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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/01/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
Corte di appello di Napoli
sesta sezione civile
Udienza del 9 gennaio 2025 (R.G. 4070/2023)
Verbale dell'udienza di conclusioni e discussione (a norma dell'articolo 281-
sexies c.p.c.) innanzi al collegio, così composto:
dr.ssa Assunta d'Amore presidente dr. Giorgio Sensale consigliere rel.
dr. Francesco Notaro consigliere
É presente per l'appellante l'avvocato Claudio De Leo, che Parte_1
conclude riportandosi all'atto di appello e ai propri ulteriori atti difensivi.
É presente per la l'avvocato Francesco Galasso, delegato Controparte_1
1 DAl'avvocato Guido Marsiglia, che conclude riportandosi ai propri atti e verbali di causa.
La Corte invita a procedere alla discussione della causa.
Le parti si riportano alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita.
La Corte, alla presenza del cancelliere, dott.ssa Ivana Di Pasquale, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, ritorna in udienza per la lettura della sentenza,
prendendo atto che i difensori delle parti si sono allontanati.
La Presidente
Dr.ssa Assunta d'Amore
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, così composta:
dr.ssa Assunta d'Amore presidente dr. Giorgio Sensale consigliere rel.
dr. Francesco Notaro consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 4070/2023, di appello contro la sentenza del Tribunale di
Napoli n. 2240/2023 del 2 marzo 2023
tra
(nato a [...] il [...], ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso DAl'avvocato Claudio De Leo ( ), CodiceFiscale_2
con studio in Napoli, al Centro Direzionale, Isola G/1, e domicilio digitale
Email_1 2
[...]
e la (P.IVA ), con sede in Mogliano Veneto Controparte_1 P.IVA_1
alla Via Marocchesa 14, in persona dei suoi legali rappresentanti
[...]
e , quale impresa designata per la Regione CP_2 Controparte_3
Campania per la gestione dei sinistri in nome e per conto del F.G.V.S.,
rappresentata e difesa DAl'avvocato Guido Marsiglia ( ), C.F._3
con studio in Napoli alla Via S. Lucia, 20, e domicilio digitale
Email_2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nel 2019 ha agito in giudizio sostenendo di essere rimasto Parte_1
coinvolto in un incidente straDAe verificatosi il 26 luglio 2014, intorno alle ore
19.30, allorché, nel percorrere in Napoli la Piazza Poderico in direzione di
Corso Novara, alla guida del motociclo Yamaha XP500 targato DR02705, di proprietà di e nell'accingersi a sorpassare un autobus, fu CP_4 colpito nella parte posteriore del proprio motoveicolo da un'autovettura che aveva anch'essa tentato di superare l'autobus, per cui egli era caduto DA
motociclo, che, privo di controllo, aveva investito una donna intenta ad attraversare la strada.
Dalla documentazione prodotta risulta che il , in data 26 settembre 2014, Pt_1
propose dinanzi alla Polizia Locale di Napoli querela contro ignoti per il reato di lesioni colpose ex art. 590 c.p., descrivendo la dinamica del sinistro sopra riportata e dichiarando che vi erano dei testimoni dell'evento, costituiti soprattutto da persone che lavoravano nei pressi del luogo del sinistro, ma che non era in grado di fornire le loro generalità, riservandosi di indicarle in un momento successivo.
Di qui la richiesta giudiziale di condanna della quale Controparte_1
impresa designata per il F.G.V.S., al risarcimento dei danni, quantificati
DAl'attore in € 92.070,00 per il danno biologico (permanente e temporaneo) ed
€ 30.690,00 per il danno morale, oltre ai pregiudizi di natura patrimoniale. 3
La ha eccepito la prescrizione ex art. 2947 c.c. del diritto Controparte_1
al risarcimento fatto valere DA e ha contestato la dinamica del sinistro Pt_1
descritta in citazione.
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice unico designato, dr. Felice A.
Pizzi, con sentenza del 2 marzo 2023 ha rigettato la domanda, ritenendo inattendibile la deposizione dell'unico teste esaminato, , il quale Testimone_1
ha reso le seguenti risposte: (sul capo 1) «In data 26/7/2014, di sera, intorno alle
ore 19.30, assistetti ad un incidente. Lo ricordo bene perché il giorno prima era il
compleanno di mia figlia. Io stavo uscendo DAla pompa di benzina Kuwait in via
Arenaccia con il mio scooter. Avevo fatto rifornimento poco prima e mi ero immesso
da poco nella strada. Non c'era molto traffico. Davanti a me c'era uno scooter che
andava nella mia stessa direzione, verso la Ferrovia. A bordo c'era un ragazzo, con il
casco. Era da solo. C'era un pullman dell'ANM che si era fermato e dietro c'era una
autovettura. Nel frattempo lo scooter aveva sorpassato la macchina ma non il pullman. L'autovettura si è spostata da dietro il pullman sulla propria sinistra ed ha colpito il
ciclomotore, sulla fiancata destra posteriore. Il ciclomotore ha sbandato, è scivolato e
il conducente è caduto a terra. Il ciclomotore si è fermato qualche metro più avanti
rispetto al conducente ed è andato a finire addosso ad una donna»; (sul capo 2) «Io
nell'occasione mi sono fermato, quindi sono andato vicino al ragazzo e gli ho dato una
mano per farlo alzare, ma lui lamentava dolore alla parte destra del corpo. Io ho cercato
di alzarlo insieme con altre persone, ma lui si è lamentato. L'abbiamo spostato un poco
più verso il marciapiede, visto che era al centro della strada. Quindi è arrivata una
autoambulanza dopo venti minuti, mezz'ora, ed ha caricato la donna . Ricordo che
prima dell'ambulanza il ragazzo era stato caricato su una macchina, ma non so dire a
chi appartenesse la macchina in questione. Ricordo che la autovettura investitrice era
una autovettura piccola, di colore bianco. Subito dopo il sinistro si è infilata in un
vicolo e non sono riuscito a prendere la targa. Fino a quando sono stato sul posto non
sono arrivate forze dell'ordine. L'incidente accadde di sabato. All'epoca io già lavoravo
nel ristorante Antonio e Antonio in via Partenope»; (sul capo 3) «Non so dire dove 4 fu portato il ragazzo che era sul ciclomotore. Io fornii al ragazzo che era caduto DA
ciclomotore il mio numero di telefono. Fui chiamato DA ragazzo dopo due giorni che
lui stava in ospeDAe. Non ricordo se mi disse in quale ospeDAe era stato ricoverato né
andai a trovarlo . Io la sera dell'incidente non lavoravo nel ristorante, dove lavoravo
sempre come chef. Non ci andai perché già ci avevo lavorato la mattina quel giorno.
Fui contattato poi DAl'avvocato del ragazzo. Preciso che quando accadde il sinistro
c'erano delle macchine che andavano nel senso opposto, ma non ricordo quante
macchine, perché si tratta di una zona molto trafficata. La donna colpita DAlo scooter
stava attraversando la strada, in corrispondenza di una caffetteria. La donna fu
soccorsa da altre persone, ma non ricordo quali caratteristiche ella avesse. Non ricordo
se era una donna di mezza età. L'autovettura che ha colpito il motorino dopo l'urto è
passata oltre il conducente e il motorino ma non sopra di loro, non li ha calpestati. La
donna cadde sul centro della carreggiata. Non ricordo il nome del vicolo in cui si infilò
la autovettura investitrice». Il giudice di primo grado ha definito intrinsecamente inverosimile la dinamica descritta DA teste, poiché «se la corsia di destra della via Arenaccia era occupata
DAl'autobus, per cui tale mezzo costituiva un ostacolo fisico insormontabile, e
l'autovettura pirata si spostò sulla sinistra colpendo il ciclomotore condotto DA Pt_1
ed intento al sorpasso, ciò significa che occupò quest'ultima corsia». Tuttavia,
essendo il con il ciclomotore caduto sulla corsia di sinistra, come pure la Pt_1
donna, colpita di rimbalzo DA motorino che era slittato ancora più avanti, ciò
significherebbe che il veicolo privato, nel proseguire la sua corsa in tale corsia,
doveva per forza di cose passare almeno sopra il corpo del circostanza però Pt_1
esclusa DA teste, il quale ha anche asserito che quando si verificò il sinistro c'erano
altre macchine che andavano nel senso opposto, il che vuol dire che occupavano la
corsia di sinistra, e questo evidenzia la contraddittorietà della sua deposizione, perché
se la corsia di sinistra era occupata da altri veicoli il ed il suo motorino sarebbero Pt_1
andati a scontrarsi con essi, o sarebbero stati investiti. Inoltre, il teste, nonostante l'orario di piena luce (alla fine del mese di luglio), non sarebbe stato in grado 5 di descrivere né le caratteristiche della donna colpita di rimbalzo DA
ciclomotore né il preteso veicolo pirata, del quale ha saputo indicare solo il colore bianco
Per di più, sebbene il teste abbia riferito di avere fornito all'attore il proprio numero di telefono in occasione del sinistro e di essere stato chiamato DA
appena due giorni dopo, quest'ultimo, nella denuncia querela Pt_1
presentata alla Polizia locale il 26 settembre 2014 avrebbe dichiarato di non
essere in grado di indicare il nominativo delle persone che avevano assistito al fatto, le quali lavoravano nei pressi del luogo del sinistro (laddove il avrebbe Tes_1
precisato che all'epoca lavorava in un ristorante ubicato in via Partenope, che
notoriamente è ubicata in una zona diversa da quella di Piazza Poderico alla
Arenaccia, essendo vicina al lungomare della città di Napoli).
In definitiva, il primo giudice ha ritenuto rilevanti le circostanze fin qui evidenziate in quanto: l'intervento del ND di garanzia per le vittime della strada postula che i danni siano stati causati da veicolo rimasto non identificato per
circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima, laddove, nel caso in esame, sarebbe stata presentata con notevole ritardo rispetto all'accadimento del
sinistro, e a tale ritardo si è aggiunta la mancata indicazione del nominativo delle
persone asseritamente presenti sul posto, sì da rendere praticamente inutile ogni
tentativo volto all'identificazione dell'eventuale responsabile del sinistro; il ritardo nella presentazione della denuncia (per i reati di lesioni colpose e omissione di soccorso) sarebbe indicativa della complessiva inattendibilità dell'assunto attoreo (essendo logico presumere che il danneggiato, ove fosse rimasto vittima della
condotta colposa di un pirata della strada, avrebbe avuto un rilevante interesse a
procedere ad una immediata segnalazione alle autorità di polizia, per agevolare la
ricerca del responsabile del sinistro), così come la mancata indicazione del teste renderebbe evidente la non credibilità della deposizione del , inverosimile Tes_1
anche nella descrizione delle moDAità del sinistro.
II. L'appello 6
ha proposto appello, con citazione notificata il 12 settembre Parte_1
2023, dolendosi: 1) della nullità della sentenza del tribunale, per l'inosservanza delle prescrizioni dettate dagli articoli 132, secondo comma, n.
4, c.p.c. e 118 disp att. c.p.c., perché carente nell'impianto argomentativo in base al quale è stata rigettata la domanda, e per l'inidoneità, illogicità e contraddittorietà della motivazione, in ordine alla valutazione del materiale probatorio, compiuta in violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c.; 2) nel merito,
dell'errata valutazione della testimonianza di , la cui descrizione Testimone_1
della dinamica dell'incidente sarebbe pienamente compatibile con lo stato dei
luoghi e con l'eventuale posizione dei mezzi, alla luce della ricostruzione compiuta nella relazione del perito automobilistico , da cui risulta Testimone_2
che «DAle lesioni riportate avvero sul lato destro del corpo, DAla posizione del
conducente del motociclo, descritta DA testimone, rinvenuto al centro della
carreggiata, la ricostruzione trova configurazione con una caduta al suolo del motociclo sul fianco destro», e che «l'autovettura pirata godeva di circa 2,52 m spazio
ampiamente necessario per svincolarsi DAla situazione verificatasi, avendo i veicoli di
piccole dimensioni una lunghezza di circa 1,62 m.», precisandosi che «lo scrivente
nella ricostruzione eseguita posizionava l'autobus non all'interno della striscia
delicata al parcheggio dell'autobus, ma bensì alla fine della predetta segnaletica
orizzontale, per tener conto di eventuali veicoli parcheggiati in malo modo, anche se
tale operazione non è prevista DA codice della strada»; 3) dell'errata valutazione come impossibile della dinamica descritta (avendo il giudice affermato che «se
la corsia di sinistra era occupata da altri veicoli il ed il suo motorino sarebbero Pt_1
andati a scontrarsi con essi, o sarebbero stati investiti»), sebbene i due sensi di marcia fossero divisi da uno spartitraffico e la carreggiata fosse più ampia di quanto da lui ipotizzato, e per avere ritenuto rilevante il fatto che il teste non ricordasse nulla della signora coinvolta nel sinistro, circostanza spiegabile con l'attenzione prestata DAlo stesso teste a soccorrere l'altro infortunato (ossia l'appellante) e con gli anni trascorsi tra la data dell'incidente e quella della 7 deposizione;
4) dell'errata considerazione della denuncia querela, ritenuta tardiva benché presentata ampiamente entro il termine di novanta giorni e appena possibile dopo il lungo ricovero e la convalescenza, e inattendibile per la mancata indicazione dei testimoni, circostanza, questa, non determinante in senso ostativo all'accoglimento della domanda (cfr. Cass. 5892/16), non potendo addebitarsi al danneggiato l'onere di ulteriori indagini articolate o complesse, purché egli abbia tenuto una condotta diligente mediante formale denuncia dei fatti ed esaustiva esposizione degli stessi (cfr. Cass. 15367/11),
requisito pienamente rispettato nel caso in esame;
5) del mancato ricorso alla
C.T.U. medico-legale per l'accertamento del danno alla persona derivato
DAl'incidente, nonostante la sua rituale richiesta, e a una consulenza tecnica descrittiva dei luoghi di causa, necessaria per chiarire la dinamica del sinistro sulla base delle dichiarazioni del testimone, sì da dissipare ogni dubbio in proposito;
6) della violazione dell'articolo 2054 c.c., che presuppone che sia accertata l'esistenza di una colpa esclusiva a carico del danneggiante, che vi sia un concorso di colpa tra danneggiante e danneggiato quando non sia stata raggiunta la prova ed accertato che il danno sia stato prodotto, almeno in parte, DA comportamento colposo del danneggiante, che sia valutata l'entità
della colpa e la rilevanza delle conseguenze evidentemente scaturite
DAl'accertato comportamento colposo, con la (conseguente) diminuzione della responsabilità del danneggiante in senso inversamente proporzionale alla incidenza causale del comportamento del danneggiato, incidenza valutata, appunto, sulla base sia della «gravità della colpa» che della «entità delle
conseguenze che ne sono derivate». Nella specie, non vi sarebbe stato alcun accertamento in tal senso, essendo il primo giudice pervenuto all'immotivato rigetto della domanda;
7) infine, della violazione dell'articolo 111 della
Costituzione e dell'articolo 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., per il carattere meramente apparente della motivazione in ordine alla valutazione degli elementi probatori. 8
L'appellante ha chiesto, quindi, in riforma della sentenza Parte_1
impugnata, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«1) accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato esclusivamente
per fatto e per colpa del conducente dell'autoveicolo di cui in premessa rimasto
sconosciuto; 2) condannare la convenuta Controparte_5
quale impresa territorialmente designata per conto del F.G.V.S., al risarcimento del
danno non patrimoniale subito DA Sig. per le lesioni riportate in Parte_1
occasione dell'incidente, pari ad un danno biologico permanente nella misura del 20%
(VENTI per cento) ed un periodo di I.T.T. di 20 giorni ed un periodo di I.T.P. 40 giorni
al 50% e di ulteriori 20 giorni al 25%come valutato DAla perizia medico-legale del
Dott. specialista in ortopedia e traumatologia, e quantificato Persona_1
secondo il criterio tabellare (valore punto) in uso presso gli Uffici giudiziari italiani,
ovvero in EURO 920.70,00 (EURO 87.750,000 per I.P.P. + EURO 1.960,00 per
I.T.T. + EURO 2.360,00 per I.T.P), oltre agli interessi legali DAla data del sinistro ed al danno per svalutazione monetaria;
3) condannare la convenuta
[...]
quale impresa territorialmente designata per conto del Controparte_5
F.G.V.S., al risarcimento del danno c.d. morale subito DA Sig. per Parte_1
le lesioni riportate in occasione dell'incidente, in considerazione del combinato
disposto degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p., essendo stato perpetrato in suo danno il reato
di lesioni colpose di cui all'art. 590 c.p. quantificato in EURO 30.690,00 (1/3 del
danno biologico), oltre agli interessi legali DAla data del sinistro e al danno per
svalutazione monetaria;
4) condannare la convenuta
[...]
quale impresa designata territorialmente per la regione Controparte_5
NI DA ND . al pagamento delle spese Controparte_6
ospeDAiere e consequenziali all'incidente, sostenute DA Sig. nella Parte_1
misura di EURO 500,00; 5) condannare la convenuta
[...]
quale impresa designata territorialmente per la regione Controparte_5
NI DA ND . al pagamento del danno Controparte_6
emergente passato e futuro posta che va liquidata tenendo conto di tutte le altre spese 9 erogate DA ricorrente, non documentate ma ontologicamente certe nella loro esistenza,
quali quelle per le varie visite eseguite, per gli esami strumentali, per assistenza e
miglior vitto durante l'intero periodo di invalidità temporanea, per fisiokinesiterapia,
per trasporto, e di tutte le altre spese che il ricorrente erogherà in futuro e per tutta la
durata della sua vita, per periodiche visite di controllo, cure e trattamenti sanitari,
onde prevenire il peggioramento del suo attuale stato di salute;
6)condannare la
convenuta quale impresa designata Controparte_5
territorialmente per la regione NI DA ND . Controparte_6
al pagamento della rivalutazione monetaria che andrà liquidata in base agli indici Istat
DAl'evento all'effettivo soddisfo, su tutte le poste del danno che il giudice adito non ha
già ritenuto come rivalutate;
7) condannare la convenuta
[...]
quale impresa designata territorialmente per la regione Controparte_5
NI DA ND . l pagamento degli interessi Controparte_6
come cosiddetto “danno da ritardo”, derivante DA ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno da liquidarsi sotto forma di interessi da
calcolarsi anno per anno sulle somme via via rivalutate DAl'evento alla data di deposito
dell'emananda sentenza tenuto anche conto delle qualità soggettive dell'attore che,
quale abituale risparmiatore, reinveste i propri denari secondo le più attuali forme di
investimento; e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate
DAl'appellato dinanzi il Corte d'Appello di Napoli per tutti i motivi meglio esposti nel
presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio».
L'appellante, inoltre, ha chiesto l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse
e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente
appello.
La si è difesa chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
Ciò premesso, va osservato, in primo luogo, che le censure relative all'idoneità
della motivazione della sentenza appellata, oltre che generiche, sono 10 irrilevanti in questa sede, posto che in sede di appello si tratta di valutare,
entro i limiti del devolutum, se la decisione del primo giudice sia giusta e non se sia adeguatamente motivata: eventuali lacune nell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto che la sorreggono possono essere integrate anche con la sentenza di appello, ciò senza considerare che, nella specie, la sentenza del tribunale spiega con ampiezza di argomentazioni le ragioni del rigetto della domanda.
Quanto ai motivi di merito dell'impugnazione, da esaminare congiuntamente per la loro stretta connessione, è bene ricordare che, come più volte affermato
DAla giurisprudenza di legittimità, «il danneggiato, il quale promuova richiesta di
risarcimento nei confronti del ND di garanzia, sul presupposto che il sinistro sia
stato cagionato da veicolo non identificato, deve, in primo luogo, provare le moDAità
del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o
concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto» (cfr. Cass. 10762/92; conf. Cass. 8086/95; Cass.
10484/01; Cass. 1234/05; Cass. 4213/2024). E se la prova che incombe sul danneggiato può fondarsi anche su mere tracce ambientali o su dichiarazioni orali, al fine di evitare frodi assicurative è richiesta anche e soprattutto la verifica della esistenza di una dimostrazione incontestabile e rigorosa dei presupposti che giustifichino l'intervento risarcitorio del fondo di garanzia:
infatti, non va dimenticato, sotto altro, connesso profilo, che l'azione de qua si indirizza nei confronti di un soggetto che riveste una posizione di garanzia a vantaggio della collettività, sicché, proprio perché il soggetto ritenuto responsabile si assume sia rimasto sconosciuto, difficilmente l'impresa assicuratrice può esercitare il proprio diritto di difesa, gravando, di conseguenza, sulla parte che agisce in giudizio l'onere di fornire una prova indiscutibile dell'accadimento dannoso.
Altro principio di cui tener conto è quello (anch'esso affermato DAla
giurisprudenza di legittimità) secondo cui la circostanza che la vittima, 11 nell'immediatezza del sinistro, abbia presentato una denuncia penale priva dell'indicazione di testimoni, mentre tali testimoni abbia poi intimato nel giudizio civile di risarcimento del danno, se non costituisce di per sé motivo di rigetto della domanda, può, tuttavia, essere liberamente valutata DA
giudice di merito quale indice sintomatico dell'inattendibilità dei testimoni stessi (Cass. 9939/12).
Pertanto, l'attendibilità dell'unico testimone esaminato in primo grado va valutata anche alla luce di quanto dichiarato DAl'attore nella querela, in ordine all'identificazione dei testimoni del sinistro, e di quanto riferito DAlo
stesso testimone sulle circostanze che hanno consentito al danneggiato di rintracciarlo.
Nella querela presentata oralmente alla Polizia locale alla Parte_1
domanda del verbalizzante, circa la possibilità d'indicare testimoni dell'evento, dichiarò che vi furono testimoni, soprattutto persone che lavorano nei pressi del luogo dell'incidente, ma di non essere al momento in grado di fornire le loro generalità, riservandosi di farlo in seguito.
È un dato di fatto, quindi, che alla data del 26 settembre 2014 Parte_1
non aveva ancora individuato alcun testimone, essendo soltanto in grado di riferire che più di una persona aveva assistito all'incidente, senza, però,
poterne ancora comunicarne le generalità.
Tale affermazione dovrebbe, quindi, avvalorare l'ipotesi che l'attore, ritornato sul luogo del sinistro, abbia assunto informazioni da persone che svolgono la propria attività nella zona: commercianti o artigiani che avessero eventualmente assistito all'incidente o che fossero in grado di individuare possibili testimoni tra i propri clienti abituali.
Sennonché, come già rilevato DA primo giudice, il teste ha dichiarato Tes_1
di essere da subito entrato in contatto con l'infortunato, perché, prima che quest'ultimo fosse trasportato in ospeDAe da un automobilista di passaggio,
gli fornì il suo numero di telefono, tanto che appena due giorni dopo il , Pt_1 12 ancora in ospeDAe, lo chiamò.
Tale seconda circostanza, ossia la telefonata DA , dimostra Parte_2
come il primo, secondo la versione del secondo, avesse correttamente memorizzato il numero del teste e fosse, pertanto, in grado di rintracciarlo.
Il contatto telefonico tra i due deve far presumere che il fosse al corrente Pt_1
almeno del nome e cognome del , oltre che del suo recapito telefonico, Tes_1
informazioni sufficienti da comunicare alla Polizia locale, per consentire l'identificazione almeno di un testimone, prima che eventualmente il Pt_1
indicasse le generalità di altri. Tanto più che, lavorando il teste in un locale commerciale sito sul lungomare, lontano DA luogo del sinistro, neppure è
ipotizzabile che egli sia stato rintracciato tra le persone che lavorano nei pressi del
luogo dell'incidente, alle quali si riferisce la querela.
V'è, pertanto, una stridente contraddizione tra il contenuto della querela e la deposizione del teste, da cui si evince che, se non v'è ragione perché il querelante dovesse omettere d'indicare alla Polizia locale il nome e il recapito del teste già individuato, la testimonianza è in radice inattendibile. Ciò a prescindere DAle ulteriori considerazioni espresse DA primo giudice anche sull'intrinseca inattendibilità della dinamica descritta DAlo stesso testimone,
che, secondo l'appellante, sarebbero smentite DAlo stato dei luoghi desumibile DAla relazione tecnica di parte prodotta in appello.
L'ammissibilità della produzione in grado di appello della relazione tecnica di parte è correlata al suo valore di mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di efficacia probatoria. Tuttavia, la ricostruzione della dinamica dell'incidente da parte del consulente di parte, in termini compatibili con la descrizione desumibile DAla testimonianza acquisita in primo grado, si fonda su evidenze documentali (un'immagine offerta DA servizio internet geografico google maps), relative all'ampiezza e alle caratteristiche della strada teatro del sinistro, rientranti nell'onere della prova e, pertanto, soggette al divieto ex art. 345 c.p.c. 13
Rimasto indimostrato il coinvolgimento nel sinistro di un veicolo non identificato, le attività istruttorie invocate DAl'appellante risultano o superflue
(la C.T.U. medico legale) o prive degli elementi di fatto sui quali eventualmente fondarsi (la C.T.U. ricostruttiva della dinamica dell'incidente).
In conclusione, l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano (per il valore da € 52.000,01 a
€ 260.000,00, tenuto conto della somma domandata) con congrua riduzione rispetto ai valori medi, per la semplicità in fatto e in diritto delle questioni trattate.
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_1
delle spese di appello, liquidate in € 8.395,00 (di cui € 7.300,00
[...] per compensi ed € 1.095,00 per spese forfettarie), oltre agli accessori
(IVA e CPA) dovuti per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di Parte_1
contributo unificato, pari a quello versato per l'appello, ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n°115.
Coì deciso il 9 gennaio 2025.
Il consigliere estensore La presidente
Giorgio Sensale Assunta d'Amore
14
sesta sezione civile
Udienza del 9 gennaio 2025 (R.G. 4070/2023)
Verbale dell'udienza di conclusioni e discussione (a norma dell'articolo 281-
sexies c.p.c.) innanzi al collegio, così composto:
dr.ssa Assunta d'Amore presidente dr. Giorgio Sensale consigliere rel.
dr. Francesco Notaro consigliere
É presente per l'appellante l'avvocato Claudio De Leo, che Parte_1
conclude riportandosi all'atto di appello e ai propri ulteriori atti difensivi.
É presente per la l'avvocato Francesco Galasso, delegato Controparte_1
1 DAl'avvocato Guido Marsiglia, che conclude riportandosi ai propri atti e verbali di causa.
La Corte invita a procedere alla discussione della causa.
Le parti si riportano alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita.
La Corte, alla presenza del cancelliere, dott.ssa Ivana Di Pasquale, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, ritorna in udienza per la lettura della sentenza,
prendendo atto che i difensori delle parti si sono allontanati.
La Presidente
Dr.ssa Assunta d'Amore
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, così composta:
dr.ssa Assunta d'Amore presidente dr. Giorgio Sensale consigliere rel.
dr. Francesco Notaro consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 4070/2023, di appello contro la sentenza del Tribunale di
Napoli n. 2240/2023 del 2 marzo 2023
tra
(nato a [...] il [...], ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso DAl'avvocato Claudio De Leo ( ), CodiceFiscale_2
con studio in Napoli, al Centro Direzionale, Isola G/1, e domicilio digitale
Email_1 2
[...]
e la (P.IVA ), con sede in Mogliano Veneto Controparte_1 P.IVA_1
alla Via Marocchesa 14, in persona dei suoi legali rappresentanti
[...]
e , quale impresa designata per la Regione CP_2 Controparte_3
Campania per la gestione dei sinistri in nome e per conto del F.G.V.S.,
rappresentata e difesa DAl'avvocato Guido Marsiglia ( ), C.F._3
con studio in Napoli alla Via S. Lucia, 20, e domicilio digitale
Email_2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nel 2019 ha agito in giudizio sostenendo di essere rimasto Parte_1
coinvolto in un incidente straDAe verificatosi il 26 luglio 2014, intorno alle ore
19.30, allorché, nel percorrere in Napoli la Piazza Poderico in direzione di
Corso Novara, alla guida del motociclo Yamaha XP500 targato DR02705, di proprietà di e nell'accingersi a sorpassare un autobus, fu CP_4 colpito nella parte posteriore del proprio motoveicolo da un'autovettura che aveva anch'essa tentato di superare l'autobus, per cui egli era caduto DA
motociclo, che, privo di controllo, aveva investito una donna intenta ad attraversare la strada.
Dalla documentazione prodotta risulta che il , in data 26 settembre 2014, Pt_1
propose dinanzi alla Polizia Locale di Napoli querela contro ignoti per il reato di lesioni colpose ex art. 590 c.p., descrivendo la dinamica del sinistro sopra riportata e dichiarando che vi erano dei testimoni dell'evento, costituiti soprattutto da persone che lavoravano nei pressi del luogo del sinistro, ma che non era in grado di fornire le loro generalità, riservandosi di indicarle in un momento successivo.
Di qui la richiesta giudiziale di condanna della quale Controparte_1
impresa designata per il F.G.V.S., al risarcimento dei danni, quantificati
DAl'attore in € 92.070,00 per il danno biologico (permanente e temporaneo) ed
€ 30.690,00 per il danno morale, oltre ai pregiudizi di natura patrimoniale. 3
La ha eccepito la prescrizione ex art. 2947 c.c. del diritto Controparte_1
al risarcimento fatto valere DA e ha contestato la dinamica del sinistro Pt_1
descritta in citazione.
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice unico designato, dr. Felice A.
Pizzi, con sentenza del 2 marzo 2023 ha rigettato la domanda, ritenendo inattendibile la deposizione dell'unico teste esaminato, , il quale Testimone_1
ha reso le seguenti risposte: (sul capo 1) «In data 26/7/2014, di sera, intorno alle
ore 19.30, assistetti ad un incidente. Lo ricordo bene perché il giorno prima era il
compleanno di mia figlia. Io stavo uscendo DAla pompa di benzina Kuwait in via
Arenaccia con il mio scooter. Avevo fatto rifornimento poco prima e mi ero immesso
da poco nella strada. Non c'era molto traffico. Davanti a me c'era uno scooter che
andava nella mia stessa direzione, verso la Ferrovia. A bordo c'era un ragazzo, con il
casco. Era da solo. C'era un pullman dell'ANM che si era fermato e dietro c'era una
autovettura. Nel frattempo lo scooter aveva sorpassato la macchina ma non il pullman. L'autovettura si è spostata da dietro il pullman sulla propria sinistra ed ha colpito il
ciclomotore, sulla fiancata destra posteriore. Il ciclomotore ha sbandato, è scivolato e
il conducente è caduto a terra. Il ciclomotore si è fermato qualche metro più avanti
rispetto al conducente ed è andato a finire addosso ad una donna»; (sul capo 2) «Io
nell'occasione mi sono fermato, quindi sono andato vicino al ragazzo e gli ho dato una
mano per farlo alzare, ma lui lamentava dolore alla parte destra del corpo. Io ho cercato
di alzarlo insieme con altre persone, ma lui si è lamentato. L'abbiamo spostato un poco
più verso il marciapiede, visto che era al centro della strada. Quindi è arrivata una
autoambulanza dopo venti minuti, mezz'ora, ed ha caricato la donna . Ricordo che
prima dell'ambulanza il ragazzo era stato caricato su una macchina, ma non so dire a
chi appartenesse la macchina in questione. Ricordo che la autovettura investitrice era
una autovettura piccola, di colore bianco. Subito dopo il sinistro si è infilata in un
vicolo e non sono riuscito a prendere la targa. Fino a quando sono stato sul posto non
sono arrivate forze dell'ordine. L'incidente accadde di sabato. All'epoca io già lavoravo
nel ristorante Antonio e Antonio in via Partenope»; (sul capo 3) «Non so dire dove 4 fu portato il ragazzo che era sul ciclomotore. Io fornii al ragazzo che era caduto DA
ciclomotore il mio numero di telefono. Fui chiamato DA ragazzo dopo due giorni che
lui stava in ospeDAe. Non ricordo se mi disse in quale ospeDAe era stato ricoverato né
andai a trovarlo . Io la sera dell'incidente non lavoravo nel ristorante, dove lavoravo
sempre come chef. Non ci andai perché già ci avevo lavorato la mattina quel giorno.
Fui contattato poi DAl'avvocato del ragazzo. Preciso che quando accadde il sinistro
c'erano delle macchine che andavano nel senso opposto, ma non ricordo quante
macchine, perché si tratta di una zona molto trafficata. La donna colpita DAlo scooter
stava attraversando la strada, in corrispondenza di una caffetteria. La donna fu
soccorsa da altre persone, ma non ricordo quali caratteristiche ella avesse. Non ricordo
se era una donna di mezza età. L'autovettura che ha colpito il motorino dopo l'urto è
passata oltre il conducente e il motorino ma non sopra di loro, non li ha calpestati. La
donna cadde sul centro della carreggiata. Non ricordo il nome del vicolo in cui si infilò
la autovettura investitrice». Il giudice di primo grado ha definito intrinsecamente inverosimile la dinamica descritta DA teste, poiché «se la corsia di destra della via Arenaccia era occupata
DAl'autobus, per cui tale mezzo costituiva un ostacolo fisico insormontabile, e
l'autovettura pirata si spostò sulla sinistra colpendo il ciclomotore condotto DA Pt_1
ed intento al sorpasso, ciò significa che occupò quest'ultima corsia». Tuttavia,
essendo il con il ciclomotore caduto sulla corsia di sinistra, come pure la Pt_1
donna, colpita di rimbalzo DA motorino che era slittato ancora più avanti, ciò
significherebbe che il veicolo privato, nel proseguire la sua corsa in tale corsia,
doveva per forza di cose passare almeno sopra il corpo del circostanza però Pt_1
esclusa DA teste, il quale ha anche asserito che quando si verificò il sinistro c'erano
altre macchine che andavano nel senso opposto, il che vuol dire che occupavano la
corsia di sinistra, e questo evidenzia la contraddittorietà della sua deposizione, perché
se la corsia di sinistra era occupata da altri veicoli il ed il suo motorino sarebbero Pt_1
andati a scontrarsi con essi, o sarebbero stati investiti. Inoltre, il teste, nonostante l'orario di piena luce (alla fine del mese di luglio), non sarebbe stato in grado 5 di descrivere né le caratteristiche della donna colpita di rimbalzo DA
ciclomotore né il preteso veicolo pirata, del quale ha saputo indicare solo il colore bianco
Per di più, sebbene il teste abbia riferito di avere fornito all'attore il proprio numero di telefono in occasione del sinistro e di essere stato chiamato DA
appena due giorni dopo, quest'ultimo, nella denuncia querela Pt_1
presentata alla Polizia locale il 26 settembre 2014 avrebbe dichiarato di non
essere in grado di indicare il nominativo delle persone che avevano assistito al fatto, le quali lavoravano nei pressi del luogo del sinistro (laddove il avrebbe Tes_1
precisato che all'epoca lavorava in un ristorante ubicato in via Partenope, che
notoriamente è ubicata in una zona diversa da quella di Piazza Poderico alla
Arenaccia, essendo vicina al lungomare della città di Napoli).
In definitiva, il primo giudice ha ritenuto rilevanti le circostanze fin qui evidenziate in quanto: l'intervento del ND di garanzia per le vittime della strada postula che i danni siano stati causati da veicolo rimasto non identificato per
circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima, laddove, nel caso in esame, sarebbe stata presentata con notevole ritardo rispetto all'accadimento del
sinistro, e a tale ritardo si è aggiunta la mancata indicazione del nominativo delle
persone asseritamente presenti sul posto, sì da rendere praticamente inutile ogni
tentativo volto all'identificazione dell'eventuale responsabile del sinistro; il ritardo nella presentazione della denuncia (per i reati di lesioni colpose e omissione di soccorso) sarebbe indicativa della complessiva inattendibilità dell'assunto attoreo (essendo logico presumere che il danneggiato, ove fosse rimasto vittima della
condotta colposa di un pirata della strada, avrebbe avuto un rilevante interesse a
procedere ad una immediata segnalazione alle autorità di polizia, per agevolare la
ricerca del responsabile del sinistro), così come la mancata indicazione del teste renderebbe evidente la non credibilità della deposizione del , inverosimile Tes_1
anche nella descrizione delle moDAità del sinistro.
II. L'appello 6
ha proposto appello, con citazione notificata il 12 settembre Parte_1
2023, dolendosi: 1) della nullità della sentenza del tribunale, per l'inosservanza delle prescrizioni dettate dagli articoli 132, secondo comma, n.
4, c.p.c. e 118 disp att. c.p.c., perché carente nell'impianto argomentativo in base al quale è stata rigettata la domanda, e per l'inidoneità, illogicità e contraddittorietà della motivazione, in ordine alla valutazione del materiale probatorio, compiuta in violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c.; 2) nel merito,
dell'errata valutazione della testimonianza di , la cui descrizione Testimone_1
della dinamica dell'incidente sarebbe pienamente compatibile con lo stato dei
luoghi e con l'eventuale posizione dei mezzi, alla luce della ricostruzione compiuta nella relazione del perito automobilistico , da cui risulta Testimone_2
che «DAle lesioni riportate avvero sul lato destro del corpo, DAla posizione del
conducente del motociclo, descritta DA testimone, rinvenuto al centro della
carreggiata, la ricostruzione trova configurazione con una caduta al suolo del motociclo sul fianco destro», e che «l'autovettura pirata godeva di circa 2,52 m spazio
ampiamente necessario per svincolarsi DAla situazione verificatasi, avendo i veicoli di
piccole dimensioni una lunghezza di circa 1,62 m.», precisandosi che «lo scrivente
nella ricostruzione eseguita posizionava l'autobus non all'interno della striscia
delicata al parcheggio dell'autobus, ma bensì alla fine della predetta segnaletica
orizzontale, per tener conto di eventuali veicoli parcheggiati in malo modo, anche se
tale operazione non è prevista DA codice della strada»; 3) dell'errata valutazione come impossibile della dinamica descritta (avendo il giudice affermato che «se
la corsia di sinistra era occupata da altri veicoli il ed il suo motorino sarebbero Pt_1
andati a scontrarsi con essi, o sarebbero stati investiti»), sebbene i due sensi di marcia fossero divisi da uno spartitraffico e la carreggiata fosse più ampia di quanto da lui ipotizzato, e per avere ritenuto rilevante il fatto che il teste non ricordasse nulla della signora coinvolta nel sinistro, circostanza spiegabile con l'attenzione prestata DAlo stesso teste a soccorrere l'altro infortunato (ossia l'appellante) e con gli anni trascorsi tra la data dell'incidente e quella della 7 deposizione;
4) dell'errata considerazione della denuncia querela, ritenuta tardiva benché presentata ampiamente entro il termine di novanta giorni e appena possibile dopo il lungo ricovero e la convalescenza, e inattendibile per la mancata indicazione dei testimoni, circostanza, questa, non determinante in senso ostativo all'accoglimento della domanda (cfr. Cass. 5892/16), non potendo addebitarsi al danneggiato l'onere di ulteriori indagini articolate o complesse, purché egli abbia tenuto una condotta diligente mediante formale denuncia dei fatti ed esaustiva esposizione degli stessi (cfr. Cass. 15367/11),
requisito pienamente rispettato nel caso in esame;
5) del mancato ricorso alla
C.T.U. medico-legale per l'accertamento del danno alla persona derivato
DAl'incidente, nonostante la sua rituale richiesta, e a una consulenza tecnica descrittiva dei luoghi di causa, necessaria per chiarire la dinamica del sinistro sulla base delle dichiarazioni del testimone, sì da dissipare ogni dubbio in proposito;
6) della violazione dell'articolo 2054 c.c., che presuppone che sia accertata l'esistenza di una colpa esclusiva a carico del danneggiante, che vi sia un concorso di colpa tra danneggiante e danneggiato quando non sia stata raggiunta la prova ed accertato che il danno sia stato prodotto, almeno in parte, DA comportamento colposo del danneggiante, che sia valutata l'entità
della colpa e la rilevanza delle conseguenze evidentemente scaturite
DAl'accertato comportamento colposo, con la (conseguente) diminuzione della responsabilità del danneggiante in senso inversamente proporzionale alla incidenza causale del comportamento del danneggiato, incidenza valutata, appunto, sulla base sia della «gravità della colpa» che della «entità delle
conseguenze che ne sono derivate». Nella specie, non vi sarebbe stato alcun accertamento in tal senso, essendo il primo giudice pervenuto all'immotivato rigetto della domanda;
7) infine, della violazione dell'articolo 111 della
Costituzione e dell'articolo 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., per il carattere meramente apparente della motivazione in ordine alla valutazione degli elementi probatori. 8
L'appellante ha chiesto, quindi, in riforma della sentenza Parte_1
impugnata, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«1) accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato esclusivamente
per fatto e per colpa del conducente dell'autoveicolo di cui in premessa rimasto
sconosciuto; 2) condannare la convenuta Controparte_5
quale impresa territorialmente designata per conto del F.G.V.S., al risarcimento del
danno non patrimoniale subito DA Sig. per le lesioni riportate in Parte_1
occasione dell'incidente, pari ad un danno biologico permanente nella misura del 20%
(VENTI per cento) ed un periodo di I.T.T. di 20 giorni ed un periodo di I.T.P. 40 giorni
al 50% e di ulteriori 20 giorni al 25%come valutato DAla perizia medico-legale del
Dott. specialista in ortopedia e traumatologia, e quantificato Persona_1
secondo il criterio tabellare (valore punto) in uso presso gli Uffici giudiziari italiani,
ovvero in EURO 920.70,00 (EURO 87.750,000 per I.P.P. + EURO 1.960,00 per
I.T.T. + EURO 2.360,00 per I.T.P), oltre agli interessi legali DAla data del sinistro ed al danno per svalutazione monetaria;
3) condannare la convenuta
[...]
quale impresa territorialmente designata per conto del Controparte_5
F.G.V.S., al risarcimento del danno c.d. morale subito DA Sig. per Parte_1
le lesioni riportate in occasione dell'incidente, in considerazione del combinato
disposto degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p., essendo stato perpetrato in suo danno il reato
di lesioni colpose di cui all'art. 590 c.p. quantificato in EURO 30.690,00 (1/3 del
danno biologico), oltre agli interessi legali DAla data del sinistro e al danno per
svalutazione monetaria;
4) condannare la convenuta
[...]
quale impresa designata territorialmente per la regione Controparte_5
NI DA ND . al pagamento delle spese Controparte_6
ospeDAiere e consequenziali all'incidente, sostenute DA Sig. nella Parte_1
misura di EURO 500,00; 5) condannare la convenuta
[...]
quale impresa designata territorialmente per la regione Controparte_5
NI DA ND . al pagamento del danno Controparte_6
emergente passato e futuro posta che va liquidata tenendo conto di tutte le altre spese 9 erogate DA ricorrente, non documentate ma ontologicamente certe nella loro esistenza,
quali quelle per le varie visite eseguite, per gli esami strumentali, per assistenza e
miglior vitto durante l'intero periodo di invalidità temporanea, per fisiokinesiterapia,
per trasporto, e di tutte le altre spese che il ricorrente erogherà in futuro e per tutta la
durata della sua vita, per periodiche visite di controllo, cure e trattamenti sanitari,
onde prevenire il peggioramento del suo attuale stato di salute;
6)condannare la
convenuta quale impresa designata Controparte_5
territorialmente per la regione NI DA ND . Controparte_6
al pagamento della rivalutazione monetaria che andrà liquidata in base agli indici Istat
DAl'evento all'effettivo soddisfo, su tutte le poste del danno che il giudice adito non ha
già ritenuto come rivalutate;
7) condannare la convenuta
[...]
quale impresa designata territorialmente per la regione Controparte_5
NI DA ND . l pagamento degli interessi Controparte_6
come cosiddetto “danno da ritardo”, derivante DA ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno da liquidarsi sotto forma di interessi da
calcolarsi anno per anno sulle somme via via rivalutate DAl'evento alla data di deposito
dell'emananda sentenza tenuto anche conto delle qualità soggettive dell'attore che,
quale abituale risparmiatore, reinveste i propri denari secondo le più attuali forme di
investimento; e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate
DAl'appellato dinanzi il Corte d'Appello di Napoli per tutti i motivi meglio esposti nel
presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio».
L'appellante, inoltre, ha chiesto l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse
e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente
appello.
La si è difesa chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
Ciò premesso, va osservato, in primo luogo, che le censure relative all'idoneità
della motivazione della sentenza appellata, oltre che generiche, sono 10 irrilevanti in questa sede, posto che in sede di appello si tratta di valutare,
entro i limiti del devolutum, se la decisione del primo giudice sia giusta e non se sia adeguatamente motivata: eventuali lacune nell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto che la sorreggono possono essere integrate anche con la sentenza di appello, ciò senza considerare che, nella specie, la sentenza del tribunale spiega con ampiezza di argomentazioni le ragioni del rigetto della domanda.
Quanto ai motivi di merito dell'impugnazione, da esaminare congiuntamente per la loro stretta connessione, è bene ricordare che, come più volte affermato
DAla giurisprudenza di legittimità, «il danneggiato, il quale promuova richiesta di
risarcimento nei confronti del ND di garanzia, sul presupposto che il sinistro sia
stato cagionato da veicolo non identificato, deve, in primo luogo, provare le moDAità
del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o
concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto» (cfr. Cass. 10762/92; conf. Cass. 8086/95; Cass.
10484/01; Cass. 1234/05; Cass. 4213/2024). E se la prova che incombe sul danneggiato può fondarsi anche su mere tracce ambientali o su dichiarazioni orali, al fine di evitare frodi assicurative è richiesta anche e soprattutto la verifica della esistenza di una dimostrazione incontestabile e rigorosa dei presupposti che giustifichino l'intervento risarcitorio del fondo di garanzia:
infatti, non va dimenticato, sotto altro, connesso profilo, che l'azione de qua si indirizza nei confronti di un soggetto che riveste una posizione di garanzia a vantaggio della collettività, sicché, proprio perché il soggetto ritenuto responsabile si assume sia rimasto sconosciuto, difficilmente l'impresa assicuratrice può esercitare il proprio diritto di difesa, gravando, di conseguenza, sulla parte che agisce in giudizio l'onere di fornire una prova indiscutibile dell'accadimento dannoso.
Altro principio di cui tener conto è quello (anch'esso affermato DAla
giurisprudenza di legittimità) secondo cui la circostanza che la vittima, 11 nell'immediatezza del sinistro, abbia presentato una denuncia penale priva dell'indicazione di testimoni, mentre tali testimoni abbia poi intimato nel giudizio civile di risarcimento del danno, se non costituisce di per sé motivo di rigetto della domanda, può, tuttavia, essere liberamente valutata DA
giudice di merito quale indice sintomatico dell'inattendibilità dei testimoni stessi (Cass. 9939/12).
Pertanto, l'attendibilità dell'unico testimone esaminato in primo grado va valutata anche alla luce di quanto dichiarato DAl'attore nella querela, in ordine all'identificazione dei testimoni del sinistro, e di quanto riferito DAlo
stesso testimone sulle circostanze che hanno consentito al danneggiato di rintracciarlo.
Nella querela presentata oralmente alla Polizia locale alla Parte_1
domanda del verbalizzante, circa la possibilità d'indicare testimoni dell'evento, dichiarò che vi furono testimoni, soprattutto persone che lavorano nei pressi del luogo dell'incidente, ma di non essere al momento in grado di fornire le loro generalità, riservandosi di farlo in seguito.
È un dato di fatto, quindi, che alla data del 26 settembre 2014 Parte_1
non aveva ancora individuato alcun testimone, essendo soltanto in grado di riferire che più di una persona aveva assistito all'incidente, senza, però,
poterne ancora comunicarne le generalità.
Tale affermazione dovrebbe, quindi, avvalorare l'ipotesi che l'attore, ritornato sul luogo del sinistro, abbia assunto informazioni da persone che svolgono la propria attività nella zona: commercianti o artigiani che avessero eventualmente assistito all'incidente o che fossero in grado di individuare possibili testimoni tra i propri clienti abituali.
Sennonché, come già rilevato DA primo giudice, il teste ha dichiarato Tes_1
di essere da subito entrato in contatto con l'infortunato, perché, prima che quest'ultimo fosse trasportato in ospeDAe da un automobilista di passaggio,
gli fornì il suo numero di telefono, tanto che appena due giorni dopo il , Pt_1 12 ancora in ospeDAe, lo chiamò.
Tale seconda circostanza, ossia la telefonata DA , dimostra Parte_2
come il primo, secondo la versione del secondo, avesse correttamente memorizzato il numero del teste e fosse, pertanto, in grado di rintracciarlo.
Il contatto telefonico tra i due deve far presumere che il fosse al corrente Pt_1
almeno del nome e cognome del , oltre che del suo recapito telefonico, Tes_1
informazioni sufficienti da comunicare alla Polizia locale, per consentire l'identificazione almeno di un testimone, prima che eventualmente il Pt_1
indicasse le generalità di altri. Tanto più che, lavorando il teste in un locale commerciale sito sul lungomare, lontano DA luogo del sinistro, neppure è
ipotizzabile che egli sia stato rintracciato tra le persone che lavorano nei pressi del
luogo dell'incidente, alle quali si riferisce la querela.
V'è, pertanto, una stridente contraddizione tra il contenuto della querela e la deposizione del teste, da cui si evince che, se non v'è ragione perché il querelante dovesse omettere d'indicare alla Polizia locale il nome e il recapito del teste già individuato, la testimonianza è in radice inattendibile. Ciò a prescindere DAle ulteriori considerazioni espresse DA primo giudice anche sull'intrinseca inattendibilità della dinamica descritta DAlo stesso testimone,
che, secondo l'appellante, sarebbero smentite DAlo stato dei luoghi desumibile DAla relazione tecnica di parte prodotta in appello.
L'ammissibilità della produzione in grado di appello della relazione tecnica di parte è correlata al suo valore di mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di efficacia probatoria. Tuttavia, la ricostruzione della dinamica dell'incidente da parte del consulente di parte, in termini compatibili con la descrizione desumibile DAla testimonianza acquisita in primo grado, si fonda su evidenze documentali (un'immagine offerta DA servizio internet geografico google maps), relative all'ampiezza e alle caratteristiche della strada teatro del sinistro, rientranti nell'onere della prova e, pertanto, soggette al divieto ex art. 345 c.p.c. 13
Rimasto indimostrato il coinvolgimento nel sinistro di un veicolo non identificato, le attività istruttorie invocate DAl'appellante risultano o superflue
(la C.T.U. medico legale) o prive degli elementi di fatto sui quali eventualmente fondarsi (la C.T.U. ricostruttiva della dinamica dell'incidente).
In conclusione, l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano (per il valore da € 52.000,01 a
€ 260.000,00, tenuto conto della somma domandata) con congrua riduzione rispetto ai valori medi, per la semplicità in fatto e in diritto delle questioni trattate.
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_1
delle spese di appello, liquidate in € 8.395,00 (di cui € 7.300,00
[...] per compensi ed € 1.095,00 per spese forfettarie), oltre agli accessori
(IVA e CPA) dovuti per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di Parte_1
contributo unificato, pari a quello versato per l'appello, ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n°115.
Coì deciso il 9 gennaio 2025.
Il consigliere estensore La presidente
Giorgio Sensale Assunta d'Amore
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