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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 24/01/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 157/2023
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del
23.01.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Reggio Calabria, Via S. Anna 2° Tronco n.18/i, presso lo studio dell'Avv.
ACCARDO VINCENZO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente contro
), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso anche disgiuntamente dagli Avv.ti MINICUCCI MASSIMILIANO e ADORNATO
DARIO COSIMO, giusta procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato presso l'Agenzia di Locri, Via Matteotti n. 48; CP_2
resistente OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo - assegno ordinario di invalidità ex legge n. 222/84.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 18.01.2023, l'istante conveniva dinanzi a questo giudice l' esponendo che, a seguito di convocazione a visita CP_2
per la revisione dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1, legge 222/84 di cui godeva a far data dal 19.04.2018, giusta sentenza 13.12.2018, n. 1311 del Tribunale di Locri, sezione lavoro (proc. n. 1244/2017 R.G.), la Commissione medica per l'accertamento delle invalidità le negava la riconferma di tale beneficio.
Dedotto di aver presentato ricorso per ATP (proc. n. 1999/21 R.G.), nella presente sede contestava le conclusioni presentate dal CTU deducendo che, contrariamente a quanto da quest'ultimo accertato, gli stati patologici denunciati le danno diritto alla provvidenza richiesta.
Costituitosi il contraddittorio, il resistente si è opposto alla domanda eccependo l'insussistenza dei requisiti sanitari legittimanti il conseguimento della prestazione.
Nominato un nuovo consulente, alla luce delle deduzioni operate da parte ricorrente e della nuova documentazione offerta, ed espletata la consulenza tecnica medico- legale, ad esito dell'udienza di discussione del 23.01.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., veniva adottata la sentenza che segue.
*****
Ai sensi dell'art 445-bis, comma 4 c.p.c.: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie, il decreto di fissazione del termine veniva comunicato alle parti in data 12.12.2022 e la dichiarazione di dissenso veniva depositata il 10.01.2023, per cui detto termine essenziale è stato rispettato. Il comma 6 della medesima disposizione prevede che: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Il presente ricorso è stato depositato il 18.01.2023 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel ricorso introduttivo, parte opponente contesta le conclusioni rassegnate dal CTU evidenziando che il consulente non avrebbe preso adeguata conoscenza dei fascicoli ed avrebbe redatto una consulenza non confacente al caso in esame, in cui vi sarebbe stato obbligo di tener conto della operatività, seppur entro certi limiti, del giudicato che copre la sentenza con cui la stessa era stata riconosciuta invalida Pt_1
relativamente agli anni dal 2018 al 2021. In particolare, dai referti allegati alla perizia espletata nel corso del giudizio di ATPO risulterebbe come la ricorrente sia affetta da “danni articolari di tutto rilievo, determinanti (…) gravi limitazioni funzionali a tre articolazioni (spalla destra, colonna e ginocchio destro), la cui funzionalità è indispensabile al fine di essere in grado di eseguire i lavori pesanti pretesi dal lavoro agricolo”. Inoltre, l'alterazione dell'articolazione del ginocchio, continuerebbe ad impedire alla ricorrente la posizione di “accovacciamento” e la
“impossibilità di possedere un'accettabile articolarità di un capo che è sostegno indispensabile per un lavoratore agricolo”. Secondo parte opponente, “è da escludere che quel corteo di patologie abbia potuto regredire se non sparire del tutto”, sicché “il consulente incaricato in questa sede avrebbe dovuto rieseguire quelle indagini e quell'attento esame, onde oggettivamente verificare se le patologie avessero subito sostanziale miglioramento”.
Essendo la contestazione specifica il ricorso è ammissibile.
In occasione del deposito di note scritte in data 04.09.2023, la ricorrente ha offerto anche nuova documentazione attestante un aggravamento del proprio quadro patologico, di cui è stata disposta l'acquisizione ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c.
Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
Ritenuta necessaria la nomina di diverso consulente, attesa anche la produzione di nuova documentazione, il CTU nominato ha concluso affermando che le capacità lavorative dell'istante “sono permanentemente ridotte a meno di un terzo (1/3), sempre in occupazioni confacenti alle attitudini personali” con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa di conferma.
La citata consulenza appare esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute del ricorrente, logica nelle argomentazioni e, pertanto, condivisibile nelle conclusioni complessive cui perviene, attesa la esauriente e completa descrizione delle patologie riscontrate e del loro apporto invalidante, nonché della decorrenza del riconoscimento della prestazione.
In assenza di specifiche contestazioni da parte dell' ne consegue che va CP_2
accertato il diritto dell'istante ad essere dichiarata invalida ai fini del beneficio di cui all'art. 1 della legge n. 222/1984, con decorrenza dal 5.3.2021.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono integralmente poste a carico dell' considerato il riconoscimento della prestazione sin dalla data di CP_2
presentazione della domanda amministrativa.
Le spese di consulenza tecnica sono a carico dell' e si liquidano come da CP_2
separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara invalida ai sensi Parte_1
dell'art. 1, legge n. 222/84, con decorrenza dal 5.3.2021;
b) condanna l , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla CP_2
refusione dei compensi di lite, che liquida complessivamente in € 3.800,00 oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate CP_2
con separato decreto emesso in pari data.
Locri, 23/01/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 157/2023
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del
23.01.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Reggio Calabria, Via S. Anna 2° Tronco n.18/i, presso lo studio dell'Avv.
ACCARDO VINCENZO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente contro
), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso anche disgiuntamente dagli Avv.ti MINICUCCI MASSIMILIANO e ADORNATO
DARIO COSIMO, giusta procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato presso l'Agenzia di Locri, Via Matteotti n. 48; CP_2
resistente OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo - assegno ordinario di invalidità ex legge n. 222/84.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 18.01.2023, l'istante conveniva dinanzi a questo giudice l' esponendo che, a seguito di convocazione a visita CP_2
per la revisione dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1, legge 222/84 di cui godeva a far data dal 19.04.2018, giusta sentenza 13.12.2018, n. 1311 del Tribunale di Locri, sezione lavoro (proc. n. 1244/2017 R.G.), la Commissione medica per l'accertamento delle invalidità le negava la riconferma di tale beneficio.
Dedotto di aver presentato ricorso per ATP (proc. n. 1999/21 R.G.), nella presente sede contestava le conclusioni presentate dal CTU deducendo che, contrariamente a quanto da quest'ultimo accertato, gli stati patologici denunciati le danno diritto alla provvidenza richiesta.
Costituitosi il contraddittorio, il resistente si è opposto alla domanda eccependo l'insussistenza dei requisiti sanitari legittimanti il conseguimento della prestazione.
Nominato un nuovo consulente, alla luce delle deduzioni operate da parte ricorrente e della nuova documentazione offerta, ed espletata la consulenza tecnica medico- legale, ad esito dell'udienza di discussione del 23.01.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., veniva adottata la sentenza che segue.
*****
Ai sensi dell'art 445-bis, comma 4 c.p.c.: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie, il decreto di fissazione del termine veniva comunicato alle parti in data 12.12.2022 e la dichiarazione di dissenso veniva depositata il 10.01.2023, per cui detto termine essenziale è stato rispettato. Il comma 6 della medesima disposizione prevede che: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Il presente ricorso è stato depositato il 18.01.2023 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel ricorso introduttivo, parte opponente contesta le conclusioni rassegnate dal CTU evidenziando che il consulente non avrebbe preso adeguata conoscenza dei fascicoli ed avrebbe redatto una consulenza non confacente al caso in esame, in cui vi sarebbe stato obbligo di tener conto della operatività, seppur entro certi limiti, del giudicato che copre la sentenza con cui la stessa era stata riconosciuta invalida Pt_1
relativamente agli anni dal 2018 al 2021. In particolare, dai referti allegati alla perizia espletata nel corso del giudizio di ATPO risulterebbe come la ricorrente sia affetta da “danni articolari di tutto rilievo, determinanti (…) gravi limitazioni funzionali a tre articolazioni (spalla destra, colonna e ginocchio destro), la cui funzionalità è indispensabile al fine di essere in grado di eseguire i lavori pesanti pretesi dal lavoro agricolo”. Inoltre, l'alterazione dell'articolazione del ginocchio, continuerebbe ad impedire alla ricorrente la posizione di “accovacciamento” e la
“impossibilità di possedere un'accettabile articolarità di un capo che è sostegno indispensabile per un lavoratore agricolo”. Secondo parte opponente, “è da escludere che quel corteo di patologie abbia potuto regredire se non sparire del tutto”, sicché “il consulente incaricato in questa sede avrebbe dovuto rieseguire quelle indagini e quell'attento esame, onde oggettivamente verificare se le patologie avessero subito sostanziale miglioramento”.
Essendo la contestazione specifica il ricorso è ammissibile.
In occasione del deposito di note scritte in data 04.09.2023, la ricorrente ha offerto anche nuova documentazione attestante un aggravamento del proprio quadro patologico, di cui è stata disposta l'acquisizione ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c.
Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
Ritenuta necessaria la nomina di diverso consulente, attesa anche la produzione di nuova documentazione, il CTU nominato ha concluso affermando che le capacità lavorative dell'istante “sono permanentemente ridotte a meno di un terzo (1/3), sempre in occupazioni confacenti alle attitudini personali” con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa di conferma.
La citata consulenza appare esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute del ricorrente, logica nelle argomentazioni e, pertanto, condivisibile nelle conclusioni complessive cui perviene, attesa la esauriente e completa descrizione delle patologie riscontrate e del loro apporto invalidante, nonché della decorrenza del riconoscimento della prestazione.
In assenza di specifiche contestazioni da parte dell' ne consegue che va CP_2
accertato il diritto dell'istante ad essere dichiarata invalida ai fini del beneficio di cui all'art. 1 della legge n. 222/1984, con decorrenza dal 5.3.2021.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono integralmente poste a carico dell' considerato il riconoscimento della prestazione sin dalla data di CP_2
presentazione della domanda amministrativa.
Le spese di consulenza tecnica sono a carico dell' e si liquidano come da CP_2
separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara invalida ai sensi Parte_1
dell'art. 1, legge n. 222/84, con decorrenza dal 5.3.2021;
b) condanna l , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla CP_2
refusione dei compensi di lite, che liquida complessivamente in € 3.800,00 oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate CP_2
con separato decreto emesso in pari data.
Locri, 23/01/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi