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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 25/02/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Catanzaro, terza sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
Fabrizio Cosentino presidente
Teresa Barillari consigliere
Anna Maria Torchia consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2291 del R.G.A.C. dell'anno 2019, avente a oggetto “cessione del credito” e vertente
TRA
(C.F. ), in persona del sindaco p.t., Parte_1 P.IVA_1
difeso dall'avv. Marianna Cariati
Parte appellante
e
(C.F. ), difeso dall'avvocato Controparte_1 C.F._1
Donatella De Franco
Parte appellata nonché
Controparte_2
Parte appellata – non costituita
1 Conclusioni delle parti
Per la parte appellante: “Voglia questa Ecc.ma Corte d'Appello adita in accoglimento del presente gravame modificare la sentenza nella parte in cui ha accolto la domanda proposta e riconosciuto la validità ed efficacia della cessione di credito operata da in favore di CP_2 [...]
con atto per notar dell'8/1/2016 con condanna in CP_1 Persona_1
danno del al pagamento in favore del cessionario Parte_1
dell'importo di euro 279.578,50 oltre interessi nonché al pagamento delle spese legali per euro 10.000,00 e per l'effetto
- Riformare la sentenza n. 596/2019 R.G. n. 136/17 del Tribunale di
Castrovillari, in persona del Giudice monocratico dr. Matteo Prato con rigetto della domanda proposta dal sig. Controparte_1
- In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite, rimborso forfettario ed accessori di legge.”
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Email_1
Catanzaro, contrariis reiectis, per le motivazioni di cui in narrativa, rigettare l'avversa richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, nonché prendere atto della nostra dichiarazione di non accettazione del contraddittorio, ed, in via preliminare, dichiarare con ordinanza, previa fissazione dell'udienza ex art. 348-ter c.p.c.,
l'inammissibilità dell'avverso appello;
subordinatamente, dichiarare in sentenza l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
e per l'effetto il passaggio in giudicato della impugnata sentenza del
Tribunale di Castrovillari;
subordinatamente, dichiarare in sentenza l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'appello proposto per le altre
2 ragioni di cui in narrativa;
più subordinatamente, disattesa ogni contraria istanza, ragione, difesa, eccezione, documentazione, produzione, richiesta e conclusione, che tutte impugniamo e contestiamo rigettare l'avverso appello perché oltremodo infondato in fatto ed in diritto, e conseguentemente confermare l'appellata sentenza.
Il tutto sempre ed in ogni caso con vittoria delle spese e competenze del giudizio, oltre, rimb. forf., IVA e CAP nei modi di legge, con regolazione per il doppio grado di giudizio, nei confronti del solo appellante
[...]
in p.l.r.p.t.” Parte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado risulta esaurientemente esposto nella sentenza impugnata nei termini che seguono: “Con l'atto introduttivo del presente procedimento, - nella qualità di titolare Controparte_1
dell'omonima impresa individuale - ha evocato in giudizio i convenuti in epigrafe al fine di sentire accertare e dichiarare la validità della cessione di credito operata in proprio favore da con atto per Notar CP_2 [...]
del 08.1.2016 (rep. N. 46531, racc. n. 22880) e ritualmente Per_1
notificata al debitore ceduto con conseguente Parte_1
richiesta di condanna di quest'ultimo al pagamento della somma di €
279.578,50, oltre rivalutazione ed interessi ex decreto legislativo n. 192/12,
e vittoria di spese e competenze di lite.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 22.5.2017 si costituiva in giudizio il
[...]
il quale impugnava e contestava le avverse deduzioni e Parte_1
conclusioni - di cui invocava l'integrale rigetto, con il favore degli onorari di lite - eccependo che la cessione di credito in questione non poteva essere
3 al medesimo opposta (e non poteva, dunque, dirsi efficace nei propri confronti) stante la mancata accettazione della stessa manifestata con nota del 19.2.2016, in ragione dell'asserita violazione del disposto di cui all'art. 117, comma 1 del decreto legislativo 163/06 e ss.mm.
Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale e all'udienza del 22.5.2019 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni come in atti rassegnate, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (30+20) per il deposito di scritti difensivi conclusionali.”
Il Tribunale di Castrovillari, con la sentenza n. 596 del 29.7.2019, resa a definizione del giudizio n. 136/2017 R.G.A.C., aveva dichiarato la validità ed efficacia della cessione del credito operata da in favore CP_2
della parte attrice, condannando il (debitore ceduto) Parte_1
al pagamento in favore del cessionario della somma di € 279.578,50, oltre interessi.
La parte appellante in epigrafe ha impugnato la sentenza, deducendo:
a) che erroneamente il giudice di primo grado ha ritenuto valida ed efficace la cessione a nonostante egli non fosse né una banca né Controparte_1
un intermediario, per come invece previsto dalla legge;
b) che erroneamente il giudice di primo grado aveva ritenuto valida ed efficace la cessione del credito, avendo considerato non sussistente la necessità del consenso del debitore ceduto in quanto la cessione dell'8.1.2016 era stata comunicata in data 9.2.2016, quindi in data successiva a quella del termine del contratto
(17.1.2016), atteso che, al contrario, l'8.1.2016 il contratto era ancora in corso, essendo stato prorogato fino al 16.1.2016 con ordinanza sindacale del
31.12.2015.
Si è costituito in giudizio eccependo Controparte_1
preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., nonché
4 per violazione dell'art. 342 c.p.c., e argomentando nel merito per l'infondatezza del gravame.
Non si è costituita in giudizio, invece, la , Controparte_2
di cui deve dichiararsi la contumacia.
All'udienza dell'11.6.2024, la causa - assegnata al relatore in data
8.6.2023 - è stata trattenuta in decisione, con i termini di cui all'art. 190
c.p.c., decorrenti dal 13.6.2024, data di comunicazione dell'ordinanza ai difensori.
Le eccezioni preliminari sono infondate.
Infondata è l'eccezione d'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., in quanto non emerge dall'atto introduttivo la mancanza di una ragionevole probabilità d'essere accolto.
Infondata è, altresì, l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. in quanto l'atto di appello rispetta i requisiti formali e sostanziali richiesti dalla norma, evidenziando in modo chiaro e preciso le ragioni della contestazione e le modifiche richieste alla sentenza di primo grado.
Nel merito l'appello è fondato e dev'essere accolto per le ragioni che seguono.
Il primo motivo d'appello è fondato, in quanto l'art. 117 comma I
d.lgs. 163/2006 ratione temporis applicabile stabilisce che le cessioni di crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori possano essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.
Tale norma, in vigore fino al 18.4.2016, è applicabile al caso di specie risalendo la cessione del credito all'8.1.2016.
5 Ne consegue che la cessione non può essere ritenuta valida ed efficace, difettando in capo a i requisiti soggettivi previsti dalla Controparte_1
norma.
Il secondo motivo d'appello è assorbito dall'accoglimento del primo, tuttavia, per completezza di trattazione, deve precisarsi che anch'esso è fondato.
L'art. 117 comma IV d.lgs. n. 163/2006, come modificato dal d.lgs. n.
152/2008 - disciplina ratione temporis applicabile - prevede che le cessioni del credito da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
Orbene, nel caso di specie è documentalmente provato che la parte appellante non abbia manifestato il prescritto consenso, ma anzi abbia, con nota del 19.2.2016, manifestato il proprio dissenso alla cessione, notificatale in data 9.2.2016, e stipulata in data 8.1.2016, quindi quando il rapporto contrattuale di durata tra e era in corso di CP_2 Parte_1
esecuzione.
A rilevare, ai fini della validità della cessione, non può essere, infatti, la data di comunicazione della stipulazione del contratto di cessione, ma quella della stipulazione stessa.
Dalle considerazioni suesposte discende l'accoglimento dell'appello e la riforma dell'impugnata sentenza.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi
6 ratione temporis applicabili, avuto riguardo alla complessità della causa e delle difese.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, terza sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di CP_2
- accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara l'inefficacia della cessione del credito tra la e CP_2 CP_1
nei confronti del
[...] Parte_1
- condanna a rifondere all'appellante le spese di lite Controparte_1
del giudizio di primo grado, liquidate in complessivi € 12.678,00 per onorari, oltre accessori di legge;
- condanna a rifondere all'appellante le spese del Controparte_1
giudizio d'appello, liquidate in complessivi € 10.700,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 15 ottobre 2024.
Il consigliere estensore Il presidente
Anna Maria Torchia Fabrizio Cosentino
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Catanzaro, terza sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
Fabrizio Cosentino presidente
Teresa Barillari consigliere
Anna Maria Torchia consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2291 del R.G.A.C. dell'anno 2019, avente a oggetto “cessione del credito” e vertente
TRA
(C.F. ), in persona del sindaco p.t., Parte_1 P.IVA_1
difeso dall'avv. Marianna Cariati
Parte appellante
e
(C.F. ), difeso dall'avvocato Controparte_1 C.F._1
Donatella De Franco
Parte appellata nonché
Controparte_2
Parte appellata – non costituita
1 Conclusioni delle parti
Per la parte appellante: “Voglia questa Ecc.ma Corte d'Appello adita in accoglimento del presente gravame modificare la sentenza nella parte in cui ha accolto la domanda proposta e riconosciuto la validità ed efficacia della cessione di credito operata da in favore di CP_2 [...]
con atto per notar dell'8/1/2016 con condanna in CP_1 Persona_1
danno del al pagamento in favore del cessionario Parte_1
dell'importo di euro 279.578,50 oltre interessi nonché al pagamento delle spese legali per euro 10.000,00 e per l'effetto
- Riformare la sentenza n. 596/2019 R.G. n. 136/17 del Tribunale di
Castrovillari, in persona del Giudice monocratico dr. Matteo Prato con rigetto della domanda proposta dal sig. Controparte_1
- In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite, rimborso forfettario ed accessori di legge.”
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Email_1
Catanzaro, contrariis reiectis, per le motivazioni di cui in narrativa, rigettare l'avversa richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, nonché prendere atto della nostra dichiarazione di non accettazione del contraddittorio, ed, in via preliminare, dichiarare con ordinanza, previa fissazione dell'udienza ex art. 348-ter c.p.c.,
l'inammissibilità dell'avverso appello;
subordinatamente, dichiarare in sentenza l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
e per l'effetto il passaggio in giudicato della impugnata sentenza del
Tribunale di Castrovillari;
subordinatamente, dichiarare in sentenza l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'appello proposto per le altre
2 ragioni di cui in narrativa;
più subordinatamente, disattesa ogni contraria istanza, ragione, difesa, eccezione, documentazione, produzione, richiesta e conclusione, che tutte impugniamo e contestiamo rigettare l'avverso appello perché oltremodo infondato in fatto ed in diritto, e conseguentemente confermare l'appellata sentenza.
Il tutto sempre ed in ogni caso con vittoria delle spese e competenze del giudizio, oltre, rimb. forf., IVA e CAP nei modi di legge, con regolazione per il doppio grado di giudizio, nei confronti del solo appellante
[...]
in p.l.r.p.t.” Parte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado risulta esaurientemente esposto nella sentenza impugnata nei termini che seguono: “Con l'atto introduttivo del presente procedimento, - nella qualità di titolare Controparte_1
dell'omonima impresa individuale - ha evocato in giudizio i convenuti in epigrafe al fine di sentire accertare e dichiarare la validità della cessione di credito operata in proprio favore da con atto per Notar CP_2 [...]
del 08.1.2016 (rep. N. 46531, racc. n. 22880) e ritualmente Per_1
notificata al debitore ceduto con conseguente Parte_1
richiesta di condanna di quest'ultimo al pagamento della somma di €
279.578,50, oltre rivalutazione ed interessi ex decreto legislativo n. 192/12,
e vittoria di spese e competenze di lite.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 22.5.2017 si costituiva in giudizio il
[...]
il quale impugnava e contestava le avverse deduzioni e Parte_1
conclusioni - di cui invocava l'integrale rigetto, con il favore degli onorari di lite - eccependo che la cessione di credito in questione non poteva essere
3 al medesimo opposta (e non poteva, dunque, dirsi efficace nei propri confronti) stante la mancata accettazione della stessa manifestata con nota del 19.2.2016, in ragione dell'asserita violazione del disposto di cui all'art. 117, comma 1 del decreto legislativo 163/06 e ss.mm.
Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale e all'udienza del 22.5.2019 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni come in atti rassegnate, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (30+20) per il deposito di scritti difensivi conclusionali.”
Il Tribunale di Castrovillari, con la sentenza n. 596 del 29.7.2019, resa a definizione del giudizio n. 136/2017 R.G.A.C., aveva dichiarato la validità ed efficacia della cessione del credito operata da in favore CP_2
della parte attrice, condannando il (debitore ceduto) Parte_1
al pagamento in favore del cessionario della somma di € 279.578,50, oltre interessi.
La parte appellante in epigrafe ha impugnato la sentenza, deducendo:
a) che erroneamente il giudice di primo grado ha ritenuto valida ed efficace la cessione a nonostante egli non fosse né una banca né Controparte_1
un intermediario, per come invece previsto dalla legge;
b) che erroneamente il giudice di primo grado aveva ritenuto valida ed efficace la cessione del credito, avendo considerato non sussistente la necessità del consenso del debitore ceduto in quanto la cessione dell'8.1.2016 era stata comunicata in data 9.2.2016, quindi in data successiva a quella del termine del contratto
(17.1.2016), atteso che, al contrario, l'8.1.2016 il contratto era ancora in corso, essendo stato prorogato fino al 16.1.2016 con ordinanza sindacale del
31.12.2015.
Si è costituito in giudizio eccependo Controparte_1
preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., nonché
4 per violazione dell'art. 342 c.p.c., e argomentando nel merito per l'infondatezza del gravame.
Non si è costituita in giudizio, invece, la , Controparte_2
di cui deve dichiararsi la contumacia.
All'udienza dell'11.6.2024, la causa - assegnata al relatore in data
8.6.2023 - è stata trattenuta in decisione, con i termini di cui all'art. 190
c.p.c., decorrenti dal 13.6.2024, data di comunicazione dell'ordinanza ai difensori.
Le eccezioni preliminari sono infondate.
Infondata è l'eccezione d'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., in quanto non emerge dall'atto introduttivo la mancanza di una ragionevole probabilità d'essere accolto.
Infondata è, altresì, l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. in quanto l'atto di appello rispetta i requisiti formali e sostanziali richiesti dalla norma, evidenziando in modo chiaro e preciso le ragioni della contestazione e le modifiche richieste alla sentenza di primo grado.
Nel merito l'appello è fondato e dev'essere accolto per le ragioni che seguono.
Il primo motivo d'appello è fondato, in quanto l'art. 117 comma I
d.lgs. 163/2006 ratione temporis applicabile stabilisce che le cessioni di crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori possano essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.
Tale norma, in vigore fino al 18.4.2016, è applicabile al caso di specie risalendo la cessione del credito all'8.1.2016.
5 Ne consegue che la cessione non può essere ritenuta valida ed efficace, difettando in capo a i requisiti soggettivi previsti dalla Controparte_1
norma.
Il secondo motivo d'appello è assorbito dall'accoglimento del primo, tuttavia, per completezza di trattazione, deve precisarsi che anch'esso è fondato.
L'art. 117 comma IV d.lgs. n. 163/2006, come modificato dal d.lgs. n.
152/2008 - disciplina ratione temporis applicabile - prevede che le cessioni del credito da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
Orbene, nel caso di specie è documentalmente provato che la parte appellante non abbia manifestato il prescritto consenso, ma anzi abbia, con nota del 19.2.2016, manifestato il proprio dissenso alla cessione, notificatale in data 9.2.2016, e stipulata in data 8.1.2016, quindi quando il rapporto contrattuale di durata tra e era in corso di CP_2 Parte_1
esecuzione.
A rilevare, ai fini della validità della cessione, non può essere, infatti, la data di comunicazione della stipulazione del contratto di cessione, ma quella della stipulazione stessa.
Dalle considerazioni suesposte discende l'accoglimento dell'appello e la riforma dell'impugnata sentenza.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi
6 ratione temporis applicabili, avuto riguardo alla complessità della causa e delle difese.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, terza sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di CP_2
- accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara l'inefficacia della cessione del credito tra la e CP_2 CP_1
nei confronti del
[...] Parte_1
- condanna a rifondere all'appellante le spese di lite Controparte_1
del giudizio di primo grado, liquidate in complessivi € 12.678,00 per onorari, oltre accessori di legge;
- condanna a rifondere all'appellante le spese del Controparte_1
giudizio d'appello, liquidate in complessivi € 10.700,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 15 ottobre 2024.
Il consigliere estensore Il presidente
Anna Maria Torchia Fabrizio Cosentino
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