Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 27/05/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.P.U. 3/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
Il Tribunale di Cremona, in persona dei seguenti magistrati dott. Andrea Milesi Presidente dott.Daniele Moro Giudice dott. Giorgio Scarsato Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° R.G.P.U. 3/2025 promossa da presso l'Ordine degli Avvocati di Parte_1
Cremona, in persona del Presidente pro tempore dell'Ordine degli Avvocati di
Cremona (p.iva. ), con l'avv. Franco Antonioli P.IVA_1 ricorrente con in persona del legale rappresentante pro tempore (p.iva. Controparte_1
), con l'avv. Antonio Bertora P.IVA_2
in persona del presidente pro Controparte_2 tempore (p.iva. ), con l'avv. Giovanni Benedini P.IVA_3 ricorrenti intervenute per l'apertura della liquidazione
[...] in persona del legale rappresentante Controparte_3 pro tempore (p.iva. ) P.IVA_4 resistente
1
1. La società svolge attività agricola di CP_3 Controparte_3 allevamento di suini e gestisce un impianto fotovoltaico.
Con ricorsi rispettivamente del 14.1.2025, del 4.2.2025, del 28.3.2025
l' presso Parte_2
l'Ordine degli Avvocati di Cremona, la società e la società Controparte_1 hanno chiesto aprirsi la Controparte_2 liquidazione controllata della Società la quale, costituendosi, ha chiesto la concessione del termine ex art. 271 c. I CCI per la presentazione di un piano di concordato minore.
2. Il termine richiesto non può essere concesso, e va dichiarata aperta la liquidazione controllata della Società.
3.1. In punto di diritto, vale ricordare come l'art. 4 CCI canonizzi la regola per cui il debitore, nel cercare di individuare soluzioni della crisi o dell'insolvenza alternative allo scenario liquidatorio si debba comportare secondo buona fede: in particolare il c. II lettera b) CCI della norma recita “Il debitore ha il dovere di: … assumere tempestivamente le iniziative idonee alla individuazione delle soluzioni per il superamento delle condizioni di cui all'articolo 12, comma 1, durante la composizione negoziata, e alla rapida definizione dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza prescelto, anche al fine di non pregiudicare i diritti dei creditori”.
Vale ricordare ben prima della sua definitiva consacrazione all'art. 4 CCI, la giurisprudenza della Suprema Corte ha ritenuto applicabile il principio di buona fede anche nell'ambito di procedure concorsuali, ipotizzando casi di ricorso a strumenti alternativi di risoluzione della crisi contrari a buona fede, costituenti forme di abuso, e quindi sanzionabili con
l'inammissibilità.
Si rimanda al riguardo alla ampia analisi della questione di cui alla motivazione della sentenza Cass. 7117/2020 “8.1 Anche in sede concordataria integra gli estremi dell'abuso del processo la condotta di chi, con violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del
2 giusto processo, utilizzi strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l'ordinamento li ha predisposti.
In particolare in questo peculiare ambito procedurale i termini dell'abuso sono ravvisabili allorquando lo scopo perseguito nel concreto dal debitore non è quello di regolare la crisi dell'impresa attraverso un accordo con i suoi creditori, ma quello di differire la dichiarazione di fallimento.
Ciò avviene ad esempio, secondo la casistica sottoposta più di recente al vaglio di questa Corte, nel caso in cui il debitore, nonostante la possibilità concessagli di integrare e modificare la proposta concordataria iniziale, abbia depositato una seconda domanda di concordato dopo la deliberazione della sentenza dichiarativa di fallimento, ma prima della sua pubblicazione (Cass.
30539/2018). Oppure nell'ipotesi di riproposizione, pochi giorni dopo la risoluzione del concordato inizialmente omologato ma rimasto inadempiuto, di un'ulteriore domanda di concordato, priva di ogni elemento di novità (Cass.
25210/2018).
Ed ancora ove la proponente abbia rinunciato ad una prima proposta di concordato per presentarne un'altra dopo il trasferimento della sede legale all'estero e in presenza di talune istanze di fallimento (Cass. 5677/2017) ovvero quando l'imprenditore, a seguito della declaratoria di inammissibilità di una prima proposta concordataria, abbia presentato una nuova proposta ex art. 161, comma 6, legge fall. con modifiche di carattere meramente formale e marginale (Cass. 3836/2017).
In presenza di finalità distorte di differimento piuttosto che di regolazione della crisi la proposta di concordato si deve perciò considerare inammissibile, perché integrante gli estremi dell'abuso del processo”.
3.2. Questo principio deve ritenersi applicabile anche a fronte ad una istanza di un termine “in bianco” ex art. 271 c. II CCI;
non può ritenersi che il debitore abbia sempre ed in ogni caso diritto a questo termine, altrimenti creandosi un'aporia sistematica di una lettura monistica della norma, avulsa dal principio generale di buona fede suddetto.
3 4. In punto di fatto, vale evidenziare come il presente giudizio sia stato preceduto da un faticoso percorso e da 3 tentativi della Società di risoluzione della propria condizione. In particolare1:
4.1. allegando come ancora a far data dal 2013 fosse iniziata una crisi del mercato suino e che questa crisi si fosse acuita fra il 2018 ed il 2019, dopo avere stipulato un contratto di affitto del proprio ramo d'azienda suinicolo con la società EM S.r.l.s. -la quale, a propria volta, stipulava un contratto di soccida per l'allevamento degli animali-, il 30.12.2020 la Società presentava questo Tribunale una domanda di omologa di un accordo di composizione della crisi ex art. 7 l. 3/2012 (R.G.A.C.C. n1 /2021 Trib. Cremona) con cui evidenziava di avere un passivo di oltre € 3.400.000,00, di cui circa €
1.400.000,00 costituito da crediti privilegiati e di cui circa € 1.800.000,00 da crediti chirografari;
prospettava la gestione in continuità indiretta del ramo d'azienda di allevamento di suini -con affitto con la EM, appunto-, ed in continuità diretta del ramo d'azienda dell' impianto fotovoltaico;
proponeva, mediante le entrate dei canoni di affitto dell'azienda suinicola e i contributi GSE per l'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico, di pagare il
100% dei propri crediti privilegiati e circa il 10% dei propri crediti chirografari, secondo un cronoprogramma dei pagamenti che prevedeva il pagamento dell'interezza dei creditori privilegiati entro il 2025 e la conclusione dei pagamenti dei chirografari entro il 2028;
i gestori della crisi nominati dall'Organismo di Composizione della Crisi dell'Ordine degli Avvocati di Cremona attestavano la fattibilità del piano;
il ceto creditorio dava fiducia al piano, sicché veniva raggiunta la maggioranza dei voti richiesti e con decreto del 21.10.2021 questo Tribunale, pertanto, omologava il piano;
4.2. già un anno dopo, la Società era inadempiente nei pagamenti di cui al cronoprogramma, evidenziando come la affittuaria del ramo d'azienda suinicolo non riuscisse a far fronte al pagamento dei canoni a causa dell'aumento del costo di acquisto del trinciato di mais, del gasolio e dell'energia elettrica;
con ricorso del 23.12.2022 la Società avanzava pertanto domanda di modifica del piano ex art. 13 c. IVter l. 3/2012, nel senso di mantenere le stesse percentuali di pagamento ai creditori ma di fare slittare di due anni le scadenze del cronoprogramma, sicché i pagamenti sarebbero terminati nel
2030 -al 2022 il passivo della Società, stante i pagamenti avvenuti a far data dell'omologa dell'accordo, si era ridotto ad € 2.700.000,00-;
i gestori della crisi attestatano la fattibilità della modifica richiesta;
il ceto creditorio dava nuovamente fiducia alla Società, approvando la modifica a maggioranza, sicché con decreto del 3.1.2024 questo Tribunale omologava la modifica;
4.3. già prima della fine del 2024, quindi pochi mesi dopo, vari creditori depositavano istanza per la risoluzione dell'accordo di composizione della crisi
“ri-omologato”, evidenziando come la Società non avesse onorato neanche i nuovi impegni di pagamento pressoché da subito, iniziando ad essere indempiente nei pagamenti già a far data dal febbraio 2024, e cesandoli del tutto nell'ottobre 2024; la Società aderiva alla domanda di risoluzione, evidenziando come il proprio inadempimento fosse imputabile allo scoppio della peste suina, che aveva fortemente condizionato l'esportazione della carne di maiale e quindi la redditività del proprio ramo d'azienda, e altresì al fatto che il proprio impianto fotovoltaico non desse la redditività prevista, necessitando di manutenzione, non avendo la Società risorse per farvi fronte;
con decreto del 19.2.2025 il Tribunale dichiarava pertanto la risoluzione dell'accordo di composizione della crisi;
4.4. nel frattempo, con istanza del 13.11.2024, la Società faceva domanda ex art. 17 CCI di accesso ad una procedura di composizione negoziata della crisi presso la Camera di Commercio di Cremona e con ricorso del 3.12.2024 chiedeva la conferma delle misure di protezione del proprio patrimonio;
il piano di risanamento allegato alla domanda ex art. 17 c b) CCI si fondava sempre sulle entrate del contratto di affitto dell'azienda suinicola e dei contributi del GSE e ricalcava in toto il piano omologato nel 2021 e “ri- omologato” nel 2024, prevedendo le stesse percentuali di pagamento di quel piano, solo differenziandosi per la previsione di un ulteriore slittamento nel tempo dei pagamenti, già prorogato al 2030 in forza della modifica del 2024,
5 sino al 2034 -nel frattempo, a far data dalla “ri-omologa” del gennaio 2024, il passivo della Società si era ridotto a circa € 2.400.000,00-;
l'esperto nominato dott. nel suo parere del 8.1.2025, Persona_1 concludeva che fra i creditori fossero emerse in prevalenza posizioni contrarie alla prosecuzione delle trattative con la Società -in particolare circa il 40% del ceto creditorio aveva risposto alla interlocuzione avviata, esprimendosi in senso contrario alla prosecuzione delle trattative;
mentre il 60% era rimasto silente
(cfr. p. 7 relazione)-; che il piano di risanamento predisposto dalla Società in uno con la sua domanda ex art. 17 CCI presentasse varie criticità (cfr. p. 14 -
16 del parere) e comunque non fosse in grado di garantire il risanamento della impresa, perché trattavasi di piano in continuità con quelli già omologati e “ri- omologati” nell'ambito delle procedura ex l. 3/2012, mentre il risanamento della impresa “passava” ed era possibile solo prevedendo un radicale intervento di discontinuità, quali la cessione di assets o l'esercizio di azienda con modalità differenti;
vista la relazione depositata dall'esperto, all'udienza del 3.2.2025 la Società rinunciava alla procedura di composizione negoziata della crisi;
nel frattempo, aveva avvio il presente giudizio;
5. Sempre in punto di fatto, vale osservarsi come, nell'ambito e nel corso del presente giudizio, a suffragio della propria istanza di termine ex art. 271 c. I
CCI, la Società abbia (infine) prospettato di proporre un piano di concordato minore con degli elementi di discontinuità rispetto al piano omologato e “ri- omologato” ex l. 3/2012 -come richiesto dall'esperto nell'ambito della procedura di composizione negoziata della crisi, pur se chiusa-.
Dapprima, nel proprio atto di costituzione del 21.2.2025, la Società ha prospettato un elemento di discontinuità che avrebbe afferito al ramo d'azienda dell'allevamento suino, rappresentato di fatto da un investimento per la ristrutturazione e l'ammodernamento dei capannoni dei maiali che la soccidaria dei propri suini si sarebbe dichiarata disponibile ad effettuare, ciò che avrebbe migliorato il benessere animale e quindi dato un maggiore resa delle bestie allevate.
Successivamente, nella propria nota del 13.3.2025, quindi solo poche settimane dopo, la Società allegava un elemento di discontinuità diverso
6 rispetto a quello allegato in sede di costituzione;
in particolare, il nuovo elemento di discontinuità avrebbe riguardato il ramo d'azienda dell'impianto fotovoltaico e sarebbe stato rappresentato da un finanziamento che essa debitrice avrebbe potuto ottenere dalla società la la soccidante del Parte_3 suo allevamento suino, finanziamento grazie al quale sarebbe stato fatto un revamping ossia costruito un nuovo impianto fotovoltaico, che avrebbe sostituito quello esistente, ormai necessitante di eccessivi costi di manutenzione, e questo nuovo impianto fotovoltaico avrebbe permesso di generare nuovi e maggiori flussi reddituali per il ceto creditorio.
6. Considerando il lungo antefatto che ha preceduto il presente giudizio;
considerato che
la richiesta di termine ex art. 271 CCI c. I rappresenterebbe il quarto tentativo da parte della Società, nell'arco di 5 anni, per la soluzione della propria situazione di insolvenza;
considerato che
, in base all'originario piano omologato nel 2021, la maggior quota dei creditori, quelli privilegiati, ad oggi avrebbe dovuto ricevere
l'intero pagamento del proprio credito, ed invece è dato che ad oggi siano stati pagati solo € 1.000.000,00, dell'esposizione debitoria originaria di €
3.400.000,00;
considerato che
è dal 2022 che i creditori della Società attendono di vedere soddisfatto il loro credito;
considerato che
l'esperto nominato nell'ambito della procedura di composizione negoziata ha evidenziato che solo un piano con un elemento di discontinuità permetterebbe di risolvere la situazione di insolvenza della
Società; considerata la regola della buona fede cui deve uniformarsi la condotta di un debitore, appare doveroso per questo Tribunale sindacare la richiesta del termine ex art. 271 c. I CCI con particolare rigore, attenzionando in modo particolare l'elemento di discontinuità proposto e la serietà della richiesta del termine, in modo che questa richiesta non si risolva in un tentativo in extremis per procrastinare l'apertura della liquidazione, privo delle minime serietà e concretezza, per evitare che la richiesta del termine non si risolva in un abuso degli strumenti processuali.
7 6.1. Orbene, scrutinata in modo doverosamente rigoroso, appare che la richiesta di termine ex art. 271 c. I CCI avanzata dalla Società non sia sorretta da elementi sufficientemente solidi ed effettivi da ritenere che dietro di essa vi sia una seria di volontà di risanare l'azienda, piuttosto che una mera volontà di prendere tempo e procrastinare l'apertura della liquidazione, sicché la richiesta va rigettata, e deve ritenersi contraria a buona fede.
6.2. Deve notarsi, in primo luogo, una certa contraddittorietà delle prospettazioni della Società in ordine all'elemento di discontinuità che il nuovo piano presenterebbe, dato questo che non depone per la serietà della prospettazione: come detto, in sede di costituzione nel presente giudizio, la
Società ha prospettato un elemento di discontinuità che avrebbe riguardato il ramo suinicolo;
poche settimane dopo, la ha modificato le proprie Pt_4 prospettazioni, ipotizzando un elemento di discontinuità che avrebbe riguardato il ramo fotovoltaico.
6.3. Deve notarsi, altresì, la fumosità delle prove prodotte dalla Società in ordine alla concretezza dei prospettati elementi di discontinuità.
In particolare, quanto all'elemento di discontinuità della realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico, è stata prodotta una missiva della Parte_3 datata 13.3.2025, in cui questa società genericamente e invero alquanto cripticamente si dichiara “disponibile ad erogare un acconto di € 168.000,00, in base alla futura ripartizione dell'accrescimento dei suini, finalizzato … al revamping dell'impianto fotovoltaico”, non essendo comprensibile se ci si trovi di fronte a “finanza esterna” ovvero ad un anticipo sul dovuto per il contratto di soccida in essere, e quindi ad un ulteriore debito per la Società, che aggraverebbe l'esposizione debitoria della società e che probabilmente sarebbe da pagarsi in prededuzione ex 110 CCI.
E' stato altresì prodotto un preventivo dei costi del nuovo impianto fotovoltaico: chiesto in udienza2 alla Società quale garanzia si avesse che il nuovo impianto fotovoltaico di cui al preventivo avrebbe permesso di produrre energia e quindi generare contributi GSE di ammontare sufficiente per pagare i propri debiti, la Società ha genericamente risposto che ”la garanzia che il nuovo impianto produrrebbe i flussi attesi ce l'ha data il costruttore -colui che ha formulato il preventivo”, ma nulla è stato prodotto di questi asseriti conteggi fatti dal costruttore.
6.4. Depone altresì contra la sussistenza di una sufficientemente certo e sicuro progetto di risanamento della Società dietro la richiesta del termine ex art. 271
c. I CCI la considerazione che la Società abbia reso alcune dichiarazioni nel corso del proprio giudizio da cui appare che essa, più che essere alla ricerca di uno strumento negoziale di risoluzione della propria condizione, con il coinvolgimento e l'approvazione dei propri creditori, sia alla ricerca di uno strumento di risoluzione che le permetta di aggirare la posizione contraria dei propri maggiori creditori a darle ancora fiducia e possibilità (come comprensibile, essendo che essi è dal 2022 vedono frustrate le proprie aspettative): così all'udienza del 2.4.2025 la Società ha dichiarato “non si è percorsa la strada della composizione negoziata in quanto all'interno di essa era stato costruito un piano basato sulla vecchia posizione debitoria e non si era riscontrato parere favorevole del ceto creditorio”; “l'abbandono della composizione negoziata è stato determinato considerando come all'interno di quella procedura non vi era l'accordo dei pochi creditori intervenuti, che rappresentavano circa il 30%, e considerando che nel concordato minore è sufficiente la maggioranza del 51% dei creditori per l'approvazione ed è previsto il consenso assenso”.
6.5. Infine, depone contro la serietà della richiesta del termine ex art. 271 c. I
CCI la considerazione della intempestività dell'elemento di discontinuità individuato.
Come detto, già agli inizi del 2024 si erano evidenziate difficoltà di funzionamento dell'impianto fotovoltaico per sua vetustà e per mancanza di risorse per una sua periodica manutenzione. Già allora quindi la Società avrebbe dovuto e potuto, nell'interesse proprio e dei propri creditori, come la regola della buona fede ex art. 4 CCI impone, individuare un soggetto per finanziare la costruzione di un nuovo impianto fotovoltaico, introducendo quindi un elemento di discontinuità nel proprio piano. Appare quindi non conforme a buona fede (oltre che, invero, sospetto) che questo elemento di discontinuità venga introdotto a distanza di un anno in modo peraltro così fumoso, per sorreggere una richiesta di un ulteriore termine, quando, se compiutamente e tempestivamente attuato, questo elemento
9 avrebbe potuto -stando alla prospettazione dell'esperto e della Società- garantire il tempestivo pagamento del dovuto da tempo.
6.6. Essendo passata la Società da ben tre procedure (l'omologa del 2021, la
“ri-omologa” del 2024; la procedura di composizione negoziata dalla crisi) e quindi avendo avuto già tre occasioni e chances per risolvere la propria condizione di insolvenza, in assenza di elementi certi e sicuri sull'essere stato finalmente individuato un effettivo e valido elemento che permetta di sostenere un nuovo piano di pagamento dei propri debiti, non appare giustificabile la concessione di un ulteriore termine e chances, non appare conforme al canone della buona fede -intesa ex art. 4 c II CCI, come necessità, per l'imprenditore che cerchi una soluzione alla propria situazione di insolvenza, di non pregiudicare eccessivamente gli interessi dei propri creditori
- la condotta della Società di reiterare per anni il medesimo piano, semplicemente proponendo nei nuovi cronoprogrammi con posticipo in là nel tempo il pagamento del dovuto ai creditori, solo in extremis proponendo dei fumosi e contraddittori elementi di discontinuità.
Essendo nelle procedure di soluzione della crisi di carattere negoziale necessario trovarsi un equo contemperamento fra l'interesse del debitore e l'interesse dei creditori, non appare soluzione equa quella di riconoscere a un debitore il diritto ad un numero illimitato di chances per risolvere la propria situazione di insolvenza, per anni, imponendo ai creditori di accettare l'esperimento di plurimi tentativi da parte del debitore.
7. Rigettata l'istanza di termine ex art. 271 c. I CCI, può essere quindi esaminata la domanda per l'apertura della liquidazione controllata della Società, domanda che va accolta:
è dato lo stato lo stato di insolvenza della Società, reso esteriormente evidente dal fatto che è dal 2019 che i bilanci della Società si chiudono con un patrimonio netto negativo e dal fatto che la Società è destinataria di numerose azioni ed iniziative giudiziarie a parte dei creditori, che non sono proseguite in ragione dell'effetto standstill determinato dalla omologa del 2021 e del 202 -i riferimenti di queste iniziative si possono ricavare al ricorso ex art. 7 l. 3/2012
10 del 30.12.20203 e dalla certificazione della Cancelleria Esecuzioni di questo
Tribunale, acquisita ex art. 367 CCI-;
è dato che l'ammontare dei crediti esigibili sia ampliamente superiore alla soglia oggettiva di € 50.000,00 ex art. 268 c. II CCI.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando
DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio della
c.f. ); Controparte_3 P.IVA_4
NOMINA
Giudice delegato il dott. Giorgio Scarsato;
NOMINA liquidatore il dott. ; Persona_2
ORDINA al debitore il deposito entro 7 giorni dalla pubblicazione della sentenza nella Cancelleria di questo Tribunale dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 90 gg entro la pubblicazione della presente sentenza entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo di posta elettronica certificata, ogni propria domanda di rivendicazione, di restituzione o di ammissione al passivo, domanda predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
ORDINA al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio in liquidazione;
DISPONE che dal giorno della pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale, esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la presente procedura, possa essere iniziata o proseguita sui beni del debitore;
DISPONE
l'inserimento della presente sentenza sul sito del Tribunale, a cura del liquidatore nominato;
DISPONE la trascrizione della presente sentenza preso gli uffici competenti, a cura del liquidatore nominato, facendo parte del patrimonio dei beni immobili/beni mobili registrati;
DISPONE
La prenotazione a debito delle spese relative alla registrazione ed alla trascrizione della presente sentenza, onerando sin d'ora il liquidatore di procedere al versamento del campione fallimentare non appena vi siano risorse sufficienti;
DISPONE
La pubblicazione della sentenza presso il Registro delle Imprese, svolgendo il debitore attività d'impresa;
Cremona, 17.4.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Giorgio Scarsato dott. Andrea Milesi
Si comunichi all'Organismo di Composizione della Crisi presso l'Ordine degli Avvocati di
Cremona, presso l'avv. Franco Antonioli alla società presso l'avv. Bertora Controparte_1 alla società presso l'avv. Controparte_2
Giovanni Benedini alla Società presso l'avv. Simone D'Amico Controparte_3 al liquidatore nominato, dott. Persona_2 al Registro delle Imprese
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tutti i dati che si andranno ad esporre si ricavano dalla ampia documentazione allegata al ricorso dell'Organismo di Composizione della Crisi dell'Ordine degli Avvocati di Cremona;
4 2 Cfr. verbale udienza del 2.4.2025;
8 3 prodotto dall'organismo di Composizione della Crisi in uno con il suo ricorso;
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