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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 12/12/2024, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 3702/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
14/01/1971 e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Pignatelli Vincenzo del Foro di Torino
E
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
02/02/1979 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Pignatelli Vincenzo del Foro di Torino
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 08/11/2024 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in Saluggia (VC) il 24/05/2008, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 2, Parte I,
Anno 2008.
Dall'unione è nata, in data 11/07/2007, la figlia ancora minore. Per_1
pagina 1 di 3 I coniugi si sono per mutuo consenso separati con decreto di omologa del 06/10/2023 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alla figlia minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alla figlia minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età della figlia minore, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta della stessa
(ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
Lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra e Parte_1 in Saluggia (VC) il 24/05/2008, trascritto nei Registri dello Stato Civile Controparte_1 di detto Comune all'Atto n. 2, Parte I, Anno 2008 alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. la figlia minore nata a [...] l'[...], viene affidata congiuntamente ad Per_1 entrambi i coniugi, secondo le disposizioni dell'affido condiviso con la collocazione della minore presso l'abitazione materna. In conseguenza di quanto sopra le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, all'istruzione scolastica ed alla salute saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità le inclinazioni e le aspirazioni della stessa;
pagina 2 di 3 2. la casa coniugale resta assegnata alla NO che vi abiterà con la minore. Il Parte_2 signor si è già allontanato dal domicilio domestico portando seco i propri effetti Pt_3 personali;
3. il SI corrisponderà mensilmente la somma di euro 150, centocinquanta, per il Pt_3 contributo al mantenimento della figlia, mentre concorrerà nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie per la figlia da concordarsi preventivamente;
4. il SI , compatibilmente con i propri impegni lavorativi o Parte_4 personali avrà facoltà di tenere con sé la figlia i fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera, peraltro tali statuizioni sono puramente indicative visti i buoni rapporti esistenti fra le parti e vista anche l'età di per cui potranno stabilirsi altre occasioni Per_1
d'incontro con previo preavviso fra le parti.
Le feste verranno concordate di volta in volta tenendo conto di un criterio di alternatività e in modo di garantire a entrambi i coniugi di stare in pari tempo con la figlia minore in quelle occasioni;
5. i coniugi dichiarano altresì di aver regolato i loro rapporti di natura patrimoniale e che nessuna richiesta in tal senso sarà effettua l'uno nei confronti dell'altro.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 11/12/2024.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 3702/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
14/01/1971 e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Pignatelli Vincenzo del Foro di Torino
E
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
02/02/1979 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Pignatelli Vincenzo del Foro di Torino
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 08/11/2024 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in Saluggia (VC) il 24/05/2008, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 2, Parte I,
Anno 2008.
Dall'unione è nata, in data 11/07/2007, la figlia ancora minore. Per_1
pagina 1 di 3 I coniugi si sono per mutuo consenso separati con decreto di omologa del 06/10/2023 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alla figlia minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alla figlia minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età della figlia minore, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta della stessa
(ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
Lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra e Parte_1 in Saluggia (VC) il 24/05/2008, trascritto nei Registri dello Stato Civile Controparte_1 di detto Comune all'Atto n. 2, Parte I, Anno 2008 alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. la figlia minore nata a [...] l'[...], viene affidata congiuntamente ad Per_1 entrambi i coniugi, secondo le disposizioni dell'affido condiviso con la collocazione della minore presso l'abitazione materna. In conseguenza di quanto sopra le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, all'istruzione scolastica ed alla salute saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità le inclinazioni e le aspirazioni della stessa;
pagina 2 di 3 2. la casa coniugale resta assegnata alla NO che vi abiterà con la minore. Il Parte_2 signor si è già allontanato dal domicilio domestico portando seco i propri effetti Pt_3 personali;
3. il SI corrisponderà mensilmente la somma di euro 150, centocinquanta, per il Pt_3 contributo al mantenimento della figlia, mentre concorrerà nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie per la figlia da concordarsi preventivamente;
4. il SI , compatibilmente con i propri impegni lavorativi o Parte_4 personali avrà facoltà di tenere con sé la figlia i fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera, peraltro tali statuizioni sono puramente indicative visti i buoni rapporti esistenti fra le parti e vista anche l'età di per cui potranno stabilirsi altre occasioni Per_1
d'incontro con previo preavviso fra le parti.
Le feste verranno concordate di volta in volta tenendo conto di un criterio di alternatività e in modo di garantire a entrambi i coniugi di stare in pari tempo con la figlia minore in quelle occasioni;
5. i coniugi dichiarano altresì di aver regolato i loro rapporti di natura patrimoniale e che nessuna richiesta in tal senso sarà effettua l'uno nei confronti dell'altro.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 11/12/2024.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
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