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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/04/2025, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
Il Tribunal e di B ari, sezione 1a ci vil e, riunito in cam era di consiglio i n persona dei
Signori Magist rat i:
1. dott. Gius eppe Di sabato - President e
2. dott.ssa Val eri a Guara gnel la - Giudi ce relatore
3. dott.ssa S ara M azzotta - Giudi ce ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZ A nell a causa civi le is cri tta nel Ruolo Generale della Volontaria Gi uri sdi zione per l'anno 2025 sotto il numero d'ordine 984, avente p er oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal mat rimonio, vert ente tra
(Avv. R. Mell oni ), Parte_1
e
(Avv. R. M elloni), CP_1
nonch é
P.M. PR ESSO IL TR IBUNALE DI B AR I,
– interveniente –
SVOLGI MENT O DEL PROCESSO
Con ri corso congi unt o deposit ato in dat a 14.02.2025, i ri correnti premesso:
• di aver int ratt enut o una relazione more uxorio nel corso della quale nasceva la fi gli a (il 29.11.2022), ri conosciut a da ent ram bi i Persona_1
genitori;
• che, ess endo cess ato il rapporto di convi venza, è l oro int enzione regolamentare i loro rapporti con riguardo al mantenimento e all'affidame nto dell a figlia minore;
tutto ciò premesso chiedevano omologarsi l'accordo tra essi intercorso (relativo all'affidamento della minore ed alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici dell a s tes sa).
Le parti, ai sensi dell'art. 473 bis.51 co. 2 cpc, hanno dichiarato di non volersi riconcili are e di rinunciare a com pari re, avval endosi della facoltà di sost itui re l'udienza con il deposito di note scritte. Indi, il Giudice relatore ha rimesso la causa al C oll egio per l a decisi one.
Gli at ti sono st ati t rasm essi al P.M., che ha rassegnato l e sue conclusioni i n dat a
17.03.2025.
MOTI VI DELL A DECISIO NE
La domanda propost a dall e parti , che at tiene alla regol am entazione dei rapporti, personal i ed econom ici dell a minore (nat a da una rel azione Persona_1
tra i suoi genit ori non fondat a s ul m at rim onio) è fondata e va accolta.
Non vi sono ragioni ostative all'affidamento della minore ad entrambi i genitori, tali qui ndi da derogare alla regol a privi legiat a dal l egislat ore.
La minore va col locata pr es so la m adre, dove peraltro già abit a e dove è qui ndi certo che abbia costit uito i l proprio habit at dal quale è preferi bil e non di strarl a.
Quanto all a regol am ent azione del diri tto/dovere di visi ta, il Collegio rit iene che esso vada regol am entat o nei t erm ini i ndi cati dall e part i, che consentono alla bam bina di m antenere un rapporto equilibrato con il padre, genitore non coll ocat ario.
Con riferimento all'obbligo di mantenimento, il quant um m ensile det ermi nato dall e parti (€ 250,00 mensili, con adeguamento a nnuale ISTAT e il 50% delle spese straordi nari e) è equo e consente al la minore di far fronte all e sue necessità di vita quoti diana.
Null a va previsto sul le s pese, t ratt andosi di domanda congiunt a.
P.Q.M.
pronunciando sulla domanda, con l'intervento del P. M., così provvede:
1. provvede in conformità all'accordo delle parti come riportato nella convenzione cont enut a nel ri corso del 14.02.2025, deposi tat o tel em aticam ente nel la m edesi ma data, da intend ersi qui integralmen te ri chiamata e tras cri tta;
2. null a per l e s pese.
Così deciso i n B ari , nell a camera di consiglio dell a sezione 1a civil e del Tribunale,
il giorno 15.04.2025 . I L GI U D I C E E S T E N S O R E
DO T T.S S A VA L E R I A GU A R A G N E L L A
I L PR E S I D E N T E
DO T T. GI U S E P P E DI S A B A T O
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
Il Tribunal e di B ari, sezione 1a ci vil e, riunito in cam era di consiglio i n persona dei
Signori Magist rat i:
1. dott. Gius eppe Di sabato - President e
2. dott.ssa Val eri a Guara gnel la - Giudi ce relatore
3. dott.ssa S ara M azzotta - Giudi ce ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZ A nell a causa civi le is cri tta nel Ruolo Generale della Volontaria Gi uri sdi zione per l'anno 2025 sotto il numero d'ordine 984, avente p er oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal mat rimonio, vert ente tra
(Avv. R. Mell oni ), Parte_1
e
(Avv. R. M elloni), CP_1
nonch é
P.M. PR ESSO IL TR IBUNALE DI B AR I,
– interveniente –
SVOLGI MENT O DEL PROCESSO
Con ri corso congi unt o deposit ato in dat a 14.02.2025, i ri correnti premesso:
• di aver int ratt enut o una relazione more uxorio nel corso della quale nasceva la fi gli a (il 29.11.2022), ri conosciut a da ent ram bi i Persona_1
genitori;
• che, ess endo cess ato il rapporto di convi venza, è l oro int enzione regolamentare i loro rapporti con riguardo al mantenimento e all'affidame nto dell a figlia minore;
tutto ciò premesso chiedevano omologarsi l'accordo tra essi intercorso (relativo all'affidamento della minore ed alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici dell a s tes sa).
Le parti, ai sensi dell'art. 473 bis.51 co. 2 cpc, hanno dichiarato di non volersi riconcili are e di rinunciare a com pari re, avval endosi della facoltà di sost itui re l'udienza con il deposito di note scritte. Indi, il Giudice relatore ha rimesso la causa al C oll egio per l a decisi one.
Gli at ti sono st ati t rasm essi al P.M., che ha rassegnato l e sue conclusioni i n dat a
17.03.2025.
MOTI VI DELL A DECISIO NE
La domanda propost a dall e parti , che at tiene alla regol am entazione dei rapporti, personal i ed econom ici dell a minore (nat a da una rel azione Persona_1
tra i suoi genit ori non fondat a s ul m at rim onio) è fondata e va accolta.
Non vi sono ragioni ostative all'affidamento della minore ad entrambi i genitori, tali qui ndi da derogare alla regol a privi legiat a dal l egislat ore.
La minore va col locata pr es so la m adre, dove peraltro già abit a e dove è qui ndi certo che abbia costit uito i l proprio habit at dal quale è preferi bil e non di strarl a.
Quanto all a regol am ent azione del diri tto/dovere di visi ta, il Collegio rit iene che esso vada regol am entat o nei t erm ini i ndi cati dall e part i, che consentono alla bam bina di m antenere un rapporto equilibrato con il padre, genitore non coll ocat ario.
Con riferimento all'obbligo di mantenimento, il quant um m ensile det ermi nato dall e parti (€ 250,00 mensili, con adeguamento a nnuale ISTAT e il 50% delle spese straordi nari e) è equo e consente al la minore di far fronte all e sue necessità di vita quoti diana.
Null a va previsto sul le s pese, t ratt andosi di domanda congiunt a.
P.Q.M.
pronunciando sulla domanda, con l'intervento del P. M., così provvede:
1. provvede in conformità all'accordo delle parti come riportato nella convenzione cont enut a nel ri corso del 14.02.2025, deposi tat o tel em aticam ente nel la m edesi ma data, da intend ersi qui integralmen te ri chiamata e tras cri tta;
2. null a per l e s pese.
Così deciso i n B ari , nell a camera di consiglio dell a sezione 1a civil e del Tribunale,
il giorno 15.04.2025 . I L GI U D I C E E S T E N S O R E
DO T T.S S A VA L E R I A GU A R A G N E L L A
I L PR E S I D E N T E
DO T T. GI U S E P P E DI S A B A T O