Decreto cautelare 10 ottobre 2022
Ordinanza cautelare 27 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, decreto cautelare 10/10/2022, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/10/2022
N. 01110/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1110 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgia Guercia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura Lecce, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
del decreto datato 28.03.2022 prot. n. -OMISSIS- del 01.08.2022, notificato al ricorrente in data 01.08.2022, con cui il Questore della Provincia di Lecce ha rigettato la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti CE di lungo periodo per lavoro autonomo formulata dal Sig. -OMISSIS-, con contestuale invito allo straniero istante a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di 15 giorni dalla data di notifica, nonché, ove occorra, di ogni atto, presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata depositato in data odierna;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio notificato alla controparte in data 29 Settembre 2022 e depositato il 7 Ottobre 2022, alle ore 12,48;
Considerato che non si ravvisa la sussistenza dei presupposti di legge contemplati dall’art. 56 c.p.a. per la concessione dell’invocata tutela cautelare monocratica urgente, in quanto - da un lato - il provvedimento impugnato è stato notificato allo straniero ricorrente il 1° Agosto 2022, nel mentre il ricorso introduttivo del giudizio contenente l’istanza di tutela cautelare presidenziale provvisoria è stato depositato (per libera scelta del ricorrente) solo in data 7 Ottobre 2022, e - dall’altro - l’impugnato provvedimento di diniego del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo per lavoro autonomo contiene una (condivisibile) motivazione specifica basata (oltre che sulla persistente assenza della documentazione contabile relativa ai redditi prodotti nell’anno 2020) sulla prevalenza nel caso di specie delle preminenti esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla concreta pericolosità sociale dell’extracomunitario istante (arrestato più volte, in epoca recente, per reati in materia di stupefacenti e deferito ripetutamente all’A.G. per la commissione di altri reati) prevalenti rispetto all’interesse di quest’ultimo al mantenimento del legame familiare in Italia.
P.Q.M.
Respinge la suindicata istanza di misure cautelari provvisorie presidenziali proposta dal ricorrente.
Fissa per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare la Camera di Consiglio del 26 Ottobre 2022.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Lecce il giorno 10 Ottobre 2022.
| Il Presidente |
| Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.