Articolo 1 delle Disposizioni di coordinamento, transitorie e di attuazione dei Codici penali militari di pace e di guerra
Articolo 2
Versione
29 luglio 1945
Art. 1. (Ragguaglio di pene) .


Quando nelle leggi, nei decreti o nelle convenzioni internazionali e' stabilita o richiamata la pena del carcere militare, senza indicazione della durata, deve considerarsi per ogni effetto giuridico corrispondente la pena della reclusione militare da due mesi a un anno.

Quando e' indicata la durata, la reclusione militare si intende sostituita per eguale periodo di tempo.
Entrata in vigore il 29 luglio 1945