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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/07/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile – Procedure concorsuali
Il Tribunale, composto dai magistrati dott. Mariano Sciacca Presidente dott. Fabio Letterio Ciraolo Giudice rel./est. dott. Alessandro Laurino Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 163/2025 R.G.P.U., promosso da
, nato il [...] a [...] (c.f. ), titolare dell'omonima Parte_1 CodiceFiscale_1 ditta individuale (P. IVA ), rappresentato e difeso, per mandato allegato al presente atto, P.IVA_1 dall'avv. Giuseppe Vassallo RICORRENTE nei confronti di (C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_2 sede in CATANIA (CT) VICOLO VISCUSO 20 CAP 95131 (Numero REA CT – 267724) e della socia accomandataria illimitatamente responsabile , nata a [...] a CP_1
CATANIA (CT) il 31/05/1984 (Codice fiscale: ); C.F._2
RESISTENTI NON COSTITUITI visto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale del debitore;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice relatore in camera di consiglio;
rilevato che dalla documentazione acquisita in atti emerge che con decreto del GIP del Tribunale di Catania del 14/2/2017, per reati tributari sul presupposto, tra l'altro, della simulazione assoluta del trasferimento delle quote di socio accomandatario della società odierna resistente tra RT
e (v. contestazioni nei confronti di ai capi “C” e “F”), è stato disposto CP_1 RT il sequestro preventivo sulle somme nella disponibilità del citato e per equivalente sui beni CP_2 mobili e immobili dello stesso sino alla concorrenza dell'importo ivi indicato;
rilevato che il sequestro risulta iscritto sulle “quote intestate a ” della società RT resistente;
rilevato che il Collegio, con decreto del 17/6/2025, aveva disposto “che il ricorso, il decreto collegiale
1 del 23/4/2025, il verbale del 27/5/2025 e il presente decreto siano notificati immediatamente dalla cancelleria a mezzo pec all'amministratore giudiziario, ferme restando le prescrizioni e gli avvertimenti contenuti per il debitore nel citato decreto del 27/4/2025 avuto riguardo alla nuova udienza come sopra fissata”; rilevato che la cancelleria, giusta nota del 24/6/2025, ha attestato che “con riferimento al fascicolo 163- 1/2025 P.U., ed in particolare al contenuto del decreto del 17.06.2025, di fissazione dell'udienza del 15.07.2025, non è stato possibile effettuare la notifica del suddetto atto all'amministratore giudiziario della società debitrice, in quanto soggetto risultato sconosciuto, non indicato in visura camerale e non rinvenuto nemmeno tramite ulteriori ricerche ed informazioni assunte presso il G.I.P. del Tribunale di Catania che ha disposto il sequestro delle quote societarie”; ritenuto che, a questo punto, il contraddittorio, per quello che si dirà, risulta correttamente instaurato, posto che, nonostante il decreto del GIP sopra indicato (allegato alle informazioni pervenute dal Registro delle Imprese) richiami la simulazione assoluta del trasferimento delle quote tra e RT
, il sequestro non risulta concretamente eseguito sulle predette quote nonostante il relativo CP_1 contenuto, per mancata individuazione dell'amministratore giudiziario e perché formalmente iscritto solo sulle “quote intestate a ”; RT ritenuto, pertanto e per come sopra cennato, che vi è la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza a norma dell'art. 40 CCII, effettuata ai sensi del comma 7 nei confronti della società, come da attestazione di cancelleria, e presso la residenza della socia accomandataria in data 7/5/2025 per l'udienza del 27/5/2025, il tutto nel rispetto del termine dilatorio di legge;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che il debitore ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
rilevato che il ricorrente ha dedotto un credito recato da titolo giudiziale (sentenza) per euro 7.740,00, oltre interessi e spese ivi liquidate;
rilevato che emergono in atti debiti esattoriali, comprensivi di accessori, per euro 1.089.709,61 (v. informazioni dell'agente della riscossione, benché con richiamo alla denominazione precedente della società); rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49 c. 5 CCII, oltre che quella sub art. 2, lett. d), n. 3), CCI;
ritenuto pertanto che ricorre la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
osservato, per quanto concerne la nomina del curatore, il disposto degli artt. 125 e 358 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 38, 40, 41, 42, 49 e 121 CCI;
DICHIARA nella sua contumacia, l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
C.F. ), con sede in (CT) Controparte_1 P.IVA_2 CP_1
VICOLO VISCUSO 20 CAP 95131 (Numero REA CT – 267724) e della socia accomandataria illimitatamente responsabile , nata a Nata a [...] il [...] CP_1
(Codice fiscale: ); C.F._2
NOMINA il dott. Ciraolo Fabio Letterio Giudice delegato per la procedura;
NOMINA l'avv. MARTINA GENOVA Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII - salvo diversa determinazione nel caso in cui sussista una delle cause
2 di incompatibilità di cui all'art. 35 c. 4bis d. lgs. n. 159/2011, come richiamato dal comma 3 dell'art. 125 CCII - con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina dando atto della disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione (art. 126 CCII, come novellato con d. lgs. n. 136/2024); AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale:
- di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
- ove imprenditore soggetto all'obbligo, di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 198 c. 2; STABILISCE il giorno 16/12/2025, ore 10:00 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10 c. 3 CCII;
SEGNALA al Curatore che deve:
- tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
3 - se il debitore o gli amministratori non ottemperano gli obblighi di deposito di cui all'art. 49 c. 3 lett. c) e l'obbligo di cui all'art. 198 c. 2, informare senza indugio il pubblico ministero;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49 c. 4 CCII. Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 25/07/2025 Il Giudice estensore Il Presidente Fabio Letterio Ciraolo Mariano Sciacca
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile – Procedure concorsuali
Il Tribunale, composto dai magistrati dott. Mariano Sciacca Presidente dott. Fabio Letterio Ciraolo Giudice rel./est. dott. Alessandro Laurino Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 163/2025 R.G.P.U., promosso da
, nato il [...] a [...] (c.f. ), titolare dell'omonima Parte_1 CodiceFiscale_1 ditta individuale (P. IVA ), rappresentato e difeso, per mandato allegato al presente atto, P.IVA_1 dall'avv. Giuseppe Vassallo RICORRENTE nei confronti di (C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_2 sede in CATANIA (CT) VICOLO VISCUSO 20 CAP 95131 (Numero REA CT – 267724) e della socia accomandataria illimitatamente responsabile , nata a [...] a CP_1
CATANIA (CT) il 31/05/1984 (Codice fiscale: ); C.F._2
RESISTENTI NON COSTITUITI visto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale del debitore;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice relatore in camera di consiglio;
rilevato che dalla documentazione acquisita in atti emerge che con decreto del GIP del Tribunale di Catania del 14/2/2017, per reati tributari sul presupposto, tra l'altro, della simulazione assoluta del trasferimento delle quote di socio accomandatario della società odierna resistente tra RT
e (v. contestazioni nei confronti di ai capi “C” e “F”), è stato disposto CP_1 RT il sequestro preventivo sulle somme nella disponibilità del citato e per equivalente sui beni CP_2 mobili e immobili dello stesso sino alla concorrenza dell'importo ivi indicato;
rilevato che il sequestro risulta iscritto sulle “quote intestate a ” della società RT resistente;
rilevato che il Collegio, con decreto del 17/6/2025, aveva disposto “che il ricorso, il decreto collegiale
1 del 23/4/2025, il verbale del 27/5/2025 e il presente decreto siano notificati immediatamente dalla cancelleria a mezzo pec all'amministratore giudiziario, ferme restando le prescrizioni e gli avvertimenti contenuti per il debitore nel citato decreto del 27/4/2025 avuto riguardo alla nuova udienza come sopra fissata”; rilevato che la cancelleria, giusta nota del 24/6/2025, ha attestato che “con riferimento al fascicolo 163- 1/2025 P.U., ed in particolare al contenuto del decreto del 17.06.2025, di fissazione dell'udienza del 15.07.2025, non è stato possibile effettuare la notifica del suddetto atto all'amministratore giudiziario della società debitrice, in quanto soggetto risultato sconosciuto, non indicato in visura camerale e non rinvenuto nemmeno tramite ulteriori ricerche ed informazioni assunte presso il G.I.P. del Tribunale di Catania che ha disposto il sequestro delle quote societarie”; ritenuto che, a questo punto, il contraddittorio, per quello che si dirà, risulta correttamente instaurato, posto che, nonostante il decreto del GIP sopra indicato (allegato alle informazioni pervenute dal Registro delle Imprese) richiami la simulazione assoluta del trasferimento delle quote tra e RT
, il sequestro non risulta concretamente eseguito sulle predette quote nonostante il relativo CP_1 contenuto, per mancata individuazione dell'amministratore giudiziario e perché formalmente iscritto solo sulle “quote intestate a ”; RT ritenuto, pertanto e per come sopra cennato, che vi è la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza a norma dell'art. 40 CCII, effettuata ai sensi del comma 7 nei confronti della società, come da attestazione di cancelleria, e presso la residenza della socia accomandataria in data 7/5/2025 per l'udienza del 27/5/2025, il tutto nel rispetto del termine dilatorio di legge;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che il debitore ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
rilevato che il ricorrente ha dedotto un credito recato da titolo giudiziale (sentenza) per euro 7.740,00, oltre interessi e spese ivi liquidate;
rilevato che emergono in atti debiti esattoriali, comprensivi di accessori, per euro 1.089.709,61 (v. informazioni dell'agente della riscossione, benché con richiamo alla denominazione precedente della società); rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49 c. 5 CCII, oltre che quella sub art. 2, lett. d), n. 3), CCI;
ritenuto pertanto che ricorre la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
osservato, per quanto concerne la nomina del curatore, il disposto degli artt. 125 e 358 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 38, 40, 41, 42, 49 e 121 CCI;
DICHIARA nella sua contumacia, l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
C.F. ), con sede in (CT) Controparte_1 P.IVA_2 CP_1
VICOLO VISCUSO 20 CAP 95131 (Numero REA CT – 267724) e della socia accomandataria illimitatamente responsabile , nata a Nata a [...] il [...] CP_1
(Codice fiscale: ); C.F._2
NOMINA il dott. Ciraolo Fabio Letterio Giudice delegato per la procedura;
NOMINA l'avv. MARTINA GENOVA Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII - salvo diversa determinazione nel caso in cui sussista una delle cause
2 di incompatibilità di cui all'art. 35 c. 4bis d. lgs. n. 159/2011, come richiamato dal comma 3 dell'art. 125 CCII - con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina dando atto della disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione (art. 126 CCII, come novellato con d. lgs. n. 136/2024); AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale:
- di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
- ove imprenditore soggetto all'obbligo, di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 198 c. 2; STABILISCE il giorno 16/12/2025, ore 10:00 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10 c. 3 CCII;
SEGNALA al Curatore che deve:
- tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
3 - se il debitore o gli amministratori non ottemperano gli obblighi di deposito di cui all'art. 49 c. 3 lett. c) e l'obbligo di cui all'art. 198 c. 2, informare senza indugio il pubblico ministero;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49 c. 4 CCII. Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 25/07/2025 Il Giudice estensore Il Presidente Fabio Letterio Ciraolo Mariano Sciacca
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