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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 06/03/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 977/2021 del Ruolo
Generale Affari Civili, promosso da
(C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Davide Memma, presso il cui studio con sede a Vasto (CH) alla via Giulio Cesare n. 15/G è elettivamente domiciliato;
opponente
contro
(C.F. , rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'avv. Giovanni Di Santo, presso il cui studio con sede a Vasto (CH) al corso Mazzini n. 252 è elettivamente domiciliato;
opposto
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PER L'OPPONENTE: “• nel merito, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo in questione e, di conseguenza, accertare
e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno opponente Sig.
in favore del sig. per le Parte_1 Controparte_1 1 causali di cui al decreto ingiuntivo opposto;
per l'effetto, respingere e/o rigettare tutte le domande formulate nel ricorso per ingiunzione;
• sempre nel merito, accogliere la domanda riconvenzionale proposta dall'odierno opponente, e condannare il sig. alla restituzione dell'importo di € Controparte_1
16.000,0 oppure del diverso importo, maggiore o minore, che verrà accertato in corso di causa, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, per le ragioni di cui sopra;
• condannare l'opposto alla refusione di spese e compensi del presente giudizio.”.
PER L'OPPOSTO: “I) rigettare la chiesta sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato, non ricorrendone
i presupposti di Legge ovvero, nella denegata ipotesi di accoglimento della avversata richiesta di sospensione, voglia imporre al idonea cauzione che possa Parte_1 garantire il pagamento della somma ingiunta, in ogni caso dovuta in quanto "riconosciuta", in favore dell'odierna parte opposta, Sig. sia in forza di idonea Controparte_1 scrittura privata che per facta concludentia (asseriti versamenti in favore del ) dichiarati/confessati dal CP medesimo . Parte_1
II) rigettare la domanda riconvenzionale spiegata dal _1
in quanto erronea e non documentalmente provata
[...] ovvero, nella denegata ipotesi di riconoscimento del versamento della somma di € 16.000,00 a beneficio del
e/o quella somma minore che dovesse essere Controparte_1 accertata, disporne la compensazione con le maggiori somme ancora dovute dal al Parte_1 Controparte_1
III) rigettare, tutte le eccezioni e domande spiegate dall'opponente (anche in via riconvenzionale), siccome infondate, contraddittorie e non provate, confermando il decreto ingiuntivo n. 277/2021 emesso dal Tribunale di Vasto, per le causali specificate sia nel procedimento monitorio che
2 nel presente giudizio di opposizione;
IV) condannare sempre e comunque al pagamento Parte_1 delle spese e dei compensi di avvocato sia del procedimento monitorio che del presente giudizio di opposizione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 277/2021 (R.G. n. 561/2021) pronunciato in data 10-14/7/2021 ed emesso ad istanza di il Tribunale di Vasto ha ingiunto a Controparte_1
il pagamento, in favore del ricorrente, della Parte_1 complessiva somma di € 80.000,00, oltre interessi e spese della procedura, in forza di scrittura privata di riconoscimento di debito sottoscritta dall'ingiunto in data 11/12/2015.
ha proposto opposizione avverso il predetto Parte_1 decreto ingiuntivo, convenendo in giudizio Controparte_1 per ottenerne la revoca, nonché per ottenere la restituzione della somma di € 16.000,00 già versata in adempimento della scrittura privata.
A sostegno delle proprie pretese, l'opponente ha affermato di essere stato costretto a sottoscrivere la scrittura privata de quo, predisposta da , “sotto minaccia di violenza”, CP al fine di scongiurare una sua eventuale responsabilità, in qualità di consulente finanziario, nei confronti dell'intermediario ( , stante la lagnanza di CP
(investitore) circa un ammanco di denaro nel proprio CP conto corrente e l'ipotesi di una condotta “appropriativa” da parte del promotore finanziario. Ha eccepito, in ogni caso,
l'inesistenza di un valido rapporto sotteso alla ricognizione di debito, con conseguente nullità ed inefficacia della scrittura privata per insussistenza di effettiva causa debendi, non potendo l'opponente legittimamente sottoscrivere alcuna dichiarazione di ricognizione di debito in favore di
D'UN, attesa la sua qualità di consulente finanziario di un istituto di credito. Infine, avuto riguardo agli interessi
3 di mora, ha contestato l'applicabilità del D.lgs 231/2002, sia perché le somme pretese in restituzione non sono mai entrate nella disponibilità dell'opponente, sia perché non si tratterebbe comunque di una “transazione commerciale”.
Si è costituito in giudizio per contestare Controparte_1
l'avversa opposizione, mettendo in evidenza che la scrittura privata è stata sottoscritta dall'opponente a titolo personale e non quale promotore finanziario, che egli non sarebbe stato affatto costretto a sottoscriverla (come dimostrato dalla stessa affermazione della controparte secondo cui non vi era alcuna responsabilità allo stesso addebitabile) e che, in ogni caso, l'onere di provare l'inesistenza del rapporto fondamentale, la sua invalidità o la sua estinzione grava sull'opponente ai sensi dell'art. 1988 c.c. Peraltro, lo stesso opponente dà atto di aver dato esecuzione alla scrittura privata, effettuando una serie di pagamenti che attesterebbero ulteriormente il riconoscimento di debito.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali, interrogatorio formale dell'opposto e prova per testi.
***
1. L'opposto pretende di essere riconosciuto creditore dell'opponente della somma di € 80.000,00. A tale scopo, egli ha prodotto in giudizio scrittura privata sottoscritta dall'opponente - di cui l'opposto afferma di Parte_1 voler azionare il solo punto a) - recante riconoscimento di debito/promessa di pagamento del seguente tenore letterale:
“L'anno duemilaquindici il giorno 11 Dicembre, in Vasto. Io sottoscritto […] mi riconosco debitore del Parte_1
Sig. […] della complessiva somma di € Controparte_1
160.000,00 (centosessantamila) che mi impegno a restituire con le seguenti modalità: a) quanto ad € 80.000,00 (ottantamila) in rate mensili di € 1.000,00 (mille) cadauna, da versare il
4 giorno 15 di ogni mese, a partire dal corrente mese di Dicembre
2015 e così per i successivi 79 mesi, sino alla scadenza”;
“Ove non venissero rispettate e/o ritardate due rate consecutive di quelle previste al punto a) il Sig.
[...]
è autorizzato a richiedere l'intera somma ancora CP dovuta senza dover rispettare la concessa rateizzazione” (doc.
3 allegato alla citazione).
Trattasi di ricognizione di debito/promessa di pagamento c.d. pura, non contenendo riferimento al rapporto fondamentale ovverosia al rapporto da cui trae giustificazione. Invero, a differenza di quanto affermato dall'opponente1, si ritiene di non poter desumere dal riferimento al fondo QF UNICREDIT IMM
UNO Isin [...], contenuto al punto b) della scrittura privata, la circostanza che la ricognizione di debito/promessa di pagamento avesse ad oggetto una “impropria richiesta di supposti investimenti finanziari gestiti da ”: infatti, _1 un conto è la fonte dell'obbligazione, un conto è la modalità di estinzione del debito indicata dal debitore, non potendosi univocamente desumere la prima dalla seconda.
2. Ciò posto, deve, pregiudizialmente, essere disattesa l'eccezione di inammissibilità della domanda monitoria sollevata dalla parte opponente per asserita violazione dell'art. 31, comma 3, T.U.F., essendo evidente, da un lato, che la domanda è stata rivolta nei confronti di Parte_1
a titolo personale (riguardando la stessa scrittura
[...] privata azionata in proprio), e dovendosi Parte_1 osservare, dall'altro lato, che la previsione di una responsabilità solidale della banca ai sensi della norma richiamata non esclude la responsabilità personale del consulente finanziario per danni arrecati al cliente
(trattandosi, appunto, di norma che appresta per il cliente una tutela rafforzata, consentendogli di far valere le proprie 1 pag. 1 memoria ex art. 183, comma VI, n. 1) c.p.c. 5 pretese non solo nei confronti del consulente finanziario bensì, laddove lo ritenga, anche nei confronti dell'istituto bancario).
3. Nel merito, com'è noto, la promessa di pagamento non costituisce autonoma fonte di obbligazione, bensì mera conferma di un preesistente rapporto, rispetto al quale si verifica, ai sensi dell'art. 1988 c.c., un fenomeno di astrazione processuale della causa che dispensa il promissario dall'onere di provare la causa debendi – presunta fino a prova contraria – gravando sul promittente la dimostrazione dell'inesistenza, dell'invalidità o dell'estinzione del rapporto fondamentale sottostante (cfr., Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 31818 del 10/12/2024).
In tema di promessa di pagamento e di ricognizione di debito non titolata (o c.d. pura), costituisce, nondimeno, acquisizione consolidata di diritto vivente quella per cui
“una volta che il debitore abbia fornito la prova dell'inesistenza o dell'estinzione del debito relativo al rapporto fondamentale indicato dal creditore (ovvero dallo stesso debitore, essendone il creditore esentato e non essendo la promessa titolata), spetta a chi si afferma comunque creditore l'indicazione di un diverso rapporto sottostante che giustifichi il credito, in quanto il principio dell'astrazione processuale della causa, posto dall'art. 1988 c.c., che esonera colui a favore del quale la promessa o la ricognizione è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale, non può intendersi nel senso che al debitore compete l'impossibile prova dell'assenza di qualsiasi altra ipotetica ragione di debito, ulteriore rispetto a quella di cui abbia dimostrato
l'insussistenza” (Cass., Sez. L, Sentenza n. 17713 del
07/09/2016; cfr. anche Cass. 8891/2010; Cass, sez. III, n.
5245/2006).
Ebbene, nel caso di specie, è l'opponente in citazione ad indicare il “rapporto fondamentale” cui la scrittura privata
6 si riferisce, affermando che “prima della formazione della scrittura privata dell'11.12.2015, i Sig.ri CP
, e
[...] Controparte_3 Parte_2 [...] affidavano all'opponente, in veste di consulente Pt_3 finanziario operante per conto dell'intermediario CP
, la gestione di un portafoglio di investimento”;
[...]
“Successivamente, i suddetti investitori, avendo riscontrato nel proprio conto corrente un ammanco di denaro di ammontare non precisato, intimavano direttamente al Sig. _1
di reintegrare le somme investite, con diffida del
[...]
10.12.2013”; “Tali somme, tuttavia, non erano state sottratte dall'opponente, ma (come peraltro riconosciuto da controparte, nella diffida del 10.12.2013) erano transitate dal conto dei
Sig.ri Controparte_1 Controparte_3 Parte_2
e a quello di tale Sig. .
[...] Parte_3 Persona_1
Sta di fatto che il cennato ammanco veniva successivamente reintegrato a favore degli investitori mediante tre distinte operazioni di trasferimento titoli (doc. 5)”; “Nonostante tale operazione di rimessa fosse andata a buon fine, il Sig.
senza assumere alcuna preventiva Controparte_1 informazione presso l'intermediario (come avrebbe dovuto), contestava l'esatto ammontare degli investimenti in corso e pretendeva dal l'esborso di ulteriori somme di denaro, _1 ipotizzando una fantasiosa condotta “appropriativa” del promotore finanziario”; “Sulla base di tali mere presunzioni, il D'UN redigeva la scrittura privata dell'11.12.2015 e stimava l'importo ancora dovuto in € 160.000,00; in seguito, la sottoponeva all'odierno opponente, il quale era costretto
a sottoscriverla al solo fine di scongiurare una sua eventuale responsabilità nei confronti dell'intermediario, (una responsabilità, peraltro insussistente giacché sanata dall'integrale ripristino della provvista)”2.
Sennonché, sulla base della documentazione in atti e della 2 cfr. pag. 3 e 4 della citazione. 7 prova per testi espletata, si ritiene che l'opponente non abbia fornito adeguata prova della versione dei fatti innanzi rappresentata, ovverosia della insussistenza o dell'invalidità del rapporto sottostante la ricognizione di debito/promessa di pagamento, desumendosi dalle risultanze istruttorie nel loro complesso considerate l'esatto opposto.
Infatti, se la ricostruzione fornita dall'opponente appare già di per sé contraddittoria – non comprendendosi quale
“costrizione” nella sottoscrizione della scrittura privata possa essere scaturita dalla prospettazione di una responsabilità ritenuta dallo stesso opponente insussistente, quindi, evidentemente non atta a coartare la sua libertà di autodeterminazione – la stessa risulta smentita dalle dichiarazioni rese dai testi tanto di parte opponente quanto di parte opposta.
In particolare, entrambe le testimoni citate dall'opponente hanno confermato che era il consulente Parte_1 finanziario della famiglia i cui componenti, dopo CP aver riscontrato un ammanco di denaro nel proprio conto corrente, avrebbero intimato direttamente a di CP reintegrare le somme investite e che “non è stato _1 costretto, ma è stato lui a proporla con l'impegno a restituire
i soldi”3. Inoltre, il teste di parte opposta S_
, consulente finanziario dell'opposto, ha riferito di
[...] conoscere entrambe le parti e che “parlarono di questa cosa nel mio ufficio;
la scrittura privata venne firmata in quella occasione davanti a me;
venne nel mio Controparte_1 ufficio con il foglio di accordo già pronto da firmare, ricordo le cifre ivi riportate che corrispondono a quelle della scrittura privata dell'11/12/2015 che mi viene mostrata”4.
Pertanto, a fronte delle rimostranze da parte dei CP
volontariamente e non coartatamente avrebbe _1 riconosciuto il debito restitutorio in parola, impegnandosi al pagamento come indicato nella scrittura privata in atti.
Peraltro, giova rilevare, in punto di diritto, che anche laddove fosse emerso un vizio della volontà, questo non avrebbe determinato la nullità o l'inefficacia della scrittura privata
(come preteso dall'opponente) bensì la sua annullabilità, al cui scopo, tuttavia, l'opponente non ha formulato apposita domanda.
Né parte opponente ha dimostrato l'estinzione del rapporto fondamentale, atteso che il doc. 5 allegato alla citazione non costituisce valida prova della reintegra dell'ammanco da parte di , potendo dalla mail prodotta desumersi un mero _1 trasferimento di titoli verso i depositi di , Controparte_1
e , senza alcun riferimento Parte_2 Parte_3 alla causale dell'operazione e, soprattutto, al valore dei titoli trasferiti. Inoltre, e ciò appare dirimente, le tre operazioni di trasferimento dei titoli sono tutte precedenti la ricognizione di debito, sicché, laddove fossero state eseguite a reintegrazione (parziale o totale) del lamentato ammanco, di ciò avrebbe ragionevolmente tenuto conto _1 al momento della sottoscrizione della scrittura privata.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'onere della prova gravante sull'opponente non può dirsi assolto.
4. Cionondimeno, occorre considerare che l'opponente ha dato prova di aver eseguito, in seguito alla sottoscrizione della scrittura privata de quo ed in adempimento della medesima, pagamenti per un importo complessivo pari ad € 15.400,00 (e non € 16.000,00 come erroneamente indicato in citazione, vedasi doc. 6 allegato alla citazione), che – pur non dovendo essere restituito all'opponente, non reputandosi invalida la scrittura privata azionata – dovrà, tuttavia, essere scomputato dall'importo oggetto di ingiunzione.
Ciò determina il parziale accoglimento dell'opposizione, con revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna dell'opponente al pagamento in favore dell'opposto della somma
9 pari ad € 64.600,00.
5. Inutilmente proposte si rivelano le doglianze di parte opponente circa l'asserito errato computo degli interessi moratori in seno all'atto di precetto, atteso che la presente opposizione ha ad oggetto non il precetto ma il decreto ingiuntivo, che, per le ragioni sopra illustrate, viene revocato, con contestuale condanna dell'opponente al pagamento in favore dell'opposto della somma di € 64.600,00, sulla quale sono dovuti interessi di mora al tasso di cui all'art. 1284, comma IV, c.c. dal giorno della domanda giudiziale (deposito del ricorso monitorio) al saldo.
6. L'accoglimento soltanto parziale dell'opposizione ed il rigetto della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente giustificano la compensazione delle spese di lite in ragione della metà. La restante metà delle spese di lite è posta a carico della parte opponente, soccombente principale. Le stesse sono liquidate, come in dispositivo, sulla base del
D.M. 55/2014, scaglione corrispondente al valore del decisum, parametri medi vigenti a far data dal 23/10/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. R.G. 977/2021, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'opposizione, e per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto, della somma di € 64.600,00, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma IV, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo;
3) Rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente;
10 4) Compensa le spese di lite tra le parti per la metà;
5) Condanna l'opponente a corrispondere all'opposto, a titolo di rimborso della restante metà di spese di lite, per detta parte, la somma di € 7.051,50 per compenso professionale, oltre accessori di legge.
Così deciso in Vasto, 5/3/2025
Il Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 cfr. verbale di udienza del 23/5/2023, teste . Parte_3 4 cfr. verbale di udienza del 4/10/2023, teste . Testimone_1 8