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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 06/08/2025, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2415/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI II SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Stefania Deiana ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2415/2024 promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
VINCENZINA OGGIANU RICORRENTE contro
CP_1
CONVENUTO- contumace Oggetto: prestazione d'opera intellettuale - compensi professionali CONCLUSIONI PER LA RICORRENTE: “Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: - condannare parte resistente al pagamento della somma di euro 2.261,64 comprensiva di accessori ed oneri come per legge, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
- in ogni caso, con vittoria delle spese di lite del presente giudizio”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 17 ottobre 2024 ai sensi dell'art. 281 decies, c.p.c., l'avvocato
[...] conveniva davanti a questo tribunale chiedendone la condanna al Parte_1 CP_1 pagamento della somma di cui in epigrafe, che assumeva dovutale per compensi professionali. Esponeva la ricorrente di essere stata nominata quale difensore d'ufficio di nel CP_1 procedimento penale R.G.N.R. n. 2479/2020, svoltosi davanti al giudice monocratico del tribunale di Sassari e conclusosi con sentenza di non doversi procedere depositata in data 2 febbraio 2023. Aggiungeva che la sua attività difensiva si era articolata nella fase di studio del processo e in quella dibattimentale e decisionale per complessive otto udienze. Assumeva pertanto di aver eseguito con diligenza e perizia l'incarico ricevuto e di aver maturato il diritto al compenso per l'espletata attività professionale. Essendo rimasta senza esito la sua richiesta di pagamento, domandava la liquidazione dei compensi per l'attività espletata, calcolati secondo le tariffe vigenti, rifuse le spese del giudizio. Il convenuto, regolarmente chiamato in giudizio, restava contumace e la causa, istruita solo con produzioni documentali, veniva in decisione all'udienza del 19 giugno 2025 sulle conclusioni riportate in epigrafe, ai sensi dell'art. 281 sexies, c.p.c. pagina 1 di 2 *** Il ricorso deve trovare parziale accoglimento. La ricorrente ha fornito prova adeguata dell'adempimento alla prestazione professionale, articolatasi nella fase dibattimentale e decisionale a seguito della nomina d'ufficio (v. doc. 2 allegato al ricorso). In particolare, è dimostrato l'espletamento dell'attività di studio e trattazione, da liquidarsi secondo il valore prossimo al minimo in € 250,00 la prima e in € 600,00 quella dibattimentale, tenuto conto dell'assai limitata attività espletata nelle udienze in cui si è articolato il dibattimento, come emerge dai relativi verbali (v. doc. 1), nonché in ragione della sostanziale assenza di particolari questioni di fatto e di diritto. Infine, poiché dalla documentazione allegata emerge che la sentenza è stata pronunciata all'udienza immediatamente successiva a quella in cui il giudice ha rilevato la mancanza di condizione di procedibilità del reato ascritto al resistente, dunque non vi è stata un'effettiva discussione della causa, la fase decisionale deve essere computata secondo il valore minimo, pari a € 709,00. Essendo dunque, nei limiti ora chiariti, dimostrata l'attività svolta e correttamente applicati i criteri di liquidazione previsti rispetto alle tariffe vigenti all'epoca dell'espletamento dell'attività professionale, ai sensi del DM n. 55\2014, costituiva preciso onere del convenuto fornire la prova dell'avvenuto adempimento della prestazione di pagamento a suo carico. Onere evidentemente non assolto, stante la contumacia del sig. CP_1
Sulla base delle produzioni documentali richiamate la domanda è dunque adeguatamente provata e dev'essere accolta per la complessiva somma di € 1559,00, oltre oneri di legge, determinate le competenze professionali come sopra specificato, per tutte le fasi indicate. L'importo liquidato sarà corrisposto con gli interessi legali ex art. 1284, 4°, co, c.c., dalla domanda al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, a carico del convenuto.
P.Q.M.
Accoglie, per quanto di ragione, il ricorso e condanna il convenuto al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 1559,00, oltre oneri di legge ed oltre agli Parte_1 interessi ex art. 1284, co. 4°, c.c., dalla domanda al saldo. Condanna il convenuto alla rifusione delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 980,00, oltre rimborso forfetario spese generali ed accessori di legge (IVA e CPA). Sassari, 6 agosto 2025 Il Giudice Stefania Deiana
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI II SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Stefania Deiana ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2415/2024 promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
VINCENZINA OGGIANU RICORRENTE contro
CP_1
CONVENUTO- contumace Oggetto: prestazione d'opera intellettuale - compensi professionali CONCLUSIONI PER LA RICORRENTE: “Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: - condannare parte resistente al pagamento della somma di euro 2.261,64 comprensiva di accessori ed oneri come per legge, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
- in ogni caso, con vittoria delle spese di lite del presente giudizio”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 17 ottobre 2024 ai sensi dell'art. 281 decies, c.p.c., l'avvocato
[...] conveniva davanti a questo tribunale chiedendone la condanna al Parte_1 CP_1 pagamento della somma di cui in epigrafe, che assumeva dovutale per compensi professionali. Esponeva la ricorrente di essere stata nominata quale difensore d'ufficio di nel CP_1 procedimento penale R.G.N.R. n. 2479/2020, svoltosi davanti al giudice monocratico del tribunale di Sassari e conclusosi con sentenza di non doversi procedere depositata in data 2 febbraio 2023. Aggiungeva che la sua attività difensiva si era articolata nella fase di studio del processo e in quella dibattimentale e decisionale per complessive otto udienze. Assumeva pertanto di aver eseguito con diligenza e perizia l'incarico ricevuto e di aver maturato il diritto al compenso per l'espletata attività professionale. Essendo rimasta senza esito la sua richiesta di pagamento, domandava la liquidazione dei compensi per l'attività espletata, calcolati secondo le tariffe vigenti, rifuse le spese del giudizio. Il convenuto, regolarmente chiamato in giudizio, restava contumace e la causa, istruita solo con produzioni documentali, veniva in decisione all'udienza del 19 giugno 2025 sulle conclusioni riportate in epigrafe, ai sensi dell'art. 281 sexies, c.p.c. pagina 1 di 2 *** Il ricorso deve trovare parziale accoglimento. La ricorrente ha fornito prova adeguata dell'adempimento alla prestazione professionale, articolatasi nella fase dibattimentale e decisionale a seguito della nomina d'ufficio (v. doc. 2 allegato al ricorso). In particolare, è dimostrato l'espletamento dell'attività di studio e trattazione, da liquidarsi secondo il valore prossimo al minimo in € 250,00 la prima e in € 600,00 quella dibattimentale, tenuto conto dell'assai limitata attività espletata nelle udienze in cui si è articolato il dibattimento, come emerge dai relativi verbali (v. doc. 1), nonché in ragione della sostanziale assenza di particolari questioni di fatto e di diritto. Infine, poiché dalla documentazione allegata emerge che la sentenza è stata pronunciata all'udienza immediatamente successiva a quella in cui il giudice ha rilevato la mancanza di condizione di procedibilità del reato ascritto al resistente, dunque non vi è stata un'effettiva discussione della causa, la fase decisionale deve essere computata secondo il valore minimo, pari a € 709,00. Essendo dunque, nei limiti ora chiariti, dimostrata l'attività svolta e correttamente applicati i criteri di liquidazione previsti rispetto alle tariffe vigenti all'epoca dell'espletamento dell'attività professionale, ai sensi del DM n. 55\2014, costituiva preciso onere del convenuto fornire la prova dell'avvenuto adempimento della prestazione di pagamento a suo carico. Onere evidentemente non assolto, stante la contumacia del sig. CP_1
Sulla base delle produzioni documentali richiamate la domanda è dunque adeguatamente provata e dev'essere accolta per la complessiva somma di € 1559,00, oltre oneri di legge, determinate le competenze professionali come sopra specificato, per tutte le fasi indicate. L'importo liquidato sarà corrisposto con gli interessi legali ex art. 1284, 4°, co, c.c., dalla domanda al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, a carico del convenuto.
P.Q.M.
Accoglie, per quanto di ragione, il ricorso e condanna il convenuto al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 1559,00, oltre oneri di legge ed oltre agli Parte_1 interessi ex art. 1284, co. 4°, c.c., dalla domanda al saldo. Condanna il convenuto alla rifusione delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 980,00, oltre rimborso forfetario spese generali ed accessori di legge (IVA e CPA). Sassari, 6 agosto 2025 Il Giudice Stefania Deiana
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