Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/04/2025, n. 1571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1571 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO
______________________ Il Giudice del Lavoro, Dott. Dante Martino nella causa civile iscritta al n° 1972/2024 R.G.L., promossa
Per ___________________ D A
Parte_1 Parte_2
[...]
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
[...]
[...] [...] Parte_6 Parte_7 Pt_8
[...]
[...] Parte_9 Parte_10 [...]
[...]
Parte_11 Parte_12 Pt_13 Il Cancelliere
, , CP_1 Controparte_2 Controparte_3
, , Controparte_4 CP_5 Controparte_6
Parte_14 Parte_15
, , ,
[...] Parte_16 Parte_17
, rappresentati e difesi dall'avv. LUIGI ROMANO ed Parte_18
elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in via De Amicis 1
Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
Controparte_7
- convenuto contumace-
All'udienza del 31/03/2025 tenutasi in trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art.127-ter c.p.c. ha pronunciato
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 12.02.2024, i ricorrenti in epigrafe premettendo:
- di essere dipendenti della società convenuta e che a causa dello stato di criticità del mercato, l'azienda, per non procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, in
1
-che in data 30.05.2013 l'azienda convenuta concordava con le rappresentanze sindacali il ricorso allo strumento della solidarietà della durata di 12 mesi;
-che in data 20.05.2014 l'azienda concludeva un ulteriore accordo della durata di
12 mesi dal 01.06.2014 al 31.05.2015;
-che a causa di un peggioramento della situazione economica, l'azienda convenuta procedeva alla stipula di un nuovo verbale di accordo per altri 12 mesi, con decorrenza
01.06.2015/31.05.2016;
-che in seguito alla variazione operata d'ufficio dall' veniva annullato il CP_8
decreto di autorizzazione al trattamento di integrazione salariale e, pertanto l'azienda procedeva a stipulare un nuovo accordo di durata semestrale con decorrenza
01.12.2015/31.05.2016 al fine di garantire continuità con il precedente contratto di solidarietà;
-di avere ricevuto note con cui la convenuta comunicava di dovere procedere al recupero delle ferie maturate durante il regime di solidarietà ma fruite dopo lo scadere del suddetto periodo;
-che indicava ai ricorrenti la somma maturata a titolo di ferie maturate CP_7
durante il periodo di solidarietà e non fruite, comunicando che avrebbe proceduto al relativo recupero con trattenuta mensile a partire dal mese di settembre 2016, che integrava con successiva comunicazione;
-che successivamente veniva trattenuto l'importo indicato;
-che l'esecuzione di tali trattenute veniva, dapprima, comunicata con note trasmesse a tutto il personale dipendente e poi con nota inviata ai ricorrenti, recante l'indicazione degli importi da trattenere;
Pertanto, convenivano in giudizio la società chiedendo di : “- CP_7
Ritenere, dichiarare ed accertare l'illegittimità del comportamento tenuto dalla
Resistente e che l' non ha alcun diritto ad avere operato ed ad operare, anche CP_7
per il futuro, trattenute sulla busta paga dei ricorrenti per i motivi e le causali di cui in premessa;
- Ritenere, dichiarare ed accertare che l' ha trattenuto per i motivi CP_7
e causali e periodi di cui in premessa le seguenti somme in busta paga […]
- Conseguentemente, avendo accertato negativamente il diritto della a CP_7
trattenere le superiori somme e continuare a trattenere somme sullo stipendio, ritenere, dichiarare ed accertare che l' deve ripetere\restituire ai ricorrenti, per i CP_7
2 motivi e causali di cui in premessa, le superiori somme per come sopra indicate e provate ed in ogni caso per quelle diverse somme ritenute eque e giuste dal Decidente;
-
Conseguentemente condannare l' a pagare in ripetizione\restituzione le CP_7
superiori somme in favore di ogni singolo ricorrente, oltre interessi e rivalutazione come per legge, condannando altresì la resistente a pagare ai ricorrenti le ulteriori somme mensili trattenute a saldo delle somme indicate dalla resistente quale indebito da trattenere in busta paga quest'ultime da quantificarsi in separato giudizio.”
La società convenuta pur ritualmente citata non si costituì in giudizio.
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art.127-ter, è stata decisa all'esito dell'odierna udienza.
Il ricorso va accolto in considerazione dell'identità di principi, meccanismi di funzionamento e scopi posti alla base dei contratti di solidarietà, della C.I.G.S., degli assegni ordinari e di solidarietà di cui al nonché dell'Assegno Ordinario CP_9
dovendosi sulla questione condividere le argomentazioni già adottate da Per_1
questo Tribunale, in diversa composizione, nonché dalla Corte di Appello di Palermo in fattispecie analoghe alla presente, confermate peraltro, recentemente, dalla Corte di
Cassazione (v. ex multis Cass. nn. 22111/2023, 20287/2023, 20231/2023, 3792/2023).
Giova, anzitutto, osservare come durante il periodo di solidarietà, le ferie maturano in proporzione all'effettivo orario di lavoro svolto dai dipendenti, dovendo precisarsi, quanto al criterio di maturazione, che esso è destinato a variare in relazione alla tipologia di riduzione d'orario adottata: ove la riduzione oraria è stabilita su base giornaliera, ossia con contratto di solidarietà orizzontale, il lavoratore matura i ratei di ferie ex festività e Ro. in misura normale e la retribuzione percepita durante la fruizione delle ferie, maturate e godute in costanza di Cds, viene posta a carico del datore di lavoro in proporzione alle ore lavorabili e a carico dell'ente di previdenza per la parte relativa alla retribuzione persa nei limiti della quota percentuale di intervento
(ordinariamente del 60%, elevata in via transitoria per l'anno 2013 all'80%); se la riduzione dell'orario lavorativo è su base settimanale, in modalità verticale con alternanza di giorni lavorati e giorni di inattività, i ratei maturano soltanto nei mesi caratterizzati da almeno 15 giorni di attività lavorativa ad orario pieno;
infine, ove la riduzione dell'orario lavorativo viene effettuata su base mensile, in modalità verticale con alternanza di settimane lavorate e settimane di inattività, i ratei maturano soltanto nei mesi caratterizzati da almeno due settimane di attività lavorativa ad orario pieno.
3 Ciò premesso, va rilevato come, in ordine al riparto dell'onere probatorio, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo (Cass. n. 16917 del
04/10/2012; idem Cass. n. 22862 del 10/11/2010).
Tale principio, combinato con quello per cui “Chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'accipiens l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta” (Cassazione civile sez. III, 14/05/2012, n.7501) impone di ritenere che sia colui che agisce in ripetizione a dover provare la mancanza di una causa che giustifichi l'avvenuto pagamento.
Ebbene, nel caso in esame il datore di lavoro, su cui incombeva il relativo onere, rimanendo contumace non ha dimostrato in primo luogo che i ricorrenti abbiano, nel periodo dei contratti di solidarietà in questione, lavorato per un numero di giornate inferiore ai limiti predetti, sicché deve ritenersi che la maturazione mensile delle ferie da parte dei medesimi non debba subire alcuna contrazione per effetto del contratto di solidarietà.
Né tantomeno ha dimostrato il pagamento in favore dei ricorrenti della retribuzione feriale in misura integrale - senza tener conto della riduzione in percentuale del trattamento economico in costanza di CIGS e/o F.I.S. -, idoneo, come tale, a giustificare il recupero della quota di retribuzione feriale.
Deve, poi, osservarsi come i ricorrenti hanno dedotto in ricorso di avere maturato le ferie in costanza dei contratti di solidarietà, ma di averne fruito successivamente per esclusiva volontà della società convenuta.
Orbene, considerato che le circolari n. 2749/1986 e 212/1994 fanno CP_8 riferimento, quanto all'integrabilità della relativa indennità, alle sole ipotesi di fruizione delle ferie prima della vigenza dei contratti di solidarietà ed in vigenza degli stessi
(prevedendo dunque che durante i contratti di solidarietà le ferie rimangono a carico dell'integrazione salariale, secondo la percentuale prevista) senza nulla, invece, prevedere per il caso di fruizione delle ferie in un momento successivo alla vigenza dei contratti di solidarietà, deve ritenersi, nel silenzio normativo, che le ferie godute successivamente al periodo di contratto di solidarietà, poiché non sono integrabili,
4 rimangano a totale carico del datore di lavoro che le ha corrisposte, senza dimostrare l'assenza o la modificazione del titolo del pagamento effettuato e senza contestare all' il rifiuto all'integrazione in relazione alle medesime. CP_8
Il diritto alle ferie maturato dai ricorrenti nel corso dei contratti di solidarietà rimane dunque intatto sebbene le ferie non siano state integralmente fruite nel periodo di durata di detti contratti e incombe sulla società datrice, e dunque sulla parte convenuta, l'obbligo di provvedere all'integrale pagamento delle ferie non più integrabili.
Devono dunque richiamarsi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att.
c.p.c., le argomentazioni svolte dalla locale Corte di Appello nella Sentenza n.
1119/2019, pubblicata l'11/02/2020: “occorre, anzitutto, soffermarsi, con una breve premessa, sulla natura e sugli effetti normativi ed economici degli Accordi di solidarietà. Si definiscono tali quegli istituti ideati dal legislatore (Legge n. 863/1984 artt. 1 e 2 e Legge n. 236/93, art.5) allo scopo di fronteggiare situazioni di crisi aziendale e che si traducono in una riduzione dell'orario di lavoro spalmata su tutta la platea dei lavoratori interessati in funzione di tutela dei livelli occupazionali.
L'effetto del ridimensionamento della prestazione è, infatti, quello di
“riproporzionare” l'onere retributivo e tutti gli istituti contrattuali collegati (“Per effetto della riduzione oraria come sopra definita, la retribuzione diretta, indiretta e differita, nonché gli istituti normativi contrattuali e di legge sono definiti o corrisposti in misura proporzionale all'effettiva prestazione di lavoro”) tra essi comprese le ferie annuali in armonia con la disciplina loro applicabile. A latere dell'applicazione dei contratti di solidarietà ed in base al settore di attività esercitata è previsto l'intervento dell'integrazione salariale in percentuale (di norma pari al 60%) della retribuzione persa per effetto della riduzione dell'orario di lavoro. Si distinguono in proposito i contratti di solidarietà del tipo A (settore industria), per i quali l'integrazione salariale
è prevista nella misura sopra indicata, ed i contratti di solidarietà del tipo B (terziario), per i quali la legislazione esclude l'intervento della integrazione salariale, essendo unicamente pervista l'erogazione di un contributo ripartito in parti uguali tra l'impresa ed i lavoratori ma privo di natura retributiva (art. 5 Legge n. 236/93). Ha utilmente osservato il G.L. che: “durante il periodo di solidarieta' le ferie maturano in proporzione all'effettivo orario di lavoro svolto dai dipendenti ai quali si applica il contratto stesso. Il criterio di maturazione, tuttavia, varia in funzione della tipologia di riduzione d'orario adottata. Se la riduzione di orario e' stabilita su base: a)
5 giornaliera, ossia con contratto di solidarieta' orizzontale, il lavoratore matura i ratei di ferie, ex festivita' e Rol in misura normale e la retribuzione percepita durante la fruizione delle ferie, maturate e godute in costanza di Cds, e' posta a carico del datore di lavoro in proporzione alle ore lavorabili e a carico dell'ente di previdenza per la parte relativa alla retribuzione persa nei limiti della quota percentuale di intervento
(ordinariamente del 60%, elevata in via transitoria per l'anno 2013 all'80%). b) settimanale, in modalita' verticale con alternanza di giorni lavorati e giorni di inattività, i ratei maturano soltanto nei mesi caratterizzati da almeno 15 giorni di attività lavorativa ad orario pieno;
c) mensile, in modalita' verticale con alternanza di settimane lavorate e settimane di sospensione, i ratei maturano soltanto nei mesi caratterizzati da almeno due settimane di attività lavorativa ad orario pieno.
Normalmente, pero', gli accordi prevedono la garanzia della piena maturazione dei ratei, compresi quelli di ferie, durante tutto il Cds, anche quando per effetto dell'utilizzo della solidarieta' nella misura massima ammessa del 60% con distribuzione verticale le giornate effettivamente lavorate siano meno di 15 in ciascun mese. Pertanto, è ragionevole supporre che la maturazione mensile delle ferie non subisca alcuna contrazione per effetto del contratto di solidarietà”. Deve, altresì, osservarsi che in base alle fonti regolatorie applicabili (cfr. circolare n. CP_8
212/94) ed in coerenza con la finalità e i limiti dello strumento di solidarietà,
l'integrazione salariale può riguardare esclusivamente le ferie maturate e usufruite nel corso di validità del decreto di concessione del contratto di solidarietà. Pertanto, nella gestione delle ferie occorre distinguere quelle maturate in periodi anteriori all'inizio del contratto di solidarietà che non danno diritto all'integrazione salariale. Tutto ciò premesso il postulato espresso dalla posizione della è che le Controparte_7
ferie maturate durante la solidarietà - ma godute dopo la scadenza di tale regime - debbano essere assoggettate al meccanismo del riproporzionamento, con il corollario che il datore di lavoro sarebbe legittimato a recuperare la parte di retribuzione corrisposta in eccesso rispetto al periodo di imputazione delle ferie. L'argomento non persuade.
Deve, anzitutto, convenirsi riguardo al criterio probatorio applicabile nella fattispecie il quale onera colui che agisce in ripetizione di provare la fonte del proprio credito redibitorio e, segnatamente, la mancanza di una causa idonea a giustificare l'avvenuto pagamento. Al riguardo, non sembra ozioso richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte la quale, a più riprese, si è espressa nel senso che “in tema di
6 riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo
(Cass. n. 16917 del 04/10/2012; idem Cass. n. 22862 del 10/11/2010).
Cosicché, chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'"accipiens" l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta (Cass. n. 7501 del 14/05/2012). Di talché, nel caso di specie, incombeva in capo alla il compito di Controparte_7
dimostrare che il pagamento in misura integrale delle giornate di ferie godute dopo la cessazione della solidarietà fosse stato effettuato in misura esorbitante rispetto alla retribuzione comunque e spettante per tale titolo contrattuale (“Ferie retribuite”). Sul punto la questione è chiara ma va ribadita. La doglianza della società appellante e la sua domanda di riproporzionamento non riguarda l'entità delle ferie, vale a dire essa non dissente sulla spettanza in capo al lavoratore delle giornate spettanti quali ferie residue cds e concesse in conformità al piano ferie predisposto e versato in atti, ma si focalizza unicamente sull'aspetto economico, vale a dire sull'importo della retribuzione corrisposta per tali giornate che si assume superiore al dovuto. Ma allora, si osserva, era compito della società fornire, anzitutto, una documentazione certa degli importi liquidati ai lavoratori quale base di cognizione per commisurare le spettanze oggetto di trattenuta alle eccedenze asseritamente erogate. Tale documentazione auspicabilmente ricavabile dalle buste paga emesse nei corrispondenti periodi contrattuali non risulta versata in causa, il che rende impraticabile l'opzione di un confronto comparativo tra le poste in contestazione. Ma vi è di più. Dal momento che non può ritenersi provato che le ferie fruite dai lavoratori fossero state retribuite per intero dall'azienda, rimane priva di base giuridica la presunzione secondo la quale, per il solo fatto che le ferie maturate durante la solidarietà fossero state godute successivamente, il lavoratore avrebbe dovuto legittimamente subire una decurtazione della retribuzione corrisposta in tale periodo. Così operando, infatti, l'azienda non soltanto avrebbe penalizzato l'aspettativa del lavoratore – sia pure riconducibile ai soli contratti di tipo A – di lucrare l'integrazione salariale spettante durante la vigenza dell'ammortizzatore sociale, ma di fatto avrebbe prorogato unilateralmente gli effetti propri della riduzione oraria in un tempo in cui si erano giuridicamente riespansi nella loro totalità tutti gli obblighi giuridici annessi al contratti di lavoro in essere, sia in punto di prestazione dei
7 lavoratori che di integralità della corrispondente retribuzione. D'altra parte – per come condivisibilmente ritenuto dal Giudice di primo grado – la richiesta di restituzione azionata dall'azienda non appare rispondere ad alcun interesse meritevole di tutela. E' noto che le ferie costituiscono oggetto di un diritto costituzionale disciplinato dalla legge (art. 2109 c.c. e art. 10 Legge n. 66/2003 ) la quale assegna anzitutto al datore di lavoro la facoltà di stabilire l'epoca di fruizione nell'ambito dei poteri propri di organizzazione dell'attività imprenditoriale. Orbene, poiché nel caso di specie la scelta di differire le ferie in un periodo successivo a quello di competenza deve plausibilmente ascriversi – in assenza di alcuna prova contraria – ad un atto di gestione dell'imprenditore, può convenirsi che egli, avendo ritenuto maggiormente rispondente ai propri interessi impiegare il lavoratore durante la solidarietà e fruendo già in tale periodo del c.d. riproporzionamento della retribuzione, non aveva titolo ad ulteriormente avvantaggiarsi di tale riduzione anche in una fase caratterizzata dal ripristino delle obbligazioni lavorative. Per le ragioni che precedono deve pronunciarsi la conferma delle sentenze impugnate” (Cfr. Corte di Appello di Palermo Sentenza n.
1119/2019”).
Sulla questione, è intervenuta recentemente la Suprema Corte, la quale nel dichiarare inammissibile il ricorso proposto da avverso la sentenza della CP_7
Corte di Appello richiamata, ha precisato che “La Corte territoriale ha preso in considerazione il fatto costitutivo del diritto alla ripetizione di indebito rilevando – nell'ambito del giudizio di fatto ad essa riservato - che, nel caso di specie, non era stata dimostrata l'erogazione “per intero” delle somme spettanti per le ferie (maturate durante il regime di solidarietà e fruite successivamente); il giudice ha, dunque, esaminato il fatto “storico” e il ricorso si appunta, inammissibilmente, su una diversa valutazione degli elementi istruttori” (Cfr. Cass. 3792/2023).
Alla luce delle considerazioni su esposte e dei principi giurisprudenziali richiamati, deve dichiararsi l'illegittimità delle trattenute operate dalla società convenuta nei confronti dei ricorrenti a titolo di recupero delle ferie maturate durante i plurimi contratti di solidarietà stipulati, nonché durante la vigenza degli ammortizzatori sociali quali la C.I.G.S., gli assegni di solidarietà e ordinari di cui al Fondo di Integrazione
Salariale e gli Assegni Ordinari COVID-19.
Sicché, la società convenuta va condannata alla restituzione in favore dei ricorrenti della sommatoria degli importi trattenuti in busta paga (all.te al ricorso, e come meglio
8 specificati nelle note di trattazione scritte del 27.03.2025) oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Alla luce della soccombenza, la società resistente va condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, tenuto conto: a) dei parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022; b) del valore della controversia;
c) della natura della stessa;
d) della fase introduttiva, di studio e decisionale e dei relativi valori di cui alle citate tabelle, con distrazione in favore dell'avv. Luigi Romano.
P.Q.M.
Dichiara la contumacia di Controparte_7
In accoglimento del ricorso, dichiara l'illegittimità delle trattenute operate alle ricorrenti a titolo recupero ferie maturate e, per l'effetto, condanna l' Controparte_7
alla restituzione in favore dei ricorrenti delle somme illegittimamente trattenute a
[...]
tale titolo in busta paga ovvero in favore di :
€ 373,79; Parte_1
€1.637,84; Parte_2
€1.407,29; Parte_3
€1.133,35; Parte_4
€ 955,75; Parte_5
€ 395,60; Parte_6
€ 1.180,66; Parte_7
€ 1.213,56; Parte_8
€ 399,87; Parte_9
€ 716,95; Parte_10
€ 709,93; Parte_11
€ 686,15; Parte_12
€ 1.249,61; Parte_19
€ 1.493,01; Controparte_2
€ 776,42; Controparte_3
€ 871,74; Controparte_4
€ 832,58; Parte_20
€ 2.378,75; Controparte_6
€ 899,04; Parte_14
€ 927,34; Parte_15
€ 891,54; Parte_16
9 €1.310,17; Parte_17
€1.440,88, Parte_18
oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Condanna, infine, la società resistente alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi €6.000,00 oltre rimborso spese generali
15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Luigi Romano.
Così deciso in Palermo il 1.04.2025
IL GIUDICE
Dante Martino
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