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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 03/06/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 83/2024
Appello sentenza Tribunale di Brindisi
n. 1398 del 26.09.2023 Oggetto: rideterminazione delle spese processuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Caterina Mainolfi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore
Dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia di assistenza, in grado di appello, tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Caterina Legrottaglie Parte_1
Appellante
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
Marcella Mattia
Appellato
FATTO
Con ricorso depositato il 18.11.2022, aveva adito il Tribunale di Brindisi Parte_1 chiedendo che fosse accertato l'inadempimento dell' nel pagamento dei ratei di assegno CP_1 mensile di invalidità civile maturati all'esito dell'accertamento sanitario conseguito con decreto di omologa del 30.5.2022 e che fosse ordinato all' il pagamento degli stessi con decorrenza da CP_1 maggio 2021. Aveva esposto che, nonostante la rituale notifica del decreto di omologa e l'inoltro della relativa documentazione, l' non aveva provveduto al versamento della prestazione CP_1 richiesta.
Costituitosi in giudizio, l' aveva chiesto che venisse dichiarata la cessazione della CP_1 materia del contendere, poiché la liquidazione era avvenuta con provvedimento del 15.12.2022. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere ed ha condannato al pagamento delle spese processuali che ha liquidato in € CP_1
886,00, oltre accessori.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello nella parte relativa alla Parte_1 statuizione sulle spese, laddove il primo giudice, pur avendo posto interamente a carico di le CP_1 spese di lite, le aveva erroneamente liquidate nella somma di € 886,00 anziché in quella maggiore da calcolarsi ex D.M. n.55/2014 e s.m., sulla base del valore della causa individuabile in €
6.380,80, pari a quanto liquidato dall' nel proprio provvedimento. CP_1
L'appellante ha lamentato la violazione dell'art.4 comma 1 del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M.n.37/2018, che, ai fini della liquidazione del compenso, consente una riduzione dei compensi in misura non superiore al 50%.
Ha chiesto quindi che, in parziale riforma della sentenza gravata, la misura delle competenze legali spettanti nel giudizio di primo grado fosse quantificata in € 3.727,00 o, in via subordinata, nella misura ridotta del 50%, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Costituitosi in giudizio l ha chiesto il rigetto dell'avverso gravame. CP_1
All'udienza del 04.04.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato. Il valore della causa in primo grado era pari ad € 6.380,80 (come da comunicazione di liquidazione dell' del 15.12.2022), rientrante nel terzo scaglione del D.M. n.55/2014 e CP_1 successive modifiche.
Le spese processuali sono state regolate dal Tribunale secondo il principio della soccombenza virtuale. Tuttavia, la relativa quantificazione, riportata nella sentenza impugnata, è stata effettuata in misura minore rispetto a quella scaturente dai D.M. n.55/2014 e D.M. n.147/2022.
Pertanto, occorre dare corretta attuazione alle predette norme e riportare la liquidazione delle predette spese all'interno dei criteri ivi stabiliti;
si ritiene di dover applicare il minimo, in considerazione della non particolare complessità giuridica delle questioni affrontate;
non vi sono motivi idonei a determinare la riduzione del minimo tariffario. Quindi, tenendo conto del valore della causa e delle fasi processuali interessate, del mancato espletamento di attività istruttoria e del numero di udienze svolte, in osservanza dei criteri stabiliti dal DM cit. per il terzo scaglione per i giudizi in materia di previdenza (da € 5.201,00 a € 26.000,00), questa Corte reputa congruo liquidare l'importo indicato in dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore che ne ha fatto richiesta. È confermata nel resto l'impugnata sentenza.
Sono disciplinate dal principio di soccombenza anche le spese di questo grado. Infatti, in caso di impugnazione di una sentenza per motivi limitati alle spese processuali, l'esito complessivo della lite a cui rapportare la nuova regolamentazione delle spese, a prescindere dall'esito della decisione sul merito, va verificato sulla base della fondatezza o meno delle censure strettamente attinenti alle spese di giudizio (v. Cass. n.602/2019). La relativa liquidazione tiene conto del valore effettivo della questione dedotta in appello (pari alla differenza tra l'importo riconosciuto in appello e quello liquidato in primo grado), e della richiesta di distrazione ex art.93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce- Sezione lavoro, visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 09/02/2024 da nei confronti Parte_1 di avverso la sentenza del 26/09/2023 n° 1398 del Tribunale di Brindisi, così provvede: CP_1
Accoglie l'appello e, per l'effetto, ridetermina l'importo complessivo delle spese del giudizio di primo grado liquidate in € 1.865,00, oltre accessori e rimborso spese forfettarie del 15% come per legge, con distrazione per l'avv. Caterina Legrottaglie.
Condanna parte appellata al pagamento, in favore di parte appellante, delle spese di questo grado, liquidate in € 247,00, oltre accessori e rimborso spese forfettarie del 15% come per legge, con distrazione per l'avv. Caterina Legrottaglie.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 04/04/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott.ssa Caterina Mainolfi
Appello sentenza Tribunale di Brindisi
n. 1398 del 26.09.2023 Oggetto: rideterminazione delle spese processuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Caterina Mainolfi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore
Dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia di assistenza, in grado di appello, tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Caterina Legrottaglie Parte_1
Appellante
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
Marcella Mattia
Appellato
FATTO
Con ricorso depositato il 18.11.2022, aveva adito il Tribunale di Brindisi Parte_1 chiedendo che fosse accertato l'inadempimento dell' nel pagamento dei ratei di assegno CP_1 mensile di invalidità civile maturati all'esito dell'accertamento sanitario conseguito con decreto di omologa del 30.5.2022 e che fosse ordinato all' il pagamento degli stessi con decorrenza da CP_1 maggio 2021. Aveva esposto che, nonostante la rituale notifica del decreto di omologa e l'inoltro della relativa documentazione, l' non aveva provveduto al versamento della prestazione CP_1 richiesta.
Costituitosi in giudizio, l' aveva chiesto che venisse dichiarata la cessazione della CP_1 materia del contendere, poiché la liquidazione era avvenuta con provvedimento del 15.12.2022. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere ed ha condannato al pagamento delle spese processuali che ha liquidato in € CP_1
886,00, oltre accessori.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello nella parte relativa alla Parte_1 statuizione sulle spese, laddove il primo giudice, pur avendo posto interamente a carico di le CP_1 spese di lite, le aveva erroneamente liquidate nella somma di € 886,00 anziché in quella maggiore da calcolarsi ex D.M. n.55/2014 e s.m., sulla base del valore della causa individuabile in €
6.380,80, pari a quanto liquidato dall' nel proprio provvedimento. CP_1
L'appellante ha lamentato la violazione dell'art.4 comma 1 del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M.n.37/2018, che, ai fini della liquidazione del compenso, consente una riduzione dei compensi in misura non superiore al 50%.
Ha chiesto quindi che, in parziale riforma della sentenza gravata, la misura delle competenze legali spettanti nel giudizio di primo grado fosse quantificata in € 3.727,00 o, in via subordinata, nella misura ridotta del 50%, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Costituitosi in giudizio l ha chiesto il rigetto dell'avverso gravame. CP_1
All'udienza del 04.04.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato. Il valore della causa in primo grado era pari ad € 6.380,80 (come da comunicazione di liquidazione dell' del 15.12.2022), rientrante nel terzo scaglione del D.M. n.55/2014 e CP_1 successive modifiche.
Le spese processuali sono state regolate dal Tribunale secondo il principio della soccombenza virtuale. Tuttavia, la relativa quantificazione, riportata nella sentenza impugnata, è stata effettuata in misura minore rispetto a quella scaturente dai D.M. n.55/2014 e D.M. n.147/2022.
Pertanto, occorre dare corretta attuazione alle predette norme e riportare la liquidazione delle predette spese all'interno dei criteri ivi stabiliti;
si ritiene di dover applicare il minimo, in considerazione della non particolare complessità giuridica delle questioni affrontate;
non vi sono motivi idonei a determinare la riduzione del minimo tariffario. Quindi, tenendo conto del valore della causa e delle fasi processuali interessate, del mancato espletamento di attività istruttoria e del numero di udienze svolte, in osservanza dei criteri stabiliti dal DM cit. per il terzo scaglione per i giudizi in materia di previdenza (da € 5.201,00 a € 26.000,00), questa Corte reputa congruo liquidare l'importo indicato in dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore che ne ha fatto richiesta. È confermata nel resto l'impugnata sentenza.
Sono disciplinate dal principio di soccombenza anche le spese di questo grado. Infatti, in caso di impugnazione di una sentenza per motivi limitati alle spese processuali, l'esito complessivo della lite a cui rapportare la nuova regolamentazione delle spese, a prescindere dall'esito della decisione sul merito, va verificato sulla base della fondatezza o meno delle censure strettamente attinenti alle spese di giudizio (v. Cass. n.602/2019). La relativa liquidazione tiene conto del valore effettivo della questione dedotta in appello (pari alla differenza tra l'importo riconosciuto in appello e quello liquidato in primo grado), e della richiesta di distrazione ex art.93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce- Sezione lavoro, visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 09/02/2024 da nei confronti Parte_1 di avverso la sentenza del 26/09/2023 n° 1398 del Tribunale di Brindisi, così provvede: CP_1
Accoglie l'appello e, per l'effetto, ridetermina l'importo complessivo delle spese del giudizio di primo grado liquidate in € 1.865,00, oltre accessori e rimborso spese forfettarie del 15% come per legge, con distrazione per l'avv. Caterina Legrottaglie.
Condanna parte appellata al pagamento, in favore di parte appellante, delle spese di questo grado, liquidate in € 247,00, oltre accessori e rimborso spese forfettarie del 15% come per legge, con distrazione per l'avv. Caterina Legrottaglie.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 04/04/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott.ssa Caterina Mainolfi