Art. 1. (Ragguaglio di pene) .
Quando nelle leggi, nei decreti o nelle convenzioni internazionali e' stabilita o richiamata la pena del carcere militare, senza indicazione della durata, deve considerarsi per ogni effetto giuridico corrispondente la pena della reclusione militare da due mesi a un anno.
Quando e' indicata la durata, la reclusione militare si intende sostituita per eguale periodo di tempo.
Quando nelle leggi, nei decreti o nelle convenzioni internazionali e' stabilita o richiamata la pena del carcere militare, senza indicazione della durata, deve considerarsi per ogni effetto giuridico corrispondente la pena della reclusione militare da due mesi a un anno.
Quando e' indicata la durata, la reclusione militare si intende sostituita per eguale periodo di tempo.