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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 28/11/2025, n. 1853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1853 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 3775/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Castrovillari in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 13.11.2025, esaminate le note scritte pervenute, PRONUNZIA, la seguente, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3775/2019 del Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza, vertente TRA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. GILDA AVENA, come da comparsa di costituzione di nuovo difensore del 30.09.2024, domiciliato come in atti ricorrente - opponente E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. LUIGI CP_1 CodiceFiscale_1
FRAIA, domiciliata come in atti resistente - opposta OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo CONCLUSIONI: come in atti, da intendersi qui integralmente riportate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso tempestivamente depositato in data 31.10.2019 l' ha proposto opposizione Pt_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 167/2019 emesso dal Giudice del lavoro del Tribunale di Castrovillari, depositato in data 19.09.2019 e notificato in data 23.09.2019, con cui gli è stato ingiunto il pagamento della somma di € 3.673,15 a titolo di arretrati di pensione di inabilità civile per l'anno 2018. Ha lamentato la carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito preteso in via monitoria e ha dedotto l'illegittimità della relativa richiesta alla luce del superamento da parte della resistente, in riferimento all'anno 2018, dei limiti reddituali utili per beneficiare della pensione di inabilità civile. Si è costituita in giudizio l'opposta che ha rivendicato la sussistenza dei presupposti del proprio diritto con conseguente infondatezza della promossa opposizione, di cui ha chiesto il rigetto. Acquisiti agli atti i documenti prodotti e acquisito d'ufficio, in visione, il fascicolo telematico del procedimento monitorio, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la
1 trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 13.11.2025 ex art. 127 ter c.p.c., il Giudicante decide la causa con sentenza.
L'opposizione è fondata e va accolta. In via preliminare deve darsi atto della tardività della costituzione di parte opposta. Invero, risulta dal fascicolo telematico che la prima udienza di trattazione era stata fissata dal precedente magistrato per il giorno 17.11.2020 per cui il termine di 10 giorni prima scadeva in data 06.11.2020. Parte opposta si è, però, costituita solo in data 11.11.2020, essendo irrilevante che con decreto depositato in cancelleria il 16.11.2020 sia poi stato disposto rinvio d'ufficio ad altra data. Ciò premesso, in punto di fatto occorre rilevare che la vicenda per cui è causa sorge in quanto la resistente, a seguito di istanza di accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario legittimante la concessione della pensione di inabilità ex art. 12 della L. 118/1971 (proc. iscritto con numero R.G. 788/2018) ha ottenuto omologa positiva del 31/05/2019 che ha accertato il requisito sanitario a decorrere dal 01/06/2017. Sulla base del decreto di omologa la resistente, dedotto l'avvenuto pagamento degli arretrati dovuti solo per gli anni 2017 e 2019 e la ricezione di comunicazione da parte dell' circa il mancato riconoscimento degli Pt_1 emolumenti relativi all'anno 2018 per superamento dei limiti reddituali, ha ottenuto il decreto qui opposto con cui è stato ingiunto all' il pagamento della somma di euro 3.673,15, a Pt_1 titolo di arretrati per l'anno 2018. Ebbene, occorre innanzitutto rilevare che nella fattispecie non si palesavano sussistenti i presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo, atteso che la stessa nel ricorso CP_1 monitorio rappresentava di aver ricevuto comunicazione con cui l' escludeva il Pt_1 riconoscimento della pensione di inabilità per l'anno 2018 per superamento dei redditi. Al riguardo, contrariamente a quanto ritenuto dall'opposta, la presente opposizione si palesa ammissibile atteso che l' non contesta l'accertamento sanitario di cui al decreto di Pt_1 omologa ma la sussistenza dei requisiti reddituali richiesti per la concessione del trattamento economico conseguente. Si rammenta che l'accertamento tecnico preventivo è inteso esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie;
quando invece, o attraverso la fase di omologa o attraverso quella contenziosa, si accerti l'esistenza di un'invalidità che conferisce il diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale richiesta, si apre necessariamente la fase successiva, quella cioè concernente la verifica delle ulteriori condizioni poste dalla legge per il suo riconoscimento. La legge non descrive espressamente i lineamenti di questa ulteriore fase, onerando semplicemente l'ente di previdenza di procedere al pagamento della prestazione entro 120 giorni, previa verifica, in sede amministrativa, di detti ulteriori requisiti. A questo punto spetterà, dunque, all'ente previdenziale di compiere tale verifica. Ne deriva ancora che, ove l'ente di previdenza non provveda alla liquidazione della prestazione, la parte istante sarà tenuta a proporre un nuovo giudizio, che è a cognizione piena, ancorché limitato (essendo ormai intangibile l'accertamento sanitario) appunto alla verifica dell'esistenza di tutti i requisiti non sanitari prescritti dalla legge per il diritto alla prestazione richiesta. Orbene, nella fattispecie non è controverso l'avvenuto riconoscimento del requisito sanitario utile alla pensione di inabilità civile (ex art. 12 legge n. 118/1971), che l' nemmeno in Pt_1 questa sede contesta;
né appare in contestazione l'ammontare dei redditi di pertinenza della
2 resistete per l'annualità di riferimento, concentrandosi piuttosto il thema decidendum in ordine alle modalità di determinazione del requisito reddituale rilevante ai fini del beneficio in contesa. Infatti, l' contesta il superamento del limite reddituale per l'anno 2018 in quanto esso Pt_1 deve essere determinato dalla somma dei redditi dell'anno 2017 e dell'anno 2018, mentre la resistente deduce che la dichiarazione dei redditi rilevante per il pagamento della pensione di inabilità civile è quella prodotta nella fase monitoria, ossia quella riferita all'anno 2018, riportante un reddito complessivo di euro 14.860,00, quindi inferiore al limite previsto dalla legge per ottenere la prestazione riconosciuta pari, per l'anno 2018, a euro 16.664,36. Ebbene, ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, l'articolo 35, comma 9, della legge n. 14 del 2009 (legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207) come modificato dall'articolo 13 della legge n. 122 del 2010, stabilisce che “In sede di prima liquidazione di una prestazione il reddito di riferimento è quello dell'anno in corso, dichiarato in via presuntiva”, per cui devono essere presi in considerazione i redditi dell'anno in corso, cioè dell'anno solare nel quale ricade la decorrenza della prestazione. Per gli anni successivi al primo, invece, sia per le liquidazioni, sia per le eventuali ricostituzioni, va necessariamente operata una distinzione tra i redditi da pensione e le altre tipologie di redditi. Il comma 8 del citato art. 35, come modificato dall'art. 13, comma 6, lett. a) e b), d.l. 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, dispone che: “Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n 13 e successive modificazioni e integrazioni”. Dunque, il parametro reddituale da prendere in considerazione ai fini del calcolo delle prestazioni legate al reddito muta a seconda della natura dei redditi percepiti, in quanto, per esempio, per i redditi da lavoro il parametro è costituito dal reddito dell'anno precedente risultante dalla dichiarazione dei redditi, invece per i redditi da pensione è il reddito noto all' percepito Pt_1 nell'anno in corso. In sostanza, è necessario tener conto dei redditi da pensione conseguiti dal beneficiario della prestazione assistenziale nello stesso anno, mentre per tutte le altre tipologie di reddito (ovvero per i redditi da lavoro dipendente, redditi da terreni, fabbricati e altri redditi soggetti a IRPEF), devono essere considerati gli importi conseguiti nell'anno solare precedente. Alla luce di quanto espresso, nel caso in esame appaiono condivisibili le argomentazioni dell'istituto opponente: invero per l'anno 2017 (ossia in sede di prima liquidazione, atteso che la prestazione per cui è causa è stata riconosciuta con decorrenza dal 01.06.2017) legittimamente è stato preso in considerazione il solo reddito dell'anno 2017 (come risultante dal modello Unico PF 2018 – relativo al periodo d'imposta 2017- depositato dalla nella CP_1 fase monitoria). Ma per l'anno successivo (2018) occorre considerare sia il reddito da pensione conseguito dalla beneficiaria della prestazione assistenziale nello stesso anno, pari a
€ 2.742,87 (cfr. CUD 2019 - relativo al periodo d'imposta 2018 - allegato dall' , sia tutte Pt_1
3 le altre tipologie di reddito conseguite nell'anno solare precedente (ossia il 2017) che, come sopra precisato e, del resto, dedotto dalla medesima ed evincibile dal predetto modello CP_1 unico PF 2018, è di € 14.860,00. Quindi, essendo la somma degli importi richiamati pari ad € 17.602,87 essa supera il limite annuale di reddito stabilito per il 2018, che, come allegato dalla stessa parte opposta, era di € 16.664,36. Ciò non consente di poter riconoscere alla parte opposta il diritto alla pensione di inabilità civile per l'anno in contesa. L'opposizione è, pertanto, fondata e il decreto ingiuntivo va revocato.
Nulla per le spese di lite in ragione della dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, nella persona del Giudice unico del Lavoro dott.ssa Maria Assunta Pacelli, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE la spiegata OPPOSIZIONE e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo opposto;
2. NULLA sulle spese;
3. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza Castrovillari, 28.11.2025. Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Maria Assunta Pacelli
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Melania Marchio - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Castrovillari in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 13.11.2025, esaminate le note scritte pervenute, PRONUNZIA, la seguente, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3775/2019 del Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza, vertente TRA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. GILDA AVENA, come da comparsa di costituzione di nuovo difensore del 30.09.2024, domiciliato come in atti ricorrente - opponente E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. LUIGI CP_1 CodiceFiscale_1
FRAIA, domiciliata come in atti resistente - opposta OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo CONCLUSIONI: come in atti, da intendersi qui integralmente riportate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso tempestivamente depositato in data 31.10.2019 l' ha proposto opposizione Pt_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 167/2019 emesso dal Giudice del lavoro del Tribunale di Castrovillari, depositato in data 19.09.2019 e notificato in data 23.09.2019, con cui gli è stato ingiunto il pagamento della somma di € 3.673,15 a titolo di arretrati di pensione di inabilità civile per l'anno 2018. Ha lamentato la carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito preteso in via monitoria e ha dedotto l'illegittimità della relativa richiesta alla luce del superamento da parte della resistente, in riferimento all'anno 2018, dei limiti reddituali utili per beneficiare della pensione di inabilità civile. Si è costituita in giudizio l'opposta che ha rivendicato la sussistenza dei presupposti del proprio diritto con conseguente infondatezza della promossa opposizione, di cui ha chiesto il rigetto. Acquisiti agli atti i documenti prodotti e acquisito d'ufficio, in visione, il fascicolo telematico del procedimento monitorio, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la
1 trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 13.11.2025 ex art. 127 ter c.p.c., il Giudicante decide la causa con sentenza.
L'opposizione è fondata e va accolta. In via preliminare deve darsi atto della tardività della costituzione di parte opposta. Invero, risulta dal fascicolo telematico che la prima udienza di trattazione era stata fissata dal precedente magistrato per il giorno 17.11.2020 per cui il termine di 10 giorni prima scadeva in data 06.11.2020. Parte opposta si è, però, costituita solo in data 11.11.2020, essendo irrilevante che con decreto depositato in cancelleria il 16.11.2020 sia poi stato disposto rinvio d'ufficio ad altra data. Ciò premesso, in punto di fatto occorre rilevare che la vicenda per cui è causa sorge in quanto la resistente, a seguito di istanza di accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario legittimante la concessione della pensione di inabilità ex art. 12 della L. 118/1971 (proc. iscritto con numero R.G. 788/2018) ha ottenuto omologa positiva del 31/05/2019 che ha accertato il requisito sanitario a decorrere dal 01/06/2017. Sulla base del decreto di omologa la resistente, dedotto l'avvenuto pagamento degli arretrati dovuti solo per gli anni 2017 e 2019 e la ricezione di comunicazione da parte dell' circa il mancato riconoscimento degli Pt_1 emolumenti relativi all'anno 2018 per superamento dei limiti reddituali, ha ottenuto il decreto qui opposto con cui è stato ingiunto all' il pagamento della somma di euro 3.673,15, a Pt_1 titolo di arretrati per l'anno 2018. Ebbene, occorre innanzitutto rilevare che nella fattispecie non si palesavano sussistenti i presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo, atteso che la stessa nel ricorso CP_1 monitorio rappresentava di aver ricevuto comunicazione con cui l' escludeva il Pt_1 riconoscimento della pensione di inabilità per l'anno 2018 per superamento dei redditi. Al riguardo, contrariamente a quanto ritenuto dall'opposta, la presente opposizione si palesa ammissibile atteso che l' non contesta l'accertamento sanitario di cui al decreto di Pt_1 omologa ma la sussistenza dei requisiti reddituali richiesti per la concessione del trattamento economico conseguente. Si rammenta che l'accertamento tecnico preventivo è inteso esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie;
quando invece, o attraverso la fase di omologa o attraverso quella contenziosa, si accerti l'esistenza di un'invalidità che conferisce il diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale richiesta, si apre necessariamente la fase successiva, quella cioè concernente la verifica delle ulteriori condizioni poste dalla legge per il suo riconoscimento. La legge non descrive espressamente i lineamenti di questa ulteriore fase, onerando semplicemente l'ente di previdenza di procedere al pagamento della prestazione entro 120 giorni, previa verifica, in sede amministrativa, di detti ulteriori requisiti. A questo punto spetterà, dunque, all'ente previdenziale di compiere tale verifica. Ne deriva ancora che, ove l'ente di previdenza non provveda alla liquidazione della prestazione, la parte istante sarà tenuta a proporre un nuovo giudizio, che è a cognizione piena, ancorché limitato (essendo ormai intangibile l'accertamento sanitario) appunto alla verifica dell'esistenza di tutti i requisiti non sanitari prescritti dalla legge per il diritto alla prestazione richiesta. Orbene, nella fattispecie non è controverso l'avvenuto riconoscimento del requisito sanitario utile alla pensione di inabilità civile (ex art. 12 legge n. 118/1971), che l' nemmeno in Pt_1 questa sede contesta;
né appare in contestazione l'ammontare dei redditi di pertinenza della
2 resistete per l'annualità di riferimento, concentrandosi piuttosto il thema decidendum in ordine alle modalità di determinazione del requisito reddituale rilevante ai fini del beneficio in contesa. Infatti, l' contesta il superamento del limite reddituale per l'anno 2018 in quanto esso Pt_1 deve essere determinato dalla somma dei redditi dell'anno 2017 e dell'anno 2018, mentre la resistente deduce che la dichiarazione dei redditi rilevante per il pagamento della pensione di inabilità civile è quella prodotta nella fase monitoria, ossia quella riferita all'anno 2018, riportante un reddito complessivo di euro 14.860,00, quindi inferiore al limite previsto dalla legge per ottenere la prestazione riconosciuta pari, per l'anno 2018, a euro 16.664,36. Ebbene, ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, l'articolo 35, comma 9, della legge n. 14 del 2009 (legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207) come modificato dall'articolo 13 della legge n. 122 del 2010, stabilisce che “In sede di prima liquidazione di una prestazione il reddito di riferimento è quello dell'anno in corso, dichiarato in via presuntiva”, per cui devono essere presi in considerazione i redditi dell'anno in corso, cioè dell'anno solare nel quale ricade la decorrenza della prestazione. Per gli anni successivi al primo, invece, sia per le liquidazioni, sia per le eventuali ricostituzioni, va necessariamente operata una distinzione tra i redditi da pensione e le altre tipologie di redditi. Il comma 8 del citato art. 35, come modificato dall'art. 13, comma 6, lett. a) e b), d.l. 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, dispone che: “Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n 13 e successive modificazioni e integrazioni”. Dunque, il parametro reddituale da prendere in considerazione ai fini del calcolo delle prestazioni legate al reddito muta a seconda della natura dei redditi percepiti, in quanto, per esempio, per i redditi da lavoro il parametro è costituito dal reddito dell'anno precedente risultante dalla dichiarazione dei redditi, invece per i redditi da pensione è il reddito noto all' percepito Pt_1 nell'anno in corso. In sostanza, è necessario tener conto dei redditi da pensione conseguiti dal beneficiario della prestazione assistenziale nello stesso anno, mentre per tutte le altre tipologie di reddito (ovvero per i redditi da lavoro dipendente, redditi da terreni, fabbricati e altri redditi soggetti a IRPEF), devono essere considerati gli importi conseguiti nell'anno solare precedente. Alla luce di quanto espresso, nel caso in esame appaiono condivisibili le argomentazioni dell'istituto opponente: invero per l'anno 2017 (ossia in sede di prima liquidazione, atteso che la prestazione per cui è causa è stata riconosciuta con decorrenza dal 01.06.2017) legittimamente è stato preso in considerazione il solo reddito dell'anno 2017 (come risultante dal modello Unico PF 2018 – relativo al periodo d'imposta 2017- depositato dalla nella CP_1 fase monitoria). Ma per l'anno successivo (2018) occorre considerare sia il reddito da pensione conseguito dalla beneficiaria della prestazione assistenziale nello stesso anno, pari a
€ 2.742,87 (cfr. CUD 2019 - relativo al periodo d'imposta 2018 - allegato dall' , sia tutte Pt_1
3 le altre tipologie di reddito conseguite nell'anno solare precedente (ossia il 2017) che, come sopra precisato e, del resto, dedotto dalla medesima ed evincibile dal predetto modello CP_1 unico PF 2018, è di € 14.860,00. Quindi, essendo la somma degli importi richiamati pari ad € 17.602,87 essa supera il limite annuale di reddito stabilito per il 2018, che, come allegato dalla stessa parte opposta, era di € 16.664,36. Ciò non consente di poter riconoscere alla parte opposta il diritto alla pensione di inabilità civile per l'anno in contesa. L'opposizione è, pertanto, fondata e il decreto ingiuntivo va revocato.
Nulla per le spese di lite in ragione della dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, nella persona del Giudice unico del Lavoro dott.ssa Maria Assunta Pacelli, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE la spiegata OPPOSIZIONE e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo opposto;
2. NULLA sulle spese;
3. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza Castrovillari, 28.11.2025. Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Maria Assunta Pacelli
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Melania Marchio - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021
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