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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 09/10/2025, n. 821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 821 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1558/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Fioroni ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1558/2023 promossa da:
(C.F. ) con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. GN NICOLA elettivamente domiciliato in VIA DANUBIO, N. 13 42124 REGGGIO EMILIA presso il difensore avv. GN NICOLA
con il patrocinio dell'avv. GN NICOLA elettivamente Parte_2 domiciliato in VIA DANUBIO, N. 13 42124 REGGGIO EMILIA presso il difensore avv. GN NICOLA
con il patrocinio dell'avv. GN NICOLA elettivamente Parte_3 domiciliato in VIA DANUBIO, N. 13 42124 REGGGIO EMILIA presso il difensore avv. GN NICOLA
con il patrocinio dell'avv. GN NICOLA elettivamente Parte_4 domiciliato in VIA DANUBIO, N. 13 42124 REGGGIO EMILIA presso il difensore avv. GN NICOLA
ATTORI contro
(C.F. ) e per essa con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2 dell'avv. MONTEROSSO TITO elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO EMANUELE ORLANDO 56 95128 CATANIA presso il difensore avv. MONTEROSSO TITO CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da atto di citazione in opposizione
Per parte convenuta: come da comparsa di risposta pagina 1 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata, , nonché Parte_5
, e hanno proposto opposizione al decreto Parte_3 Parte_4 Parte_2 ingiuntivo n. 229/2023, emesso in data 2/2/2023 dal Tribunale di Reggio Emilia, con il quale era stato loro ingiunto di pagare in favore di e, per essa, la somma di € Controparte_1 Controparte_2
113.259,20 quale saldo debitore del rapporto di c/c n. 0474/011647 intrattenuto dalla società debitrice principale con CO LA Soc. Coop.
A fondamento dell'opposizione gli attori hanno dedotto, in estrema sintesi, il difetto di titolarità del credito e/o il difetto di legittimazione attiva in capo all'opposta; la mancata produzione in sede di ricorso monitorio della certificazione ex art. 50 TUB e il difetto di prova del credito;
l'illegittimità del saldo debitorio azionato in monitorio. In particolare, gli opponenti, deducendo che la società aveva intrattenuto vari rapporti con l'istituto di credito a partire dagli anni '70/80 Parte_5 tra cui i rapporti nn. 2772, 11647, 11628 e 11388, hanno assunto che “nel corso degli anni il rapporto principale è sempre stato costituito dal conto n. 2772, e successivamente sono stati aperti il c/c n.
11647, c/c n. 11628 e c/c. Tra i suddetti contratti, nel corso degli anni sono stati effettuati diversi giroconti pertanto, al fine di valutare se, l'odierna opponente sia debitrice o meno delle somme ingiunte occorrerà tenere in considerazione l'intero rapporto bancario”. Hanno quindi lamentato l'illegittima applicazione da parte della banca di interessi ultralegali, interessi usurari, interessi anatocistici, spese e commissioni non pattuite, variazioni unilaterali, quantificando l'indebito complessivo in € 542.242,00, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo nulla essendo dovuto alla parte opposta.
Si è costituita in giudizio e, per essa, contestando la fondatezza Controparte_1 Controparte_2 dell'opposizione e chiedendone il rigetto. L'opposta, preliminarmente eccepita la prescrizione decennale in ordine a tutti i c/c oggetto di contestazione, ha dedotto l'inammissibilità e l'infondatezza delle doglianze avversarie aventi ad oggetto i rapporti non azionati in monitorio atteso che rispetto ai conti nn. 2772, 11628 e 11388 l'opponente non aveva formulato alcuna domanda riconvenzionale né assolto al proprio onere probatorio.
Esperito negativamente il procedimento di mediazione, la causa è stata istruita documentalmente e mediante C.T.U., quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies co. 3 c.p.c. e passata in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti come indicate in epigrafe.
L'opposizione è infondata e va respinta.
Deve essere, in primo luogo, rigettata l'eccezione di carenza di titolarità/legittimazione attiva in capo a
. CP_1
pagina 2 di 8 Si osserva preliminarmente che la legitimatio ad causam, in quanto condizione dell'azione (il cui difetto impedisce la trattazione e il giudizio di merito), consiste nell'affermazione della titolarità attiva e passiva del rapporto giuridico dedotto nella domanda, pervenendosi a riconoscerla per il solo fatto dell'affermazione della titolarità del rapporto sostanziale.
In altre parole, la legittimazione attiva e passiva si determina non in base alla effettiva titolarità del rapporto, che è questione di merito, ma in base alla prospettazione data dall'attore.
Ne deriva che non riguardano la legittimazione ad agire, bensì il merito, tutte le questioni che attengono all'effettiva titolarità del rapporto sostanziale.
Così inquadrati i termini della questione, è del tutto evidente che l'eccezione sollevata dagli opponenti attiene, non alla legittimazione attiva di – che può ritenersi senz'altro sussistente sulla CP_1 base di quanto allegato dalla predetta parte - bensì al merito, e cioè all'effettiva titolarità attiva del rapporto oggetto di causa.
Venendo quindi ad esaminare la suddetta eccezione, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di Legittimità, nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco di crediti da parte di un istituto bancario, la titolarità del credito in capo al cessionario è provata attraverso la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che sia necessaria una specifica enumerazione di ciascuno di essi. Pertanto, la mera elencazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco prova il contratto di cessione, senza necessità di una specifica enumerazione dei rapporti oggetto di cessione “allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti” (ex multis Cass. n. 10200/2021).
Ciò significa che la circostanza per cui l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale rechi una semplice elencazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco non deve portare, per ciò solo, a ritenere che le relative indicazioni non rispecchino fedelmente quelle contenute nel contratto di cessione, per la cui validità non è affatto necessaria una specifica enumerazione dei rapporti oggetto di cessione, essendo di contro sufficiente che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuarli senza incertezze. L'idoneità della pubblicazione dell'avviso in
Gazzetta Ufficiale a provare l'avvenuta cessione e, quindi, la legittimazione attiva in capo alla parte cessionaria, è stata di recente riaffermata dalla Suprema Corte che ha ritenuto che “L'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione di crediti in blocco è idoneo a dimostrare la legittimazione attiva della cessionaria se contiene l'indicazione, necessaria e sufficiente, delle caratteristiche oggettive dei crediti ceduti, che permettano di individuare con certezza che il credito in contestazione è ricompreso nell'oggetto della cessione” (Cass. n. 220/2023; Cass. n. 4277/2023). pagina 3 di 8 Nel caso in esame risulta dimostrato, per via documentale, che il credito azionato con il procedimento monitorio, relativo al rapporto di c/c n. 11647, è stato oggetto di cessione, prima da parte di CO
LA in favore di con effetto dal 22/10/2016, come da contratto di cessione, estratto CP_3 pubblicato sulla G.U. nonché dichiarazione di cessione rilasciata dalla banca cedente, regolarmente comunicata agli attori (doc. 8 fascicolo monitorio, doc. 19, 20 comparsa di risposta) e poi da parte di in favore con effetto dal 22/11/2019, come da contratto di cessione ed CP_3 CP_1 estratto pubblicato sulla G.U. (doc. 8 fascicolo monitorio, doc. 21 comparsa di risposta).
E infatti, nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 22/10/2016 viene data comunicazione della cessione dei rapporti di titolarità della Banca cedente a aventi le seguenti caratteristiche: che siano Controparte_4 crediti “i) chirografi;
(ii) derivanti da contratti di finanziamento in qualsiasi forma concessi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, mutui, anticipazioni creditizie, aperture di credito di qualsivoglia natura, ivi incluse quelle costituite da mere scoperture di conto corrente non regolate da specifico contratto;
(iii) di importo per capitale, interessi, accessori, spese e quant'altro eventualmente dovuto, a tale data, non superiore a Euro 250.00; (iv) che il TE abbia classificato come "crediti a sofferenza" nell'accezione di cui alle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia, come comunicato a ciascun debitore”; (v) che non siano stati oggetto di operazioni di cartolarizzazione;
(vi) che non siano oggetto, alla Data di Valutazione, di azioni giudiziali promosse contro il TE (escluse le opposizioni a decreto ingiuntivo promosse contro il TE) ovvero di reclami, esposti, procedure di conciliazione e/o mediazione e/o di contestazione formale di sorta a mezzo lettera sottoscritta da un legale del debitore”.
L'ampiezza della formula usata per l'identificazione dei crediti oggetto di cessione è tale, quindi, da consentire di fare ritenere provato che della assegnazione a faccia parte anche il credito CP_3 relativo al rapporto di c/c n. 11647 vantato nei confronti della parte opponente, in quanto avente natura chirografaria, proveniente dal saldo debitorio di un rapporto di conto corrente, essendo inferiore ad €
250.000,00, girato a sofferenza in data 30/10/2013 (doc. 11 fascicolo monitorio) e non incluso in altre cessioni o oggetto di altre azioni giudiziali, procedure di conciliazione e/o mediazione e/o di contestazioni formali.
In secondo luogo, nell'avviso di cessione n. 141 del 30/11/2019 tra e CP_3 CP_1 risultano ceduti altresì “(b) crediti acquistati dal TE in forza di un contratto di cessione di crediti
"individuabili in blocco" ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130 concluso con CO LA Societa' Cooperativa in data 13 ottobre 2016 ed individuati in base ai criteri pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 126 del 22 ottobre 2016, Parte II”.
Occorre inoltre rilevare che, in relazione al credito azionato in via monitoria, l'opposta ha altresì pagina 4 di 8 Cont dimesso sia la comunicazione con cui (già CO LA) ha dato atto che i rapporti riferiti a dedotti nel presente giudizio fossero ricompresi nell'operazione di cessione a Parte_5 favore di (doc. allegato alla prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. parte convenuta) di cui CP_3 all'avviso nella Gazzetta Ufficiale pubblicata il 22/10/2016, sia la comunicazione con cui CP_3 ha confermato che tali rapporti sono ricompresi altresì nell'operazione di cessione a favore di
(doc. 22 parte opposta) di cui è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale pubblicata il CP_1
30/11/2019.
Le dichiarazioni delle banche cedenti sono senza dubbio idonee, valutate unitamente agli altri documenti richiamati, a fornire la prova del trasferimento e pongono al riparo l'opponente dal rischio di essere chiamato a pagare due volte per lo stesso debito (all'ingiungente e al creditore originario).
In ragione di quanto precede, dunque, vi è chiara evidenza della inclusione del credito, oggetto del procedimento monitorio, tra quelli oggetto di cessione, con la conseguenza che risulta pienamente dimostrata la titolarità del credito per cui è lite in capo alla opposta.
Quanto alla prova del credito, va premesso che, configurandosi il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo come un giudizio ordinario di cognizione, e svolgendosi lo stesso secondo le norme del procedimento ordinario, incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, su chi vuol far valere un diritto in giudizio, provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (Cass. 5/8/2011, n.
17050).
Va altresì detto che, in tema di riparto dell'onere della prova nell'ambito dell'inadempimento contrattuale, la Suprema Corte ha affermato come sia il creditore che agisce per l'adempimento a dover provare la fonte negoziale o legale del suo diritto e il relativo termine di scadenza, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. 12/2/2010, n. 3373).
Nel caso di specie, contrariamente a quanto assunto in citazione, vi è la prova del contratto sotteso al credito azionato con il ricorso monitorio.
Con riguardo al c/c n. 0474/011647 la banca ha infatti depositato gli estratti conto integrali, analitici e scalari, dall'accensione del conto con espressa indicazione del saldo zero, senza soluzione di continuità, sino al passaggio a sofferenza, nonché il contratto, le condizioni generali e il documento di sintesi del
7/6/2011 contenente le condizioni economiche del conto (doc. 11, 12 fascicolo monitorio).
Tale documentazione non è stata contestata dagli opponenti i quali hanno ricnosciuto la sussistenza del rapporto di conto corrente, pertanto, la stessa costituisce piena prova del credito ingiunto oggetto della domanda.
Irrilevante è infine la mancata produzione dell'estratto certificato conforme ex art. 50 TUB avendo nel pagina 5 di 8 caso in esame parte opposta documentato il saldo creditorio derivante dal rapporto dare/avere tra le parti mediante la produzione della serie completa degli estratti conto.
Per quanto riguarda le ulteriori contestazioni, la causa può essere decisa sulla base delle risultanze della
Consulenza Tecnica d'Ufficio contabile, dalla quale, salvo quanto in appresso precisato, non vi è motivo di discostarsi, essendo stata condotta in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti agli atti, ed essere stata motivata in modo convincente e pienamente condivisibile, in replica ai rilievi critici delle parti.
La C.T.U., esaminando la documentazione contrattuale prodotta in giudizio, con riguardo al rapporto di conto corrente n. 04740/11647 ha evidenziato che:
- deve essere esclusa la fattispecie dell'usura emergendo dal confronto tra il tasso soglia ed il tasso contrattuale la regolarità dei tassi pattuiti;
- dalla verifica contrattuale emerge la regolare pattuizione delle commissioni di disponibilità creditizia e indennità di sconfinamento, non risultando pattuite le CIV, con il conseguente illegittimo addebito da parte della banca di € 750,00;
- tassi variati temporalmente dalla banca hanno subito variazioni favorevoli per il cliente ragione per la quale il CTU non ha provveduto ad alcuna sostituzione.
Il C.T.U., nel proprio elaborato, ha altresì esaminato, nonostante tale indagine non fosse ricompresa nel quesito peritale, il c/c 2772, sul presupposto che “di tali due conti correnti, solo il n. 2772 è un rapporto operativo, caratterizzato da circa 13mila movimenti in 16 anni, mentre il conto n. 11647 è un conto corrente quasi mai movimentato in addebito ed accredito, con la conseguenza che lo stesso può quindi considerarsi un rapporto “secondario” non operativo, ancorché caratterizzato da autonomia negoziale e contrattuale” e sulla base di ciò ha prospettato due diversi scenari di calcolo.
Orbene, ai fini della decisione si terrà conto solamente del calcolo effettuato in conformità al quesito peritale formulato.
Da un lato non può, infatti, dirsi raggiunta in giudizio la prova dell'unicità dei due rapporti, non essendo persuasiva l'argomentazione esposta dall'Ausiliario sul punto, né avendo sotto tale profilo gli opponenti fornito elementi probatori.
Dalla documentazione in atti infatti, il collegamento tra il conto n. 2772 e gli altri conti, tra cui quello azionato con procedimento monitorio, è limitato alla mera identità dei soggetti del rapporto (la banca e il cliente), nulla conoscendosi in ordine alla ragione per la quale un unico rapporto sarebbe stato
«frantumato» in tanti rapporti distinti e quale sarebbe stato il legame funzionale tra i vari conti, difettando qualsiasi allegazione ancor prima che prova circa la complementarietà degli altri conti rispetto a quello per così dire principale. La circostanza che sul conto n. 11647 siano state trasferite, per pagina 6 di 8 effetto di “giroconti”, somme dal conto n. 2772, non costituisce elemento sufficiente per sostenere che si tratterebbe di un conto accessorio, essendo, da un lato, la provenienza del denaro, di per sé, irrilevante e osservandosi, dall'altro lato, che il conto corrente da cui è stata tratta la provvista è un conto autonomo e distinto rispetto a quello oggetto della presente causa. Non risultando dimostrato quindi che il conto n. 11647 fosse strumentale rispetto conto n. 2772 e che attraverso tali rapporti bancari venissero convogliate operazioni relative ad un solo affare o effettuate altre operazioni, non può dedursi né l'unicità del rapporto, né il collegamento funzionale tra i medesimi (Cass. 17/4/2020 n.
7896).
Ciò chiarito, le contestazioni in ordine n. 2772 non possono essere indagate nel presente giudizio nemmeno sotto il profilo di un'autonoma domanda di accertamento svolta dagli opponenti in via riconvenzionale. A tale riguardo deve rilevarsi che, in forza delle stesse deduzioni degli attori, va escluso che il rapporto in esame sia stato oggetto della cessione originaria tra CO LA e CP_3
(e conseguentemente della successiva cessione tra e l'odierna opposta) poiché privo dei
[...] CP_3 requisiti indicati per individuare i crediti oggetto di cessione in blocco.
Ed invero, come già sopra ricordato, nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 22/10/2016 vengono espressamente esclusi dalla cessione in favore di i rapporti di titolarità della Banca Controparte_4 cedente “oggetto…di procedure di mediazione e/o di contestazione formale di sorta a mezzo lettera sottoscritta da un legale del debitore”. Orbene, dalla stessa prospettazione e documentazione offerta dalla parte opponente, si evince che il rapporto n. 2772, e solo esso, prima della pubblicazione dell'avvenuta cessione sia stato non solo contestato, bensì anche oggetto di procedimento di mediazione (doc. 24 parte opponente).
Conseguentemente non possono essere scrutinate in questa sede le contestazioni relative ad un credito, né azionato in monitorio, né ricompreso tra quelli ceduti da CO BPM a e conseguentemente CP_3 escluso anche dalla successiva cessione tra e l'odierna opposta. CP_3
Tali considerazioni assorbono altresì ogni contestazione degli opponenti in ordine alle conclusioni alle quali è giunto il C.T.U. relativamente al rapporto n. 2772, laddove la consulenza ha escluso la ripetibilità di ogni addebito illegittimo per intervenuta prescrizione.
Alla luce di tutto quanto esposto, all'esito del giudizio, con riguardo al conto corrente n. 11647 è risultato accertato l'illegittimo addebito da parte della banca della somma di € 750,00. Il C.T.U. ha altresì chiarito che le rimesse solutorie hanno avuto l'effetto di prescrivere parzialmente le somme astrattamente ripetibili da parte del correntista. Il consulente è pertanto giunto alla conclusione che “Il nuovo saldo al 31/10/2013 a favore della Banca è stato ricalcolato in Euro 117.433,58. La differenza tra il saldo originario a debito della pari ad € 117.852,22 e quello rideterminato dal CTU di € Parte_6
pagina 7 di 8 117.433,58, rappresenta il delta a favore della correntista (€ 117.852,22 – € 117.433,58 = € 418,64)”.
Orbene rilevato che ai fini della richiesta dell'ingiunzione ha ridotto la propria pretesa CP_1 in ordine al c/c in esame da € 117.852,22 a € 113.259.20, è evidente come l'indebito accertato dal
C.T.U. non riverberi alcun effetto sul minor importo ingiunto, oggetto del decreto ingiuntivo.
Alla luce di tutto quanto esposto la presente opposizione deve essere integralmente respinta e il decreto ingiuntivo confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza degli opponenti e si liquidano in forza del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022, nell'ammontare indicato in dispositivo, avuto riguardo ai parametri medi delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale della controversia, entro lo scaglione di valore in cui è racchiuso il decisum di causa.
Le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto in atti, devono parimenti essere poste a carico degli opponenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Respinge l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 229/2023, emesso in data 2/2/2023 dal Tribunale di Reggio Emilia, che per l'effetto conferma dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2. ON , , Parte_5 Parte_3 Parte_4
e , in solido tra loro, a rimborsare alla parte opposta le spese di
[...] Parte_2 lite, che si liquidano in € 14.103,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. se dovuti e oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
3. Pone le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto in atti, definitivamente a carico degli opponenti.
Reggio nell'Emilia, 9 ottobre 2025 Il Giudice
dott. Laura Fioroni
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Fioroni ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1558/2023 promossa da:
(C.F. ) con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. GN NICOLA elettivamente domiciliato in VIA DANUBIO, N. 13 42124 REGGGIO EMILIA presso il difensore avv. GN NICOLA
con il patrocinio dell'avv. GN NICOLA elettivamente Parte_2 domiciliato in VIA DANUBIO, N. 13 42124 REGGGIO EMILIA presso il difensore avv. GN NICOLA
con il patrocinio dell'avv. GN NICOLA elettivamente Parte_3 domiciliato in VIA DANUBIO, N. 13 42124 REGGGIO EMILIA presso il difensore avv. GN NICOLA
con il patrocinio dell'avv. GN NICOLA elettivamente Parte_4 domiciliato in VIA DANUBIO, N. 13 42124 REGGGIO EMILIA presso il difensore avv. GN NICOLA
ATTORI contro
(C.F. ) e per essa con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2 dell'avv. MONTEROSSO TITO elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO EMANUELE ORLANDO 56 95128 CATANIA presso il difensore avv. MONTEROSSO TITO CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da atto di citazione in opposizione
Per parte convenuta: come da comparsa di risposta pagina 1 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata, , nonché Parte_5
, e hanno proposto opposizione al decreto Parte_3 Parte_4 Parte_2 ingiuntivo n. 229/2023, emesso in data 2/2/2023 dal Tribunale di Reggio Emilia, con il quale era stato loro ingiunto di pagare in favore di e, per essa, la somma di € Controparte_1 Controparte_2
113.259,20 quale saldo debitore del rapporto di c/c n. 0474/011647 intrattenuto dalla società debitrice principale con CO LA Soc. Coop.
A fondamento dell'opposizione gli attori hanno dedotto, in estrema sintesi, il difetto di titolarità del credito e/o il difetto di legittimazione attiva in capo all'opposta; la mancata produzione in sede di ricorso monitorio della certificazione ex art. 50 TUB e il difetto di prova del credito;
l'illegittimità del saldo debitorio azionato in monitorio. In particolare, gli opponenti, deducendo che la società aveva intrattenuto vari rapporti con l'istituto di credito a partire dagli anni '70/80 Parte_5 tra cui i rapporti nn. 2772, 11647, 11628 e 11388, hanno assunto che “nel corso degli anni il rapporto principale è sempre stato costituito dal conto n. 2772, e successivamente sono stati aperti il c/c n.
11647, c/c n. 11628 e c/c. Tra i suddetti contratti, nel corso degli anni sono stati effettuati diversi giroconti pertanto, al fine di valutare se, l'odierna opponente sia debitrice o meno delle somme ingiunte occorrerà tenere in considerazione l'intero rapporto bancario”. Hanno quindi lamentato l'illegittima applicazione da parte della banca di interessi ultralegali, interessi usurari, interessi anatocistici, spese e commissioni non pattuite, variazioni unilaterali, quantificando l'indebito complessivo in € 542.242,00, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo nulla essendo dovuto alla parte opposta.
Si è costituita in giudizio e, per essa, contestando la fondatezza Controparte_1 Controparte_2 dell'opposizione e chiedendone il rigetto. L'opposta, preliminarmente eccepita la prescrizione decennale in ordine a tutti i c/c oggetto di contestazione, ha dedotto l'inammissibilità e l'infondatezza delle doglianze avversarie aventi ad oggetto i rapporti non azionati in monitorio atteso che rispetto ai conti nn. 2772, 11628 e 11388 l'opponente non aveva formulato alcuna domanda riconvenzionale né assolto al proprio onere probatorio.
Esperito negativamente il procedimento di mediazione, la causa è stata istruita documentalmente e mediante C.T.U., quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies co. 3 c.p.c. e passata in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti come indicate in epigrafe.
L'opposizione è infondata e va respinta.
Deve essere, in primo luogo, rigettata l'eccezione di carenza di titolarità/legittimazione attiva in capo a
. CP_1
pagina 2 di 8 Si osserva preliminarmente che la legitimatio ad causam, in quanto condizione dell'azione (il cui difetto impedisce la trattazione e il giudizio di merito), consiste nell'affermazione della titolarità attiva e passiva del rapporto giuridico dedotto nella domanda, pervenendosi a riconoscerla per il solo fatto dell'affermazione della titolarità del rapporto sostanziale.
In altre parole, la legittimazione attiva e passiva si determina non in base alla effettiva titolarità del rapporto, che è questione di merito, ma in base alla prospettazione data dall'attore.
Ne deriva che non riguardano la legittimazione ad agire, bensì il merito, tutte le questioni che attengono all'effettiva titolarità del rapporto sostanziale.
Così inquadrati i termini della questione, è del tutto evidente che l'eccezione sollevata dagli opponenti attiene, non alla legittimazione attiva di – che può ritenersi senz'altro sussistente sulla CP_1 base di quanto allegato dalla predetta parte - bensì al merito, e cioè all'effettiva titolarità attiva del rapporto oggetto di causa.
Venendo quindi ad esaminare la suddetta eccezione, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di Legittimità, nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco di crediti da parte di un istituto bancario, la titolarità del credito in capo al cessionario è provata attraverso la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che sia necessaria una specifica enumerazione di ciascuno di essi. Pertanto, la mera elencazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco prova il contratto di cessione, senza necessità di una specifica enumerazione dei rapporti oggetto di cessione “allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti” (ex multis Cass. n. 10200/2021).
Ciò significa che la circostanza per cui l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale rechi una semplice elencazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco non deve portare, per ciò solo, a ritenere che le relative indicazioni non rispecchino fedelmente quelle contenute nel contratto di cessione, per la cui validità non è affatto necessaria una specifica enumerazione dei rapporti oggetto di cessione, essendo di contro sufficiente che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuarli senza incertezze. L'idoneità della pubblicazione dell'avviso in
Gazzetta Ufficiale a provare l'avvenuta cessione e, quindi, la legittimazione attiva in capo alla parte cessionaria, è stata di recente riaffermata dalla Suprema Corte che ha ritenuto che “L'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione di crediti in blocco è idoneo a dimostrare la legittimazione attiva della cessionaria se contiene l'indicazione, necessaria e sufficiente, delle caratteristiche oggettive dei crediti ceduti, che permettano di individuare con certezza che il credito in contestazione è ricompreso nell'oggetto della cessione” (Cass. n. 220/2023; Cass. n. 4277/2023). pagina 3 di 8 Nel caso in esame risulta dimostrato, per via documentale, che il credito azionato con il procedimento monitorio, relativo al rapporto di c/c n. 11647, è stato oggetto di cessione, prima da parte di CO
LA in favore di con effetto dal 22/10/2016, come da contratto di cessione, estratto CP_3 pubblicato sulla G.U. nonché dichiarazione di cessione rilasciata dalla banca cedente, regolarmente comunicata agli attori (doc. 8 fascicolo monitorio, doc. 19, 20 comparsa di risposta) e poi da parte di in favore con effetto dal 22/11/2019, come da contratto di cessione ed CP_3 CP_1 estratto pubblicato sulla G.U. (doc. 8 fascicolo monitorio, doc. 21 comparsa di risposta).
E infatti, nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 22/10/2016 viene data comunicazione della cessione dei rapporti di titolarità della Banca cedente a aventi le seguenti caratteristiche: che siano Controparte_4 crediti “i) chirografi;
(ii) derivanti da contratti di finanziamento in qualsiasi forma concessi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, mutui, anticipazioni creditizie, aperture di credito di qualsivoglia natura, ivi incluse quelle costituite da mere scoperture di conto corrente non regolate da specifico contratto;
(iii) di importo per capitale, interessi, accessori, spese e quant'altro eventualmente dovuto, a tale data, non superiore a Euro 250.00; (iv) che il TE abbia classificato come "crediti a sofferenza" nell'accezione di cui alle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia, come comunicato a ciascun debitore”; (v) che non siano stati oggetto di operazioni di cartolarizzazione;
(vi) che non siano oggetto, alla Data di Valutazione, di azioni giudiziali promosse contro il TE (escluse le opposizioni a decreto ingiuntivo promosse contro il TE) ovvero di reclami, esposti, procedure di conciliazione e/o mediazione e/o di contestazione formale di sorta a mezzo lettera sottoscritta da un legale del debitore”.
L'ampiezza della formula usata per l'identificazione dei crediti oggetto di cessione è tale, quindi, da consentire di fare ritenere provato che della assegnazione a faccia parte anche il credito CP_3 relativo al rapporto di c/c n. 11647 vantato nei confronti della parte opponente, in quanto avente natura chirografaria, proveniente dal saldo debitorio di un rapporto di conto corrente, essendo inferiore ad €
250.000,00, girato a sofferenza in data 30/10/2013 (doc. 11 fascicolo monitorio) e non incluso in altre cessioni o oggetto di altre azioni giudiziali, procedure di conciliazione e/o mediazione e/o di contestazioni formali.
In secondo luogo, nell'avviso di cessione n. 141 del 30/11/2019 tra e CP_3 CP_1 risultano ceduti altresì “(b) crediti acquistati dal TE in forza di un contratto di cessione di crediti
"individuabili in blocco" ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130 concluso con CO LA Societa' Cooperativa in data 13 ottobre 2016 ed individuati in base ai criteri pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 126 del 22 ottobre 2016, Parte II”.
Occorre inoltre rilevare che, in relazione al credito azionato in via monitoria, l'opposta ha altresì pagina 4 di 8 Cont dimesso sia la comunicazione con cui (già CO LA) ha dato atto che i rapporti riferiti a dedotti nel presente giudizio fossero ricompresi nell'operazione di cessione a Parte_5 favore di (doc. allegato alla prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. parte convenuta) di cui CP_3 all'avviso nella Gazzetta Ufficiale pubblicata il 22/10/2016, sia la comunicazione con cui CP_3 ha confermato che tali rapporti sono ricompresi altresì nell'operazione di cessione a favore di
(doc. 22 parte opposta) di cui è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale pubblicata il CP_1
30/11/2019.
Le dichiarazioni delle banche cedenti sono senza dubbio idonee, valutate unitamente agli altri documenti richiamati, a fornire la prova del trasferimento e pongono al riparo l'opponente dal rischio di essere chiamato a pagare due volte per lo stesso debito (all'ingiungente e al creditore originario).
In ragione di quanto precede, dunque, vi è chiara evidenza della inclusione del credito, oggetto del procedimento monitorio, tra quelli oggetto di cessione, con la conseguenza che risulta pienamente dimostrata la titolarità del credito per cui è lite in capo alla opposta.
Quanto alla prova del credito, va premesso che, configurandosi il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo come un giudizio ordinario di cognizione, e svolgendosi lo stesso secondo le norme del procedimento ordinario, incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, su chi vuol far valere un diritto in giudizio, provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (Cass. 5/8/2011, n.
17050).
Va altresì detto che, in tema di riparto dell'onere della prova nell'ambito dell'inadempimento contrattuale, la Suprema Corte ha affermato come sia il creditore che agisce per l'adempimento a dover provare la fonte negoziale o legale del suo diritto e il relativo termine di scadenza, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. 12/2/2010, n. 3373).
Nel caso di specie, contrariamente a quanto assunto in citazione, vi è la prova del contratto sotteso al credito azionato con il ricorso monitorio.
Con riguardo al c/c n. 0474/011647 la banca ha infatti depositato gli estratti conto integrali, analitici e scalari, dall'accensione del conto con espressa indicazione del saldo zero, senza soluzione di continuità, sino al passaggio a sofferenza, nonché il contratto, le condizioni generali e il documento di sintesi del
7/6/2011 contenente le condizioni economiche del conto (doc. 11, 12 fascicolo monitorio).
Tale documentazione non è stata contestata dagli opponenti i quali hanno ricnosciuto la sussistenza del rapporto di conto corrente, pertanto, la stessa costituisce piena prova del credito ingiunto oggetto della domanda.
Irrilevante è infine la mancata produzione dell'estratto certificato conforme ex art. 50 TUB avendo nel pagina 5 di 8 caso in esame parte opposta documentato il saldo creditorio derivante dal rapporto dare/avere tra le parti mediante la produzione della serie completa degli estratti conto.
Per quanto riguarda le ulteriori contestazioni, la causa può essere decisa sulla base delle risultanze della
Consulenza Tecnica d'Ufficio contabile, dalla quale, salvo quanto in appresso precisato, non vi è motivo di discostarsi, essendo stata condotta in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti agli atti, ed essere stata motivata in modo convincente e pienamente condivisibile, in replica ai rilievi critici delle parti.
La C.T.U., esaminando la documentazione contrattuale prodotta in giudizio, con riguardo al rapporto di conto corrente n. 04740/11647 ha evidenziato che:
- deve essere esclusa la fattispecie dell'usura emergendo dal confronto tra il tasso soglia ed il tasso contrattuale la regolarità dei tassi pattuiti;
- dalla verifica contrattuale emerge la regolare pattuizione delle commissioni di disponibilità creditizia e indennità di sconfinamento, non risultando pattuite le CIV, con il conseguente illegittimo addebito da parte della banca di € 750,00;
- tassi variati temporalmente dalla banca hanno subito variazioni favorevoli per il cliente ragione per la quale il CTU non ha provveduto ad alcuna sostituzione.
Il C.T.U., nel proprio elaborato, ha altresì esaminato, nonostante tale indagine non fosse ricompresa nel quesito peritale, il c/c 2772, sul presupposto che “di tali due conti correnti, solo il n. 2772 è un rapporto operativo, caratterizzato da circa 13mila movimenti in 16 anni, mentre il conto n. 11647 è un conto corrente quasi mai movimentato in addebito ed accredito, con la conseguenza che lo stesso può quindi considerarsi un rapporto “secondario” non operativo, ancorché caratterizzato da autonomia negoziale e contrattuale” e sulla base di ciò ha prospettato due diversi scenari di calcolo.
Orbene, ai fini della decisione si terrà conto solamente del calcolo effettuato in conformità al quesito peritale formulato.
Da un lato non può, infatti, dirsi raggiunta in giudizio la prova dell'unicità dei due rapporti, non essendo persuasiva l'argomentazione esposta dall'Ausiliario sul punto, né avendo sotto tale profilo gli opponenti fornito elementi probatori.
Dalla documentazione in atti infatti, il collegamento tra il conto n. 2772 e gli altri conti, tra cui quello azionato con procedimento monitorio, è limitato alla mera identità dei soggetti del rapporto (la banca e il cliente), nulla conoscendosi in ordine alla ragione per la quale un unico rapporto sarebbe stato
«frantumato» in tanti rapporti distinti e quale sarebbe stato il legame funzionale tra i vari conti, difettando qualsiasi allegazione ancor prima che prova circa la complementarietà degli altri conti rispetto a quello per così dire principale. La circostanza che sul conto n. 11647 siano state trasferite, per pagina 6 di 8 effetto di “giroconti”, somme dal conto n. 2772, non costituisce elemento sufficiente per sostenere che si tratterebbe di un conto accessorio, essendo, da un lato, la provenienza del denaro, di per sé, irrilevante e osservandosi, dall'altro lato, che il conto corrente da cui è stata tratta la provvista è un conto autonomo e distinto rispetto a quello oggetto della presente causa. Non risultando dimostrato quindi che il conto n. 11647 fosse strumentale rispetto conto n. 2772 e che attraverso tali rapporti bancari venissero convogliate operazioni relative ad un solo affare o effettuate altre operazioni, non può dedursi né l'unicità del rapporto, né il collegamento funzionale tra i medesimi (Cass. 17/4/2020 n.
7896).
Ciò chiarito, le contestazioni in ordine n. 2772 non possono essere indagate nel presente giudizio nemmeno sotto il profilo di un'autonoma domanda di accertamento svolta dagli opponenti in via riconvenzionale. A tale riguardo deve rilevarsi che, in forza delle stesse deduzioni degli attori, va escluso che il rapporto in esame sia stato oggetto della cessione originaria tra CO LA e CP_3
(e conseguentemente della successiva cessione tra e l'odierna opposta) poiché privo dei
[...] CP_3 requisiti indicati per individuare i crediti oggetto di cessione in blocco.
Ed invero, come già sopra ricordato, nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 22/10/2016 vengono espressamente esclusi dalla cessione in favore di i rapporti di titolarità della Banca Controparte_4 cedente “oggetto…di procedure di mediazione e/o di contestazione formale di sorta a mezzo lettera sottoscritta da un legale del debitore”. Orbene, dalla stessa prospettazione e documentazione offerta dalla parte opponente, si evince che il rapporto n. 2772, e solo esso, prima della pubblicazione dell'avvenuta cessione sia stato non solo contestato, bensì anche oggetto di procedimento di mediazione (doc. 24 parte opponente).
Conseguentemente non possono essere scrutinate in questa sede le contestazioni relative ad un credito, né azionato in monitorio, né ricompreso tra quelli ceduti da CO BPM a e conseguentemente CP_3 escluso anche dalla successiva cessione tra e l'odierna opposta. CP_3
Tali considerazioni assorbono altresì ogni contestazione degli opponenti in ordine alle conclusioni alle quali è giunto il C.T.U. relativamente al rapporto n. 2772, laddove la consulenza ha escluso la ripetibilità di ogni addebito illegittimo per intervenuta prescrizione.
Alla luce di tutto quanto esposto, all'esito del giudizio, con riguardo al conto corrente n. 11647 è risultato accertato l'illegittimo addebito da parte della banca della somma di € 750,00. Il C.T.U. ha altresì chiarito che le rimesse solutorie hanno avuto l'effetto di prescrivere parzialmente le somme astrattamente ripetibili da parte del correntista. Il consulente è pertanto giunto alla conclusione che “Il nuovo saldo al 31/10/2013 a favore della Banca è stato ricalcolato in Euro 117.433,58. La differenza tra il saldo originario a debito della pari ad € 117.852,22 e quello rideterminato dal CTU di € Parte_6
pagina 7 di 8 117.433,58, rappresenta il delta a favore della correntista (€ 117.852,22 – € 117.433,58 = € 418,64)”.
Orbene rilevato che ai fini della richiesta dell'ingiunzione ha ridotto la propria pretesa CP_1 in ordine al c/c in esame da € 117.852,22 a € 113.259.20, è evidente come l'indebito accertato dal
C.T.U. non riverberi alcun effetto sul minor importo ingiunto, oggetto del decreto ingiuntivo.
Alla luce di tutto quanto esposto la presente opposizione deve essere integralmente respinta e il decreto ingiuntivo confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza degli opponenti e si liquidano in forza del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022, nell'ammontare indicato in dispositivo, avuto riguardo ai parametri medi delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale della controversia, entro lo scaglione di valore in cui è racchiuso il decisum di causa.
Le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto in atti, devono parimenti essere poste a carico degli opponenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Respinge l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 229/2023, emesso in data 2/2/2023 dal Tribunale di Reggio Emilia, che per l'effetto conferma dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2. ON , , Parte_5 Parte_3 Parte_4
e , in solido tra loro, a rimborsare alla parte opposta le spese di
[...] Parte_2 lite, che si liquidano in € 14.103,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. se dovuti e oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
3. Pone le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto in atti, definitivamente a carico degli opponenti.
Reggio nell'Emilia, 9 ottobre 2025 Il Giudice
dott. Laura Fioroni
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