TRIB
Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/06/2025, n. 5559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5559 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SECONDA SEZIONE
Il G.O.P. dott.ssa Raffaella D'Angelo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile rubricato al N.R.G. 22460/2023 tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. TARTAGLIONE DOMENICO
ATTORE
e
(C.F. ),in persona del legale rapp.te Controparte_1 P.IVA_1
p.t. assistito e difeso dall'Avv. IZZO ALESSANDRO
CONVENUTO
OGGETTO: controversia in materia di contratti bancari
CONCLUSIONI: all'udienza del 3 giugno 2025, svolta in modalità cartolare, depositava note parte convenuta che concludeva riportandosi alle difese svolte
CONCISE ESPOSIZIONI DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si osserva come la presente sentenza viene redatta con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in ossequio all'art. 132 cpc, così come modificato dalla L. 69/2009.
Questo giudicante ritiene, infatti, che la controversia debba essere definita considerando, per evidenti ragioni di economia processuale, soltanto i profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, non essendo tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento (Cass. Civ. n. 8767/2011 n.
24542/2009).
Con atto di citazione notificato in data 31 ottobre 2023 il sig Parte_1 citava in giudizio in persona del legale
[...] Controparte_1 rapp.te p.t. per sentirla condannare al risarcimento del danno subito per la segnalazione negativa sui circuiti creditizi nazionali causata dall'ingiustificato mancato pagamento di un RID, collegato a carta di credito personale, da parte dell'istituto convenuto. A sostegno delle sue ragioni deduceva di essere titolare, sia nella qualità di amministratore della che in proprio, di distinti rapporti di conto CP_2 Parte_2 corrente presso la filiale di Soccavo dell'istituto di credito convenuto e che nonostante entrambi i rapporti non avessero mai avuto momenti di criticità, la banca aveva provveduto, inopinatamente, alla revoca del rapporto di conto corrente della società e, con riferimento al rapporto personale, assistito da garanzie, nel mese di aprile del 2023, non aveva effettuato il pagamento di € 340,00 collegato alla carta di credito della quale era titolare. Che ciò aveva comportato Controparte_3 una ingiustificata segnalazione dell'attore quale cattivo pagatore con conseguente danno per il quale chiedeva di essere risarcito.
Si costituiva in giudizio che in via preliminare Controparte_1 eccepiva l'improcedibilità dell'azione proposta per inosservanza dell'obbligo di mediazione obbligatoriamente prevista in materia di contratti bancari. Nel Merito contestava la domanda rilevandone l'infondatezza in fatto ed in diritto ed instava per il suo integrale rigetto con condanna alle spese di lite.
******
pag. 2/4 In via preliminare e assorbente, in accoglimento dell'eccezione sollevata da parte convenuta va dichiarata l'improcedibilità dell'azione.
Ai sensi dell' art. 5 comma i bis D.Lgs 29/2010 e succ. mod e int. “chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione" .
L'esperimento della procedura di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Nel caso di specie nonostante con decreto ex art. 171 bis del 3 gennaio
2024 il precedente giudicante avesse sollecitato sul punto il contraddittorio delle parti, parte attrice, cui competeva l'avvio del procedimento di mediazione, non vi provvedeva e non effettuava al riguardo alcuna deduzione, atteso il mancato deposito di memorie ex art. 171 ter e di memorie conclusionali.
Per tale motivo va dichiarata l'improcedibilità della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in ragione della attività effettiva svolta. Trattandosi di pronuncia in rito si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 comma 9
DM 55 /2014.
PQM
Il G.O.P.. Raffaella D'Angelo, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, disattesa ed assorbita ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
Dichiara l'improcedibilità della domanda attorea
Condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
, in persona del legale rapp.te p.t. delle spese di giudizio che liquida
[...]
pag. 3/4 in complessivi € 1.453,00 oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a.
Napoli 4 giugno 2025
Il G.O.P.
Raffaella D'Angelo
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SECONDA SEZIONE
Il G.O.P. dott.ssa Raffaella D'Angelo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile rubricato al N.R.G. 22460/2023 tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. TARTAGLIONE DOMENICO
ATTORE
e
(C.F. ),in persona del legale rapp.te Controparte_1 P.IVA_1
p.t. assistito e difeso dall'Avv. IZZO ALESSANDRO
CONVENUTO
OGGETTO: controversia in materia di contratti bancari
CONCLUSIONI: all'udienza del 3 giugno 2025, svolta in modalità cartolare, depositava note parte convenuta che concludeva riportandosi alle difese svolte
CONCISE ESPOSIZIONI DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si osserva come la presente sentenza viene redatta con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in ossequio all'art. 132 cpc, così come modificato dalla L. 69/2009.
Questo giudicante ritiene, infatti, che la controversia debba essere definita considerando, per evidenti ragioni di economia processuale, soltanto i profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, non essendo tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento (Cass. Civ. n. 8767/2011 n.
24542/2009).
Con atto di citazione notificato in data 31 ottobre 2023 il sig Parte_1 citava in giudizio in persona del legale
[...] Controparte_1 rapp.te p.t. per sentirla condannare al risarcimento del danno subito per la segnalazione negativa sui circuiti creditizi nazionali causata dall'ingiustificato mancato pagamento di un RID, collegato a carta di credito personale, da parte dell'istituto convenuto. A sostegno delle sue ragioni deduceva di essere titolare, sia nella qualità di amministratore della che in proprio, di distinti rapporti di conto CP_2 Parte_2 corrente presso la filiale di Soccavo dell'istituto di credito convenuto e che nonostante entrambi i rapporti non avessero mai avuto momenti di criticità, la banca aveva provveduto, inopinatamente, alla revoca del rapporto di conto corrente della società e, con riferimento al rapporto personale, assistito da garanzie, nel mese di aprile del 2023, non aveva effettuato il pagamento di € 340,00 collegato alla carta di credito della quale era titolare. Che ciò aveva comportato Controparte_3 una ingiustificata segnalazione dell'attore quale cattivo pagatore con conseguente danno per il quale chiedeva di essere risarcito.
Si costituiva in giudizio che in via preliminare Controparte_1 eccepiva l'improcedibilità dell'azione proposta per inosservanza dell'obbligo di mediazione obbligatoriamente prevista in materia di contratti bancari. Nel Merito contestava la domanda rilevandone l'infondatezza in fatto ed in diritto ed instava per il suo integrale rigetto con condanna alle spese di lite.
******
pag. 2/4 In via preliminare e assorbente, in accoglimento dell'eccezione sollevata da parte convenuta va dichiarata l'improcedibilità dell'azione.
Ai sensi dell' art. 5 comma i bis D.Lgs 29/2010 e succ. mod e int. “chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione" .
L'esperimento della procedura di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Nel caso di specie nonostante con decreto ex art. 171 bis del 3 gennaio
2024 il precedente giudicante avesse sollecitato sul punto il contraddittorio delle parti, parte attrice, cui competeva l'avvio del procedimento di mediazione, non vi provvedeva e non effettuava al riguardo alcuna deduzione, atteso il mancato deposito di memorie ex art. 171 ter e di memorie conclusionali.
Per tale motivo va dichiarata l'improcedibilità della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in ragione della attività effettiva svolta. Trattandosi di pronuncia in rito si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 comma 9
DM 55 /2014.
PQM
Il G.O.P.. Raffaella D'Angelo, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, disattesa ed assorbita ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
Dichiara l'improcedibilità della domanda attorea
Condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
, in persona del legale rapp.te p.t. delle spese di giudizio che liquida
[...]
pag. 3/4 in complessivi € 1.453,00 oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a.
Napoli 4 giugno 2025
Il G.O.P.
Raffaella D'Angelo
pag. 4/4