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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/12/2025, n. 18090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18090 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
TA IE Presidente
Cecilia Pratesi CE rel.
FA IA CE
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 49063/2024, vertente
TRA
(NAPOLI (NA), 30/07/1972), con il patrocinio dell'avv. SALVATORE Parte_1
PESCE;
ricorrente
E
(CERCOLA (NA), 21/03/1976), con il patrocinio dell'avv. Maddalena CP_1 CAROTENUTO e SABATINO SAVERIO;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha domandato al Tribunale di Roma di dichiarare la cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio concordatario contratto in data 06/06/2015 con;
ha riferito CP_1 che tra i coniugi era intervenuta separazione personale sin dal 5.03.2024, data in cui hanno sottoscritto, previa convenzione, l'accordo di negoziazione assistita ex art. 6 d.l. 132/2014, che da allora non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, e che era decorso il termine previsto dall' art. 3 n. 2 lettera b) della legge 898/70 e ricorrevano quindi i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione.
nel costituirsi ha aderito alla domanda di cessazione degli effetti civili del CP_1 matrimonio, formulando tuttavia richieste contrapposte in ordine ai provvedimenti accessori.
Adottati i provvedimenti provvisori del caso, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione sullo status.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effettivi civili del matrimonio contratto tra le parti in data 06/06/2015, giacché è decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett.
b] della legge n. 898/1970, e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
La statuizione sulle spese di lite è demandata alla definizione del giudizio che deve essere rimesso sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza.
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
49063/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in SANT'ANASTASIA in data
06/06/2015 tra (NAPOLI (NA), 30/07/1972) e Parte_1 CP_1
(CERCOLA (NA), 21/03/1976) trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
SANT'ANASTASIA al n. 26, Parte II, Serie A, Anno 2015.
Si proceda agli adempimenti di cui all'art. 152 septies disp att cpc
Roma, 05/11/2025
Il CE estensore
Cecilia Pratesi
Il Presidente
TA IE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
TA IE Presidente
Cecilia Pratesi CE rel.
FA IA CE
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 49063/2024, vertente
TRA
(NAPOLI (NA), 30/07/1972), con il patrocinio dell'avv. SALVATORE Parte_1
PESCE;
ricorrente
E
(CERCOLA (NA), 21/03/1976), con il patrocinio dell'avv. Maddalena CP_1 CAROTENUTO e SABATINO SAVERIO;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha domandato al Tribunale di Roma di dichiarare la cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio concordatario contratto in data 06/06/2015 con;
ha riferito CP_1 che tra i coniugi era intervenuta separazione personale sin dal 5.03.2024, data in cui hanno sottoscritto, previa convenzione, l'accordo di negoziazione assistita ex art. 6 d.l. 132/2014, che da allora non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, e che era decorso il termine previsto dall' art. 3 n. 2 lettera b) della legge 898/70 e ricorrevano quindi i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione.
nel costituirsi ha aderito alla domanda di cessazione degli effetti civili del CP_1 matrimonio, formulando tuttavia richieste contrapposte in ordine ai provvedimenti accessori.
Adottati i provvedimenti provvisori del caso, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione sullo status.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effettivi civili del matrimonio contratto tra le parti in data 06/06/2015, giacché è decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett.
b] della legge n. 898/1970, e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
La statuizione sulle spese di lite è demandata alla definizione del giudizio che deve essere rimesso sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza.
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
49063/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in SANT'ANASTASIA in data
06/06/2015 tra (NAPOLI (NA), 30/07/1972) e Parte_1 CP_1
(CERCOLA (NA), 21/03/1976) trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
SANT'ANASTASIA al n. 26, Parte II, Serie A, Anno 2015.
Si proceda agli adempimenti di cui all'art. 152 septies disp att cpc
Roma, 05/11/2025
Il CE estensore
Cecilia Pratesi
Il Presidente
TA IE