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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 05/05/2025, n. 2172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2172 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice dr. Ludovico Sburlati ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile Nrg 19680/2022 promossa da:
elettivamente domiciliata in Chieri, via Garibaldi 35, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Daniela Maranzano;
rappresentata e difesa dall'avv. Franco Fabiani per delega in atti;
attrice;
CONTRO
, elettivamente domiciliata in Torino, via De Sonnaz 21, Controparte_1
presso lo studio degli avv. Giovanni Trenti e Michela Boccardo, che la rappresentano e difendono per delega in atti;
convenuta.
Oggetto: contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attrice: “1) accertato e dichiarata:
a) la illegittimità della prassi di capitalizzazione degli interessi a debito, per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, ivi compreso quello successivo alla entrata in vigore della Delibera CICR 9/2/2000, per inefficacia e inapplicabilità della stessa;
b) la illegittimità della applicazione, fino al 31 dicembre 1993, di un tasso di interesse debitore superiore a quello previsto dalla norma di cui all'art. 1284 c.c.
e, dal 1° gennaio 1994, superiore a quello previsto dalla norma di cui all'art. 117
d.lgs. 385/93 per nullità e/o inefficacia della convenzione contrattuale di determinazione per rinvio agli usi sino al 31 dicembre 2010;
c) la illegittimità dell'addebito di somme per CMS, CIV, CDF e per spese di chiusura periodica di conto;
d) il mancato riconoscimento degli interessi creditori al tasso al saggio legale ed ex art. 117 TUB, ed al tasso convenzionale a far data dall'8 marzo 2011; ed ad effetto di tutto quanto sopra accertato e dichiarato che è stata illegittimamente applicata in conto per il periodo di cui è causa ed alla data della ultima contabile prodotta in giudizio la somma di € 216.349,77 (come indicato nella espletata CTU sub all. 3 Scenario B Rettifiche, colonna AF) o la maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre all'accertamento e alla dichiarazione, nel caso in cui il conto sia divenuto creditore a seguito della epurazione degli addebiti contestati, del mancato riconoscimento come quantificati in sede di istruttoria;
2) condannare la convenuta a rettificare il saldo nominalmente evidenziato alla data dell'ultima contabile in atti con lo storno della somma di € 216.349,77
(come indicato nella espletata CTU sub all. 3 Scenario B Rettifiche, colonna AF) o della maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia a titolo e per le causali di cui al punto che precede, ovvero qualora nelle more del giudizio il conto corrente venisse estinto, a pagare alla attrice la anzidetta somma maggiorata degli interessi legali dalla domanda al saldo.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze, comprensivi di oneri per la consulenza tecnica d'ufficio, ivi incluso quanto eventualmente anticipato e per la consulenza tecnica di parte, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa per il presente procedimento da liquidarsi in via di distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti e onorari.”
2 Convenuta: “nel merito rigettare le domande tutte formulate da parte attrice in quanto prescritte e comunque infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario 15%, nonché la maggiorazione dovuta ex D.M. 8.3.2018, n. 37 per essere gli atti redatti con modalità ipertestuali, C.P.A. ed I.V.A., come per legge.”
MOTIVAZIONE
1. L'attrice ha chiesto l'accertamento della natura indebita delle somme conteggiate sul conto corrente n. 31481340133 - aperto in favore della Parte_1 presso l a decorrere dal 20/11/1982 e tuttora in essere tra le Controparte_1 parti -, contestando, in particolare, l'applicazione di interessi ultralegali illegittimi fino al 21/02/2011, l'applicazione di spese e commissioni non dovute e l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi, con conseguente condanna della convenuta a rideterminare il saldo del medesimo rapporto alla data dell'ultima contabile in atti e a stornare l'indebito nella misura di € 216.349,77, in base alle risultanze della consulenza del 19/10/2023.
Costituendosi in giudizio, l' ha eccepito l'intervenuta Controparte_1
prescrizione del diritto a ripetere i pagamenti antecedenti al 22/01/2008 e chiesto il rigetto di tutte le domande avversarie.
2. Dalla documentazione versata in atti emerge che il conto corrente del
20/11/1982 è assistito da un'apertura di credito del 22/02/2011 e da un contratto quadro di affidamento del 18/06/2013 (doc. 3 – 5 fasc. att.); rispetto a tali rapporti, sono intervenute modifiche consensuali delle condizioni economiche a decorrere dall'08/03/2011 (doc. 6 fasc. att.).
Per quanto riguarda le questioni relative ai rapporti per cui è causa, va anzitutto osservato che il consulente dr. , nello svolgimento delle Persona_1
operazioni peritali, ha eseguito i calcoli tenendo conto della prescrizione decennale e ha prospettato, sul punto, due ipotesi alternative, con riferimento sia al legittimo saldo rideterminato che al saldo banca.
Al riguardo, conformemente al quesito formulato dal giudice, occorre fare riferimento al cd “saldo rettificato”, ritenendosi condivisibile il recente orientamento
3 della Corte di Cassazione che, per quanto riguarda la questione relativa alla tipologia di saldo contabile da utilizzare per la ricerca e l'individuazione delle rimesse solutorie, ha precisato che “nelle controversie che hanno ad oggetto l'azione di nullità delle clausole contrattuali e delle brassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili e la relativa domanda di ripetizione dell'indebito con prescrizione decennale, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere affrontata attraverso un iter procedurale che vede, in via preliminare,
l'individuazione e la cancellazione del saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito e solo successivamente, avendo come riferimento tale saldo “rettificato”, si potrà procedere con l'individuazione delle parte solutoria di ogni singolo versamento effettuato dal correntista nel corso del rapporto contrattuale di conto corrente con apertura di credito o comunque scoperto” (Cass. 7721/2023).
Nell'ambito di questa alternativa, il consulente ha poi esaminato i diversi punti prospettati dalle indicazioni del quesito.
Per quanto concerne la contestazione relativa all'applicazione degli interessi anatocistici, è stato precisato, anzitutto, che, per il periodo antecedente al
22/01/2011, manca la specifica approvazione da parte del correntista della clausola di reciprocità nella capitalizzazione dare avere (cons. p. 20-21).
Per quanto riguarda, invece, il periodo successivo alla specifica pattuizione del 22/01/2011, il consulente ha segnalato che “tale pattuizione non reca
l'indicazione del tasso creditore (né del relativo tasso effettivo), giacché riferita a apertura di credito in conto corrente” (cons. p. 21).
Rispetto a questo profilo, si osserva che l'art. 6 della Delibera CICR del
2000 – cui l'art. 120 c. 2 Tub ha demandato la fissazione di “modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi” nelle operazioni bancarie – stabilisce che
“I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”.
4 Alla luce di tale disposizione, occorre riferirsi alla soluzione prospettata dal consulente che, per l'intero periodo anteriore al 01/01/2014, in mancanza di una espressa indicazione del tasso creditore, ha eliminato la capitalizzazione.
Con specifico riferimento, poi, alla contestazione dell'applicazione illegittima di tali interessi nel periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2016, va sottolineato come si sia proceduto correttamente alla eliminazione della capitalizzazione anche dopo il
31/12/2013, aderendo questo Tribunale all'orientamento della giurisprudenza di merito in ordine all'immediata operatività della L. 147/2013 la quale, nel modificare l'art. 120 c. 2 Tub, pur facendo riferimento a un successivo intervento del Cicr, ha previsto una disciplina della capitalizzazione degli interessi vincolante “in ogni caso”.
Rispetto alla commissione di massimo scoperto, si ritengono condivisibili le conclusioni del consulente secondo cui, nei rapporti per cui è causa, manca una pattuizione relativa a tale commissione.
Per quanto concerne le spese, va osservato che lo stesso consulente, attenendosi ai quesiti formulati dal giudice, ha analizzato gli estratti conto prodotti in giudizio - (doc.
9-104 fasc. att.) - e ha eliminato correttamente la commissione di disponibilità fondi e la commissione di istruttoria veloce per i periodi in cui le stesse non risultano asso espressamente pattuite (cons. p. 22).
Risultano infine corrette le rettifiche operate sugli interessi passivi e sugli interessi attivi, con conseguente applicazione del tasso di sostituzione di cui all'art. 117 c. 7 Tub in relazione ai periodi per i quali manchi una pattuizione dei tassi adoperati dalla banca (cons. p. 20).
Alla luce di queste considerazioni, occorre far riferimento allo “scenario 1B” prospettato dal consulente, che - tenendo conto dell'eliminazione dell'anatocismo per l'“intero periodo”, oltre che delle commissioni e delle spese non pattuite – ha ricalcolato un saldo a debito della di € 59.213,57, riconoscendo una Parte_1 differenza a favore dell'attrice pari a € 17.186,68 a titolo di competenze indebite
(all. 3 cons., scenario 1b colonna AF).
Nell'ambito di questa soluzione, le conclusioni del consulente risultano pienamente condivisibili, essendo fondate su verifiche analitiche e sulla corretta ricostruzione delle regole in materia, non adeguatamente confutate dalle parti.
Non può invece essere accolta la tesi attorea secondo la quale l'illegittimo
5 addebito da stornare sarebbe pari a € 216.349,17 - (all. 3 cons., scenario B –
Rettifiche, colonna AF) - perché, come correttamente osservato dalla convenuta, le rettifiche operate nello specifico prospetto allegato alla consulenza (e richiamato dalla , non tengono conto degli effetti della prescrizione eccepita dalla Parte_1
banca.
Per tutti gli esposti motivi, si accerta che alla data del 21/10/2022 il conto corrente n. 31481340133 presso l ha un saldo di € 59.213,57 Controparte_1
a debito della Parte_1
3. La notevole divergenza tra il credito affermato (€ 216.349,17, come indicato in sede di precisazione delle conclusioni) e quello effettivamente accertato in causa (€ 17.186,68) giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
Le spese della consulenza tecnica vanno invece poste a carico solidale delle parti.
Deve infine essere rigettata la domanda attorea relativa alle spese della consulenza tecnica di parte, mancando la prova dell'esborso e dovendosi escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento (Cass. 21402/2022 e 2605/2006).
PQM
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, dichiara che il conto corrente n. 31481340133 presso l Controparte_1 alla data del 21/10/2022 ha un saldo di € 59.213,57 a debito della Parte_1
compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
pone le spese della consulenza tecnica a carico solidale delle parti.
Torino, 05/05/2025.
IL GIUDICE
dr. Ludovico Sburlati
Con Sentenza redatta con l'assistenza della funzionaria dell dr.ssa Ylenia Perdichizzi.
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