Cass. civ., sez. III, sentenza 22/07/1968, n. 2640
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Sentenza 22 luglio 1968

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Colui che ha subito l'esecuzione forzata nella base di un titolo esecutivo avente efficacia di cosa giudicata,non ha Azione di risarcimento verso il creditore procedente,per pretesa illegittimita dell'esecuzione neppure allegando la falsita dei documenti in base ai quali detto titolo e stato emesso, se non previa revocazione di questo. Pertanto, ai fini del giudizio originato da quell'Azione di risarcimento, non e concessa querela di falso ne in linea incidentale ne in linea principale.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 22/07/1968, n. 2640
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2640
    Data del deposito : 22 luglio 1968

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