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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 194/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 14/07/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA ADOLFO, Presidente
GUERRA FILIPPO, Relatore
CIAMPI FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 14/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 283/2024 depositato il 06/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone - Piazza Sandro Pertini 03100 Frosinone FR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ036Q014362023 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ036Q014362023 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ036Q014362023 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 269/2025 depositato il
14/07/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente: non comparso.
Resistente: si riporta alle proprie controdeduzioni ed insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 srl ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle Entrate di Frosinone avverso l'avviso di accertamento TKQ036Q01436-2023, per il periodo di imposta 2019, con il quale l'ente impositore ha proceduto al recupero, in conseguenza della rideterminazione del volume di affari della società, di imposte dirette IRES per € 8375,00 e IRAP, per € 1.682,00 nonché di IVA per € 29.185,00.
La ricorrente ha eccepito il vizio di sottoscrizione dell'atto impugnato non riportando esso i riferimenti al provvedimento di delega del dirigente firmatario né allegando la delega stessa.
Ha quindi eccepito il difetto di motivazione dell'atto essendosi l'Agenzia discostata nella ricostruzione dei ricavi della società emergenti nel pvc della guardia di finanza posto a presupposto all'atto impugnato, e di aver erroneamente proceduto attraverso un metodo di ricostruzione induttivo puro senza specificarne i motivi e senza allegare documentazione di supporto.
Nel merito ha contestato la ricostruzione effettuata dall'Agenzia indicando le ragioni dell'errore in cui sarebbe incorso l'Ufficio.
L'Agenzia convenuta si è costituita depositando atto di controdeduzioni con il quale ha sostenuto la legittimità del suo operato e confutato le eccezioni di parte.
Il processo è stato discusso all'udienza del 14.07.2025 in presenza dalla sola parte resistente che ha insistito per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso non è accoglibile.
Non si ravvisa difatti alcun vizio di sottoscrizione dell'atto atteso che, a seguito dell'eccezione di parte circa la mancanza di allegazione della delega conferita al funzionario che ha sottoscritto l'atto l'Agenzia dele
Entrate ha depositato documentazione attestante la regolarità del procedimento, della delega conferita, dei poteri in capo al Dirigente che ha sottoscritto l'atto. Nessun vizio di forma è dunque ravvisabile nel caso di specie.
Vanno altresì respinte le eccezioni successive riassumibili tutte nel vizio di motivazione dell'avviso di accertamento e nell'erronea, e non documentata, ricostruzione dei maggior ricavi rispetto a quelli accertati dalla Guardia di Finanza di Arce nel corso della verifica aziendale conclusasi con l'emissione del pvc allegato in atti.
Ebbene, quanto all'omessa motivazione dell'avviso impugnato, si tratta di una contestazione che non ha fondamento in quanto, dalla lettura dell'avviso ben si comprendano le ragioni della ripresa a tassazione delle imposte dirette ed indirette a carico della società, si fa ampio rimando al pvc della Guardia di Finanza, si spiegano le ragioni che hanno portato l'Agenzia a procedere a tale recupero. In particolare, si deve partire dal presupposto giustificativo dell'applicazione del metodo analitico induttivo di ricostruzione del reddito ex art.39, comma secondo, DPR 600/1973, dettato dall'omessa dichiarazione dei redditi per l'annualità 2019 (in quanto presentata ben oltre i termini di legge).
E dunque, appare corretto il procedimento seguito dall'Ufficio per ricalcolare il reddito di impresa valutando i dati di bilancio e la documentazione esaminata dalla Guardia di Finanza ma procedendo ad applicare al maggior reddito accertato dai finanzieri di € 120.000,00, ritenuto dall'Ufficio comunque non congruo rispetto ai costi sostenuti pari ad € 104.522,00, anche perché in assenza totale di rimanenze, una percentuale di ricavi del 25.03% basata su una redditività media di ricavi di società del settore secondo studi dell'Agenzia.
Così si è giunti al riconteggio dei ricavi ammontanti in complessivi € 139.418,00.
Sono a questo punto prive di pregio le giustificazioni addotte dalla ricorrente secondo la quale la mancanza di rimanenze e il mancato versamento dell'IVA sarebbero dipesi dall'esistenza di fatture ancora da emettere;
tale assunto è difatti completamente sfornito di prova a supporto, non avendo la Ricorrente_1 depositato documentazione in grado di comprovarlo.
Anche in relazione alle voci di costo che la parte assume non essere state riconosciute, l'Agenzia ha sostenuto di aver considerato tutte le voci indicate dal bilancio. Altri costi non appaiono essere stati documentati dalla ricorrente e dunque corretto appare l'operato e la ricostruzione dell'Agenzia convenuta.
Il ricorso è pertanto respinto e la parte soccombente è condannata alla rifusione delle spese di giudizio che si liquidano in € 2300,00 oltre accessori dovuti per legge.
P.Q.M.
la Corte respinge il ricorso condanna parte ricorrente alla rifusione in favore dell'agenzia resistente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in euro 2.300,00 oltre accessori dovuti per legge.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 14/07/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA ADOLFO, Presidente
GUERRA FILIPPO, Relatore
CIAMPI FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 14/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 283/2024 depositato il 06/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone - Piazza Sandro Pertini 03100 Frosinone FR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ036Q014362023 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ036Q014362023 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ036Q014362023 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 269/2025 depositato il
14/07/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente: non comparso.
Resistente: si riporta alle proprie controdeduzioni ed insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 srl ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle Entrate di Frosinone avverso l'avviso di accertamento TKQ036Q01436-2023, per il periodo di imposta 2019, con il quale l'ente impositore ha proceduto al recupero, in conseguenza della rideterminazione del volume di affari della società, di imposte dirette IRES per € 8375,00 e IRAP, per € 1.682,00 nonché di IVA per € 29.185,00.
La ricorrente ha eccepito il vizio di sottoscrizione dell'atto impugnato non riportando esso i riferimenti al provvedimento di delega del dirigente firmatario né allegando la delega stessa.
Ha quindi eccepito il difetto di motivazione dell'atto essendosi l'Agenzia discostata nella ricostruzione dei ricavi della società emergenti nel pvc della guardia di finanza posto a presupposto all'atto impugnato, e di aver erroneamente proceduto attraverso un metodo di ricostruzione induttivo puro senza specificarne i motivi e senza allegare documentazione di supporto.
Nel merito ha contestato la ricostruzione effettuata dall'Agenzia indicando le ragioni dell'errore in cui sarebbe incorso l'Ufficio.
L'Agenzia convenuta si è costituita depositando atto di controdeduzioni con il quale ha sostenuto la legittimità del suo operato e confutato le eccezioni di parte.
Il processo è stato discusso all'udienza del 14.07.2025 in presenza dalla sola parte resistente che ha insistito per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso non è accoglibile.
Non si ravvisa difatti alcun vizio di sottoscrizione dell'atto atteso che, a seguito dell'eccezione di parte circa la mancanza di allegazione della delega conferita al funzionario che ha sottoscritto l'atto l'Agenzia dele
Entrate ha depositato documentazione attestante la regolarità del procedimento, della delega conferita, dei poteri in capo al Dirigente che ha sottoscritto l'atto. Nessun vizio di forma è dunque ravvisabile nel caso di specie.
Vanno altresì respinte le eccezioni successive riassumibili tutte nel vizio di motivazione dell'avviso di accertamento e nell'erronea, e non documentata, ricostruzione dei maggior ricavi rispetto a quelli accertati dalla Guardia di Finanza di Arce nel corso della verifica aziendale conclusasi con l'emissione del pvc allegato in atti.
Ebbene, quanto all'omessa motivazione dell'avviso impugnato, si tratta di una contestazione che non ha fondamento in quanto, dalla lettura dell'avviso ben si comprendano le ragioni della ripresa a tassazione delle imposte dirette ed indirette a carico della società, si fa ampio rimando al pvc della Guardia di Finanza, si spiegano le ragioni che hanno portato l'Agenzia a procedere a tale recupero. In particolare, si deve partire dal presupposto giustificativo dell'applicazione del metodo analitico induttivo di ricostruzione del reddito ex art.39, comma secondo, DPR 600/1973, dettato dall'omessa dichiarazione dei redditi per l'annualità 2019 (in quanto presentata ben oltre i termini di legge).
E dunque, appare corretto il procedimento seguito dall'Ufficio per ricalcolare il reddito di impresa valutando i dati di bilancio e la documentazione esaminata dalla Guardia di Finanza ma procedendo ad applicare al maggior reddito accertato dai finanzieri di € 120.000,00, ritenuto dall'Ufficio comunque non congruo rispetto ai costi sostenuti pari ad € 104.522,00, anche perché in assenza totale di rimanenze, una percentuale di ricavi del 25.03% basata su una redditività media di ricavi di società del settore secondo studi dell'Agenzia.
Così si è giunti al riconteggio dei ricavi ammontanti in complessivi € 139.418,00.
Sono a questo punto prive di pregio le giustificazioni addotte dalla ricorrente secondo la quale la mancanza di rimanenze e il mancato versamento dell'IVA sarebbero dipesi dall'esistenza di fatture ancora da emettere;
tale assunto è difatti completamente sfornito di prova a supporto, non avendo la Ricorrente_1 depositato documentazione in grado di comprovarlo.
Anche in relazione alle voci di costo che la parte assume non essere state riconosciute, l'Agenzia ha sostenuto di aver considerato tutte le voci indicate dal bilancio. Altri costi non appaiono essere stati documentati dalla ricorrente e dunque corretto appare l'operato e la ricostruzione dell'Agenzia convenuta.
Il ricorso è pertanto respinto e la parte soccombente è condannata alla rifusione delle spese di giudizio che si liquidano in € 2300,00 oltre accessori dovuti per legge.
P.Q.M.
la Corte respinge il ricorso condanna parte ricorrente alla rifusione in favore dell'agenzia resistente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in euro 2.300,00 oltre accessori dovuti per legge.