TRIB
Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 19/06/2025, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI PATTI sezione civile
VERBALE DI UDIENZA All'udienza del 19 giugno 2025, innanzi alla dott.ssa Serena Andaloro, nella causa civile iscritta al n. 100269/2012 R.G.A.C., promossa da
(C.F.: , deceduta in corso di Parte_1 C.F._1 causa), (C.F.: ), Parte_2 C.F._2 Parte_3
(C.F.: ), (C.F.: C.F._3 CP_1
), (C.F.: C.F._4 Parte_4
), tutti in proprio e nella qualità di eredi di C.F._5
(C.F.: , elettivamente Persona_1 C.F._6 domiciliati in Capo d'Orlando, via A. Volta n. 90, presso lo studio dell'avv.
Giorgio Scisca che li rappresenta e difende, attori, contro
(C.F.: ; P.IVA: Controparte_2 P.IVA_1
), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente P.IVA_2 domiciliato in , via S. Croce n. 9, presso lo studio dell'avv. Controparte_2
Calogero Lombardo che lo rappresenta e difende, convenuto, avente ad oggetto: occupazione di beni immobili;
è presente l'avv. Calogero Lombardo il quale chiede dichiarsi l'estinzione del giudizio.
Il giudice invita a precisare le conclusioni e discutere la causa. Il procuratore comparso nell'interesse del precisa le conclusioni CP_2
e discute la causa chiedendo la dichiarazione di estinzione del giudizio come da istanza già depositata in atti. All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
In nome del popolo italiano
SENTENZA
In fatto ed in diritto Con atto di citazione, spedito per la notifica in data 2 aprile 2012,
ha convenuto in giudizio il , Persona_1 Controparte_2 premettendo di essere proprietario di diverse aree ricadenti al catasto terreni del Comune di , sulle particelle 521, 523, 524 e 527 del Controparte_2 foglio di mappa n. 2, site in zona di sviluppo, detta “C” e che la convenuta, nel 1975, aveva occupato illegittimamente e senza titolo una porzione di terreno estesa mq 2620, al fine di realizzare una strada rotabile di collegamento tra la ex regia trazzera Naso-Floresta e la S.S. 116.
Pertanto ha chiesto di accertare, ritenere e dichiarare il proprio diritto ad ottenere la restituzione delle aree illegittimamente occupate dal CP_2 convenuto e, per l'effetto, di condannare l' convenuto: alla restituzione CP_3 delle aree, previa demolizione delle opere e riduzione in pristino dello stato dei luoghi;
al risarcimento dei danni derivati all'attore dal comportamento illecito tenuto, in relazione al periodo di illegittima occupazione delle aree, nella misura che accertata e quantificata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria. In subordine, l'attore ha domandato la condanna del convenuto al risarcimento integrale del danno subìto per effetto CP_2 della perdita del diritto dominicale, commisurato al valore venale del bene, oltre interessi e rivalutazione monetaria, quantificato in euro 25.000,00 salvo maggiore o minore somma nella misura che accertata e quantificata in corso di causa. Infine, ha chiesto la condanna di Persona_1 controparte al pagamento delle spese di lite.
Con comparsa di risposta, depositata in data 5 novembre 2012, si è costituito il , eccependo: il difetto di Controparte_2 giurisdizione del giudice ordinario;
il passaggio in giudicato della sentenza n. 115/2001 della Corte d'Appello di Messina;
in via riconvenzionale, l'intervenuta usucapione. Il convenuto ha, dunque, domandato: in via preliminare, di dichiarare il difetto di giurisdizione, in favore del giudice amministrativo;
di dichiarare inammissibile la domanda, perché sulle domande attoree la Corte d'Appello ha già statuito, con sentenza passata in giudicato;
in via di eccezione riconvenzionale, di ritenere e dichiarare che il ha usucapito l'area destinata alla strada di Controparte_2 collegamento tra la Trazzera Naso-Floresta e la S.S. 116; nel merito, Pt_5 il rigetto delle domande di parte attrice;
in subordine, di ritenere e dichiarare ridotte le pretese avversarie;
di consentire all'Ente di avvalersi dell'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, con vittoria delle spese e dei compensi di causa.
Concessi i termini per lo scambio delle memorie di cui all'art. 183, co. 6,
c.p.c., all'udienza del 18 novembre 2015 il procuratore costituito, alla presenza del collega di controparte, ha dichiarato la morte dell'attore, sicché è stata dichiarata l'interruzione del giudizio ai sensi dell'art. 300 c.p.c.. Con ricorso, depositato in data 18 febbraio 2016, Parte_1
e Parte_2 Parte_3 CP_1 Parte_4
, nella qualità di eredi del defunto hanno
[...] Persona_1 riassunto il giudizio nei confronti del . Controparte_2
Escusse le prove orali per come ammesse, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note conclusive.
All'udienza del 17 ottobre 2024, il procuratore costituito di Parte_1 ha dichiarato la morte della stessa e la causa è stata interrotta.
[...]
Con istanza del 12 maggio 2025, il Comune convenuto ha chiesto la dichiarazione di estinzione del giudizio in assenza di tempestiva riassunzione.
A seguito di fissazione dell'udienza, il giudice ha invitato le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione della causa. L'eccezione di estinzione del processo per mancata riassunzione della causa, nel termine di cui all'art. 305 c.p.c., decorrente dall'evento interruttivo dichiarato all'udienza del 17 ottobre 2024, appare fondata.
La morte o la perdita della capacità processuale della parte costituita, dichiarata in udienza o notificata alle altre parti dal suo procuratore, produce, ai sensi dell'art. 300, comma secondo, cod. proc. civ., l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione o notificazione, ed il conseguente termine per la riassunzione, come previsto in generale dall'art. 305 cod. proc. civ., decorre dal momento della dichiarazione o della notificazione dell'evento alle altre parti, senza che abbia alcuna efficacia, a tal fine, il momento nel quale venga adottato o conosciuto il provvedimento giudiziale dichiarativo dell'intervenuta interruzione (Cass., n. 773/2013).
Pertanto, nella specie, risultando dagli atti di causa, che entrambe le parti sono venute a conoscenza dell'evento morte quantomeno dal 17 ottobre 2024 (data dell'udienza in cui il procuratore costituito nell'interesse di
[...] ha dichiarato l'avvenuto decesso della stessa), da tale Parte_1 momento risulta essere decorso il termine trimestrale di cui all'art. 305 c.p.c..
Sicché, il termine per la riassunzione tempestiva deve intendersi coincidente con la data del 17 gennaio 2025. In mancanza di tempestivo atto di riassunzione, e visa l'istanza di parte convenuta, va, pertanto, dichiarata l'estinzione del giudizio, non riassunto nel termine di legge. Si rileva, inoltre, che ai sensi dell'art. 307, ultimo comma c.p.c., l'estinzione viene pronunciata con ordinanza dal giudice istruttore nelle cause di competenza collegiale e con sentenza dal collegio o dallo stesso giudice istruttore nelle cause, come la presente, di competenza monocratica.
Ogni altra eccezione viene considerata assorbita. Ai sensi dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate, salvo diverso accordo delle parti.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n.
100269/2012 R.G.A.C., rigettata o assorbita ogni altra domanda, così provvede:
- dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 307 c.p.c.;
- dichiara, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., che le spese di lite rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)
TRIBUNALE DI PATTI sezione civile
VERBALE DI UDIENZA All'udienza del 19 giugno 2025, innanzi alla dott.ssa Serena Andaloro, nella causa civile iscritta al n. 100269/2012 R.G.A.C., promossa da
(C.F.: , deceduta in corso di Parte_1 C.F._1 causa), (C.F.: ), Parte_2 C.F._2 Parte_3
(C.F.: ), (C.F.: C.F._3 CP_1
), (C.F.: C.F._4 Parte_4
), tutti in proprio e nella qualità di eredi di C.F._5
(C.F.: , elettivamente Persona_1 C.F._6 domiciliati in Capo d'Orlando, via A. Volta n. 90, presso lo studio dell'avv.
Giorgio Scisca che li rappresenta e difende, attori, contro
(C.F.: ; P.IVA: Controparte_2 P.IVA_1
), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente P.IVA_2 domiciliato in , via S. Croce n. 9, presso lo studio dell'avv. Controparte_2
Calogero Lombardo che lo rappresenta e difende, convenuto, avente ad oggetto: occupazione di beni immobili;
è presente l'avv. Calogero Lombardo il quale chiede dichiarsi l'estinzione del giudizio.
Il giudice invita a precisare le conclusioni e discutere la causa. Il procuratore comparso nell'interesse del precisa le conclusioni CP_2
e discute la causa chiedendo la dichiarazione di estinzione del giudizio come da istanza già depositata in atti. All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
In nome del popolo italiano
SENTENZA
In fatto ed in diritto Con atto di citazione, spedito per la notifica in data 2 aprile 2012,
ha convenuto in giudizio il , Persona_1 Controparte_2 premettendo di essere proprietario di diverse aree ricadenti al catasto terreni del Comune di , sulle particelle 521, 523, 524 e 527 del Controparte_2 foglio di mappa n. 2, site in zona di sviluppo, detta “C” e che la convenuta, nel 1975, aveva occupato illegittimamente e senza titolo una porzione di terreno estesa mq 2620, al fine di realizzare una strada rotabile di collegamento tra la ex regia trazzera Naso-Floresta e la S.S. 116.
Pertanto ha chiesto di accertare, ritenere e dichiarare il proprio diritto ad ottenere la restituzione delle aree illegittimamente occupate dal CP_2 convenuto e, per l'effetto, di condannare l' convenuto: alla restituzione CP_3 delle aree, previa demolizione delle opere e riduzione in pristino dello stato dei luoghi;
al risarcimento dei danni derivati all'attore dal comportamento illecito tenuto, in relazione al periodo di illegittima occupazione delle aree, nella misura che accertata e quantificata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria. In subordine, l'attore ha domandato la condanna del convenuto al risarcimento integrale del danno subìto per effetto CP_2 della perdita del diritto dominicale, commisurato al valore venale del bene, oltre interessi e rivalutazione monetaria, quantificato in euro 25.000,00 salvo maggiore o minore somma nella misura che accertata e quantificata in corso di causa. Infine, ha chiesto la condanna di Persona_1 controparte al pagamento delle spese di lite.
Con comparsa di risposta, depositata in data 5 novembre 2012, si è costituito il , eccependo: il difetto di Controparte_2 giurisdizione del giudice ordinario;
il passaggio in giudicato della sentenza n. 115/2001 della Corte d'Appello di Messina;
in via riconvenzionale, l'intervenuta usucapione. Il convenuto ha, dunque, domandato: in via preliminare, di dichiarare il difetto di giurisdizione, in favore del giudice amministrativo;
di dichiarare inammissibile la domanda, perché sulle domande attoree la Corte d'Appello ha già statuito, con sentenza passata in giudicato;
in via di eccezione riconvenzionale, di ritenere e dichiarare che il ha usucapito l'area destinata alla strada di Controparte_2 collegamento tra la Trazzera Naso-Floresta e la S.S. 116; nel merito, Pt_5 il rigetto delle domande di parte attrice;
in subordine, di ritenere e dichiarare ridotte le pretese avversarie;
di consentire all'Ente di avvalersi dell'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, con vittoria delle spese e dei compensi di causa.
Concessi i termini per lo scambio delle memorie di cui all'art. 183, co. 6,
c.p.c., all'udienza del 18 novembre 2015 il procuratore costituito, alla presenza del collega di controparte, ha dichiarato la morte dell'attore, sicché è stata dichiarata l'interruzione del giudizio ai sensi dell'art. 300 c.p.c.. Con ricorso, depositato in data 18 febbraio 2016, Parte_1
e Parte_2 Parte_3 CP_1 Parte_4
, nella qualità di eredi del defunto hanno
[...] Persona_1 riassunto il giudizio nei confronti del . Controparte_2
Escusse le prove orali per come ammesse, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note conclusive.
All'udienza del 17 ottobre 2024, il procuratore costituito di Parte_1 ha dichiarato la morte della stessa e la causa è stata interrotta.
[...]
Con istanza del 12 maggio 2025, il Comune convenuto ha chiesto la dichiarazione di estinzione del giudizio in assenza di tempestiva riassunzione.
A seguito di fissazione dell'udienza, il giudice ha invitato le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione della causa. L'eccezione di estinzione del processo per mancata riassunzione della causa, nel termine di cui all'art. 305 c.p.c., decorrente dall'evento interruttivo dichiarato all'udienza del 17 ottobre 2024, appare fondata.
La morte o la perdita della capacità processuale della parte costituita, dichiarata in udienza o notificata alle altre parti dal suo procuratore, produce, ai sensi dell'art. 300, comma secondo, cod. proc. civ., l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione o notificazione, ed il conseguente termine per la riassunzione, come previsto in generale dall'art. 305 cod. proc. civ., decorre dal momento della dichiarazione o della notificazione dell'evento alle altre parti, senza che abbia alcuna efficacia, a tal fine, il momento nel quale venga adottato o conosciuto il provvedimento giudiziale dichiarativo dell'intervenuta interruzione (Cass., n. 773/2013).
Pertanto, nella specie, risultando dagli atti di causa, che entrambe le parti sono venute a conoscenza dell'evento morte quantomeno dal 17 ottobre 2024 (data dell'udienza in cui il procuratore costituito nell'interesse di
[...] ha dichiarato l'avvenuto decesso della stessa), da tale Parte_1 momento risulta essere decorso il termine trimestrale di cui all'art. 305 c.p.c..
Sicché, il termine per la riassunzione tempestiva deve intendersi coincidente con la data del 17 gennaio 2025. In mancanza di tempestivo atto di riassunzione, e visa l'istanza di parte convenuta, va, pertanto, dichiarata l'estinzione del giudizio, non riassunto nel termine di legge. Si rileva, inoltre, che ai sensi dell'art. 307, ultimo comma c.p.c., l'estinzione viene pronunciata con ordinanza dal giudice istruttore nelle cause di competenza collegiale e con sentenza dal collegio o dallo stesso giudice istruttore nelle cause, come la presente, di competenza monocratica.
Ogni altra eccezione viene considerata assorbita. Ai sensi dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate, salvo diverso accordo delle parti.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n.
100269/2012 R.G.A.C., rigettata o assorbita ogni altra domanda, così provvede:
- dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 307 c.p.c.;
- dichiara, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., che le spese di lite rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)