Articolo 19 della Legge 14 dicembre 1973, n. 829
Articolo 18Articolo 20
Versione
13 gennaio 1974
Art. 19. (Commissione speciale per il credito)

All'attivita' creditizia svolta dall'Opera e' preposta una speciale commissione, nominata dal consiglio di amministrazione nel suo seno, con il compito:
a) di proporre al consiglio di amministrazione dell'Opera la misura delle ritenute per i rischi, di cui al secondo comma, lettere a) e c), del successivo articolo 20 e del tasso di interesse da applicare sui prestiti;
b) di proporre al consiglio di amministrazione le deliberazioni sulle questioni generali che abbiano riferimento con l'esercizio del credito e con l'andamento dei servizi relativi;
c) di deliberare sulla concessione dei prestiti di cui alla lettera b) del secondo comma ed all'ultimo comma del successivo articolo 20 e di stabilire le direttive per la loro erogazione;
d) di proporre al consiglio di amministrazione dell'Opera l'imputazione, a carico della gestione, dei residui crediti inesigibili, ad eccezione dei residui crediti che, in forza dell'articolo 46 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 , sono considerati estinti in conseguenza della morte del debitore.
Entrata in vigore il 13 gennaio 1974