Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/02/2025, n. 1346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1346 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna
Picciotti
Alla udienza del 19/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 21842/2022 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._1
CHIRICO MARILENA, con elezione di domicilio in VIA DOMENICO
FONTANA 47/E, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
, con il patrocinio dell'avv. ANNA DI STEFANO, con elezione CP_2 di domicilio in VIA DE GASPERI 55 NAPOLI;
RESISTENTE
OGGETTO: opp ATPO
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29-11-2022, parte ricorrente ha instaurato il giudizio ex art. 445 bis, c.p.c., co.6, contestando l'esito dell'accertamento tecnico preventivo a seguito del quale il CTU ha escluso la sussistenza del requisito sanitario utile ai fini della prestazione dell'indennità di accompagnamento e dello status di disabilità grave, di cui alla domanda amministrativa del 30-6-2020; ha chiesto, pertanto,
l'accertamento giudiziale del diritto alla prestazione richiesta e il pagamento dei ratei scaduti, oltre accessori.
*****
L'art 445 bis cpc prevede: Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
La domanda è tempestiva perché azionata nel termine di trenta giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso di cui al comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c..
Essa è, altresì, ammissibile. L'onere di specificità dei motivi della contestazione deve ritenersi assolto allorquando, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, l'atto introduttivo del giudizio prospetti un vizio dell'elaborato peritale vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato astrattamente idoneo a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU in quanto scientificamente errate o perché non rispondenti alla condizione patologica risultante dalla documentazione medica posta a sostegno della pretesa.
Nella specie deve ritenersi soddisfatto il requisito richiesto ai fini dell'ammissibilità della domanda avendo parte attrice lamentato la omessa valutazione da parte del CTU del deficit deambulatorio, dovuto alla neuropatia diabetica agli arti inferiori, del deficit visivo, della vasculopatia cerebrale cronica e dei deficit mnesici a breve termine.
E le censure, nel merito, a seguito del rinnovo delle operazioni peritali sono risultate parzialmente fondate.
2 Il CTU, con motivazione esente da lacune o errori che può essere integralmente condivisa, ha ritenuto che il ricorrente sia affetto da
Cardiopatia ischemica – ipertensiva in paziente con blocco atrio – ventricolare;
vasculopatia cerebrale cronica con marcati deficit cognitivi e rallentamento ideo motorio ed involuzione marcata di tipo senile;
malattia artrosica a discreto impegno funzionale in paziente con deambulazione rallentata e cambi posturali difficoltosi;
diabete mellito non insulino dipendente, con neuroangiopatie periferiche e severo impaccio motorio;
incontinenza sfinterica urinaria
Il CTU ha, quindi, affermato che le suddette infermità possono considerarsi preesistenti alla data di presentazione della domanda amministrativa e che successivamente all'epoca di presentazione della domanda amministrativa si è verificato aggravamento della patologia neuropsichica e a carico della sfera motoria.
Da ciò ha tratto la conclusione che il periziando ha bisogno di assistenza continua, in quanto non in grado di compiere autonomamente gli atti strumentali della vita quotidiana e che, per la natura e la gravità delle infermità rilevate, sia, altresì, disabile in situazione di gravità con necessità di assistenza continuativa globale e permanente (L. 104/92 comma 1 e 3, art. 3). Secondo il CTU, l'epoca in cui il quadro patologico ha raggiunto dimensioni invalidanti di siffatta gravità può farsi risalire, in via presuntiva, al mese di luglio 2023, in rapporto all'evidenziato carattere evolutivo e progressivo del deterioramento cognitivo e motorio.
Le conclusioni del CTU trovano piena giustificazione nelle patologie accertate, che trovano riscontro nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante. Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione e l'affermazione della sussistenza delle condizioni sanitarie come accertate nella relazione del
CTU, dott. . Persona_1
Non può, invece, dichiararsi il diritto del periziando alla prestazione dell'indennità di accompagnamento alla luce dell'insegnamento della Suprema Corte (v. Cass. nn. 6084/2014, 27010/2018, 9755/2019) in materia di limiti del giudizio di cognizione ex art. 445 bis c.p.c..
In ragione dello spostamento della decorrenza del requisito sanitario in data successiva al deposito del ricorso in opposizione ad ATP, si ritiene sussistere motivi per compensare per un 4/5 le spese dell'intero procedimento, che, per il resto, seguono la soccombenza e si liquidano, in
3 ragione della serialità della controversia, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunziando: a) dichiara sussistere in favore di il requisito sanitario ai CP_1 fini dell'indennità di accompagnamento e dello status di disabilità con gravità dalla data dell'1-7-2023; b) condanna l' alla rifusione, per 1/5, rifusione delle spese di lite in CP_2 favore del ricorrente che si liquidano in complessivi € 4.500,00, omprensivi di spese forfettarie, oltre Iva e Cpa con attribuzione all'avv. Antistatario.
Così deciso in data 19/02/2025 . il Giudice
Dott. Giovanna Picciotti
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