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Sentenza 16 febbraio 2025
Sentenza 16 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 16/02/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2700/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Sommella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2700/2020 promossa da:
in proprio ed altresì assistita dall'avv. Giuseppe Fiertler, Parte_1 elettivamente domiciliata presso il di lei studio legale in Cosenza, alla Via Campagna n. 48
ATTRICE contro
, in p.l.r.p.t., assistita dall'avv. Maria Giovanna Fanelli ed elettivamente Controparte_1 domiciliata presso lo studio legale dell'avv. Serena Paolini in Cosenza, al Viale della Repubblica n. 110
CONVENUTA nonché
(P. IVA ), in p.l.r.p.t., e (P. IVA Controparte_2 P.IVA_1 Controparte_3
), in p.l.r.p.t., ambedue assistite dall'avv. Giuliana Tenuta ed elettivamente domiciliate P.IVA_2 presso il di lei studio legale in Rende, alla Via Kennedy n. 59 – complesso Metropolis.
CONVENUTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 27/05/2024.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
0. Preso atto, preliminarmente, che il presente fascicolo, sebbene rimesso allo scrivente per la decisione, non appariva in consolle tra i procedimenti da decidere e che pertanto, in uno con il lungo periodo di malattia sofferta, a tale circostanza è da attribuire il ritardo nella trattazione dello stesso, si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 c.p.c./118 disp Att. c.p.c. di cui alla legge n. 69/2009, direttamente applicabile alla fattispecie.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio , e chiedendone Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 la condanna solidale al risarcimento dei danni patrimoniale (quantificato in € 12.000,00) e non patrimoniale (quantificato in € 5.000,00) derivati dalla compromissione, ad opera delle società
pagina 1 di 6 convenute, della fruibilità, in ogni sua parte, dell'autovettura di sua proprietà 1.2 CP_4 [...]
(tg. ER255PH), oltre che alla restituzione del veicolo funzionante e marciante. CP_5 Assumeva, in particolare, l'attrice di avere trasportato, in data 27.07.2020 - a causa di anomalie nella fase dell'accensione ed in quella del passaggio ad alimentazione a GPL - la propria auto presso la quale officina autorizzata e che nella commessa di lavoro n. 801908 la Controparte_2 CP_1 problematica veniva descritta come “rumore motore e vettura gira male”. Con la precisazione che, essendo ricompreso nella propria copertura assicurativa RCA il relativo servizio, per ragioni di convenienza, il trasporto in officina era avvenuto tramite carroattrezzi.
Deduceva, inoltre: di essersi autonomamente recata in officina in data 29.07.2020, per avere informazioni su eventuali guasti ed un preventivo dei costi di riparazione, al fine di valutarne la convenienza;
di avere ivi rinvenuto l'automobile completamente smontata del motore e di avere saputo oralmente dagli addetti all'officina che sarebbe stato necessario richiedere alla casa madre un nuovo motore da assemblare, con costi a partire da € 4.500,00; di essersi recata nuovamente in officina in data
30.07.2020, chiedendo la restituzione del veicolo, completo del motore, nelle condizioni in cui era stato da lei trasportato in loco;
che le veniva evidenziata l'impossibilità di riassemblare il motore e spiegato che, ove si fosse proceduto in tal senso, l'automobile non avrebbe più potuto adeguatamente funzionare;
di avere intimato la cessazione delle operazioni poste in essere senza la di lei autorizzazione, la restituzione dell'autovettura nello stato in cui si trovava, priva del blocco termico, e la riconsegna anche di quest'ultimo; di avere infruttuosamente inviato, sempre in data 30.07.2020, sia a mezzo pec che con raccomandata a/r, diffida ad adempiere e contestuale messa in mora.
Parte attrice rappresentava che la condotta delle convenute le aveva arrecato innumerevoli danni e disagi dal momento che il veicolo, oltre che per esigenze della vita privata, veniva da lei utilizzato soprattutto per gli spostamenti lavorativi, ragion per cui era stata costretta a noleggiare altro veicolo, per un costo complessivo di € 1.860,00.
Evidenziava, ancora, che nonostante le di lei reiterate richieste, anche a mezzo di diffida, non le era stato mai fornito un preventivo scritto, completo della descrizione delle problematiche del veicolo, né una scheda tecnica degli interventi di riparo o sostituzione che il meccanico riteneva opportuni, comprensivo dell'indicazione dei materiali necessari per ogni tipo di lavoro, delle ore di manodopera previste, e della relativa spesa. Lamentava, parimenti, che la concessionaria aveva rifiutato di consegnarle un documento che attestasse le condizioni in cui versava l'auto al momento dell'ingresso in officina, condizioni che, comunque, era possibile desumere dall'ordine di servizio che riportava testualmente " motore gira male". Chiedeva, infine, che il tribunale, ove avesse ravvisato gli estremi del reato per appropriazione indebita, trasmettesse gli atti del procedimento presso la competente procura della Repubblica.
2. Con comparsa di risposta depositata in data 10.11.2020, si costituivano in giudizio la CP_3
[...
e la “ eccependo, preliminarmente l'inesistenza della procura ad litem rilasciata CP_2 dall'attrice in favore dell'avv. Giuseppe Fiertler, giacché la procura allegata all'atto di citazione non risultava autenticata dal predetto difensore, il quale non aveva neppure sottoscritto l'atto introduttivo;
eccepivano, altresì, in via pregiudiziale, la carenza di legittimazione passiva della “ , con CP_2 conseguente richiesta di estromissione dal giudizio, non essendo il rivenditore presso il quale era stata acquistata la vettura, e non facendo parte della struttura societaria di essa l'autofficina meccanica cui l'attrice si era rivolta per le riparazioni. Nel merito, le società convenute deducevano l'infondatezza del ricorso rilevando: che l'attrice aveva inizialmente notificato un atto di citazione innanzi al giudice di pace;
che la vettura era stata trasportata in officina mediante carroattrezzi, in quanto affetta da problematiche che la rendevano, già prima dell'intervento dei meccanici, inutilizzabile;
che lo smontaggio del motore si era reso necessario per individuare l'origine dei rumori denunziati dai meccanici alla parte attrice, non essendo disponibili strumenti meno invasivi per la diagnosi;
che l'attrice era stata resa edotta dall'amministratrice della
“ , Stella Tenuta, presente al momento del ricovero dell'auto in officina, delle più che CP_2
pagina 2 di 6 presumibili gravi anomalie del veicolo e del fatto che l'attività di indagine avrebbe comportato un costo non proporzionato al valore di esso, con suggerimento di valutare la sostituzione con un nuovo mezzo;
che, già nel febbraio del medesimo anno, l'attrice, consapevole delle criticità della propria auto, aveva contattato la per avere un preventivo per l'acquisto di una nuova vettura;
che, con pec Controparte_3 del 13.08.2020, la aveva messo a disposizione l'auto per il ritiro;
che l'assunto per cui Controparte_3 l'attrice aveva sostenuto un costo di noleggio auto di € 1.860,00 era sfornito di prova;
che la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali era del tutto generica e, come tale, non meritevole di accoglimento. In via riconvenzionale, le convenute chiedevano la condanna dell'attrice al pagamento di € 310,17 in favore della a titolo di indebita occupazione dello spazio aziendale all'aperto per il Controparte_3 parcheggio non autorizzato dell'autovettura di sua proprietà, oltre che al pagamento di € 285,00, comprensivi di IVA, oltre interessi maturati e maturandi, a titolo di mano d'opera per lo smontaggio del motore eseguito sull'autovettura di cui si discute, giusta fattura n. 3237\2020. Chiedevano, infine, la condanna della parte attrice ai sensi dell'art. 96 cpc per l'abuso dei mezzi processuali. 3.Con comparsa di risposta depositata in data 26.11.2020, si costituiva in giudizio Controparte_1 la quale evidenziava, preliminarmente, di essere estranea ai fatti di causa ed alle domande risarcitorie e restitutorie avanzate dalla parte attrice, non avendo mai intrattenuto con essa alcun rapporto contrattuale, e di essere soggetto distinto dalle concessionarie incaricate della vendita di veicoli Suzuki
e/o autorizzate a svolgere interventi di riparazione nell'ambito della garanzia convenzionale CP_1
Aggiungeva che, essendo stata l'auto dell'attrice acquistata ed immatricolata nell'anno 2013, l'intervento richiesto in officina non rientrava nella garanzia convenzionale, avente durata triennale. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda, infondata in fatto ed in diritto, con condanna della parte attrice ai sensi dell'art. 96, co. 3, cpc in ragione della temerarietà dell'azione esperita nei confronti di Controparte_1
4. In corso di causa, parte attrice instaurava due subprocedimenti: in data 11.09.2020, il ricorso ex artt.
612 e 614 bis c.p.c. (n. 2700-1/2020 RG) - con cui chiedeva che il tribunale ordinasse alle convenute la restituzione del veicolo di sua proprietà, nel medesimo stato in cui si trovava al momento del ricovero C presso con determinazione delle modalità di esecuzione dell'obbligo di fare de quo - CP_2 conclusosi con provvedimento di rigetto del 5.11.2020; in data 3.02.2022, il ricorso per accertamento tecnico preventivo (n. 2700-2/2020 RG) - volto ad ottenere la nomina di un CTU che verificasse le condizioni dell'autovettura in questione, valutandone le cause ed i danni – parimenti conclusosi con provvedimento di rigetto del 31.03.2022.
4. Con ordinanza del 15.07.2021, il Tribunale - pur rilevando l'inesistenza della procura rilasciata dall'attrice all'avv. Giuseppe Fiertler, in quanto dal medesimo non autenticata – non ravvisava alcun difetto di rappresentanza dell'attrice in giudizio, avendo la medesima dichiarato nell'atto introduttivo di difendersi personalmente, anche disgiuntamente dal predetto difensore;
la procura veniva poi prodotta in giudizio debitamente autenticata..
5. La causa veniva istruita mediante l'escussione dei testi addotti dalle parti e l'effettuazione di CTU a firma del (con relazione depositata in data 7.12.2022 e chiarimenti depositati in data Persona_1 27.12.2023). Delegata la decisione allo scrivente Magistrato, all'udienza del 27.05.2024, le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe indicato e la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
6. Preliminarmente appare utile richiamare le risultanze istruttorie.
6.1. I testi escussi hanno così risposto alle domande ammesse: il teste ha confermato di Tes_1 essere intervenuto quale addetto al soccorso stradale a seguito di chiamata da parte dell'attrice e, dopo aver caricato l'auto (usando la forza motrice della stessa) di averla poi scaricata;
ha poi specificato che giunto sul posto aveva appreso dall'Avv. che la macchina perdeva acqua e che tale era la Pt_1 ragione della richiesta di intervento e che sebbene la macchina riuscisse a mettersi in moto aveva pagina 3 di 6 suggerito di spegnere il motore onde evitare il verificarsi di maggiori danni. Il teste Tes_2 dichiarava che aveva provveduto all'accettazione dell'autovettura, fornendo un preventivo di massima;
che la si era recata altre volte in officina lamentando delle problematiche che lui aveva riferito
Pt_1 come relative a problemi all'interno della testata ma che necessitavano verifiche;
che aveva fatto firmare una ricevuta alla cliente, necessaria per ottenere dall'assicurazione una auto sostitutiva;
che aveva illustrato alla della necessità di uno smontaggio del motore per verificare la
Pt_1 problematica interna;
che aveva smontato il motore ma che era necessario smontare anche i cilindri per vedere se vi fossero altri danni;
che la non aveva mai richiesto di riconsegnarle l'auto; che
Pt_1 nell'abitacolo è stata depositata tutta la componentistica del motore in uno scatolo e la macchina è stata parcheggiata fuori nel piazzale che aveva spiegato alla e ai suoi genitori che non potevo
Pt_1 procedere a fare alcun preventivo;
che avevano portato a spinta l'auto dentro sul ponte per effettuare le prime verifiche, accertando che il motore si bloccava quando si provava a farlo girare manualmente e che l'auto aveva le valvole piegate dopo aver smontato la testata. Il teste riferiva che si era
Pt_1 recato in officina parlando con il capo officina per informarsi sullo stato del veicolo e su quali procedure avevano seguito e che essendo insoddisfatto delle risposte date aveva richiesto il preventivo che però non gli era stato fornito;
successivamente era stato ricontattato dal capo officina il quale gli aveva riferito che non era riuscito a trovare il problema e quindi non poteva dare una cifra precisa per la riparazione, anche perché era stato fermato dai suoi responsabili.
6.2. Veniva poi esperita CTU, con incarico formalizzato all'ing. , al fine di accertare lo stato Per_1 del veicolo di proprietà dell'attrice verificando la presenza di tutti i pezzi meccanici del blocco motore di cui la vettura era stata dotata in sede di fabbricazione e se il completo smontaggio cui è stato sottoposto il gruppo motore fosse adeguato al tipo di riparazione necessaria per il corretto funzionamento dell'unità motrice dell'autoveicolo tenendo conto delle problematiche denunziate dalla proprietaria al momento dell'ingresso nell'autofficina. Il CTU, sulla base delle risultanze e deduzioni esplicitate in relazione, qui da intendersi richiamate in ragione della loro coerenza logica, come si vedrà resistente anche alla osservazione delle parti, ha così risposto ai quesiti posti: Quesito 1: Il veicolo SUZUKI Splash 1.2 è stato rinvenuto integro per quanto concerne carrozzeria e parti di telaio, ma con il blocco motore totalmente asportato, compresi frizione e cambio. Il motore disassemblato risulta completo nei suoi componenti principali e periferici.
Quesito 2: Il personale addetto d'officina, constatando il blocco alla libera rotazione del motore, ha eseguito lo smontaggio precedentemente descritto, allo scopo di individuare l'origine del guasto, inizialmente plausibile con un danno alle valvole. Sulla base delle risultanze ottenute si può, quindi, affermare che il metodo utilizzato era corretto e correttamente rapportato all'individuazione del guasto.
Al CTU venivano poi richiesti chiarimenti afferenti, sia le osservazioni critiche di parte attrice che, con rilievo officioso, l'incidenza di eventuali dichiarazioni di dipendenti della convenuta rese all'atto delle operazioni peritali e, quindi, al di fuori del portato istruttorio autorizzato e svolto nel pieno contraddittorio e in ossequio al principio dispositivo.
Nella relazione integrativa depositata il 27.12.2023, il CTU ha specificato che non aveva attribuito la causa del malfunzionamento del motore al danneggiamento delle valvole avendo “rilevato unicamente l'inflessione, evidente agli occhi di tutti i presenti, degli steli valvole e, di conseguenza, sostanzialmente approvato l'operato dei tecnici d'officina sulla sequenza di smontaggio effettuata, ma non ha in alcun modo inteso indicare direttamente o indirettamente, tale anomalia come causa del malfunzionamento del propulsore. Coerentemente con i quesiti posti dal GI, lo scrivente CTU si è limitato ad effettuare la ricognizione e riconoscimento dell'insieme dei componenti meccanici e altresì a valutare la correttezza delle operazioni poste in essere dal personale tecnico d'officina. Lo svolgimento della relazione peritale a firma del CTP parte attrice si dilunga sostanzialmente sulle conseguenze logiche, plausibili, di tale anomalia, (inflessione valvole), sul funzionamento del motore,
pagina 4 di 6 perdita di potenza, ecc., ritenendo pertanto acquisita come certa questa come causa del malfunzionamento del medesimo. In realtà, allo stato dei rilievi effettuati, non si ha alcun indizio certo su quello che potrebbe aver determinato il malfunzionamento in questione, anche e soprattutto, giova ripeterlo, perché non si è indagato in questa direzione, ossia delle cause agenti.”
7. Così ricostruite le risultanze istruttorie, appare chiara la infondatezza della domanda spiegata dall'attrice, atteso che la stessa si fondava sull'assunto, rivelatosi indimostrato, che la condotta del personale di officina della convenuta avesse erroneamente e arbitrariamente smontato il motore dell'auto, rendendolo inservibile. Sotto un primo profilo, in applicazione del principio della “ragione più liquida”, deve infatti ritenersi che, nel caso di specie, a prescindere dal concreto accertamento circa la liceità o illiceità della condotta dei convenuti, parte attrice non abbia fornito prova del danno che sostiene di avere subito dalla condotta asseritamente illegittima tenuta dai convenuti. Com'è noto, il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c. in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (ex plurimis, in questi esatti termini v. Cass. Civ., sez. VI
- L, 28.05.2014, n. 12002).
Sulla scorta della mancata dimostrazione di qualsivoglia censura in merito alla condotta del personale di officina, ogni corollario successivo, finalizzato a dimostrare il nesso causale tra tale condotta e i danni, patrimoniali e non, asseritamente subiti, è di conseguenza erroneo e infondato.
Non essendovi stato inadempimento, (benchè le conclusioni riportate in citazione non facciano riferimento all'accertamento di uno specifico inadempimento, il tenore dell'atto e delle difese, inducevano, come del resto correttamente evidenziato dalla convenuta a ritenere nuova CP_3 la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto di servizi relativo alla riparazione del veicolo) in ogni caso non può essere pronunciata alcuna risoluzione contrattuale e appare superflua la verifica della sussistenza dei danni lamentati (relativi alla ovvia circostanza che il veicolo, essendo smontato e non marciante) non era fruibile.
Conclusivamente si deve quindi rigettare la domanda attorea, rendendo superflua ogni valutazione, sia della legittimazione passiva dei convenuti “secondari”, che della applicabilità della disciplina consumeristica, avendo il CTU verificato la sussistenza degli elementi fattuali che rendevano necessario lo smontaggio del motore. Altrettando superflua è, poi, la verifica della titolarità attiva
(comunque rilevabile di ufficio) quale conseguenza della tardiva produzione in giudizio del certificato di proprietà del veicolo.
8. Venendo all'esame della domanda riconvenzionale svolta da relativa a Controparte_3 rivendicazioni di carattere patrimoniale relative al pagamento della fattura inerente i lavori svolti e il pagamento di quanto dovuto per la sosta nel parcheggio aziendale (nei limiti sotto descritti) non avendo la proprietaria del veicolo provveduto al ritiro dello stesso benchè formalmente messo a disposizione, va evidenziato che la stessa è fondata su prova scritta (non smentita da parte attrice) e del resto concorde con tutta la ricostruzione fattuale operata dalle parti. L'attrice va pertanto condannata al pagamento, in favore di dell'importo di € 285,00 Controparte_3 relativo alla fattura 3237 del 2020 in atti.
8.1 Con riferimento ai costi di sosta, ritiene il Tribunale che gli stessi possano essere esigibili dalla data di messa a disposizione del veicolo del 13.08.2020 e sino alla data di deposito della CTU, avvenuto il
7.12.2022 (per un totale di 481 giorni), in ragione del fatto che la ritenuta necessità di effettuare la CTU poteva astrattamente rendere consigliabile, date le condizioni del veicolo, il mancato spostamento dello stesso e che, successivamente, appare ragionevole attendere la pronuncia del Tribunale, anche in pagina 5 di 6 ragione di quanto espresso dal precedente istruttore nel procedimento cautelare di cui al n. 2700/2020 sub 1. Essendo trascorsi come detto 481 giorni e ritenuto, in ragione delle concrete modalità di Parte conservazione del veicolo, equo applicare la tariffa ordinaria € 7,26 comprensivi di IVA per il primo giorno, € 4,56 per i giorni dal secondo al 30° e € 3,25 dal 31° giorno), parte attrice dovrà essere condannata, per il suddetto titolo, al pagamento della somma di € 1601,75 (7,26+132,24+1462,25) e, complessivamente, aggiungendo i precedenti € 285, a un totale di € 1.886,75 oltre interessi legali a far data del deposito della domanda riconvenzionale (10.11.2020). 8.3. In ragione della complessiva vicenda, risolta solo mediante ausilio tecnico, si ritengono sussistenti ragioni tali da accogliere la domanda riconvenzionale per responsabilità aggravata
9. Il regolamento delle spese segue la soccombenza.
9.1. Pertanto, le competenze di lite - che tenuto conto della natura della causa e dell'attività concretamente svolta possono attestarsi sui valori medi (con riduzione del 50% con riferimento alla fase istruttoria della convenuta dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm., CP_1
- devono essere liquidate con riferimento alle convenute e in € 6.600,10 (€ Controparte_3 CP_2
919,00 per fase di studio, € 777,00 per fase introduttiva, € 1.680,00 per fase istruttoria ed € 1.701,00 per fase decisoria, € 1.523,00 per aumento ex art. 4 comma 2 per presenza di più parti aventi medesima processuale), oltre rimb. forf, iva e cap come per legge, mentre, con riferimento alla convenuta CP_1 in € 4.237,00 (€ 919,00 per fase di studio, € 777,00 per fase introduttiva, € 840,00 per fase istruttoria ed
€ 1.701,00 per fase decisoria). 9.2. In ragione del concreto decisum e delle successive vicende processuali (nonché della sostanziale ricomprensione delle difese in quelle di cui al procedimento principale) si ritiene di dover, invece, disporre la compensazione delle spese relative ai procedimenti cautelari introdotti in corso di causa. 9.3 Le spese di CTU, per come già liquidate dal precedente istruttore, dovranno essere definitivamente poste a carico della parte attrice soccombente.
P.Q.M.
il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione, deduzione o istanza, così provvede: rigetta la domanda attorea;
in accoglimento della domanda riconvenzionale condanna parte attrice al pagamento, in favore della convenuta della complessiva somma di € 1.886,74 oltre interessi legali come da parte Controparte_3 motiva;
condanna la parte attrice al pagamento delle spese legali sostenute dalle parti convenute CP_3
e che liquida in in € 6.600,10, per competenze professionali, oltre rimborso forfettario,
[...] CP_2
CAP ed IVA se dovuti e, con riferimento alla convenuta Suzuki, in € 4.237,00 per competenze professionali, oltre rimborso forfettario, CAP ed IVA se dovuti;
pone definitivamente a carico della parte attrice le spese di CTU.
Così deciso in Cosenza il 16.02.2025 Il Giudice
Pietro Sommella
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Sommella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2700/2020 promossa da:
in proprio ed altresì assistita dall'avv. Giuseppe Fiertler, Parte_1 elettivamente domiciliata presso il di lei studio legale in Cosenza, alla Via Campagna n. 48
ATTRICE contro
, in p.l.r.p.t., assistita dall'avv. Maria Giovanna Fanelli ed elettivamente Controparte_1 domiciliata presso lo studio legale dell'avv. Serena Paolini in Cosenza, al Viale della Repubblica n. 110
CONVENUTA nonché
(P. IVA ), in p.l.r.p.t., e (P. IVA Controparte_2 P.IVA_1 Controparte_3
), in p.l.r.p.t., ambedue assistite dall'avv. Giuliana Tenuta ed elettivamente domiciliate P.IVA_2 presso il di lei studio legale in Rende, alla Via Kennedy n. 59 – complesso Metropolis.
CONVENUTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 27/05/2024.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
0. Preso atto, preliminarmente, che il presente fascicolo, sebbene rimesso allo scrivente per la decisione, non appariva in consolle tra i procedimenti da decidere e che pertanto, in uno con il lungo periodo di malattia sofferta, a tale circostanza è da attribuire il ritardo nella trattazione dello stesso, si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 c.p.c./118 disp Att. c.p.c. di cui alla legge n. 69/2009, direttamente applicabile alla fattispecie.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio , e chiedendone Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 la condanna solidale al risarcimento dei danni patrimoniale (quantificato in € 12.000,00) e non patrimoniale (quantificato in € 5.000,00) derivati dalla compromissione, ad opera delle società
pagina 1 di 6 convenute, della fruibilità, in ogni sua parte, dell'autovettura di sua proprietà 1.2 CP_4 [...]
(tg. ER255PH), oltre che alla restituzione del veicolo funzionante e marciante. CP_5 Assumeva, in particolare, l'attrice di avere trasportato, in data 27.07.2020 - a causa di anomalie nella fase dell'accensione ed in quella del passaggio ad alimentazione a GPL - la propria auto presso la quale officina autorizzata e che nella commessa di lavoro n. 801908 la Controparte_2 CP_1 problematica veniva descritta come “rumore motore e vettura gira male”. Con la precisazione che, essendo ricompreso nella propria copertura assicurativa RCA il relativo servizio, per ragioni di convenienza, il trasporto in officina era avvenuto tramite carroattrezzi.
Deduceva, inoltre: di essersi autonomamente recata in officina in data 29.07.2020, per avere informazioni su eventuali guasti ed un preventivo dei costi di riparazione, al fine di valutarne la convenienza;
di avere ivi rinvenuto l'automobile completamente smontata del motore e di avere saputo oralmente dagli addetti all'officina che sarebbe stato necessario richiedere alla casa madre un nuovo motore da assemblare, con costi a partire da € 4.500,00; di essersi recata nuovamente in officina in data
30.07.2020, chiedendo la restituzione del veicolo, completo del motore, nelle condizioni in cui era stato da lei trasportato in loco;
che le veniva evidenziata l'impossibilità di riassemblare il motore e spiegato che, ove si fosse proceduto in tal senso, l'automobile non avrebbe più potuto adeguatamente funzionare;
di avere intimato la cessazione delle operazioni poste in essere senza la di lei autorizzazione, la restituzione dell'autovettura nello stato in cui si trovava, priva del blocco termico, e la riconsegna anche di quest'ultimo; di avere infruttuosamente inviato, sempre in data 30.07.2020, sia a mezzo pec che con raccomandata a/r, diffida ad adempiere e contestuale messa in mora.
Parte attrice rappresentava che la condotta delle convenute le aveva arrecato innumerevoli danni e disagi dal momento che il veicolo, oltre che per esigenze della vita privata, veniva da lei utilizzato soprattutto per gli spostamenti lavorativi, ragion per cui era stata costretta a noleggiare altro veicolo, per un costo complessivo di € 1.860,00.
Evidenziava, ancora, che nonostante le di lei reiterate richieste, anche a mezzo di diffida, non le era stato mai fornito un preventivo scritto, completo della descrizione delle problematiche del veicolo, né una scheda tecnica degli interventi di riparo o sostituzione che il meccanico riteneva opportuni, comprensivo dell'indicazione dei materiali necessari per ogni tipo di lavoro, delle ore di manodopera previste, e della relativa spesa. Lamentava, parimenti, che la concessionaria aveva rifiutato di consegnarle un documento che attestasse le condizioni in cui versava l'auto al momento dell'ingresso in officina, condizioni che, comunque, era possibile desumere dall'ordine di servizio che riportava testualmente " motore gira male". Chiedeva, infine, che il tribunale, ove avesse ravvisato gli estremi del reato per appropriazione indebita, trasmettesse gli atti del procedimento presso la competente procura della Repubblica.
2. Con comparsa di risposta depositata in data 10.11.2020, si costituivano in giudizio la CP_3
[...
e la “ eccependo, preliminarmente l'inesistenza della procura ad litem rilasciata CP_2 dall'attrice in favore dell'avv. Giuseppe Fiertler, giacché la procura allegata all'atto di citazione non risultava autenticata dal predetto difensore, il quale non aveva neppure sottoscritto l'atto introduttivo;
eccepivano, altresì, in via pregiudiziale, la carenza di legittimazione passiva della “ , con CP_2 conseguente richiesta di estromissione dal giudizio, non essendo il rivenditore presso il quale era stata acquistata la vettura, e non facendo parte della struttura societaria di essa l'autofficina meccanica cui l'attrice si era rivolta per le riparazioni. Nel merito, le società convenute deducevano l'infondatezza del ricorso rilevando: che l'attrice aveva inizialmente notificato un atto di citazione innanzi al giudice di pace;
che la vettura era stata trasportata in officina mediante carroattrezzi, in quanto affetta da problematiche che la rendevano, già prima dell'intervento dei meccanici, inutilizzabile;
che lo smontaggio del motore si era reso necessario per individuare l'origine dei rumori denunziati dai meccanici alla parte attrice, non essendo disponibili strumenti meno invasivi per la diagnosi;
che l'attrice era stata resa edotta dall'amministratrice della
“ , Stella Tenuta, presente al momento del ricovero dell'auto in officina, delle più che CP_2
pagina 2 di 6 presumibili gravi anomalie del veicolo e del fatto che l'attività di indagine avrebbe comportato un costo non proporzionato al valore di esso, con suggerimento di valutare la sostituzione con un nuovo mezzo;
che, già nel febbraio del medesimo anno, l'attrice, consapevole delle criticità della propria auto, aveva contattato la per avere un preventivo per l'acquisto di una nuova vettura;
che, con pec Controparte_3 del 13.08.2020, la aveva messo a disposizione l'auto per il ritiro;
che l'assunto per cui Controparte_3 l'attrice aveva sostenuto un costo di noleggio auto di € 1.860,00 era sfornito di prova;
che la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali era del tutto generica e, come tale, non meritevole di accoglimento. In via riconvenzionale, le convenute chiedevano la condanna dell'attrice al pagamento di € 310,17 in favore della a titolo di indebita occupazione dello spazio aziendale all'aperto per il Controparte_3 parcheggio non autorizzato dell'autovettura di sua proprietà, oltre che al pagamento di € 285,00, comprensivi di IVA, oltre interessi maturati e maturandi, a titolo di mano d'opera per lo smontaggio del motore eseguito sull'autovettura di cui si discute, giusta fattura n. 3237\2020. Chiedevano, infine, la condanna della parte attrice ai sensi dell'art. 96 cpc per l'abuso dei mezzi processuali. 3.Con comparsa di risposta depositata in data 26.11.2020, si costituiva in giudizio Controparte_1 la quale evidenziava, preliminarmente, di essere estranea ai fatti di causa ed alle domande risarcitorie e restitutorie avanzate dalla parte attrice, non avendo mai intrattenuto con essa alcun rapporto contrattuale, e di essere soggetto distinto dalle concessionarie incaricate della vendita di veicoli Suzuki
e/o autorizzate a svolgere interventi di riparazione nell'ambito della garanzia convenzionale CP_1
Aggiungeva che, essendo stata l'auto dell'attrice acquistata ed immatricolata nell'anno 2013, l'intervento richiesto in officina non rientrava nella garanzia convenzionale, avente durata triennale. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda, infondata in fatto ed in diritto, con condanna della parte attrice ai sensi dell'art. 96, co. 3, cpc in ragione della temerarietà dell'azione esperita nei confronti di Controparte_1
4. In corso di causa, parte attrice instaurava due subprocedimenti: in data 11.09.2020, il ricorso ex artt.
612 e 614 bis c.p.c. (n. 2700-1/2020 RG) - con cui chiedeva che il tribunale ordinasse alle convenute la restituzione del veicolo di sua proprietà, nel medesimo stato in cui si trovava al momento del ricovero C presso con determinazione delle modalità di esecuzione dell'obbligo di fare de quo - CP_2 conclusosi con provvedimento di rigetto del 5.11.2020; in data 3.02.2022, il ricorso per accertamento tecnico preventivo (n. 2700-2/2020 RG) - volto ad ottenere la nomina di un CTU che verificasse le condizioni dell'autovettura in questione, valutandone le cause ed i danni – parimenti conclusosi con provvedimento di rigetto del 31.03.2022.
4. Con ordinanza del 15.07.2021, il Tribunale - pur rilevando l'inesistenza della procura rilasciata dall'attrice all'avv. Giuseppe Fiertler, in quanto dal medesimo non autenticata – non ravvisava alcun difetto di rappresentanza dell'attrice in giudizio, avendo la medesima dichiarato nell'atto introduttivo di difendersi personalmente, anche disgiuntamente dal predetto difensore;
la procura veniva poi prodotta in giudizio debitamente autenticata..
5. La causa veniva istruita mediante l'escussione dei testi addotti dalle parti e l'effettuazione di CTU a firma del (con relazione depositata in data 7.12.2022 e chiarimenti depositati in data Persona_1 27.12.2023). Delegata la decisione allo scrivente Magistrato, all'udienza del 27.05.2024, le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe indicato e la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
6. Preliminarmente appare utile richiamare le risultanze istruttorie.
6.1. I testi escussi hanno così risposto alle domande ammesse: il teste ha confermato di Tes_1 essere intervenuto quale addetto al soccorso stradale a seguito di chiamata da parte dell'attrice e, dopo aver caricato l'auto (usando la forza motrice della stessa) di averla poi scaricata;
ha poi specificato che giunto sul posto aveva appreso dall'Avv. che la macchina perdeva acqua e che tale era la Pt_1 ragione della richiesta di intervento e che sebbene la macchina riuscisse a mettersi in moto aveva pagina 3 di 6 suggerito di spegnere il motore onde evitare il verificarsi di maggiori danni. Il teste Tes_2 dichiarava che aveva provveduto all'accettazione dell'autovettura, fornendo un preventivo di massima;
che la si era recata altre volte in officina lamentando delle problematiche che lui aveva riferito
Pt_1 come relative a problemi all'interno della testata ma che necessitavano verifiche;
che aveva fatto firmare una ricevuta alla cliente, necessaria per ottenere dall'assicurazione una auto sostitutiva;
che aveva illustrato alla della necessità di uno smontaggio del motore per verificare la
Pt_1 problematica interna;
che aveva smontato il motore ma che era necessario smontare anche i cilindri per vedere se vi fossero altri danni;
che la non aveva mai richiesto di riconsegnarle l'auto; che
Pt_1 nell'abitacolo è stata depositata tutta la componentistica del motore in uno scatolo e la macchina è stata parcheggiata fuori nel piazzale che aveva spiegato alla e ai suoi genitori che non potevo
Pt_1 procedere a fare alcun preventivo;
che avevano portato a spinta l'auto dentro sul ponte per effettuare le prime verifiche, accertando che il motore si bloccava quando si provava a farlo girare manualmente e che l'auto aveva le valvole piegate dopo aver smontato la testata. Il teste riferiva che si era
Pt_1 recato in officina parlando con il capo officina per informarsi sullo stato del veicolo e su quali procedure avevano seguito e che essendo insoddisfatto delle risposte date aveva richiesto il preventivo che però non gli era stato fornito;
successivamente era stato ricontattato dal capo officina il quale gli aveva riferito che non era riuscito a trovare il problema e quindi non poteva dare una cifra precisa per la riparazione, anche perché era stato fermato dai suoi responsabili.
6.2. Veniva poi esperita CTU, con incarico formalizzato all'ing. , al fine di accertare lo stato Per_1 del veicolo di proprietà dell'attrice verificando la presenza di tutti i pezzi meccanici del blocco motore di cui la vettura era stata dotata in sede di fabbricazione e se il completo smontaggio cui è stato sottoposto il gruppo motore fosse adeguato al tipo di riparazione necessaria per il corretto funzionamento dell'unità motrice dell'autoveicolo tenendo conto delle problematiche denunziate dalla proprietaria al momento dell'ingresso nell'autofficina. Il CTU, sulla base delle risultanze e deduzioni esplicitate in relazione, qui da intendersi richiamate in ragione della loro coerenza logica, come si vedrà resistente anche alla osservazione delle parti, ha così risposto ai quesiti posti: Quesito 1: Il veicolo SUZUKI Splash 1.2 è stato rinvenuto integro per quanto concerne carrozzeria e parti di telaio, ma con il blocco motore totalmente asportato, compresi frizione e cambio. Il motore disassemblato risulta completo nei suoi componenti principali e periferici.
Quesito 2: Il personale addetto d'officina, constatando il blocco alla libera rotazione del motore, ha eseguito lo smontaggio precedentemente descritto, allo scopo di individuare l'origine del guasto, inizialmente plausibile con un danno alle valvole. Sulla base delle risultanze ottenute si può, quindi, affermare che il metodo utilizzato era corretto e correttamente rapportato all'individuazione del guasto.
Al CTU venivano poi richiesti chiarimenti afferenti, sia le osservazioni critiche di parte attrice che, con rilievo officioso, l'incidenza di eventuali dichiarazioni di dipendenti della convenuta rese all'atto delle operazioni peritali e, quindi, al di fuori del portato istruttorio autorizzato e svolto nel pieno contraddittorio e in ossequio al principio dispositivo.
Nella relazione integrativa depositata il 27.12.2023, il CTU ha specificato che non aveva attribuito la causa del malfunzionamento del motore al danneggiamento delle valvole avendo “rilevato unicamente l'inflessione, evidente agli occhi di tutti i presenti, degli steli valvole e, di conseguenza, sostanzialmente approvato l'operato dei tecnici d'officina sulla sequenza di smontaggio effettuata, ma non ha in alcun modo inteso indicare direttamente o indirettamente, tale anomalia come causa del malfunzionamento del propulsore. Coerentemente con i quesiti posti dal GI, lo scrivente CTU si è limitato ad effettuare la ricognizione e riconoscimento dell'insieme dei componenti meccanici e altresì a valutare la correttezza delle operazioni poste in essere dal personale tecnico d'officina. Lo svolgimento della relazione peritale a firma del CTP parte attrice si dilunga sostanzialmente sulle conseguenze logiche, plausibili, di tale anomalia, (inflessione valvole), sul funzionamento del motore,
pagina 4 di 6 perdita di potenza, ecc., ritenendo pertanto acquisita come certa questa come causa del malfunzionamento del medesimo. In realtà, allo stato dei rilievi effettuati, non si ha alcun indizio certo su quello che potrebbe aver determinato il malfunzionamento in questione, anche e soprattutto, giova ripeterlo, perché non si è indagato in questa direzione, ossia delle cause agenti.”
7. Così ricostruite le risultanze istruttorie, appare chiara la infondatezza della domanda spiegata dall'attrice, atteso che la stessa si fondava sull'assunto, rivelatosi indimostrato, che la condotta del personale di officina della convenuta avesse erroneamente e arbitrariamente smontato il motore dell'auto, rendendolo inservibile. Sotto un primo profilo, in applicazione del principio della “ragione più liquida”, deve infatti ritenersi che, nel caso di specie, a prescindere dal concreto accertamento circa la liceità o illiceità della condotta dei convenuti, parte attrice non abbia fornito prova del danno che sostiene di avere subito dalla condotta asseritamente illegittima tenuta dai convenuti. Com'è noto, il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c. in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (ex plurimis, in questi esatti termini v. Cass. Civ., sez. VI
- L, 28.05.2014, n. 12002).
Sulla scorta della mancata dimostrazione di qualsivoglia censura in merito alla condotta del personale di officina, ogni corollario successivo, finalizzato a dimostrare il nesso causale tra tale condotta e i danni, patrimoniali e non, asseritamente subiti, è di conseguenza erroneo e infondato.
Non essendovi stato inadempimento, (benchè le conclusioni riportate in citazione non facciano riferimento all'accertamento di uno specifico inadempimento, il tenore dell'atto e delle difese, inducevano, come del resto correttamente evidenziato dalla convenuta a ritenere nuova CP_3 la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto di servizi relativo alla riparazione del veicolo) in ogni caso non può essere pronunciata alcuna risoluzione contrattuale e appare superflua la verifica della sussistenza dei danni lamentati (relativi alla ovvia circostanza che il veicolo, essendo smontato e non marciante) non era fruibile.
Conclusivamente si deve quindi rigettare la domanda attorea, rendendo superflua ogni valutazione, sia della legittimazione passiva dei convenuti “secondari”, che della applicabilità della disciplina consumeristica, avendo il CTU verificato la sussistenza degli elementi fattuali che rendevano necessario lo smontaggio del motore. Altrettando superflua è, poi, la verifica della titolarità attiva
(comunque rilevabile di ufficio) quale conseguenza della tardiva produzione in giudizio del certificato di proprietà del veicolo.
8. Venendo all'esame della domanda riconvenzionale svolta da relativa a Controparte_3 rivendicazioni di carattere patrimoniale relative al pagamento della fattura inerente i lavori svolti e il pagamento di quanto dovuto per la sosta nel parcheggio aziendale (nei limiti sotto descritti) non avendo la proprietaria del veicolo provveduto al ritiro dello stesso benchè formalmente messo a disposizione, va evidenziato che la stessa è fondata su prova scritta (non smentita da parte attrice) e del resto concorde con tutta la ricostruzione fattuale operata dalle parti. L'attrice va pertanto condannata al pagamento, in favore di dell'importo di € 285,00 Controparte_3 relativo alla fattura 3237 del 2020 in atti.
8.1 Con riferimento ai costi di sosta, ritiene il Tribunale che gli stessi possano essere esigibili dalla data di messa a disposizione del veicolo del 13.08.2020 e sino alla data di deposito della CTU, avvenuto il
7.12.2022 (per un totale di 481 giorni), in ragione del fatto che la ritenuta necessità di effettuare la CTU poteva astrattamente rendere consigliabile, date le condizioni del veicolo, il mancato spostamento dello stesso e che, successivamente, appare ragionevole attendere la pronuncia del Tribunale, anche in pagina 5 di 6 ragione di quanto espresso dal precedente istruttore nel procedimento cautelare di cui al n. 2700/2020 sub 1. Essendo trascorsi come detto 481 giorni e ritenuto, in ragione delle concrete modalità di Parte conservazione del veicolo, equo applicare la tariffa ordinaria € 7,26 comprensivi di IVA per il primo giorno, € 4,56 per i giorni dal secondo al 30° e € 3,25 dal 31° giorno), parte attrice dovrà essere condannata, per il suddetto titolo, al pagamento della somma di € 1601,75 (7,26+132,24+1462,25) e, complessivamente, aggiungendo i precedenti € 285, a un totale di € 1.886,75 oltre interessi legali a far data del deposito della domanda riconvenzionale (10.11.2020). 8.3. In ragione della complessiva vicenda, risolta solo mediante ausilio tecnico, si ritengono sussistenti ragioni tali da accogliere la domanda riconvenzionale per responsabilità aggravata
9. Il regolamento delle spese segue la soccombenza.
9.1. Pertanto, le competenze di lite - che tenuto conto della natura della causa e dell'attività concretamente svolta possono attestarsi sui valori medi (con riduzione del 50% con riferimento alla fase istruttoria della convenuta dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm., CP_1
- devono essere liquidate con riferimento alle convenute e in € 6.600,10 (€ Controparte_3 CP_2
919,00 per fase di studio, € 777,00 per fase introduttiva, € 1.680,00 per fase istruttoria ed € 1.701,00 per fase decisoria, € 1.523,00 per aumento ex art. 4 comma 2 per presenza di più parti aventi medesima processuale), oltre rimb. forf, iva e cap come per legge, mentre, con riferimento alla convenuta CP_1 in € 4.237,00 (€ 919,00 per fase di studio, € 777,00 per fase introduttiva, € 840,00 per fase istruttoria ed
€ 1.701,00 per fase decisoria). 9.2. In ragione del concreto decisum e delle successive vicende processuali (nonché della sostanziale ricomprensione delle difese in quelle di cui al procedimento principale) si ritiene di dover, invece, disporre la compensazione delle spese relative ai procedimenti cautelari introdotti in corso di causa. 9.3 Le spese di CTU, per come già liquidate dal precedente istruttore, dovranno essere definitivamente poste a carico della parte attrice soccombente.
P.Q.M.
il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione, deduzione o istanza, così provvede: rigetta la domanda attorea;
in accoglimento della domanda riconvenzionale condanna parte attrice al pagamento, in favore della convenuta della complessiva somma di € 1.886,74 oltre interessi legali come da parte Controparte_3 motiva;
condanna la parte attrice al pagamento delle spese legali sostenute dalle parti convenute CP_3
e che liquida in in € 6.600,10, per competenze professionali, oltre rimborso forfettario,
[...] CP_2
CAP ed IVA se dovuti e, con riferimento alla convenuta Suzuki, in € 4.237,00 per competenze professionali, oltre rimborso forfettario, CAP ed IVA se dovuti;
pone definitivamente a carico della parte attrice le spese di CTU.
Così deciso in Cosenza il 16.02.2025 Il Giudice
Pietro Sommella
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