Art. 19. (Commissione speciale per il credito)
All'attivita' creditizia svolta dall'Opera e' preposta una speciale commissione, nominata dal consiglio di amministrazione nel suo seno, con il compito:
a) di proporre al consiglio di amministrazione dell'Opera la misura delle ritenute per i rischi, di cui al secondo comma, lettere a) e c), del successivo articolo 20 e del tasso di interesse da applicare sui prestiti;
b) di proporre al consiglio di amministrazione le deliberazioni sulle questioni generali che abbiano riferimento con l'esercizio del credito e con l'andamento dei servizi relativi;
c) di deliberare sulla concessione dei prestiti di cui alla lettera b) del secondo comma ed all'ultimo comma del successivo articolo 20 e di stabilire le direttive per la loro erogazione;
d) di proporre al consiglio di amministrazione dell'Opera l'imputazione, a carico della gestione, dei residui crediti inesigibili, ad eccezione dei residui crediti che, in forza dell'articolo 46 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 , sono considerati estinti in conseguenza della morte del debitore.
All'attivita' creditizia svolta dall'Opera e' preposta una speciale commissione, nominata dal consiglio di amministrazione nel suo seno, con il compito:
a) di proporre al consiglio di amministrazione dell'Opera la misura delle ritenute per i rischi, di cui al secondo comma, lettere a) e c), del successivo articolo 20 e del tasso di interesse da applicare sui prestiti;
b) di proporre al consiglio di amministrazione le deliberazioni sulle questioni generali che abbiano riferimento con l'esercizio del credito e con l'andamento dei servizi relativi;
c) di deliberare sulla concessione dei prestiti di cui alla lettera b) del secondo comma ed all'ultimo comma del successivo articolo 20 e di stabilire le direttive per la loro erogazione;
d) di proporre al consiglio di amministrazione dell'Opera l'imputazione, a carico della gestione, dei residui crediti inesigibili, ad eccezione dei residui crediti che, in forza dell'articolo 46 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 , sono considerati estinti in conseguenza della morte del debitore.