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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 21/01/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Sezione civile
VERBALE DELLA CAUSA n. 1311 / 2017 R.G
Udienza del 21/01/2025.
Sono presenti l'Avv. Marco Addino per l'appellante e l'Avv. Vincenzo Palopoli per delega dell'Avv. Giampiero Palopoli per l'appellato.
È presente ai fini della pratica forense la Dott.ssa Persona_1
LA GIUDICE ritenuta la causa matura per decisione, invita le parti a precisare le conclusioni per procedere all'immediata discussione orale della causa.
Le parti precisano entrambe riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, impugnando e contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito e procedono alla discussione orale.
L'Avv. Addino si oppone in particolare all'eccezione formulata da controparte in ordine alla novità della domanda proposta con riferimento alla responsabilità del conducente dell'altro veicolo, essendo stata la domanda solo precisata nell'atto d'appello.
L'avv. Palopoli si oppone a quanto ex adverso dedotto e insiste nel rigetto dell'appello.
All'esito della discussione e della camera di consiglio la Giudice, in assenza dei difensori suddetti (nel frattempo allontanatisi dall'aula di udienza), decide la controversia come da sentenza che segue con contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281-sexies, c.p.c. la quale costituisce parte integrante del presente verbale d'udienza e di cui viene data pubblica lettura.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Castrovillari, - Sezione civile - in composizione monocratica ed in persona della Giudice Dott.ssa Simona Graziuso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n.1311/2017 r.g.a.c. pendente
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, come da Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Marco Addino
APPELLANTE
E
(c.f..: ) in persona del legale rapp. p.t. Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Giampiero Palopoli
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 15/4/2016 ha convenuto in Parte_1
giudizio innanzi al Giudice di Pace di Castrovillari al fine di ottenere Controparte_1
il risarcimento del danno subito per effetto del sinistro verificatosi in data 20/12/2015 alle ore 9.00 circa mentre egli percorreva via Salita Ferisanto alla guida dell'autovettura di sua proprietà, Alfa Romeo 156, assicurata per la r.c.a. con la convenuta compagnia assicurativa.
A sostegno della domanda l'attore in primo grado ha sostenuto che mentre egli era fermo all'imbocco della strettoia in discesa che conduce alla via Ospizio, era sopraggiunta da direzione opposta l'autovettura Ford Focus, targata CG929EX, di proprietà e condotta da
, assicurata per la r.c.a. con che CP_2 Controparte_3
percorrendo la predetta strettoia in salita ad elevata velocità, non era riuscita ad arrestare la marcia e aveva urtato l' Alfa Romeo 156, che aveva riportato danni.
Tanto premesso, ha chiesto al Giudice di Pace adito di condannare Parte_1 al pagamento in suo favore della somma di € 2.150,48 “o di quella Controparte_1
maggiore o minore di risulta e sempre nei limiti della competenza adita, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro stradale per cui è causa e fino al soddisfo.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie,
Cap ed Iva come per legge, da distrarsi ex art 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.” costituendosi in giudizio ha contestato tutto quanto ex adverso Controparte_1 dedotto e ha chiesto al Giudice di Pace di “1) Rigettare la domanda così come proposta nell'atto citazione che ha introdotto il presente giudizio, perché infondata in fatto e diritto.
2) Condannare l'attore al pagamento dei compensi di lite in favore della convenuta società.”
Il Giudice di Pace di Castrovillari, con sentenza n. 205/2017 del Giudice di Pace di
Castrovillari del 20/3/2017, depositata il 29/3/2017, ha dichiarato inammissibile la domanda, condannando l'attore al pagamento, in favore della convenuta, delle spese di lite, liquidate in € 1.205,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Con atto di citazione in appello notificato in data 24/4/2017, ha Parte_1 proposto appello avverso la predetta sentenza, lamentando l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Giudice di prime cure che non avrebbe valutato correttamente la prova testimoniale assunta e avrebbe attribuito al rapporto dei
Carabinieri della stazione di Morano Calabro il valore probatorio riconosciuto dall'art. 2700 c.c., senza considerare – in senso contrario a ciò - che l'intervento dei verbalizzanti era stato successivo alla verificazione del sinistro.
In ragione delle esposte censure, l'appellante ha chiesto al Tribunale di: “in via preliminare sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti dedotti nel presente atto, in via principale e nel merito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione e eccezione, in accoglimento del presente gravame ed in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 205/2017 emessa il 20.03.2017, nell'ambito del procedimento civile n. 620/2016 R.G. dal Giudice di Pace di Castrovillari, avv. Maria Letizia Passarelli, depositata in cancelleria il 29.03.2017 e non notificata, dichiarare unica ed esclusiva responsabile del sinistro stradale per cui è causa la conducente della Ford Focus e, per l'effetto condannare, ai sensi dell'art. CP_2
149 D.Lgs. n. 209/2005, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, al pagamento della somma di € 2.150,48 in favore di , Parte_1
o di quella maggiore o minore di risulta, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento e fino al soddisfo, con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
L'appellata costituendosi in giudizio ha in via preliminare eccepito Controparte_1
l'inammissibilità della domanda nuova con la quale l'appellante aveva chiesto, per la prima volta in appello, l'accertamento della responsabilità esclusiva di , CP_2
conducente del veicolo antagonista, mai evocata in giudizio, e ha sostenuto l'infondatezza dell'appello, rassegnando le seguenti conclusioni: “voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, preliminarmente, - ritenere e dichiarare inammissibile la nuova domanda proposta in questa sede;
nel merito, - rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto, con la condanna dell'appellante alle spese e compensi del grado”.
Acquisito il fascicolo del primo grado, le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa.
Il Tribunale osserva: ha proposto domanda di risarcimento ex art. Parte_1
149 del d.lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private – CAP) nei confronti dell'impresa assicuratrice del veicolo di sua proprietà e da lui condotto, Controparte_1
[...]
Deve rilevarsi che nella procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del d.lgs. n.
209 del 2005, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall'art. 144, comma 3, del citato decreto (da ultimo Cass. Civ. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 4994 del 16/02/2023, Cass. Civ Sez. 3 - , Sentenza n. 7755 del 08/04/2020,
Cass. Civ Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21896 del 20/09/2017).
Ne consegue che ove il danneggiante non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio deve essere integrato ex art. 102 c.p.c.
La relativa omissione, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, comporta l'annullamento della sentenza di primo grado e la rimessione della causa al primo giudice ex art. 354 cod. proc. civ.
La predetta conclusione trova la propria principale giustificazione nella necessità di estendere analogicamente al caso di specie l'art. 144, comma 3, CAP, secondo il quale
“Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno”; in ragione dell'identità sostanziale di ratio sottesa alle due ipotesi, infatti, la partecipazione del responsabile civile al giudizio è giustificata dalla
“necessità di evitare che il danneggiante responsabile possa affermare l'inopponibilità, nei suoi confronti, dell'accertamento giudiziale operato verso l'assicuratore del danneggiato, posto che i due assicuratori dovranno necessariamente regolare tra loro i relativi rapporti (art. 149, comma 3, cit.)” (Cass. n. 21896/2017).
Analogamente al caso di cui all'art. 144 CAP, dunque, anche l'azione rivolta dal danneggiato nei confronti della assicurazione del veicolo da lui condotto, presuppone un accertamento in ordine alla responsabilità del soggetto che ha causato il danno;
tale accertamento – oggetto della domanda giudiziale, del processo e, infine, del decisum – non potrà non produrre i propri effetti vincolanti anche nei confronti del soggetto della cui responsabilità si tratta.
Peraltro, la configurabilità di un litisconsorzio necessario rispetto al responsabile civile anche nella procedura ex art. 149 CAP, è anzitutto confermata dal comma sesto della medesima disposizione, nella parte in cui prevede che “l'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato”; “tale responsabilità, per essere oggetto di riconoscimento, deve essere già oggetto di discussione nel giudizio introdotto dal danneggiato” (Cass. n. 21896/2017).
Pertanto, nel caso di specie, la domanda di risarcimento del danno rivolta da Parte_1
a in forza della procedura di risarcimento diretto ex art.
[...] Controparte_1
149 CPA, avrebbe dovuto essere spiegata e decisa anche nei confronti del responsabile civile del sinistro.
Non essendo, invece, stata rilevata la non integrità del contraddittorio dal giudice di primo grado, resta viziato l'intero procedimento e si impone l'annullamento anche di ufficio della sentenza e il rinvio della causa al primo giudice.
Il giudizio di primo grado si è svolto, infatti, in assenza di un litisconsorte necessario,
, proprietaria e conduttrice del veicolo antagonista, indicato dallo stesso CP_2 attore, odierno appellante, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado quale responsabile del sinistro.
Il difetto del contraddittorio e la sua mancata integrazione comporta ex art. 161 c.p.c. la nullità della sentenza di primo grado con conseguente obbligo del Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 353 - 354 c.p.c., di rimessione al primo giudice, perché, ai sensi dell'art. 102 c.p.c. disponga, nei termini sopra esposti, l'integrazione del contraddittorio.
Ne consegue che la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Castrovillari n. 205/2017 deve essere dichiarata nulla, in quanto il giudizio si è svolto in assenza di un contraddittore necessario;
devono, pertanto, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., essere rimessi gli atti al Giudice di prime cure.
In considerazione della particolarità della questione, non ancora regolata da pronunce della Corte di Cassazione al momento dell'instaurazione del giudizio di primo grado e del presente giudizio (essendosi la Corte di Cassazione pronunciata per la prima volta sulla questione con ordinanza n. 21896 del 20/09/2017) si ritiene di dover compensare integralmente le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile - in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. DICHIARA la nullità della sentenza n. 205/2017 resa dal Giudice di Pace di
Castrovillari in data 20/3/2017 e depositata in data 29/3/2017 e RIMETTE le parti dinanzi al Giudice di Pace di Castrovillari per la rinnovazione del giudizio di primo grado;
2. COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in data 21/01/2025.
La Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso.
Sezione civile
VERBALE DELLA CAUSA n. 1311 / 2017 R.G
Udienza del 21/01/2025.
Sono presenti l'Avv. Marco Addino per l'appellante e l'Avv. Vincenzo Palopoli per delega dell'Avv. Giampiero Palopoli per l'appellato.
È presente ai fini della pratica forense la Dott.ssa Persona_1
LA GIUDICE ritenuta la causa matura per decisione, invita le parti a precisare le conclusioni per procedere all'immediata discussione orale della causa.
Le parti precisano entrambe riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, impugnando e contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito e procedono alla discussione orale.
L'Avv. Addino si oppone in particolare all'eccezione formulata da controparte in ordine alla novità della domanda proposta con riferimento alla responsabilità del conducente dell'altro veicolo, essendo stata la domanda solo precisata nell'atto d'appello.
L'avv. Palopoli si oppone a quanto ex adverso dedotto e insiste nel rigetto dell'appello.
All'esito della discussione e della camera di consiglio la Giudice, in assenza dei difensori suddetti (nel frattempo allontanatisi dall'aula di udienza), decide la controversia come da sentenza che segue con contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281-sexies, c.p.c. la quale costituisce parte integrante del presente verbale d'udienza e di cui viene data pubblica lettura.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Castrovillari, - Sezione civile - in composizione monocratica ed in persona della Giudice Dott.ssa Simona Graziuso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n.1311/2017 r.g.a.c. pendente
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, come da Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Marco Addino
APPELLANTE
E
(c.f..: ) in persona del legale rapp. p.t. Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Giampiero Palopoli
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 15/4/2016 ha convenuto in Parte_1
giudizio innanzi al Giudice di Pace di Castrovillari al fine di ottenere Controparte_1
il risarcimento del danno subito per effetto del sinistro verificatosi in data 20/12/2015 alle ore 9.00 circa mentre egli percorreva via Salita Ferisanto alla guida dell'autovettura di sua proprietà, Alfa Romeo 156, assicurata per la r.c.a. con la convenuta compagnia assicurativa.
A sostegno della domanda l'attore in primo grado ha sostenuto che mentre egli era fermo all'imbocco della strettoia in discesa che conduce alla via Ospizio, era sopraggiunta da direzione opposta l'autovettura Ford Focus, targata CG929EX, di proprietà e condotta da
, assicurata per la r.c.a. con che CP_2 Controparte_3
percorrendo la predetta strettoia in salita ad elevata velocità, non era riuscita ad arrestare la marcia e aveva urtato l' Alfa Romeo 156, che aveva riportato danni.
Tanto premesso, ha chiesto al Giudice di Pace adito di condannare Parte_1 al pagamento in suo favore della somma di € 2.150,48 “o di quella Controparte_1
maggiore o minore di risulta e sempre nei limiti della competenza adita, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro stradale per cui è causa e fino al soddisfo.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie,
Cap ed Iva come per legge, da distrarsi ex art 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.” costituendosi in giudizio ha contestato tutto quanto ex adverso Controparte_1 dedotto e ha chiesto al Giudice di Pace di “1) Rigettare la domanda così come proposta nell'atto citazione che ha introdotto il presente giudizio, perché infondata in fatto e diritto.
2) Condannare l'attore al pagamento dei compensi di lite in favore della convenuta società.”
Il Giudice di Pace di Castrovillari, con sentenza n. 205/2017 del Giudice di Pace di
Castrovillari del 20/3/2017, depositata il 29/3/2017, ha dichiarato inammissibile la domanda, condannando l'attore al pagamento, in favore della convenuta, delle spese di lite, liquidate in € 1.205,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Con atto di citazione in appello notificato in data 24/4/2017, ha Parte_1 proposto appello avverso la predetta sentenza, lamentando l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Giudice di prime cure che non avrebbe valutato correttamente la prova testimoniale assunta e avrebbe attribuito al rapporto dei
Carabinieri della stazione di Morano Calabro il valore probatorio riconosciuto dall'art. 2700 c.c., senza considerare – in senso contrario a ciò - che l'intervento dei verbalizzanti era stato successivo alla verificazione del sinistro.
In ragione delle esposte censure, l'appellante ha chiesto al Tribunale di: “in via preliminare sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti dedotti nel presente atto, in via principale e nel merito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione e eccezione, in accoglimento del presente gravame ed in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 205/2017 emessa il 20.03.2017, nell'ambito del procedimento civile n. 620/2016 R.G. dal Giudice di Pace di Castrovillari, avv. Maria Letizia Passarelli, depositata in cancelleria il 29.03.2017 e non notificata, dichiarare unica ed esclusiva responsabile del sinistro stradale per cui è causa la conducente della Ford Focus e, per l'effetto condannare, ai sensi dell'art. CP_2
149 D.Lgs. n. 209/2005, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, al pagamento della somma di € 2.150,48 in favore di , Parte_1
o di quella maggiore o minore di risulta, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento e fino al soddisfo, con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
L'appellata costituendosi in giudizio ha in via preliminare eccepito Controparte_1
l'inammissibilità della domanda nuova con la quale l'appellante aveva chiesto, per la prima volta in appello, l'accertamento della responsabilità esclusiva di , CP_2
conducente del veicolo antagonista, mai evocata in giudizio, e ha sostenuto l'infondatezza dell'appello, rassegnando le seguenti conclusioni: “voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, preliminarmente, - ritenere e dichiarare inammissibile la nuova domanda proposta in questa sede;
nel merito, - rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto, con la condanna dell'appellante alle spese e compensi del grado”.
Acquisito il fascicolo del primo grado, le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa.
Il Tribunale osserva: ha proposto domanda di risarcimento ex art. Parte_1
149 del d.lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private – CAP) nei confronti dell'impresa assicuratrice del veicolo di sua proprietà e da lui condotto, Controparte_1
[...]
Deve rilevarsi che nella procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del d.lgs. n.
209 del 2005, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall'art. 144, comma 3, del citato decreto (da ultimo Cass. Civ. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 4994 del 16/02/2023, Cass. Civ Sez. 3 - , Sentenza n. 7755 del 08/04/2020,
Cass. Civ Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21896 del 20/09/2017).
Ne consegue che ove il danneggiante non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio deve essere integrato ex art. 102 c.p.c.
La relativa omissione, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, comporta l'annullamento della sentenza di primo grado e la rimessione della causa al primo giudice ex art. 354 cod. proc. civ.
La predetta conclusione trova la propria principale giustificazione nella necessità di estendere analogicamente al caso di specie l'art. 144, comma 3, CAP, secondo il quale
“Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno”; in ragione dell'identità sostanziale di ratio sottesa alle due ipotesi, infatti, la partecipazione del responsabile civile al giudizio è giustificata dalla
“necessità di evitare che il danneggiante responsabile possa affermare l'inopponibilità, nei suoi confronti, dell'accertamento giudiziale operato verso l'assicuratore del danneggiato, posto che i due assicuratori dovranno necessariamente regolare tra loro i relativi rapporti (art. 149, comma 3, cit.)” (Cass. n. 21896/2017).
Analogamente al caso di cui all'art. 144 CAP, dunque, anche l'azione rivolta dal danneggiato nei confronti della assicurazione del veicolo da lui condotto, presuppone un accertamento in ordine alla responsabilità del soggetto che ha causato il danno;
tale accertamento – oggetto della domanda giudiziale, del processo e, infine, del decisum – non potrà non produrre i propri effetti vincolanti anche nei confronti del soggetto della cui responsabilità si tratta.
Peraltro, la configurabilità di un litisconsorzio necessario rispetto al responsabile civile anche nella procedura ex art. 149 CAP, è anzitutto confermata dal comma sesto della medesima disposizione, nella parte in cui prevede che “l'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato”; “tale responsabilità, per essere oggetto di riconoscimento, deve essere già oggetto di discussione nel giudizio introdotto dal danneggiato” (Cass. n. 21896/2017).
Pertanto, nel caso di specie, la domanda di risarcimento del danno rivolta da Parte_1
a in forza della procedura di risarcimento diretto ex art.
[...] Controparte_1
149 CPA, avrebbe dovuto essere spiegata e decisa anche nei confronti del responsabile civile del sinistro.
Non essendo, invece, stata rilevata la non integrità del contraddittorio dal giudice di primo grado, resta viziato l'intero procedimento e si impone l'annullamento anche di ufficio della sentenza e il rinvio della causa al primo giudice.
Il giudizio di primo grado si è svolto, infatti, in assenza di un litisconsorte necessario,
, proprietaria e conduttrice del veicolo antagonista, indicato dallo stesso CP_2 attore, odierno appellante, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado quale responsabile del sinistro.
Il difetto del contraddittorio e la sua mancata integrazione comporta ex art. 161 c.p.c. la nullità della sentenza di primo grado con conseguente obbligo del Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 353 - 354 c.p.c., di rimessione al primo giudice, perché, ai sensi dell'art. 102 c.p.c. disponga, nei termini sopra esposti, l'integrazione del contraddittorio.
Ne consegue che la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Castrovillari n. 205/2017 deve essere dichiarata nulla, in quanto il giudizio si è svolto in assenza di un contraddittore necessario;
devono, pertanto, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., essere rimessi gli atti al Giudice di prime cure.
In considerazione della particolarità della questione, non ancora regolata da pronunce della Corte di Cassazione al momento dell'instaurazione del giudizio di primo grado e del presente giudizio (essendosi la Corte di Cassazione pronunciata per la prima volta sulla questione con ordinanza n. 21896 del 20/09/2017) si ritiene di dover compensare integralmente le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile - in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. DICHIARA la nullità della sentenza n. 205/2017 resa dal Giudice di Pace di
Castrovillari in data 20/3/2017 e depositata in data 29/3/2017 e RIMETTE le parti dinanzi al Giudice di Pace di Castrovillari per la rinnovazione del giudizio di primo grado;
2. COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in data 21/01/2025.
La Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso.