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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 17/12/2025, n. 855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 855 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel.
3 Dott. Maria Carla Arena Consigliere
nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 182/2024 R.G.L. e vertente
TRA
Par
(c.f. ), in persona del legale Parte_2 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, viale Calabria 82, presso l'ufficio legale distrettuale , rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Capurso, CP_1
(codice fiscale: – PEC: t) C.F._1 Email_1
-appellante-
E
(c.f. , n.q. di erede (c.f. Controparte_2 C.F._2 Persona_1
rappresentata e difesa dall'avv. Sebastiano Paolo Romeo (c.f. C.F._3
pec: , C.F._4 Email_2 congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Giuseppe Murdaca (c.f. ; C.F._5 pec: Email_3
- appellato- Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti difensivi.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 11.10.2019, conveniva in giudizio l' davanti Persona_1 CP_1 al Giudice del Lavoro di Locri, per sentire dichiarare il proprio diritto all'accredito dei contributi figurativi per cassa integrazione guadagni.
A sostegno delle proprie ragioni deduceva:
- di essere operaio idraulico forestale con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- che negli anni compresi tra il 2010 e il 2013 veniva collocato in Cassa Integrazione
Guadagni; - che, da una visura relativa alla propria posizione contributiva, accertava che i periodi di sospensione risultavano scoperti e privi di contribuzione mentre gli unici contributi riconosciuti riguardavano le giornate di lavoro effettuate;
- che l'accredito dei contributi figurativi doveva avvenire automaticamente da parte dell' ; - che i contributi figurativi relativi ai periodi di integrazione salariale dovevano CP_1 essere equiparati a tutti gli effetti ai contributi versati in costanza di rapporto di lavoro;
- che la copertura assicurativa doveva risultare dall'estratto contributivo personale mentre, nel caso di specie, non risultava.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' , che eccepiva la carenza di CP_1 interesse ad agire e il difetto di legittimazione passiva, concludendo per il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita documentalmente e, con sentenza n. 266/2024, il Tribunale di Locri accoglieva il ricorso, dichiarando il diritto del al riconoscimento dei contributi Per_1 figurativi per i periodi di fruizione della Cassa Integrazione Guadagni.
In particolare, il Tribunale riteneva generica e infondata l'eccezione di carenza di interesse ad agire, richiamando il principio secondo cui il lavoratore ha diritto alla corretta determinazione e rappresentazione della propria posizione contributiva (Cass. civ., n. 9125/2002). CP_ L' ha proposto appello depositato in data 18 aprile 2024, chiedendo la totale riforma della sentenza impugnata e il rigetto della domanda originaria.
La prima udienza di discussione veniva fissata per il 24 settembre 2024, da tenersi in modalità cartolare.
In data 14 maggio 2024, i procuratori già costituiti per nel giudizio di primo Persona_1 grado, Avv.ti Romeo e Murdaca, depositavano memoria rappresentando che il loro assistito era deceduto in data 15 agosto 2023, come da allegato certificato di morte rilasciato dal
Comune di San Luca, chiedendo la declaratoria di interruzione del processo.
All'esito della riserva assunta all'udienza del 24 settembre 2024, con ordinanza dell'8 ottobre
2024, la Corte dichiarava l'interruzione del giudizio. Il processo veniva riassunto dall' con ricorso depositato in data 23 dicembre 2024. CP_1
Fissata l'udienza di prosecuzione per il 18 giugno 2025 e ritualmente notificato il ricorso in riassunzione, si costituiva l'erede la quale eccepiva in via preliminare la Controparte_2 tardività della riassunzione del giudizio per violazione del termine, assumendo che la memoria depositata in data 14 maggio 2024 fosse in sé idonea, ai sensi degli artt. 299 e ss. c.p.c., a determinare l'interruzione del processo.
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte nel termine fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 17.12.2025
Motivi della decisione
È assorbente rilevare che nel termine di tre mesi decorrente dalla dichiarazione dell'evento interruttivo, avvenuta mediante la memoria depositata in data 14 maggio 2024 dai difensori dell'appellato, l' non ha curato alcun atto di impulso volto alla riassunzione del giudizio, CP_1 cui ha provveduto soltanto in data 23 dicembre 2024.
A seguito del deposito della succitata comparsa di costituzione, con note di trattazione depositate in data 17 maggio 2024, l' si è limitata a contestare la richiesta di declaratoria CP_1 di interruzione del processo, eccependo l'inammissibilità della stessa sul presupposto che l'appellato fosse deceduto nel corso del giudizio di primo grado e che i difensori avversari non avessero mai dichiarato l'evento, insistendo nelle udienze del 27 settembre 2023, 22 novembre 2023 e 20 febbraio 2024 per la decisione della causa, per asserita impossibilità di dichiarare l'interruzione in sede di appello.
Tale tesi non ha fondamento normativo.
In applicazione del principio di ultrattività del mandato alla lite, il procuratore della parte deceduta conserva il potere di dichiarare in udienza o di comunicare alla controparte l'evento interruttivo.
Entro tali limiti deve ritenersi ammissibile la memoria depositata in data 14 maggio 2024, nella parte in cui si è limitata a comunicare e documentare l'evento interruttivo, restando invece esclusa ogni ulteriore attività difensiva a tutela di un soggetto non più esistente.
Infatti, nel caso in cui gli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c., compreso il caso di morte della parte, non vengano dichiarati o notificati, come è nel caso in esame, vige la regola dell'ultrattività del mandato alla lite (Cass. civ., Sez. Unite, 04/07/2014, n. 15295), di guisa che il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione (Cass. civ., Sez. III,
Ordinanza, 07/05/2021, n. 12183).
Quanto esposto determina l'estinzione del giudizio d'appello, in applicazione del consolidato principio secondo cui << la morte o la perdita della capacità processuale della parte costituita, dichiarata in udienza o notificata alle altre parti dal suo procuratore, produce, ai sensi dell'art. 300 c.p.c., comma 2, l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione o notificazione, ed il conseguente termine per la riassunzione, come previsto in generale dall'art. 305 c.p.c., decorre dal momento della dichiarazione o della notificazione dell'evento alle altre parti, senza che abbia alcuna efficacia, a tal fine, il momento nel quale venga adottato o conosciuto il provvedimento giudiziale dichiarativo dell'intervenuta interruzione (Cass., sez. un., 20/03/2008, n. 7443; Cass. 15/01/2013, n. 773).
Questa medesima Corte ha, altresì, precisato che, nell'ipotesi di morte o perdita della capacità della parte costituita, la dichiarazione dell'evento interruttivo può essere validamente effettuata dal difensore della parte colpita da esso al difensore della controparte, ai sensi del combinato disposto degli artt. 170 e 300 c.p.c., ed il termine per la riassunzione decorre da tale data, nella quale si realizza la conoscenza legale dell'evento interruttivo, e non da quella della formale dichiarazione di interruzione del processo (Cass., ord.,
15/09/2017, n. 21375) >>(così, tra le molte, Cassazione civile sez. VI, 17/06/2019 n.16144)
.
Si veda anche:
Cass. 6 - 2, Ordinanza n. 16797 del 24/05/2022 (Rv. 665047 - 01): “L'evento della morte della parte costituita, che sia dichiarato in udienza mediante nota scritta scambiata e depositata in telematico nell'ambito dello svolgimento dell'udienza in forma cartolare, secondo le modalità previste dalle disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, produce, ai sensi dell'art. 300, comma 2, c.p.c., l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione, e il conseguente termine per la prosecuzione o riassunzione, come previsto dall'art. 305 c.p.c., decorre dal momento in cui interviene la dichiarazione del procuratore nei confronti delle altre parti, senza che rilevi, a tal fine, il momento nel quale venga adottato il successivo provvedimento giudiziale dichiarativo dell'intervenuta interruzione, avente natura meramente ricognitiva”.
Alla luce di tali principi, deve dichiararsi l'estinzione del giudizio di appello per tardiva riassunzione.
Ai sensi dell'art. 310 cpc le spese del grado restano a carico delle parti anticipatarie.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio di Calabria sezione lavoro definitivamente decidendo CP_ sull'appello vertente tra e n.q. di erede e avverso la Controparte_2 Per_1 sentenza del Tribunale di Locri n. 266/2024 depositata il 20.03.2024, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede: dichiara l'estinzione del giudizio;
spese irripetibili.
Così deciso nella camera di consiglio del 17.12.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eugenio Scopelliti) ( dott. Marialuisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel.
3 Dott. Maria Carla Arena Consigliere
nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 182/2024 R.G.L. e vertente
TRA
Par
(c.f. ), in persona del legale Parte_2 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, viale Calabria 82, presso l'ufficio legale distrettuale , rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Capurso, CP_1
(codice fiscale: – PEC: t) C.F._1 Email_1
-appellante-
E
(c.f. , n.q. di erede (c.f. Controparte_2 C.F._2 Persona_1
rappresentata e difesa dall'avv. Sebastiano Paolo Romeo (c.f. C.F._3
pec: , C.F._4 Email_2 congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Giuseppe Murdaca (c.f. ; C.F._5 pec: Email_3
- appellato- Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti difensivi.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 11.10.2019, conveniva in giudizio l' davanti Persona_1 CP_1 al Giudice del Lavoro di Locri, per sentire dichiarare il proprio diritto all'accredito dei contributi figurativi per cassa integrazione guadagni.
A sostegno delle proprie ragioni deduceva:
- di essere operaio idraulico forestale con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- che negli anni compresi tra il 2010 e il 2013 veniva collocato in Cassa Integrazione
Guadagni; - che, da una visura relativa alla propria posizione contributiva, accertava che i periodi di sospensione risultavano scoperti e privi di contribuzione mentre gli unici contributi riconosciuti riguardavano le giornate di lavoro effettuate;
- che l'accredito dei contributi figurativi doveva avvenire automaticamente da parte dell' ; - che i contributi figurativi relativi ai periodi di integrazione salariale dovevano CP_1 essere equiparati a tutti gli effetti ai contributi versati in costanza di rapporto di lavoro;
- che la copertura assicurativa doveva risultare dall'estratto contributivo personale mentre, nel caso di specie, non risultava.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' , che eccepiva la carenza di CP_1 interesse ad agire e il difetto di legittimazione passiva, concludendo per il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita documentalmente e, con sentenza n. 266/2024, il Tribunale di Locri accoglieva il ricorso, dichiarando il diritto del al riconoscimento dei contributi Per_1 figurativi per i periodi di fruizione della Cassa Integrazione Guadagni.
In particolare, il Tribunale riteneva generica e infondata l'eccezione di carenza di interesse ad agire, richiamando il principio secondo cui il lavoratore ha diritto alla corretta determinazione e rappresentazione della propria posizione contributiva (Cass. civ., n. 9125/2002). CP_ L' ha proposto appello depositato in data 18 aprile 2024, chiedendo la totale riforma della sentenza impugnata e il rigetto della domanda originaria.
La prima udienza di discussione veniva fissata per il 24 settembre 2024, da tenersi in modalità cartolare.
In data 14 maggio 2024, i procuratori già costituiti per nel giudizio di primo Persona_1 grado, Avv.ti Romeo e Murdaca, depositavano memoria rappresentando che il loro assistito era deceduto in data 15 agosto 2023, come da allegato certificato di morte rilasciato dal
Comune di San Luca, chiedendo la declaratoria di interruzione del processo.
All'esito della riserva assunta all'udienza del 24 settembre 2024, con ordinanza dell'8 ottobre
2024, la Corte dichiarava l'interruzione del giudizio. Il processo veniva riassunto dall' con ricorso depositato in data 23 dicembre 2024. CP_1
Fissata l'udienza di prosecuzione per il 18 giugno 2025 e ritualmente notificato il ricorso in riassunzione, si costituiva l'erede la quale eccepiva in via preliminare la Controparte_2 tardività della riassunzione del giudizio per violazione del termine, assumendo che la memoria depositata in data 14 maggio 2024 fosse in sé idonea, ai sensi degli artt. 299 e ss. c.p.c., a determinare l'interruzione del processo.
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte nel termine fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 17.12.2025
Motivi della decisione
È assorbente rilevare che nel termine di tre mesi decorrente dalla dichiarazione dell'evento interruttivo, avvenuta mediante la memoria depositata in data 14 maggio 2024 dai difensori dell'appellato, l' non ha curato alcun atto di impulso volto alla riassunzione del giudizio, CP_1 cui ha provveduto soltanto in data 23 dicembre 2024.
A seguito del deposito della succitata comparsa di costituzione, con note di trattazione depositate in data 17 maggio 2024, l' si è limitata a contestare la richiesta di declaratoria CP_1 di interruzione del processo, eccependo l'inammissibilità della stessa sul presupposto che l'appellato fosse deceduto nel corso del giudizio di primo grado e che i difensori avversari non avessero mai dichiarato l'evento, insistendo nelle udienze del 27 settembre 2023, 22 novembre 2023 e 20 febbraio 2024 per la decisione della causa, per asserita impossibilità di dichiarare l'interruzione in sede di appello.
Tale tesi non ha fondamento normativo.
In applicazione del principio di ultrattività del mandato alla lite, il procuratore della parte deceduta conserva il potere di dichiarare in udienza o di comunicare alla controparte l'evento interruttivo.
Entro tali limiti deve ritenersi ammissibile la memoria depositata in data 14 maggio 2024, nella parte in cui si è limitata a comunicare e documentare l'evento interruttivo, restando invece esclusa ogni ulteriore attività difensiva a tutela di un soggetto non più esistente.
Infatti, nel caso in cui gli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c., compreso il caso di morte della parte, non vengano dichiarati o notificati, come è nel caso in esame, vige la regola dell'ultrattività del mandato alla lite (Cass. civ., Sez. Unite, 04/07/2014, n. 15295), di guisa che il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione (Cass. civ., Sez. III,
Ordinanza, 07/05/2021, n. 12183).
Quanto esposto determina l'estinzione del giudizio d'appello, in applicazione del consolidato principio secondo cui << la morte o la perdita della capacità processuale della parte costituita, dichiarata in udienza o notificata alle altre parti dal suo procuratore, produce, ai sensi dell'art. 300 c.p.c., comma 2, l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione o notificazione, ed il conseguente termine per la riassunzione, come previsto in generale dall'art. 305 c.p.c., decorre dal momento della dichiarazione o della notificazione dell'evento alle altre parti, senza che abbia alcuna efficacia, a tal fine, il momento nel quale venga adottato o conosciuto il provvedimento giudiziale dichiarativo dell'intervenuta interruzione (Cass., sez. un., 20/03/2008, n. 7443; Cass. 15/01/2013, n. 773).
Questa medesima Corte ha, altresì, precisato che, nell'ipotesi di morte o perdita della capacità della parte costituita, la dichiarazione dell'evento interruttivo può essere validamente effettuata dal difensore della parte colpita da esso al difensore della controparte, ai sensi del combinato disposto degli artt. 170 e 300 c.p.c., ed il termine per la riassunzione decorre da tale data, nella quale si realizza la conoscenza legale dell'evento interruttivo, e non da quella della formale dichiarazione di interruzione del processo (Cass., ord.,
15/09/2017, n. 21375) >>(così, tra le molte, Cassazione civile sez. VI, 17/06/2019 n.16144)
.
Si veda anche:
Cass. 6 - 2, Ordinanza n. 16797 del 24/05/2022 (Rv. 665047 - 01): “L'evento della morte della parte costituita, che sia dichiarato in udienza mediante nota scritta scambiata e depositata in telematico nell'ambito dello svolgimento dell'udienza in forma cartolare, secondo le modalità previste dalle disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, produce, ai sensi dell'art. 300, comma 2, c.p.c., l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione, e il conseguente termine per la prosecuzione o riassunzione, come previsto dall'art. 305 c.p.c., decorre dal momento in cui interviene la dichiarazione del procuratore nei confronti delle altre parti, senza che rilevi, a tal fine, il momento nel quale venga adottato il successivo provvedimento giudiziale dichiarativo dell'intervenuta interruzione, avente natura meramente ricognitiva”.
Alla luce di tali principi, deve dichiararsi l'estinzione del giudizio di appello per tardiva riassunzione.
Ai sensi dell'art. 310 cpc le spese del grado restano a carico delle parti anticipatarie.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio di Calabria sezione lavoro definitivamente decidendo CP_ sull'appello vertente tra e n.q. di erede e avverso la Controparte_2 Per_1 sentenza del Tribunale di Locri n. 266/2024 depositata il 20.03.2024, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede: dichiara l'estinzione del giudizio;
spese irripetibili.
Così deciso nella camera di consiglio del 17.12.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eugenio Scopelliti) ( dott. Marialuisa Crucitti)