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Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 29/08/2025, n. 773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 773 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 183/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica CIVILE
Il Tribunale di Campobasso, nella persona del Giudice Onorario Michele Dentale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al numero 183 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti allegato in calce all'atto di citazione, dall'Avvocato Luigi Roma presso il cui studio professionale, in Cava dè Tirreni P.zza Emanuele III n. 7, è elettivamente domiciliata;
OPPONENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa, in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avvocato Samantha Luponio presso il cui studio professionale, in Roma Piazzale Don Giovanni Minzoni n. 9, è elettivamente domiciliata;
OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la società proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 662/2022 reso dal Tribunale di Campobasso il 21.12.2022 con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore della società della somma di euro Controparte_1
46.641,93 per il mancato pagamento di una fattura, meglio indicata nel ricorso per decreto ingiuntivo, relativa alla fornitura di energia elettrica. Parte opponente eccepiva preliminarmente l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale, ritenendo invalida la clausola contrattuale derogatoria della pagina 1 di 6 competenza, l'erroneità dei calcoli effettuati e la conseguente indeterminatezza ed eccessività delle somme dovute alla società opposta;
la mancata prova del credito per mancanza dei requisiti di cui all'art. 633 e 634. c.p.c. Chiedeva, pertanto: “A) in via preliminare, dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Campobasso, in favore di quello di Nocera Inferiore;
B) in via principale, revocare e/o dichiarare -accertata la mancanza dei presupposti di legge, ex art. 663 n. 1 cpc, per
l'emissione del decreto ingiuntivo per i motivi indicati nella narrativa che precede- nulla e priva di effetti l'ingiunzione di pagamento n. 662/2022 del 22.12.2022 R.G. n. 2099/2022 resa dal Tribunale di
Campobasso il 21.12.2022 e notificata il successivo 22.12.2022; C) nel merito, rigettare la domanda formulata, in via monitoria, revocando e/o comunque dichiarando inefficace la concessa ingiunzione di pagamento in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi innanzi indicati;
D) condannare la ricorrente alla rifusione delle spese e competenze del presento giudizio”.
Con comparsa depositata in data 8.6.2022 si costituiva la società opposta rilevando l'infondatezza della preliminare eccezione di incompetenza del Tribunale adìto e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea perché infondata sia per la piena validità del contratto inter partes, ritualmente sottoscritto dal legale rappresentante della società opponente, e sia per la correttezza delle somme portate dalla fattura oggetto del decreto ingiuntivo. A suffragio delle proprie richieste, la società opposta offriva deduzioni specifiche ed analitiche in merito alle contestazioni portate dall'opponente circa la non corretta quantificazione dei consumi, corredate da opportuna produzione documentale.
Nello specifico, parte opposta produceva, in aggiunta del contratto, degli estratti autentici delle scritture contabili, della fattura insoluta depositati in sede monitoria, anche la comunicazione di Enel
Distribuzione con i consumi rettificati a seguito delle verifiche eseguite. L'opposta concludeva chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione, nel merito, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. In subordine, chiedeva la condanna dell'opponente al pagamento della diversa somma maggiore o minore accertata in sede istruttoria, il tutto con vittoria di spese e di compensi.
Disattesa la richiesta di provvisoria esecuzione , chiesti e concessi alle parti i termini di cui all'art. 183,
VI comma, c.p.c., dopo l'assegnazione del fascicolo a questo Giudice, la causa veniva rinviata ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. All'udienza del 18 luglio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta in atti e la causa introitata a sentenza.
1. Incompetenza per territorio.
Preliminarmente, il Tribunale osserva che, diversamente dall'assunto della parte opponente, nel fascicolo monitorio risulta ritualmente depositato il contratto di fornitura di cui si discute e, quindi, detto contratto deve ritenersi ritualmente acquisito agli atti del presente giudizio di opposizione. pagina 2 di 6 L'eccezione di incompetenza per territorio è infondata e va rigettata.
E' noto che la competenza per territorio può essere derogata su accordo delle parti, salvi i casi espressamente previsti dalla legge (cfr. art. 28 e 29 c.p.c.). Alle parti, pertanto, è consentito di stabilire che, nel caso in cui sorgano controversie in ordine ad un determinato rapporto, la lite sia decisa da un
Giudice diverso da quello territorialmente competente secondo i principi generali purchè le parti abbiano manifestato espressamente la volontà di devolvere la cognizione della causa al foro prescelto, escludendo la concorrenza di quest'ultimo con quelli che le norme processuali individuano in via alternativa.
Nel caso di specie, diversamente all'assunto della parte opponente, dall'esame del contratto di somministrazione stipulato in data 30.10.2017, non solo risultano apposte nei relativi riquadri le sottoscrizioni del legale rappresentante della società opponente, ma risulta altresì apposta la sottoscrizione di approvazione della clausola derogatoria della competenza riportata all'art.
9.4 del contratto secondo cui: “ Il Foro competente è in via esclusiva a) il giudice del luogo di residenza o domicilio del cliente, persona fisica che stipula il contratto per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta qualora il contratto è stato concluso fuori dai locali commerciali ovvero mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi del D.Lgs n.
206/2005; b) il Foro di Campobasso in tutte le altre ipotesi” (quest'ultima ipotesi è quella applicabile al caso di specie considerata la qualifica di non consumatore della società opponente).
Come detto, ai sensi dell'art. 1341, comma 2 c.c., la suddetta clausola è stata approvata per iscritto dall'opponente, mediante espresso richiamo (con specifico riferimento al suo contenuto, sotto la dicitura "Legge applicabile e foro competente") nel contratto di somministrazione di cui si converte.
Ne consegue, quindi, la infondatezza della eccezione sollevata, avendo le parti indicato il Tribunale di
Campobasso quale foro esclusivo, nel senso sopra indicato.
In ogni caso, pur a voler interpretare detta clausola in termini diversi e, quindi, non idonea a designare il Tribunale di Campobasso come foro esclusivo, l'eccezione sollevata sarebbe stata ugualmente infondata avendo parte opponente indicato come Foro competente il solo Tribunale di Nocera Inferiore mentre aveva l'onere di contestare la sussistenza, in capo al giudice adito, di tutti i possibili fori concorrenti (cfr. artt. 18, 19 e 20 c.p.c.) ed indicare il diverso giudice competente per ognuno di essi.
Inoltre era onere dell'eccipiente contestare anche che nel circondario del tribunale adito non vi fosse un proprio stabilimento con rappresentante abilitato a stare in giudizio (cfr. Cass. n. 22510/2016).
Alla luce di tali principi, affermati da costante giurisprudenza e condivisi dal Giudice, l'eccezione in parola sarebbe stata dunque inammissibile, sia in quanto l'eccipiente ha omesso di indicare quale sia il giudice che reputa competente in ordine agli altri fori concorrenti, sia in quanto ha omesso di contestare pagina 3 di 6 la competenza del Tribunale di Campobasso negando di avere una sede secondaria con rappresentante abilitato a stare in giudizio nel circondario del detto Tribunale.
2. Inesigibilità del credito.
Va premesso, in punto di diritto, che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce una fase di cognizione piena successiva alla fase sommaria monitoria, per effetto della quale la posizione formale delle parti risulta invertita rispetto a quella assunta sul piano sostanziale. Infatti, nel giudizio di opposizione l'opponente, sebbene ricopra la posizione formale di attore in quanto introduce con la propria opposizione il giudizio a cognizione piena, assume nella sostanza la veste di convenuto;
viceversa, l'opposto, seppur resistendo nella posizione formale di convenuto, assume dal punto di vista sostanziale la veste di attore, facendo valere una propria domanda.
Secondo i principi generali in tema di riparto degli oneri probatori espressi dall'art. 2697 c.c. al creditore che deduce l'inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte;
sicché il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni (cfr. Cass. sez. un. n. 13533/2001 e da ultimo Cass. n. 15659/2011:
“in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”).
Passando all'esame della fattispecie concreta, è infondata anzitutto l'eccezione sollevata dall'opponente circa la mancanza dei presupposti di legge, ex art. 663 n. 1 cpc, per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Infatti, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato con il quale, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645,2. comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass.
15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).
pagina 4 di 6 Ciò detto in punto di diritto, a sostegno della propria pretesa parte opposta ha depositato il contratto di somministrazione sottoscritto dall'opponente, che costituisce prova sicura della esistenza di un accordo tra le parti e della pattuizione del prezzo della fornitura, oltre l'estratto conto e la fattura emessa, che si assume inadempiuta.
Per contestare l'avversa pretesa, l'opponente non ha allegato il proprio adempimento, ma si è limitata a contestare l'erroneità del quantum richiesto.
Dalla copiosa corrispondenza intercorsa tra le parti si evince come nell'arco temporale compreso tra
Luglio 2018 e Dicembre 2018, per un irregolare funzionamento del contatore, il punto di prelievo associato all'opposta aveva riportato dei consumi pari a zero.
In particolare, l'anomalia veniva comunicata alle parti da Enel Distribuzione con nota del 14.6.2019
(cfr. all. 2 della comparsa di costituzione) dalla quale risulta indicato l'inizio del malfunzionamento del contatore (1.6.2018), la ricostruzione delle misure e dei consumi da detta data al 31.12.2018 e, infine, la tabella di ricostruzione dei consumi con il riepilogo della fatturazione considerato l'energia misurata e quella realmente prelevata.
Risulta agli atti, infine, che parte opposta, ricevuti gli esiti delle verifiche da parte di Enel
Distribuzione, emetteva la fattura n. EI00069/2019 del 30.9.2019, posta a base del ricorso monitorio, dalla quale si evince il periodo di conguaglio (1 luglio-31 dicembre 2018) e la descrizione delle rettifiche operate sui consumi a seguito della verifica di Enel Distribuzione.
Detta ricostruzione, inviata anche alla società opponente, non è stata da quest'ultima mai contestata nel termine indicato nella predetta comunicazione né parte opponente ha addotto in giudizio elementi tali da far ritenere la verosimiglianza degli addebiti mossi con l'atto di opposizione, ad esempio producendo le fatture relative al periodo pregresso o successivo a quello tenuto in considerazione dal distributore oppure producendo una consulenza di parte dalla quale poter trarre elementi di convincimento sulla eventuale inattendibilità delle operazioni del Distributore, che, a questo punto, devono ritenersi del tutto conformi e coerenti con la disciplina di settore.
Aderendo il Tribunale all'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui in caso di accertato malfunzionamento del contatore, la ricostruzione dei consumi effettivi eseguiti dal
Distributore locale in forza della delibera dell'Autorità n. 200/1999, come successivamente modificata,
è assistito da una presunzione di correttezza in ragione della terzietà del soggetto rispetto alle parti del contratto di somministrazione e può essere inficiato dall'utente ove lo stesso fornisca elementi probatori
(fatture relative a consumi storici pregressi, ad esempio) atti a dimostrare che la citata ricostruzione si discosta dal suo "normale fabbisogno" di cui all'art. 1560 c.c. (cfr. Cass. n. 297/2020), anche l'ultimo motivo di opposizione deve essere disatteso considerato che “tutte le regole che precedono in punto di pagina 5 di 6 onere della prova devono essere coordinate con il principio dell'onere di contestazione specifica, codificato dagli art. 167 e 115 c.c., in virtù del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato” (cfr. Cass. n. 14594/2012).
Sulla scorta della documentazione prodotta, dei principi di diritto richiamati e della mancata specifica contestazione dell'opponente circa l'andamento dei consumi come ricostruiti da Enel Distribuzione,
l'opposizione proposta dalla società opponente non può essere accolta perchè infondata.
Consegue il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto che va dichiarato con efficacia esecutiva ex art. 653 c.p.c.
Parte opponente essendo risultata integralmente soccombente, deve essere condannata a rifondere integralmente le spese di lite alla controparte.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario
Michele Dentale, definitivamente pronunziando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 662/2022 emesso dal Tribunale di Campobasso il 21.12.2022, proposta da Parte_1
- nei confronti della società così provvede: Controparte_1
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 622/2022 emesso dal
Tribunale di Campobasso in data 21.12.2022, che dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
- condanna la società opponente al pagamento, in favore di delle spese Controparte_1 di lite che liquida in complessive euro 4.500,00 oltre spese generali, Iva e Cap.
Così deciso in Campobasso il 28 agosto 2025. Il Giudice Onorario
Michele Dentale
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica CIVILE
Il Tribunale di Campobasso, nella persona del Giudice Onorario Michele Dentale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al numero 183 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti allegato in calce all'atto di citazione, dall'Avvocato Luigi Roma presso il cui studio professionale, in Cava dè Tirreni P.zza Emanuele III n. 7, è elettivamente domiciliata;
OPPONENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa, in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avvocato Samantha Luponio presso il cui studio professionale, in Roma Piazzale Don Giovanni Minzoni n. 9, è elettivamente domiciliata;
OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la società proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 662/2022 reso dal Tribunale di Campobasso il 21.12.2022 con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore della società della somma di euro Controparte_1
46.641,93 per il mancato pagamento di una fattura, meglio indicata nel ricorso per decreto ingiuntivo, relativa alla fornitura di energia elettrica. Parte opponente eccepiva preliminarmente l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale, ritenendo invalida la clausola contrattuale derogatoria della pagina 1 di 6 competenza, l'erroneità dei calcoli effettuati e la conseguente indeterminatezza ed eccessività delle somme dovute alla società opposta;
la mancata prova del credito per mancanza dei requisiti di cui all'art. 633 e 634. c.p.c. Chiedeva, pertanto: “A) in via preliminare, dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Campobasso, in favore di quello di Nocera Inferiore;
B) in via principale, revocare e/o dichiarare -accertata la mancanza dei presupposti di legge, ex art. 663 n. 1 cpc, per
l'emissione del decreto ingiuntivo per i motivi indicati nella narrativa che precede- nulla e priva di effetti l'ingiunzione di pagamento n. 662/2022 del 22.12.2022 R.G. n. 2099/2022 resa dal Tribunale di
Campobasso il 21.12.2022 e notificata il successivo 22.12.2022; C) nel merito, rigettare la domanda formulata, in via monitoria, revocando e/o comunque dichiarando inefficace la concessa ingiunzione di pagamento in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi innanzi indicati;
D) condannare la ricorrente alla rifusione delle spese e competenze del presento giudizio”.
Con comparsa depositata in data 8.6.2022 si costituiva la società opposta rilevando l'infondatezza della preliminare eccezione di incompetenza del Tribunale adìto e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea perché infondata sia per la piena validità del contratto inter partes, ritualmente sottoscritto dal legale rappresentante della società opponente, e sia per la correttezza delle somme portate dalla fattura oggetto del decreto ingiuntivo. A suffragio delle proprie richieste, la società opposta offriva deduzioni specifiche ed analitiche in merito alle contestazioni portate dall'opponente circa la non corretta quantificazione dei consumi, corredate da opportuna produzione documentale.
Nello specifico, parte opposta produceva, in aggiunta del contratto, degli estratti autentici delle scritture contabili, della fattura insoluta depositati in sede monitoria, anche la comunicazione di Enel
Distribuzione con i consumi rettificati a seguito delle verifiche eseguite. L'opposta concludeva chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione, nel merito, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. In subordine, chiedeva la condanna dell'opponente al pagamento della diversa somma maggiore o minore accertata in sede istruttoria, il tutto con vittoria di spese e di compensi.
Disattesa la richiesta di provvisoria esecuzione , chiesti e concessi alle parti i termini di cui all'art. 183,
VI comma, c.p.c., dopo l'assegnazione del fascicolo a questo Giudice, la causa veniva rinviata ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. All'udienza del 18 luglio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta in atti e la causa introitata a sentenza.
1. Incompetenza per territorio.
Preliminarmente, il Tribunale osserva che, diversamente dall'assunto della parte opponente, nel fascicolo monitorio risulta ritualmente depositato il contratto di fornitura di cui si discute e, quindi, detto contratto deve ritenersi ritualmente acquisito agli atti del presente giudizio di opposizione. pagina 2 di 6 L'eccezione di incompetenza per territorio è infondata e va rigettata.
E' noto che la competenza per territorio può essere derogata su accordo delle parti, salvi i casi espressamente previsti dalla legge (cfr. art. 28 e 29 c.p.c.). Alle parti, pertanto, è consentito di stabilire che, nel caso in cui sorgano controversie in ordine ad un determinato rapporto, la lite sia decisa da un
Giudice diverso da quello territorialmente competente secondo i principi generali purchè le parti abbiano manifestato espressamente la volontà di devolvere la cognizione della causa al foro prescelto, escludendo la concorrenza di quest'ultimo con quelli che le norme processuali individuano in via alternativa.
Nel caso di specie, diversamente all'assunto della parte opponente, dall'esame del contratto di somministrazione stipulato in data 30.10.2017, non solo risultano apposte nei relativi riquadri le sottoscrizioni del legale rappresentante della società opponente, ma risulta altresì apposta la sottoscrizione di approvazione della clausola derogatoria della competenza riportata all'art.
9.4 del contratto secondo cui: “ Il Foro competente è in via esclusiva a) il giudice del luogo di residenza o domicilio del cliente, persona fisica che stipula il contratto per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta qualora il contratto è stato concluso fuori dai locali commerciali ovvero mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi del D.Lgs n.
206/2005; b) il Foro di Campobasso in tutte le altre ipotesi” (quest'ultima ipotesi è quella applicabile al caso di specie considerata la qualifica di non consumatore della società opponente).
Come detto, ai sensi dell'art. 1341, comma 2 c.c., la suddetta clausola è stata approvata per iscritto dall'opponente, mediante espresso richiamo (con specifico riferimento al suo contenuto, sotto la dicitura "Legge applicabile e foro competente") nel contratto di somministrazione di cui si converte.
Ne consegue, quindi, la infondatezza della eccezione sollevata, avendo le parti indicato il Tribunale di
Campobasso quale foro esclusivo, nel senso sopra indicato.
In ogni caso, pur a voler interpretare detta clausola in termini diversi e, quindi, non idonea a designare il Tribunale di Campobasso come foro esclusivo, l'eccezione sollevata sarebbe stata ugualmente infondata avendo parte opponente indicato come Foro competente il solo Tribunale di Nocera Inferiore mentre aveva l'onere di contestare la sussistenza, in capo al giudice adito, di tutti i possibili fori concorrenti (cfr. artt. 18, 19 e 20 c.p.c.) ed indicare il diverso giudice competente per ognuno di essi.
Inoltre era onere dell'eccipiente contestare anche che nel circondario del tribunale adito non vi fosse un proprio stabilimento con rappresentante abilitato a stare in giudizio (cfr. Cass. n. 22510/2016).
Alla luce di tali principi, affermati da costante giurisprudenza e condivisi dal Giudice, l'eccezione in parola sarebbe stata dunque inammissibile, sia in quanto l'eccipiente ha omesso di indicare quale sia il giudice che reputa competente in ordine agli altri fori concorrenti, sia in quanto ha omesso di contestare pagina 3 di 6 la competenza del Tribunale di Campobasso negando di avere una sede secondaria con rappresentante abilitato a stare in giudizio nel circondario del detto Tribunale.
2. Inesigibilità del credito.
Va premesso, in punto di diritto, che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce una fase di cognizione piena successiva alla fase sommaria monitoria, per effetto della quale la posizione formale delle parti risulta invertita rispetto a quella assunta sul piano sostanziale. Infatti, nel giudizio di opposizione l'opponente, sebbene ricopra la posizione formale di attore in quanto introduce con la propria opposizione il giudizio a cognizione piena, assume nella sostanza la veste di convenuto;
viceversa, l'opposto, seppur resistendo nella posizione formale di convenuto, assume dal punto di vista sostanziale la veste di attore, facendo valere una propria domanda.
Secondo i principi generali in tema di riparto degli oneri probatori espressi dall'art. 2697 c.c. al creditore che deduce l'inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte;
sicché il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni (cfr. Cass. sez. un. n. 13533/2001 e da ultimo Cass. n. 15659/2011:
“in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”).
Passando all'esame della fattispecie concreta, è infondata anzitutto l'eccezione sollevata dall'opponente circa la mancanza dei presupposti di legge, ex art. 663 n. 1 cpc, per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Infatti, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato con il quale, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645,2. comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass.
15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).
pagina 4 di 6 Ciò detto in punto di diritto, a sostegno della propria pretesa parte opposta ha depositato il contratto di somministrazione sottoscritto dall'opponente, che costituisce prova sicura della esistenza di un accordo tra le parti e della pattuizione del prezzo della fornitura, oltre l'estratto conto e la fattura emessa, che si assume inadempiuta.
Per contestare l'avversa pretesa, l'opponente non ha allegato il proprio adempimento, ma si è limitata a contestare l'erroneità del quantum richiesto.
Dalla copiosa corrispondenza intercorsa tra le parti si evince come nell'arco temporale compreso tra
Luglio 2018 e Dicembre 2018, per un irregolare funzionamento del contatore, il punto di prelievo associato all'opposta aveva riportato dei consumi pari a zero.
In particolare, l'anomalia veniva comunicata alle parti da Enel Distribuzione con nota del 14.6.2019
(cfr. all. 2 della comparsa di costituzione) dalla quale risulta indicato l'inizio del malfunzionamento del contatore (1.6.2018), la ricostruzione delle misure e dei consumi da detta data al 31.12.2018 e, infine, la tabella di ricostruzione dei consumi con il riepilogo della fatturazione considerato l'energia misurata e quella realmente prelevata.
Risulta agli atti, infine, che parte opposta, ricevuti gli esiti delle verifiche da parte di Enel
Distribuzione, emetteva la fattura n. EI00069/2019 del 30.9.2019, posta a base del ricorso monitorio, dalla quale si evince il periodo di conguaglio (1 luglio-31 dicembre 2018) e la descrizione delle rettifiche operate sui consumi a seguito della verifica di Enel Distribuzione.
Detta ricostruzione, inviata anche alla società opponente, non è stata da quest'ultima mai contestata nel termine indicato nella predetta comunicazione né parte opponente ha addotto in giudizio elementi tali da far ritenere la verosimiglianza degli addebiti mossi con l'atto di opposizione, ad esempio producendo le fatture relative al periodo pregresso o successivo a quello tenuto in considerazione dal distributore oppure producendo una consulenza di parte dalla quale poter trarre elementi di convincimento sulla eventuale inattendibilità delle operazioni del Distributore, che, a questo punto, devono ritenersi del tutto conformi e coerenti con la disciplina di settore.
Aderendo il Tribunale all'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui in caso di accertato malfunzionamento del contatore, la ricostruzione dei consumi effettivi eseguiti dal
Distributore locale in forza della delibera dell'Autorità n. 200/1999, come successivamente modificata,
è assistito da una presunzione di correttezza in ragione della terzietà del soggetto rispetto alle parti del contratto di somministrazione e può essere inficiato dall'utente ove lo stesso fornisca elementi probatori
(fatture relative a consumi storici pregressi, ad esempio) atti a dimostrare che la citata ricostruzione si discosta dal suo "normale fabbisogno" di cui all'art. 1560 c.c. (cfr. Cass. n. 297/2020), anche l'ultimo motivo di opposizione deve essere disatteso considerato che “tutte le regole che precedono in punto di pagina 5 di 6 onere della prova devono essere coordinate con il principio dell'onere di contestazione specifica, codificato dagli art. 167 e 115 c.c., in virtù del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato” (cfr. Cass. n. 14594/2012).
Sulla scorta della documentazione prodotta, dei principi di diritto richiamati e della mancata specifica contestazione dell'opponente circa l'andamento dei consumi come ricostruiti da Enel Distribuzione,
l'opposizione proposta dalla società opponente non può essere accolta perchè infondata.
Consegue il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto che va dichiarato con efficacia esecutiva ex art. 653 c.p.c.
Parte opponente essendo risultata integralmente soccombente, deve essere condannata a rifondere integralmente le spese di lite alla controparte.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario
Michele Dentale, definitivamente pronunziando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 662/2022 emesso dal Tribunale di Campobasso il 21.12.2022, proposta da Parte_1
- nei confronti della società così provvede: Controparte_1
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 622/2022 emesso dal
Tribunale di Campobasso in data 21.12.2022, che dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
- condanna la società opponente al pagamento, in favore di delle spese Controparte_1 di lite che liquida in complessive euro 4.500,00 oltre spese generali, Iva e Cap.
Così deciso in Campobasso il 28 agosto 2025. Il Giudice Onorario
Michele Dentale
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