Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 08/04/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
CRON. N. SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott. Gianluca GELSO Presidente relatore
Dott.ssa Silvia VITELLI Giudice
Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di divorzio iscritta al R.G. 1468/2024 proposta in via congiunta da nata a [...] il [...] Parte_1 v. Andrea De Paola;
e
, nato a [...] il [...] Parte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea De Paola;
Visto il ricorso, visti gli accordi di scioglimento del matrimonio civile intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M.; ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, anche con riferimento all'interesse dei figli;
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
Omologa lo scioglimento del matrimonio civile, contratto tra le parti in FIUMICINO (RM) in data 14.02.2014, trascritto nei registri di matrimonio dell'Ufficio dello Stato civile di FIUMICINO, dell'anno 2014, al N. 1, Parte I, Vol. 2 alle condizioni concordate tra le parti, ed in particolare:
- il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori: le decisioni di maggiore Per_1 importanza relativ ucazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed ispirazione, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente.
- il figlio minore risiederà in via prevalente presso la madre mentre l'altro coniuge potrà vederlo e tenerlo con sé quando vorrà previo accordo con il genitore collocatario in via principale e comunque, anche in caso di disaccordo, almeno il martedì ed il giovedì pomeriggio con pernotto nelle settimane durante le quali non lo avrà nel weekend;
il solo martedì pomeriggio con pernotto nelle settimane
- il signor corrisponderà alla signora un assegno mensile di 350 € Parte_2 Parte_1 per il mantenimento del figlio a decorrere dal mese di ottobre 2024 al domicilio dell'avente diritto Per_1 entro i primi 5 giorni del me a rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;
- le spese straordinarie necessarie per la prole di natura medico sanitaria scolastica sportiva, parascolastica e ricreativa - purché preventivamente concordate (ad eccezione di quelle che siano conseguenza di decisioni già convenute o caratterizzate da urgenza) saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% per ciascuno.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Civitavecchia, 08.04.2025
Il Presidente est.
Dott. Gianluca Gelso