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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 16/07/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. n.488/2020 R.G.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Sezione Lavoro
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Monica Sgarro Consigliere
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere ausiliario ha emesso, a seguito di lettura in udienza del dispositivo, la seguente
SENTENZA
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 9 luglio 2025, nella causa avente ad oggetto
“successione di appalti_contratto a tempo parziale”
tra
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, tutti rappr. e dif. da avv. Luca Bosco Appellanti Parte_6
contro in persona del legale rappresentante p.t., Appellata Controparte_1
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 11 dicembre 2020 gli appellanti tutti sopra indicati impugnavano la sentenza resa in data 11 giugno 2020 dal Tribunale di Taranto in funzione di Giudice del Lavoro, con cui veniva rigettata la domanda a mezzo della quale il ricorrenti ed oggi appellanti, premesso di prestare attività lavorativa alle dipendenze della Controparte_1 presso il cantiere di Laterza dal 18 luglio 2017, chiamavano in giudizio la datrice di lavoro per ottenere la trasformazione del contratto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, il pagamento delle differenze retributive a titolo di ristoro del danno, chiedendo altresì in via subordinata la determinazione delle modalità temporali di svolgimento della propria prestazione lavorativa.
La si costituiva in primo grado;
non si è costituita nel presente grado di Controparte_1 giudizio.
---§§ooo§§---
La vicenda giudiziaria che qui occupa muove dall'assunzione degli appellanti da parte della
[...] ai sensi dell'art. 6 del CCNL FISE Assoambiente (“Avvicendamento di imprese CP_1 nella gestione dell'appalto/affidamento di servizi”), che così dispone: comma 2“In coerenza con quanto previsto dal D. Lgs. n. 36/2023, in caso di avvicendamento nella gestione dell'appalto/affidamento di servizi, di cui al precedente art. 3, tra imprese che applicano il presente CCNL, anche per obbligo stabilito dal capitolato, relativamente al subentro nella gestione e del rapporto di lavoro del personale le stesse sono tenute ad attenersi alla procedura e agli adempimenti del presente articolo. Alla scadenza del contratto di appalto/affidamento ovvero in caso di revoca della gestione del servizio, il rapporto di lavoro tra l'azienda cessante e il personale a tempo indeterminato addetto in via ordinaria o prevalente allo specifico appalto/affidamento è risolto, salvo diverso accordo tra le parti, a termini dell'art. 3 della Legge n. 604/1966, con la corresponsione di quanto dovuto al personale stesso per effetto di tale risoluzione. In deroga all'art. 69 del presente CCNL, il preavviso è di 15 giorni calendariali rispetto alla data di scadenza effettiva del contratto di appalto/affidamento in essere ovvero rispetto alla data di cessazione anticipata della gestione del servizio per effetto di revoca. Qualora la data di notifica della revoca non consenta di osservare il predetto termine, il preavviso è ridotto a 8 giorni calendariali.
Comma 3: L'azienda subentrante assume ex novo, senza effettuazione del periodo di prova, tutto il personale in forza a tempo indeterminato - ivi compreso quello in aspettativa ai sensi dell'art. 31 della Legge n. 300/1970 nonché quello di cui all'art. 57, lett. E del presente CCNL addetto in via ordinaria o prevalente allo specifico appalto/affidamento che risulti in forza presso l'azienda cessante nel periodo dei 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione in appalto/affidamento previsto dal bando di gara e alla scadenza effettiva del contratto di appalto”. Tale articolo garantisce quindi il passaggio diretto presso il nuovo appaltatore del servizio.
Nel caso che qui occupa si tratta del servizio di raccolta di rifiuti urbani. Non è controverso che il rapporto di lavoro è a tempo parziale.
---§§ooo§§---
1.Lamentano gli appellanti con primo motivo di appello la erronea interpretazione dell'art. 6 citato nonché in ordine alla violazione dell'art. 5 D.Lgs. n. 81/2015. Si dolgono che il Giudice, nella parte di sentenza in cui afferma che “Sebbene il passaggio diretto supponga la cessazione del precedente rapporto di lavoro e la costituzione di uno nuovo presso il datore di lavoro subentrante nell'appalto è altresì vero che questa nuova obbligazione a contrarre trova nel precedente rapporto le clausole pattizie da incorporare nel nuovo schema negoziale, clausole che, se non modificate, continuano ad applicarsi;
il vincolo contrattuale obbliga il nuovo appaltatore ad assumere i dipendenti impegnati nell'appalto e ad offrire loro le medesime condizioni di lavoro, e fra queste non è pensabile che debba essere esclusa la pattuizione relativa all'orario di lavoro, che se valido nell'ambito del precedente rapporto, permane anche in quello instaurato ex novo (come l'indicazione delle mansioni, la qualifica, il luogo di lavoro ecc.)”, abbia erroneamente equiparato gli effetti di un passaggio diretto dettato dalla clausola sociale di cui all'art. 6 CCNL sopra citato con quelli propri di un trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c. Affermano in sostanza che se l'art. 6 ha la finalità di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, sarebbe altrettanto vero che tale stabilità occupazionale non si traduca necessariamente nell'obbligo di mantenere le medesime tutele di lavoro garantite dal precedente datore di lavoro, se il passaggio di appalto non coincide, come nel caso di specie, con un trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c.
Ora, esaminando gli atti del giudizio di primo grado, ci si avvede che nell'ambito di attività di servizi nel settore dell'ecologia e dell'ambiente in particolare, la gestisce a far Controparte_1 data dal 18 luglio 2017, giusta ordinanza n. 50 del 17 luglio 2017 del Comune di Laterza, il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti presso detto comune (All. 5 parte convenuta fascicolo di 1° grado).
Il Comune di Laterza infatti provvedeva ad emanare la predetta ordinanza con carattere di estrema urgenza a fronte delle gravissime problematiche verificatesi con il precedente gestore –
[...] - e nella necessità di garantire il servizio pubblico, utilizzando il personale già Controparte_2 in forza alla predetta società, agli stessi patti e condizioni lavorative applicate agli stessi dal gestore precedente, come espressamente indicato tra l'altro nella e-mail del 18 luglio 2017 allegata (All. 6 fascicolo di primo grado della si legge nella detta e-mail “Con l'allegata ordinanza CP_1 sindacale n. 50 del 17 luglio 2017, il Sindaco del Comune di Laterza a seguito della rinuncia ad espletare il servizio appaltato da parte di ha disposto l'affidamento Controparte_2 Cont del servizio alla ggiudicataria della gara di ambito ARO TA/2.
Nel predetto atto il Sindaco, nel disciplinare il passaggio, ha disposto che la ditta uscente si adoperi per garantire la continuità del servizio senza provocare interruzioni che comporterebbero la compromissione delle condizioni igienico-sanitarie del luogo.
Per quanto precede è opportuno che le imprese destinatarie dell'ordinanza si adoperino per garantire quanto segue:
la continuità del servizio senza alcuna interruzione nella raccolta dei rifiuti urbani già dalla giornata odierna.
la possibilità di utilizzo di mezzi ed attrezzature già in uso nel cantiere fino al perfezionamento dell'iter necessario per la sostituzione.
l'immediato passaggio diretto del personale alle condizioni di cui ai tabellari forniti dall'azienda uscente.)”.
La società procedeva all'acquisizione di tutto personale e dei mezzi utilizzati Controparte_1 dal precedente appaltatore applicando ai lavoratori le precedenti condizioni contrattuali, così come imposto dalla stazione appaltante e così come risultante dalla lista prodotta dal precedente gestore
(All. 7 fascicolo di primo grado della CP_1
---§§ooo§§--- Ciò posto, parte appellante esclude in primis la ricorrenza nel caso di specie delle condizioni di cui all'art. 2112 c.c., assertivamente applicato dal Giudice di prime cure.
A fronte di tale censura, questa Corte ritiene doverosamente ricordare la sentenza del del 24 ottobre
2024 n. 27607 con cui la Suprema Corte procede dapprima alla ricognizione del dato normativo di riferimento: l'art. 29, comma 3, del D.Lgs. n. 276 del 2003, come novellato dall'art. 30, Legge n. 122 del 2016, emanato in ossequio alla Direttiva 2001/23/CE, a norma del quale “L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda”,
Come rilevato dalla Corte di Cassazione, il legislatore ha “ribaltato la prospettiva precedente (ossia la formulazione originale dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276 del 2003, ove si escludeva che il cambio di appalto integrasse un trasferimento di azienda), ed ha ritenuto che - in caso di appalto genuino da parte di un nuovo appaltatore ossia di un imprenditore che abbia propria struttura organizzativa ed operativa - opera una sorta di presunzione di operatività dell'art. 2112 c.c., per cui il cambio di appalto costituisce un trasferimento di azienda, a meno che la società subentrante sia caratterizzata da "elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa"”. Dunque, solo in presenza di circostanze tali da determinare una discontinuità fra la precedente organizzazione produttiva e quella nuova si potrà escludere l'applicabilità dell'art. 2112 c.c.
Gli appellanti, facendo riferimento alle testimonianze (cui si rimanda, e richiamate nell'atto di appello, testi e ), escludono nel caso che qui occupa la sussistenza nel caso di Tes_1 Tes_2 specie della ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art. 2112 c.c., che a loro dire il Giudice di prime cure avrebbe sostanzialmente riportato alla previsione di cui all'art. 6 CCNL citato.
---§§ooo§§---
Ora, osserva questa Corte che con l'entrata in vigore della legge 122/2016 sono stati introdotti i requisiti che, nei casi di cambio di appalto, il nuovo appaltatore deve possedere affinché possa escludersi che si sia in presenza di fattispecie assimilabili al trasferimento d'azienda.
La riforma normativa in oggetto non può, peraltro, prescindere da un confronto con quelle che sono le previsioni risultanti da specifici contratti collettivi nazionali, quali espressione dell'incontro della volontà e determinazione delle parti sociali, in relazione alla disciplina propria del cambio appalto ivi espressamente contemplata.
Non può, infatti, non darsi atto che la vigente contrattazione collettiva, come ad esempio nel settore della vigilanza nonché in quello delle imprese di pulizia e dei servizi integrati, configura il cambio appalto quale ipotesi riconducibile ad una cessazione del rapporto di lavoro con l'impresa cessante ed una assunzione ex novo alle dipendenze del nuovo appaltatore, così escludendo la configurabilità di un trasferimento di azienda di cui all'art. 2112 c.c. con passaggio senza soluzione di continuità dei lavoratori alle dipendenze del nuovo soggetto titolare dell'appalto.
Ora, tirando le fila di tutto quanto sopra esposto, rileva questa Corte che ciò che si evince dalla lettura della sentenza impugnata è che il Giudice di prime cure non ha inteso di fatto richiamare come applicabile la norma di cui all'art. 2112 c.c., ma ha correttamente applicato la clausola sociale di cui all'art. 6 CCNL FISE Assoambiente (“Avvicendamento di imprese nella gestione dell'appalto/affidamento di servizi”), in principio di questa motivazione compiutamente riportata, immediatamente applicabile alle imprese di pulizia e servizi integrati, settore di riferimento dei rapporti di lavoro degli appellanti.
E' corretto dunque l'impianto motivazionale della sentenza di primo grado, laddove si legge: “E' pacifico fra le Parti che i litisconsorti sono stati assunti dalla convenuta in forza dell'art. 6 del CCNL FISE Assoambiente, che garantisce il passaggio diretto presso il nuovo appaltatore del servizio (nella specie di rifiuti urbani); è altresì pacifico che presso il precedente datore di lavoro il contratto di lavoro ea a tempo parziale.
Sebbene il passaggio diretto supponga la cessazione del precedente rapporto di lavoro e la costituzione del nuovo presso il datore di lavoro subentrante nell'appalto, è altresì vero che questa obbligazione a contrarre trova nel precedente rapporto le clausole pattizie da incorporare nel nuovo schema negoziale, clausole che, se non modificate, continuano ad applicarsi.
E se così è – e questa Corte pienamente condivide la motivazione sopra esposta – è altresì conseguenziale che, come in motivazione di primo grado, il vincolo contrattuale obbliga il nuovo appaltatore ad assumere i dipendenti impegnati nell'appalto ed a offrire loro le medesime condizioni di lavoro e, tra queste, non è pensabile che debba essere esclusa la pattuizione relativa all'orario di lavoro, che se valida nell'ambito del precedente rapporto, permane anche in quello instaurato ex novo (come l'indicazione delle mansioni, la qualifica, il luogo di lavoro ecc.). Osserva a tal punto questa Corte, come già esposto dal Giudice di prime cure, che mai è stata posta in discussione dagli appellanti la validità della pattuizione avente ad oggetto il lavoro a tempo parziale presso l'appaltatore uscente, anche i nuovo contratto di lavoro, in quanto sorto in adempimento della clausola sociale che rimanda alle condizioni applicate- ovvero passaggio diretto
– deve ritenersi a tempo parziale.
Viene meno dunque, alla luce di tali chiare e stringenti considerazioni, ogni ulteriore doglianza degli appellanti, quali il contratto scritto per il lavoro a tempo parziale, attesochè il nuovo rapporto si modula sul precedente, e la richiesta a questa Corte di rideterminare l'orario di lavoro, istanza assorbita dai precedenti motivi.
L'appello pertanto, risultando infondato, va rigettato.
Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione dell'appellata.
p.q.m.
Rigetta l'appello.
Nulla per le spese.
Taranto, 9 luglio 2025
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Sezione Lavoro
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Monica Sgarro Consigliere
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere ausiliario ha emesso, a seguito di lettura in udienza del dispositivo, la seguente
SENTENZA
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 9 luglio 2025, nella causa avente ad oggetto
“successione di appalti_contratto a tempo parziale”
tra
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, tutti rappr. e dif. da avv. Luca Bosco Appellanti Parte_6
contro in persona del legale rappresentante p.t., Appellata Controparte_1
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 11 dicembre 2020 gli appellanti tutti sopra indicati impugnavano la sentenza resa in data 11 giugno 2020 dal Tribunale di Taranto in funzione di Giudice del Lavoro, con cui veniva rigettata la domanda a mezzo della quale il ricorrenti ed oggi appellanti, premesso di prestare attività lavorativa alle dipendenze della Controparte_1 presso il cantiere di Laterza dal 18 luglio 2017, chiamavano in giudizio la datrice di lavoro per ottenere la trasformazione del contratto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, il pagamento delle differenze retributive a titolo di ristoro del danno, chiedendo altresì in via subordinata la determinazione delle modalità temporali di svolgimento della propria prestazione lavorativa.
La si costituiva in primo grado;
non si è costituita nel presente grado di Controparte_1 giudizio.
---§§ooo§§---
La vicenda giudiziaria che qui occupa muove dall'assunzione degli appellanti da parte della
[...] ai sensi dell'art. 6 del CCNL FISE Assoambiente (“Avvicendamento di imprese CP_1 nella gestione dell'appalto/affidamento di servizi”), che così dispone: comma 2“In coerenza con quanto previsto dal D. Lgs. n. 36/2023, in caso di avvicendamento nella gestione dell'appalto/affidamento di servizi, di cui al precedente art. 3, tra imprese che applicano il presente CCNL, anche per obbligo stabilito dal capitolato, relativamente al subentro nella gestione e del rapporto di lavoro del personale le stesse sono tenute ad attenersi alla procedura e agli adempimenti del presente articolo. Alla scadenza del contratto di appalto/affidamento ovvero in caso di revoca della gestione del servizio, il rapporto di lavoro tra l'azienda cessante e il personale a tempo indeterminato addetto in via ordinaria o prevalente allo specifico appalto/affidamento è risolto, salvo diverso accordo tra le parti, a termini dell'art. 3 della Legge n. 604/1966, con la corresponsione di quanto dovuto al personale stesso per effetto di tale risoluzione. In deroga all'art. 69 del presente CCNL, il preavviso è di 15 giorni calendariali rispetto alla data di scadenza effettiva del contratto di appalto/affidamento in essere ovvero rispetto alla data di cessazione anticipata della gestione del servizio per effetto di revoca. Qualora la data di notifica della revoca non consenta di osservare il predetto termine, il preavviso è ridotto a 8 giorni calendariali.
Comma 3: L'azienda subentrante assume ex novo, senza effettuazione del periodo di prova, tutto il personale in forza a tempo indeterminato - ivi compreso quello in aspettativa ai sensi dell'art. 31 della Legge n. 300/1970 nonché quello di cui all'art. 57, lett. E del presente CCNL addetto in via ordinaria o prevalente allo specifico appalto/affidamento che risulti in forza presso l'azienda cessante nel periodo dei 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione in appalto/affidamento previsto dal bando di gara e alla scadenza effettiva del contratto di appalto”. Tale articolo garantisce quindi il passaggio diretto presso il nuovo appaltatore del servizio.
Nel caso che qui occupa si tratta del servizio di raccolta di rifiuti urbani. Non è controverso che il rapporto di lavoro è a tempo parziale.
---§§ooo§§---
1.Lamentano gli appellanti con primo motivo di appello la erronea interpretazione dell'art. 6 citato nonché in ordine alla violazione dell'art. 5 D.Lgs. n. 81/2015. Si dolgono che il Giudice, nella parte di sentenza in cui afferma che “Sebbene il passaggio diretto supponga la cessazione del precedente rapporto di lavoro e la costituzione di uno nuovo presso il datore di lavoro subentrante nell'appalto è altresì vero che questa nuova obbligazione a contrarre trova nel precedente rapporto le clausole pattizie da incorporare nel nuovo schema negoziale, clausole che, se non modificate, continuano ad applicarsi;
il vincolo contrattuale obbliga il nuovo appaltatore ad assumere i dipendenti impegnati nell'appalto e ad offrire loro le medesime condizioni di lavoro, e fra queste non è pensabile che debba essere esclusa la pattuizione relativa all'orario di lavoro, che se valido nell'ambito del precedente rapporto, permane anche in quello instaurato ex novo (come l'indicazione delle mansioni, la qualifica, il luogo di lavoro ecc.)”, abbia erroneamente equiparato gli effetti di un passaggio diretto dettato dalla clausola sociale di cui all'art. 6 CCNL sopra citato con quelli propri di un trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c. Affermano in sostanza che se l'art. 6 ha la finalità di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, sarebbe altrettanto vero che tale stabilità occupazionale non si traduca necessariamente nell'obbligo di mantenere le medesime tutele di lavoro garantite dal precedente datore di lavoro, se il passaggio di appalto non coincide, come nel caso di specie, con un trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c.
Ora, esaminando gli atti del giudizio di primo grado, ci si avvede che nell'ambito di attività di servizi nel settore dell'ecologia e dell'ambiente in particolare, la gestisce a far Controparte_1 data dal 18 luglio 2017, giusta ordinanza n. 50 del 17 luglio 2017 del Comune di Laterza, il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti presso detto comune (All. 5 parte convenuta fascicolo di 1° grado).
Il Comune di Laterza infatti provvedeva ad emanare la predetta ordinanza con carattere di estrema urgenza a fronte delle gravissime problematiche verificatesi con il precedente gestore –
[...] - e nella necessità di garantire il servizio pubblico, utilizzando il personale già Controparte_2 in forza alla predetta società, agli stessi patti e condizioni lavorative applicate agli stessi dal gestore precedente, come espressamente indicato tra l'altro nella e-mail del 18 luglio 2017 allegata (All. 6 fascicolo di primo grado della si legge nella detta e-mail “Con l'allegata ordinanza CP_1 sindacale n. 50 del 17 luglio 2017, il Sindaco del Comune di Laterza a seguito della rinuncia ad espletare il servizio appaltato da parte di ha disposto l'affidamento Controparte_2 Cont del servizio alla ggiudicataria della gara di ambito ARO TA/2.
Nel predetto atto il Sindaco, nel disciplinare il passaggio, ha disposto che la ditta uscente si adoperi per garantire la continuità del servizio senza provocare interruzioni che comporterebbero la compromissione delle condizioni igienico-sanitarie del luogo.
Per quanto precede è opportuno che le imprese destinatarie dell'ordinanza si adoperino per garantire quanto segue:
la continuità del servizio senza alcuna interruzione nella raccolta dei rifiuti urbani già dalla giornata odierna.
la possibilità di utilizzo di mezzi ed attrezzature già in uso nel cantiere fino al perfezionamento dell'iter necessario per la sostituzione.
l'immediato passaggio diretto del personale alle condizioni di cui ai tabellari forniti dall'azienda uscente.)”.
La società procedeva all'acquisizione di tutto personale e dei mezzi utilizzati Controparte_1 dal precedente appaltatore applicando ai lavoratori le precedenti condizioni contrattuali, così come imposto dalla stazione appaltante e così come risultante dalla lista prodotta dal precedente gestore
(All. 7 fascicolo di primo grado della CP_1
---§§ooo§§--- Ciò posto, parte appellante esclude in primis la ricorrenza nel caso di specie delle condizioni di cui all'art. 2112 c.c., assertivamente applicato dal Giudice di prime cure.
A fronte di tale censura, questa Corte ritiene doverosamente ricordare la sentenza del del 24 ottobre
2024 n. 27607 con cui la Suprema Corte procede dapprima alla ricognizione del dato normativo di riferimento: l'art. 29, comma 3, del D.Lgs. n. 276 del 2003, come novellato dall'art. 30, Legge n. 122 del 2016, emanato in ossequio alla Direttiva 2001/23/CE, a norma del quale “L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda”,
Come rilevato dalla Corte di Cassazione, il legislatore ha “ribaltato la prospettiva precedente (ossia la formulazione originale dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276 del 2003, ove si escludeva che il cambio di appalto integrasse un trasferimento di azienda), ed ha ritenuto che - in caso di appalto genuino da parte di un nuovo appaltatore ossia di un imprenditore che abbia propria struttura organizzativa ed operativa - opera una sorta di presunzione di operatività dell'art. 2112 c.c., per cui il cambio di appalto costituisce un trasferimento di azienda, a meno che la società subentrante sia caratterizzata da "elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa"”. Dunque, solo in presenza di circostanze tali da determinare una discontinuità fra la precedente organizzazione produttiva e quella nuova si potrà escludere l'applicabilità dell'art. 2112 c.c.
Gli appellanti, facendo riferimento alle testimonianze (cui si rimanda, e richiamate nell'atto di appello, testi e ), escludono nel caso che qui occupa la sussistenza nel caso di Tes_1 Tes_2 specie della ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art. 2112 c.c., che a loro dire il Giudice di prime cure avrebbe sostanzialmente riportato alla previsione di cui all'art. 6 CCNL citato.
---§§ooo§§---
Ora, osserva questa Corte che con l'entrata in vigore della legge 122/2016 sono stati introdotti i requisiti che, nei casi di cambio di appalto, il nuovo appaltatore deve possedere affinché possa escludersi che si sia in presenza di fattispecie assimilabili al trasferimento d'azienda.
La riforma normativa in oggetto non può, peraltro, prescindere da un confronto con quelle che sono le previsioni risultanti da specifici contratti collettivi nazionali, quali espressione dell'incontro della volontà e determinazione delle parti sociali, in relazione alla disciplina propria del cambio appalto ivi espressamente contemplata.
Non può, infatti, non darsi atto che la vigente contrattazione collettiva, come ad esempio nel settore della vigilanza nonché in quello delle imprese di pulizia e dei servizi integrati, configura il cambio appalto quale ipotesi riconducibile ad una cessazione del rapporto di lavoro con l'impresa cessante ed una assunzione ex novo alle dipendenze del nuovo appaltatore, così escludendo la configurabilità di un trasferimento di azienda di cui all'art. 2112 c.c. con passaggio senza soluzione di continuità dei lavoratori alle dipendenze del nuovo soggetto titolare dell'appalto.
Ora, tirando le fila di tutto quanto sopra esposto, rileva questa Corte che ciò che si evince dalla lettura della sentenza impugnata è che il Giudice di prime cure non ha inteso di fatto richiamare come applicabile la norma di cui all'art. 2112 c.c., ma ha correttamente applicato la clausola sociale di cui all'art. 6 CCNL FISE Assoambiente (“Avvicendamento di imprese nella gestione dell'appalto/affidamento di servizi”), in principio di questa motivazione compiutamente riportata, immediatamente applicabile alle imprese di pulizia e servizi integrati, settore di riferimento dei rapporti di lavoro degli appellanti.
E' corretto dunque l'impianto motivazionale della sentenza di primo grado, laddove si legge: “E' pacifico fra le Parti che i litisconsorti sono stati assunti dalla convenuta in forza dell'art. 6 del CCNL FISE Assoambiente, che garantisce il passaggio diretto presso il nuovo appaltatore del servizio (nella specie di rifiuti urbani); è altresì pacifico che presso il precedente datore di lavoro il contratto di lavoro ea a tempo parziale.
Sebbene il passaggio diretto supponga la cessazione del precedente rapporto di lavoro e la costituzione del nuovo presso il datore di lavoro subentrante nell'appalto, è altresì vero che questa obbligazione a contrarre trova nel precedente rapporto le clausole pattizie da incorporare nel nuovo schema negoziale, clausole che, se non modificate, continuano ad applicarsi.
E se così è – e questa Corte pienamente condivide la motivazione sopra esposta – è altresì conseguenziale che, come in motivazione di primo grado, il vincolo contrattuale obbliga il nuovo appaltatore ad assumere i dipendenti impegnati nell'appalto ed a offrire loro le medesime condizioni di lavoro e, tra queste, non è pensabile che debba essere esclusa la pattuizione relativa all'orario di lavoro, che se valida nell'ambito del precedente rapporto, permane anche in quello instaurato ex novo (come l'indicazione delle mansioni, la qualifica, il luogo di lavoro ecc.). Osserva a tal punto questa Corte, come già esposto dal Giudice di prime cure, che mai è stata posta in discussione dagli appellanti la validità della pattuizione avente ad oggetto il lavoro a tempo parziale presso l'appaltatore uscente, anche i nuovo contratto di lavoro, in quanto sorto in adempimento della clausola sociale che rimanda alle condizioni applicate- ovvero passaggio diretto
– deve ritenersi a tempo parziale.
Viene meno dunque, alla luce di tali chiare e stringenti considerazioni, ogni ulteriore doglianza degli appellanti, quali il contratto scritto per il lavoro a tempo parziale, attesochè il nuovo rapporto si modula sul precedente, e la richiesta a questa Corte di rideterminare l'orario di lavoro, istanza assorbita dai precedenti motivi.
L'appello pertanto, risultando infondato, va rigettato.
Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione dell'appellata.
p.q.m.
Rigetta l'appello.
Nulla per le spese.
Taranto, 9 luglio 2025
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella