Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 21/05/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 69 / 2024 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 21 maggio 2025 alle ore 09:52 nella Sezione Civile del Tribunale di Cuneo, all'udienza del Giudice dott.ssa Chiara Martello, assistita dal dott. Luca Facelli, addetto all'Ufficio per il Processo, è chiamata la causa
TRA
(C.F.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, e (C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_2 entrambi rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, presso la quale sono elettivamente domiciliati in via Arsenale n. 21;
- APPELLANTE -
E
(C.F.: )), elettivamente domiciliato in Cuneo CP_2 C.F._1
(CN), Piazza Galimberti n. 6, presso lo studio dell'Avv.to Alessandra Bruni, dalla quale è rappresentato e difesa, giusta procura in atti;
- APPELLATO -
È presente per parte appellata l'Avv. Bruno.
Per parte appellante nessuno è comparso.
Il G.I. invita parte appellata a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 429 c.p.c.-.
L'Avv. Bruno si riporta alle note conclusive e chiede emettersi sentenza ai sensi di legge, chiedendo altresì la condanna di e del alla rifusione delle spese CP_3 Controparte_1 di giudizio.
Il Giudice, all'esito della discussione orale, si ritira in camera di consiglio, riservando di provvedere in prosieguo di udienza.
1
Al termine della camera di consiglio, riaperto il verbale alle ore 12:30, in assenza delle parti, il Giudice decide la controversia ai sensi dell'art. 429 c.p.c. mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della presente sentenza.
2 N. 69/2024 R.Gen.Aff.Cont.
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Chiara Martello, all'odierna udienza, all'esito della discussione tra le parti costituite, ha pronunziato - mediante lettura del dispositivo - la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 69/2024 R.Gen.Aff.Cont. vertente
TRA
(C.F.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, e (C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_2 entrambi rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, presso la quale sono elettivamente domiciliati in via Arsenale n. 21;
- APPELLANTE –
E
(C.F.: )), elettivamente domiciliato in Cuneo CP_2 C.F._1
(CN), Piazza Galimberti n. 6, presso lo studio dell'Avv.to Alessandra Bruni, dalla quale è rappresentato e difesa, giusta procura in atti;
- APPELLATO -
Oggetto: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Cuneo n. 250/2023 del 4 dicembre 2023, depositata in data 22 novembre 2023, notificata in data 14 dicembre 2023.
Conclusioni: I difensori delle parti costituite hanno concluso come da relativo verbale d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per quel che concerne lo svolgimento
3 del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
• Svolgimento del processo.
Giudizio di I grado.
Con ricorso ex art. 22 L. n. 689/1981, depositato in data 18 gennaio 2023, CP_2 adiva il Giudice di Pace di Cuneo, proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito di sanzione pecuniaria n. 03720226000550038000 dell'importo di euro 100,00 emesso dall' (d'ora in avanti, per brevità, ) ai sensi dell'art. Controparte_4 CP_3
4-sexies, comma 3 del D.L. n. 44/2021 e notificatogli in data 20 dicembre 2022 per violazione dell'obbligo vaccinale per la prevenzione da infezione da Sars-CoV-2.
Il ricorrente, nello specifico, eccepiva la nullità del provvedimento per la sussistenza di vizi sia formali che sostanziali, in particolare, avuto riguardo alla legittimità della procedura dell'irrogazione della sanzione da parte di e alla legittimità dell'obbligo vaccinale. CP_3
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituivano tardivamente in giudizio
[...]
e i quali, nella propria comparsa di Parte_1 Controparte_1 costituzione e risposta, contestavano tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto, chiedendo conseguentemente il rigetto della proposta opposizione.
Con sentenza del 4 dicembre 2023, depositata in data 22 novembre 2023, il Giudice di Pace di Cuneo accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, dichiarava l'inefficacia dell'avviso di pagamento, con integrale compensazione delle spese di giudizio.
In particolare, secondo il giudice di prime cure l'avviso di addebito doveva ritenersi inefficace, atteso che “l'entrata in vigore della legge n. 199/2022 di conversione del D.L. n. 162/2022 che, all'art. 7, comma 1 bis, dispone la sospensione delle attività e dei procedimenti di irrogazione della sanzione previsti dall'art. 4 sexies, commi 3, 4 e 6 D.L. 1° aprile 2021, n.
44, convertito dalla L. 28 maggio 2021, n. 76, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di detto decreto 162/2022, le disposizioni di cui a detto art. 7, comma 1 bis, vanno interpretate nel senso dell'applicabilità delle stesse anche alle sanzioni ed ai procedimenti in cui sia già stata effettuata la notifica dell'avviso di addebito al momento dell'entrata in vigore di detta legge n. 199/2022”.
Giudizio d'appello.
Con ricorso in appello ex art. 6 D. lgs n. 150/2011 e art. 22 L. n. 989/1981 , in persona CP_3 del legale rappresentante p.t., ed il adivano l'intestato Tribunale per Controparte_1
4 l'integrale riforma della menzionata sentenza emessa dal Giudice di Pace di Cuneo n.
250/2023 del 4 dicembre 2023, depositata in data 22 novembre 2023, notificata in data 14 dicembre 2023.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , il quale, CP_2 nella propria comparsa di costituzione e risposta, contestava sia la procedibilità sia la fondatezza del gravame proposto, chiedendo, conseguentemente, il rigetto dello stesso.
All'udienza del 21 maggio 2025 parte appellata ha pertanto concluso come da relativo verbale, rilevando l'entrata in vigore, nelle more del giudizio, della novità normativa relativa alla fattispecie in oggetto e chiedendo al Tribunale di provvedere in conformità.
• Merito.
Preliminarmente occorre rilevare che, in corso di causa, l'art. 21, co. 4 e 5, del D.L. 202/2024 entrato in vigore in data 28 dicembre 2024, convertito con L. 21 febbraio 2025, n. 15, ha previsto, specificamente con riferimento ai procedimenti sanzionatori di cui all'art. 4-sexies del D.L. n. 44/2021, che l'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 (relativo a sanzioni pecuniarie per inosservanza dell'obbligo vaccinale), è stato abrogato.
La lettera della norma prevede, infatti, che i procedimenti sanzionatori di cui all'art. 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio,
n. 76, i quali non siano ancora conclusi, sono definitivamente interrotti, mentre le sanzioni pecuniarie già irrogate sono annullate. La novità normativa prevede inoltre che i giudizi pendenti aventi ad oggetto tali provvedimenti sono estinti di diritto a spese compensate, mentre restano acquisite al bilancio dello Stato le somme già versate, per sanzioni pecuniarie, alla data di entrata in vigore del suddetto decreto.
Pertanto, preso atto delle conclusioni formulate dalla parte appellata, che, peraltro, appaiono conformi a quanto richiesto dalle parti appellanti con nota depositata al fascicolo telematico in data 9 maggio 2025, dichiara l'estinzione del presente giudizio in applicazione della normativa sopravvenuta, stante l'annullamento disposto ex lege della sanzione pecuniaria irrogata, nel caso di specie, mediante l'avviso di addebito n. 03720226000550038000, rispetto alla quale non risulta intervenuto il relativo pagamento medio tempore.
• Spese del giudizio.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, la stessa legge ne ha previsto l'integrale compensazione.
5
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1. dato atto dell'intervenuto annullamento ex lege del provvedimento sanzionatorio oggetto di causa, dichiara l'estinzione del presente giudizio;
2. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Cuneo, il 21 maggio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Chiara Martello
6