Decreto 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, decreto 13/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
n. 33398/2021 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Pietro Caccialanza Presidente dott. Francesca Minieri Giudice dott.ssa Olivia Condino Giudice Relatore
ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento camerale ex artt. 35 bis D. Lgs. 25/08 e 737 e ss. c.p.c. iscritto al n. 33398/2021 R.G.A.C., promossa da:
nato in [...] il [...] (C.F. Parte_1
) rappresentato e difeso dall'Avv. TIZIANA ARESI ed C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA LORENTEGGIO, 24 20146
MILANO.
CUI non indicato
-ricorrente-
contro
:
, in persona del Ministro pro tempore - Controparte_1
Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano
-resistente- con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO
Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano a seguito di domanda reiterata
1. Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 35 D.Lgs. 25/2008 depositato il 28/07/2021, notificato unitamente al decreto presidenziale di designazione del giudice al (presso Controparte_1 la competente Commissione territoriale) e comunicato al Pubblico Ministero in sede, ha adito il Tribunale di Milano - Sezione specializzata in Parte_1 materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea - proponendo opposizione avverso il provvedimento di inammissibilità della domanda di protezione internazionale reiterata emesso dalla competente Commissione territoriale il 05 luglio 2021 e notificato il 21 luglio 2021. Risulta dunque rispettato il termine di 15 giorni dalla notificazione del provvedimento di rigetto applicabile al caso concreto e previsto a pena di inammissibilità dell'opposizione dal comma 2 dell'art. 35 bis D.Lgs. 25/2008.
Il PM non è intervenuto nonostante la regolare comunicazione effettuata dalla Cancelleria.
L'amministrazione statale convenuta si è costituita tramite funzionario delegato della Commissione, ha messo a disposizione la documentazione utilizzata nella fase amministrativa (art. 35 bis commi 7 e 8) e ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Con provvedimento del 3 aprile 2025, in ossequio al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione con sentenza n. 17717/2018, è stata fissata udienza ex art. 35 bis comma 11. Nonostante la regolarità della comunicazione di cancelleria, nessuno è comparso alla già menzionata udienza celebrata innanzi al Giudice onorario, che ha rimesso il fascicolo al Giudice delegato.
Il Giudice si è riservato di riferire al Collegio. La causa è stata discussa nella camera di consiglio in data 9 giugno 2025.
La vicenda narrata dal richiedente, a giudizio del Tribunale, non pare meritevole delle forme di tutela sopra richiamate e ciò indipendentemente dalla sua credibilità. Ed invero, il richiedente aveva già presentato domanda per il riconoscimento della protezione internazionale e la Commissione Territoriale, con provvedimento del 26.05.2017, aveva rigettato tale richiesta. Il ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento di rigetto era stato respinto. L'odierno richiedente ha reiterato la richiesta di protezione internazionale ribadendo quanto già rappresentato in sede di prima audizione posto che allega:
- di temere di essere ucciso dai membri del cult a cui aveva rifiutato di aderire e
2 - Produce un certificato (privo di firma) apparentemente proveniente dall'ospedale di Uromi dal quale si evincerebbe che il ricorrente sarebbe stato suturato a seguito di un'aggressione. Quanto riferito dal richiedente non consente di ritenere ammissibile la domanda di protezione poiché lo stesso non ha addotto fatti nuovi o nuove prove.
Recentemente la Corte di Giustizia1, chiamata ad interpretare il concetto di
«elemento nuovo» o una «risultanza nuova», ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera d), e dell'articolo 40, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2013/32, al fine di chiarire se una sentenza della Corte stessa potesse rientrare in tale nozione, ha chiarito che:
“Inoltre, risulta dal tenore letterale stesso dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2013/32 e, in particolare, dall'utilizzazione dell'espressione «elementi
o risultanze nuovi» che tale disposizione concerne non soltanto un mutamento di natura fattuale, intervenuto nella situazione personale di un richiedente o in quella del suo paese d'origine, ma anche elementi di diritto nuovi”.(para 37). Tuttavia, occorre ricordare che, come si è rilevato al punto 31 della presente sentenza, perché una domanda reiterata sia ammissibile, è necessario anche, a norma dell'articolo 40, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, che gli elementi o le risultanze nuovi «aument[i]no in modo significativo la probabilità che al richiedente possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della direttiva [2011/95]».
[…]Infatti, come risulta dal considerando 36 della direttiva 2013/32, il legislatore dell'Unione europea ha ritenuto che sarebbe sproporzionato obbligare gli Stati membri a esaminare nel merito qualsiasi domanda reiterata. Orbene, ciò si verificherebbe nel caso in cui, per impedire il rigetto, da parte dell'autorità competente, della sua domanda reiterata in quanto inammissibile sulla base dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2013/32, fosse sufficiente per il richiedente invocare un elemento nuovo od una risultanza nuova qualsivoglia, indipendentemente dalla sua pertinenza in rapporto alle condizioni richieste per poter beneficiare di una protezione internazionale. (para 49-50).”
In ordine alla reiterazione della domanda di asilo da parte del richiedente la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che «In tema di protezione internazionale, i "nuovi elementi", alla cui allegazione l'art. 29, lett. b), del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 subordina l'ammissibilità della reiterazione della domanda di riconoscimento della tutela, possono consistere, oltre che in nuovi fatti di persecuzione o comunque costitutivi del diritto alla protezione stessa, successivi al rigetto della prima domanda da parte della competente commissione, anche in nuove prove dei fatti costitutivi del diritto[...]» (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 5089 del 28/02/2013 e Cass.n. 4522/2015)
E, tra gli elementi di novità, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 29, lett. b), come precisato nella sentenza della Suprema Corte sopracitata, devono includersi sia gli
3 "elementi della fattispecie", sia gli "elementi di prova" che nel caso di specie appaiono del tutto carenti.
Anche la direttiva 2013/32/UE del 26 giugno 2013, all'art. 40 ha previsto che “1. Se una persona che ha chiesto protezione internazionale in uno Stato membro rilascia ulteriori dichiarazioni o reitera la domanda nello stesso Stato membro, questi esamina le ulteriori dichiarazioni o gli elementi della domanda reiterata nell'ambito dell'esame della precedente domanda o dell'esame della decisione in fase di revisione o di ricorso, nella misura in cui le autorità competenti possano tenere conto e prendere in considerazione tutti gli elementi che sono alla base delle ulteriori dichiarazioni o della domanda reiterata in tale ambito.
2. Per decidere dell'ammissibilità di una domanda di protezione internazionale ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera d), una domanda di protezione internazionale reiterata è anzitutto sottoposta a esame preliminare per accertare se siano emersi o siano stati addotti dal richiedente elementi o risultanze nuovi rilevanti per l'esame dell'eventuale qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della direttiva 2011/95/UE.” Disciplina poi recepita dall'art. 29, n. 1 bis D.lgs. n. 25/2008. La domanda di asilo e di protezione sussidiaria non può essere accolta giacché il timore di subire persecuzioni in caso di rimpatrio è tutt'ora connesso alle medesime circostanze già esaminate dalla Commissione Territoriale e poi dal Tribunale di Milano, né il nuovo documento prodotto può ritenersi “elemento o risultanza nuova” tale da «aumentare in modo significativo la probabilità che al richiedente possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della direttiva», atteso che oltre a essere priva di sottoscrizione, non fa desumere in modo significativamente probabile che tale sutura sia riferibile ad un aggressione subita da membri di un cult e comunque si riferirebbe a ben 10 anni fa, vale a dire al 2015.
. Tali questioni sono pertanto coperte da “giudicato” ed esse sono inammissibili ex art. 29 D.lgs.n.25/2008 quale fondamento di una ulteriore domanda di protezione internazionale. Né può ritenersi che, nel caso di rimpatrio, il ricorrente sia esposto al pericolo di un grave danno per conflitti interni.
La situazione generale del Paese, secondo le informazioni aggiornate, non presenta una generalizzata situazione di violenza indiscriminata.
La regione della Nigeria denominata South-South, ed in particolare l'Edo State, zona rispetto alla quale viene esaminato il rischio connesso al rimpatrio del ricorrente, secondo le informazioni aggiornate, non presenta un contesto che si possa qualificare come conflitto armato, interno o internazionale, come emerge dalle informazioni sul Paese di origine sotto riportate.
Lo Stato di Edo produce petrolio grezzo, caucciù, cacao, anacardi e possiede riserve di pietre preziose quali quarzo, ametista, mica, dolomite, granito e calcare. Lo Stato è uno dei nove Stati che compongono il LT del Niger.
4 Il cultismo è una delle principali fonti di violenza nel LT del Niger2. La cosiddetta
Black Axe, uno dei cult più temuti attualmente attivi nel LT del Niger, è stata fondata negli anni '70 presso l'Università di Benin, nello Stato di Edo3.
Lo Stato di Edo è altresì interessato da conflitto tra pastori e contadini4, con il primo incidente di questa natura registrato nel 2015. Da allora, gli scontri tra agricoltori e pastori nello Stato hanno provocato la perdita di vite umane e la distruzione di CP_2 proprietà. I conflitti comunitari che interessano lo Stato sono in gran parte causati da tensioni per dispute sui terreni e sui confini, oltre che dal conflitto tra pastori e agricoltori5. La violenza criminale, anch'essa particolarmente diffusa, ha riguardato principalmente rapine in banca, rapimenti e scontri tra operatori di sicurezza e delinquenti6. Lo Stato è anche interessato dai conflitti tra le comunità per le lotte di leadership7. Infine, anche i rapimenti sono uno dei principali problemi di sicurezza nello Stato8. Lo Stato risulta inoltre interessato da violenze ed uccisioni a sfondo politico9. 2 BBC, Nigeria's campus cults: Black Axe and other feared groups, 2 giugno 2020, Per_1 https://www.bbc.com/news/world-africa-52488922 3 IFRA-Nigeria-Nigeria, Contemporary Nigerian cultist groups demystifying the invisibilities, 2 marzo 2019, http://ifra-nigeria.org/publications/e-papers/281-2019-contemporary-nigerian-cultist-groups-demystifying- the-invisibilities 4 International Crisis Group, Herders against Farmers: Nigeria's Expanding Deadly Conflict, 19 settembre
2017, https://www.crisisgroup.org/africa/west-africa/nigeria/252-herders-against-farmers-nigerias- expanding-deadly-conflict; Nigeria: Government failures fuel escalating conflict Controparte_3 between farmers and herders as death toll nears 4,000, 17 dicembre 2018, https://www.amnesty.org/en/latest/press-release/2018/12/nigeria-government-failures-fuel-escalating- conflict-between-farmers-and-herders-as-death-toll-nears-4000/ 5 Foundation in the Niger LT (PIND Foundation), Niger LT Annual Conflict Controparte_4
Report: January – December 2022, 8 marzo 2023, https://pindfoundation.org/niger-delta-annual-conflict- report-january-december-2022/# 6 (PIND Foundation), Niger LT Annual Conflict Controparte_5
Report: January – December 2022, 8 marzo 2023, https://pindfoundation.org/niger-delta-annual-conflict- report-january-december-2022/# 7 (PIND Foundation), Niger LT Annual Conflict Controparte_5
Report: January – December 2022, 8 marzo 2023, https://pindfoundation.org/niger-delta-annual-conflict- report-january-december-2022/# 8 the Niger LT (PIND Foundation), Niger LT Annual Conflict Controparte_5
Report: January – December 2022, 8 marzo 2023, https://pindfoundation.org/niger-delta-annual-conflict- report-january-december-2022/#
5 Quanto alla protezione complementare di natura nazionale (umanitaria o speciale), va anzitutto premesso che il terzo e il quarto periodo del comma 1.1 dell'art. 19 T.U.I. sono stati abrogati dall'art. 7 del d.l. 10.03.2023 n. 20, convertito nella Legge n. 50 del 5 maggio 2023 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 05.05.2023 ed entrata in vigore il giorno successivo. Al secondo comma, la stessa disposizione ha fatto espressamente salva la disciplina previgente “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto” (vale a dire, l'11.03.2023). L'art. 7 del D.L. n. 20/2023 prevede una disciplina transitoria nei seguenti termini:
“Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente” (comma 2); il comma 3 dispone che “I permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi del citato articolo 19, comma 1.1, terzo periodo, in corso di validità, sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza. Resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in motivi di lavoro se ne ricorrono i requisiti di legge”. Dunque, per tutte le domande presentate fino all'11 marzo 2023, fondate su uno dei motivi tra tutti quelli indicati nell'art. 19, commi 1 e 1.1 TUI pre-riforma 2023, si applica la disciplina previgente, cioè quella introdotta dal D.L. n. 130/2020 e quindi anche i criteri del terzo e quarto periodo del comma 1.1., ossia i criteri di accertamento della lesione del diritto alla vita privata e familiare.
In base a tale disciplina il giudice è chiamato a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”, al fine di stabilire se il suo respingimento o la sua espulsione determini una violazione di tali diritti.
Nel caso di specie non ricorrono i presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 T.U.I. sotto il profilo della vita privata e familiare, ed in particolare, tenuto conto del fatto che il ricorrente non ha allegato nulla né con il ricorso introduttivo né successivamente e nessuno è comparso all'udienza, con la conseguenza che non vi è nemmeno la certezza dell'effettiva e attuale permanenza sul territorio da parte del ricorrente, presupposto indefettibile per la protezione in parola.
Non ricorre, nel caso di specie, l'ipotesi disciplinata dall'art. 19 comma 1.1 che vieta espressamente l'espulsione ovvero il respingimento dello straniero qualora vi siano fondati motivi per ritenere che, in caso di rientro, rischierebbe di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti anche in considerazione dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani.
6 Dalle informazioni sul Paese di origine consultate emerge, infatti, che - benché permangano in Nigeria delle violazioni atte a compromettere l'esercizio dei diritti umani da parte degli appartenenti a determinati gruppi sociali quali le donne e le persone LGBTIQ10 nonché le persone con disabilità11, - esse non assumono per intensità e peculiarità un rilievo tale da esporre personalmente il ricorrente, in caso di rientro, a tali violazioni.
5. Sulle spese
Si richiama il consolidato orientamento del giudice di legittimità per cui, ove l'autorità amministrativa stia in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario delegato (come consentito, nel caso di specie, dall'art. 35 bis comma 7° del D. Lgs. n. 25/2008), non può ottenere la condanna del ricorrente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono - in tal caso - liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e sempre che tali spese risultino indicate in apposita nota (Cass. n. 30597/2017; Cass. n. 8413/2016; Cass. n. 20980/2016; Cass. n. 11389/2011; Cass. n. 18066/2007; Cass. n. 12232/2003; Cass. n. 7597/2001). Deve escludersi, dunque, che il ricorrente possa essere condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla Commissione Territoriale, costituita senza il ministero di difensore, per diritti e onorari. Nulla in relazione alla liquidazione di ulteriori esborsi in assenza di nota specifica.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul procedimento n. 33398/2021 R.G.A.C., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Rigetta il ricorso.
- Nulla si dispone sulle spese del giudizio;
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 9 giugno 2025
Il Presidente
Pietro Caccialanza 10 World Report 2025 - Nigeria, 16 January 2025, Controparte_6 https://www.ecoi.net/en/document/2120043.html; Rights;
Controparte_3 Controparte_7 Nigeria 2024, 29 April 2025, https://www.ecoi.net/en/document/2124631.html.
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 C-216/22 9 (PIND Foundation), Niger LT Annual Conflict Controparte_5
Report: January – December 2022, 8 marzo 2023, https://pindfoundation.org/niger-delta-annual-conflict-
Email_1 11 Asylos and ARC Foundation, Nigeria: and Young People with Disabilities, October 2021, CP_8 https://www.ecoi.net/en/file/local/2061263/AsylosARC-Foundation_Nigeria-disability-report_October-2021.pdf.