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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 04/12/2025, n. 748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 748 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, settore civile, in persona del G.M. applicato, FU CI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1666/2024 rg, pendente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Federico Gallo;
Parte_1
-appellante-
E
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Genova;
-appellato-
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'udienza ex art. 437 cpc del 28.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante lamenta, in sintesi: Parte_1
- che erroneamente la sentenza appellata, n. 54/2024 pronunziata dal Giudice di pace di Pontremoli, ha erroneamente trascurato che la somma tra la tara e la massa a pieno carico è pari a 19,025 tonnellate, sicché non vige il limite di età di 68 anni per il conducente dell'automezzo; pertanto la sentenza va riformata e l'opposizione accolta.
L'appellato Prefetto di Massa Carrara ha eccepito, per
contro
:
- che all'atto del controllo il trattore stradale aveva potenziale, risultante dalla carta di circolazione, di 18 tonnellate, e trainava un rimorchio di 11 tonnellate, sicché la massa complessiva a pieno carico era pari a 29 tonnellate;
la diversa interpretazione offerta dall'appellante non può essere condivisa perché richiede la rilevazione caso per caso della massa effettiva dell'automezzo, mentre l'autorizzazione alla guida dipende dal carico massimo teorico dei mezzi.
È superfluo riassumere le ulteriori – ripetitive o irrilevanti – osservazioni scritte delle parti, perché la presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 118 disp. att. cod. proc. civ. e 132 cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, l. cit..
L'appello è fondato e pertanto deve essere accolto.
È pacifico che il veicolo del quale si controverte era costituito da un trattore stradale e da un rimorchio, ed è pacifico che la massa fosse pari a 11 tonnellate. Dalla carta di circolazione del trattore si apprende che esso pesa 8,025 tonnellate ed ha la potenza necessaria per trasportare 18 tonnellate. Pertanto, se si sommano le 11 tonnellate del rimorchio alla massa del trattore, si perviene a 19,025 tonnellate, mentre se si sommano le stesse 11 tonnellate del rimorchio alla potenza di carico del trattore, si perviene a 29 tonnellate.
La norma in contestazione proibisce al conducente ultra68enne, titolare della patente indicata, di condurre un automezzo la cui massa complessiva in ordine di marcia sia superiore a 20 tonnellate.
Nel caso di specie, è evidente che poiché il trattore pesava 8,025 tonnellate e il rimorchio 11 tonnellate, il conducente guidava un autoarticolato con massa complessiva pari a 19,025 tonnellate, e dunque entro il limite di 20 tonnellate.
Il fatto che il trattore abbia, secondo la carta di circolazione, la potenza necessaria per trainare 18 tonnellate, vuol dire esclusivamente che al massimo della potenza di esercizio quel trattore, che pesa 8,025 tonnellate, può trainare 18 tonnellate, sicché la massa teorica massima di quel trattore è pari a 26,025 tonnellate – ed infatti, nel caso di specie, trainava un rimorchio di 11 tonnellate, inferiore al massimo trainabile.
In questo quadro, la massa complessiva a pieno carico dell'autoarticolato va effettivamente correttamente calcolata mediante la somma tra la massa del trattore e la massa del rimorchio, non già in base alla massa totale teoricamente trasportabile dal trattore. Diversamente, dovrebbe affermarsi che poiché il trattore è capace di trainare 18 tonnellate, e ne pesa 8, non potrebbe essere condotto dall'autista anziano nemmeno se trainasse un rimorchio del peso di 1 grammo.
L'appello va pertanto accolto, la sentenza appellata riformata e l'opposizione accolta, ma l'obiettiva complessità della questione giuridica e fattuale impone la compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, settore civile, in persona del G.M. applicato, FU CI, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 1666/2024 R.G.A.C. ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1. accoglie, per le ragioni di cui in motivazione, l'appello di e per Parte_1
l'effetto, in riforma della sentenza n. 54/2024 pronunziata dal Giudice di pace di Pontremoli, accoglie l'opposizione di e annulla il verbale di Parte_1 contravvenzione impugnato, n. PTR2656000914 del 19.9.2023.
2. compensa per intero tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Napoli-Massa, in data 28 novembre 2025
Il Giudice monocratico applicato
FU CI