la separazione sarebbe da addebitarsi al marito il quale, nel 2020 avrebbe intrattenuto una relazione extraconiugale con la dott.ssa e nel 2021 con la Persona_6
Dott.ssa mentre il convenuto sostiene che la separazione sia da addebitarsi Persona_7 alla moglie, che nei mesi di aprile-maggio 2018 avrebbe confessato al marito di avere una relazione con il dott. . Persona_8
Ora, premesso che il ricorso introduttivo del presente procedimento è stato introdotto dalla signora n data 05.10.2023 e dunque a distanza rispettivamente di tre e cinque anni dalle Pt_1 presunte violazioni, va anche osservato che, ad avviso del Collegio, nessuna delle parti ha adempiuto all'onere che su di essa incombeva, di provare la sussistenza del nesso di causalità fra le asserite violazioni del dovere di fedeltà coniugale e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Si veda, sul punto, ex multis Cass. n. 2059 del 14/02/2012: “Grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà”.
Le domande vanno quindi entrambe respinte.
Sul regime di affidamento dei due figli minori, sulla collocazione abitativa e sul calendario di frequentazione con il genitore non collocatario
Va anzitutto osservato che non sussiste contestazione con riguardo al regime di affidamento condiviso dei due figli minori ad alla loro collocazione abitativa presso la madre con conseguente assegnazione alla stessa della ex casa familiare.
Per quanto riguarda il regime di frequentazione con il padre - sul quale - parimenti vi è sostanziale, anche se non integrale, accordo, anche alla luce della decisione della CA che ha parzialmente riformato l'Ordinanza ex art. 473-bis.22. c.p.c. emessa dal GD, si stabilisce quanto segue:
il signor potrà vedere e tenere con sé i due figli minori a fine settimana alternati dal CP_1 venerdì ore 18.30 fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola e poi nella stessa settimana dal mercoledì ore 16.30 fino al giovedì mattina e nelle altre settimane – che si concludono con il week end di competenza materna - dal martedì ore 16.30 fino al giovedì mattina;
si stabilisce inoltre che nelle settimane che si concludono con il week end di competenza paterna, il padre possa accompagnare i due figli a scuola nella mattina del martedì (cioè il martedì successivo al lunedì in cui i figli sono accompagnati a scuola dalla madre).
durante le festività pasquali i figli alterneranno di anno in anno con ciascun genitore il periodo compreso dall'ultimo giorno di scuola sino alle ore 18,00 del giorno di Pasqua, con quello compreso dalle ore 18,00 del giorno di Pasqua fino alla mattina del rientro a scuola. Tutte le altre festività civili e religione seguiranno il criterio dell'alternanza annuale tra genitori, mentre durante il periodo estivo ciascun genitore potrà trascorrere un periodo di quindici giorni anche non consecutivi con i figli.
Aspetti economici
- Situazione economico reddituale della signora Parte_5
PF 2021: reddito imponibile: euro 39.381,00 da cui, al netto delle imposte, si ricavano entrate
[...] mensili calcolate su dodici mensilità pari a circa euro 2.350,00 + reddito sottoposto a cedolare secca: euro 5.400,00, di cui euro 540,00 quale imposta = 4.860,00 da cui si ricava l'ulteriore entrata mensile netta di euro 405,00 per un totale mensile di euro 2.755,00;
MOD PF 2022: reddito imponibile: euro 39.250,00 da cui al netto delle imposte si ricavano entrate mensili calcolate su dodici mensilità pari a circa euro 2.350,00 + reddito sottoposto a cedolare secca: euro 5.400,00, di cui euro 540,00 quale imposta = 4.860,00 da cui si ricava l'ulteriore entrata mensile netta di euro 405,00 per un totale mensile di euro 2.755,00
MOD PF 2023: reddito da lavoro dipendente: euro 39.340,00 da cui al netto delle imposte si ricavano entrate mensili calcolate su dodici mensilità pari a circa euro 2.380,00 + reddito sottoposto a cedolare secca: euro 5.400,00, di cui euro 540,00 quale imposta = 4.860,00 da cui si ricava l'ulteriore entrata mensile netta di euro 405,00 per un totale mensile di euro 2.785,00.
Si ricava pertanto una retribuzione mensile media per gli ultimi tre anni di euro 2.360,00
La signora è poi proprietaria di un immobile sito in Genova-Pegli concesso in locazione a Pt_1 terzi al canone mensile di euro 450,00 e gravato da mutuo a tasso variabile con rate attualmente ammontanti ad euro 918,00 ed estinzione prevista al 30.06.2036 (cfr. Piano di ammortamento prod. n. 4 di parte ricorrente).
Va peraltro precisato che tale onere non può essere considerato alla stregua di un onere alloggiativo in quanto trattasi di una operazione finalizzata all'acquisto di un immobile: è ben vero che il canone di locazione non copre la rata del mutuo ed anzi nemmeno la metà, ma la parte ben potrebbe vendere l'immobile stesso e sgravarsi del relativo onere ove consideri l'operazione in perdita o comunque non finanziariamente vantaggiosa.
Dal punto di vista abitativo, la ricorrente è, come visto, rimasta a vivere nella ex casa familiare condotta in locazione con contratto intestato al signor e canone mensile di euro 1.150,00 CP_1 comprese le spese di amministrazione.
Va infine osservato come in sede di precisazione delle conclusioni la signora bbia prodotto Pt_1 lettera di licenziamento datata 24.11.2024 cui ha fatto seguito l'assunzione dal 27.01.2025 presso
- dunque quasi senza soluzione di continuità - con contratto a tempo indeterminato e CP_6 qualifica di Impiegato con inquadramento al livello 1 del “CCNL per il personale dipendente del settore assistenziale, socio sanitario e delle cure post-intensive 2022-2024” firmato da Confcommercio Sanità e Cura, FISASCAT CISL e UILTUCS UIL 14/09/2022 e successivi rinnovi (Codice contratto CNEL: T09M) a 40 ore settimanali e con il seguente trattamento economico mensile erogato in quattordici mensilità: - Paga base contrattuale € 1.770,40
- Superminimo Assorbibile € 543,60
- Patto di stabilità € 200,00
- Straordinario forfettizzato € 250,00
- € 2.857,18 pari a 40.000,52 € lordi annui, in sostanziale continuità con la posizione lavorativa precedente
Con i seguenti benefit: iscrizione al fondo sanitario secondo quanto previsto dal CCNL, buoni pasto, auto aziendale ad uso promiscuo con modalità da concordare telefono cellulare, laptop, carta carburante.
- Situazione economico reddituale del signor Parte_6
PF 2021: reddito imponibile euro 71.080,00 da cui, al netto delle imposte, si ricavano entrate
[...] mensili calcolate su dodici mensilità pari a circa euro 3.800,00;
MOD PF 2022: reddito imponibile euro 53.885,00 da cui, al netto delle imposte, si ricavano entrate mensili calcolate su dodici mensilità pari a circa euro 3.000,00
MOD PF 2023: reddito imponibile euro 61.786,00 da cui, al netto delle imposte, si ricavano entrate mensili calcolate su dodici mensilità pari a circa euro 3.400,00.
Si ricava una media mensile relativa agli ultimi tre anni di euro 3.400,00.
Il predetto si è trasferito a viere in una casa in locazione per la quale deve corrispondere il canone di euro 725,00 + euro 125,00 quali spese di amministrazione, onde gli residuano euro 2.550,00.
In sede di udienza il convenuto, con riguardo alla propria situazione lavorativa, ha reso le seguenti dichiarazioni: “Svolgo la professione di dentista in associazione con mio padre io ho il 30%, la partita IVA è quella dello studio e quindi qualsiasi fattura viene fatta allo studio ivi compresi gli insegnamenti che faccio all'università e poi ogni mese a seconda delle percentuali viene fatto il prelievo socio mensile. Ogni mese mi entrano circa 3.500,00 euro. Da sempre riusciamo ad essere abbastanza costanti negli utili e quindi sulla base di quello siamo molto regolari. Abbiamo un C/C intestato allo studio associato dove ci arrivano le entrate e con cui paghiamo le spese e dove facciano il prelievo soci. In realtà poi c'è anche un antro C/C dove facciamo gli accantonamenti per pagare le igieniste e l'odontotecnico. Lavoriamo come dentisti io e mio padre, e poi abbiamo collaboratori a partita IVA, sono cinque in tutto, di cui tre igieniste e e due dottoresse odontoiatre. E vengono pagati a percentuale sulla base della prestazione eseguita. Nel 2015/ 2016, ora non ricordo bene, ho venduto una casa ad Alghero al prezzo di euro 250.000,00: era gravata da mutuo per cui essendo nel frattempo nati i figli l'ho venduta e ho estinto il mutuo e il residuo che è di euro 15.00,00 li ho investiti in una piattaforma on line.”
Il predetto risulta svolgere la propria professione di medico odontoiatra insieme al padre nello Studio Odontoiatrico Associato costituito il 21.02.2006 - ove ha una partecipazione del 30% - nonché è socio accomandatario della GES s.a.s. di IM UC & C. (dove i genitori sono accomandanti, cfr. prod. n. 3 di parte ricorrente), società avente ad oggetto il noleggio di strutture sanitarie e che sarebbe stata costituita per sostenere le spese di gestione dell'attività (cfr. Comparsa di costituzione pag. 8 par. 17).
Dalla relativa documentazione fiscale prodotta si ricavano i seguenti ulteriori dati: MOD SP 2021 (dove il convenuto è socio al 30%): risultano Controparte_7 compensi derivanti dall'attività professionale (rigo RE2) pari ad euro 642.205,00 a cui vanno Par naturalmente detratte tutte le spese indicate nella stessa (spese relative agli immobili, spese per prestazione di lavoro dipendente ed assimilato, compensi corrisposti a terzi, altre spese documentate ecc..) che ammontano complessivamente ad euro 414.884,00. Il reddito da imputare agli associati risulta infine di euro 227.321,00;
(dove il convenuto è socio al 30%): risultano Controparte_8 compensi derivanti dall'attività professionale (rigo RE2) pari ad euro 696.111,00 a cui vanno Par naturalmente detratte tutte le spese indicate nella stessa (spese relative agli immobili, spese per prestazione di lavoro dipendente ed assimilato, compensi corrisposti a terzi, altre spese documentate ecc..) che ammontano complessivamente ad euro 512.234,00. Il reddito da imputare agli associati risulta infine di euro 183.877,00;
(dove il convenuto è socio al 30%): risultano Controparte_9 compensi derivanti dall'attività professionale (rigo RE2) pari ad euro 708.881,00 a cui vanno Par naturalmente detratte tutte le spese indicate nella stessa (spese relative agli immobili, spese per prestazione di lavoro dipendente ed assimilato, compensi corrisposti a terzi, altre spese documentate ecc..) che ammontano complessivamente ad euro 491.437,00. Il reddito da imputare agli associati risulta infine di euro 217.444,00.
Da quanto sopra si ricava il “volume d'affari” dello studio in cui il convenuto lavora insieme al padre, un'attività evidentemente fiorente ed i cui ricavi sono in costante progressivo aumento negli ultimi tre anni a fronte di redditi – invece - sostanzialmente stabili risultanti dal MOD PF del convenuto e relativi ai medesimi periodi di imposta.
Per quanto poi riguarda il pagamento del canone di locazione della ex casa familiare assegnata alla signora – ed oggetto di ricorso ex art 473-bis.39 c.p.c. per aver il signor Pt_1 CP_1 intestatario del relativo contratto, omesso di versare il relativo canone pari ad euro 1.150,00 dal mese di maggio 2024, va osservato che se è vero - come sostiene il convenuto - che in conseguenza dell'assegnazione della casa familiare il coniuge assegnatario subentra ex lege nel rapporto locatizio e che il signor vrebbe effettuato la relativa comunicazione ai proprietari dell'immobile ed CP_1 alla stessa assegnataria, è altrettanto vero che l'Ordinanza del 22/3/24 fondava la decisione in punto an e quantum dei contributi in favore di moglie e figli - sul presupposto che il signor ontinuasse a versare detto canone, così come avvenuto fino a quel momento. CP_1
Rilevato che, alla luce delle argomentazioni dedotte dal signor a giustificazione del CP_1 mancato pagamento del canone, le domande ammonimento e di condanna al risarcimento del danno possono essere respinte, vanno tuttavia rideterminati gli aspetti economici in quanto, come detto, l'Ordinanza del GD si basava sul presupposto che il signor ontinuasse a versare il CP_1 canone di locazione della ex casa familiare e che sul punto vi fosse un sostanziale accordo tra le parti derogativo della disciplina normativa non essendovi contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico.
Dovendosi invece computare l'onere alloggiativo in capo alla signora poiché, come Parte_1 visto, la stessa ha retribuzione mensile media di euro 2.360,00, detratto il canone di euro 1.150,00 le residuano euro 1.210,00 mensili e cioè la metà del reddito del marito, sempre al netto dell'onere alloggiativo (euro 2.550,00, ut supra).
Giusto tutto quanto sopra, si ritengono sussistere i presupposti per il riconoscimento di un contributo in favore della moglie nella misura che viene liquidata in euro 500,00 oltre rivalutazione annuale ISTAT come di legge, nonché in favore dei figli nella misura di euro 800,00 (euro 400,00 per ciascuno), oltre al 70% delle spese straordinarie, tenuto conto delle loro esigenze in relazione all'età, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, degli oneri alloggiativi gravanti sui genitori e del contributo ora previsto per la signora Pt_1
Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico del signor nella CP_1 misura di un terzo e compensate per i restanti due terzi.
P.Q.M.
a) PRONUNCIA la separazione personale di nata a [...] il [...] e di Parte_1 nato a [...] il [...], coniugi per matrimonio contratto in Cassano CP_1
Spinola (AL) il 08.09.2012;
b) RIGETTA le reciproche domande di addebito;
c) AFFIDA i due figli minori e nati il 10.01.2013 in Persona_4 Persona_5 forma condivisa ad entrambi i genitori con residenza anagrafica presso la madre e con possibilità per il padre di vederli e tenerli con sé secondo il calendario di cui sopra;
d) DICHIARA TENUTO il signor a corrispondere in favore della signora CP_1
a titolo di contributo di mantenimento, con decorrenza dalla data di Parte_1 pubblicazione della presente sentenza, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di euro 500,00 oltre rivalutazione annuale ISTAT come di legge;
e) DICHIARA TENUTO il signor a corrispondere in favore della signora CP_1
a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli minori, con Parte_1 decorrenza dalla data di pubblicazione della presente Sentenza, la somma di euro 800,00 oltre rivalutazione annuale ISTAT come di legge, oltre al 70% delle spese straordinarie relative ai minori secondo la disciplina e lo schema di cui al Verbale ex art. 47 O.G. della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova pubblicato sul sito del Tribunale e sul sito dell'URP degli Uffici Giudiziari di Genova (http://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/; https://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/comefare.aspx?cfp_id_scheda=1681).
a) CONDANNA il signor al pagamento, in favore della signora CP_1 Parte_1 delle spese di lite nella smira di un terzo frazione che liquida in euro 2.540,00 oltre 15% per spese generali, oltre IVA e CPA e comunque oltre accessori come di legge.
b) COMPENSA i restanti due terzi delle spese di lite. Manda alla Cancelleria di comunicare il presente provvedimento al Comune di Cassano Spinola (AL).
Cosi' deciso in Genova nella camera di Consiglio del 06.05.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Maria Antonia Di Lazzaro Domenico Pellegrini