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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 10/07/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. 750 /2020 R.G.L
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Giulia Rachele Bignami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. Parte_1 C.F._1 con l'Avv. LO FIEGO MATELDA TE MARIA, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in VIA PODGORA, 13 20122 MILANO
- RICORRENTE -
contro
(C.F. Controparte_1
P.IVA_1 con l'Avv. SEGNANA GIORGIO, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in CORSO PORTA VITTORIA, 47 20122 MILANO
- RESISTENTE -
Oggetto: assegno, pensione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5 ottobre 2020, conveniva in Parte_1 giudizio innanzi al Tribunale di Como la Controparte_2 che il Tribunale di Como l'accoglimento delle seguenti
[...] conclusioni:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, in funzione di giudice del lavoro, conreariis reiectis, così giudicare: 1 accertare e dichiarare, previa, occorrendo, disapplicazione del D.M. 30/9/1982, statuendone, incidenter tantum, l'illegittimità, che i redditi pensionabili, per la determinazione del trattamento pensionistico di vecchiaia, vanno rivalutati a partire dal 1980, sulla base della svalutazione del
21,10 verificatosi nel periodo 1979/1980, del 18,70 per il periodo 1980/1981, del 16,30 per il periodo
1981/1982 e del 15,00 per il periodo 1982/1983, secondo i successivi indici ISTAT fino al momento della liquidazione della pensione di vecchiaia;
2. condannare la
[...]
a riliquidare il trattamento pensionistico di vecchiaia riconosciuto Controparte_1
a partire dal 1/6/2012, nella misura mensile di €. 5.693,80 fino alla data del 31/12/2020 e a pagare la differenza per ratei di pensione maturati e non pagati a partire dal 1/6/2012 al
31/12/2020 nella misura di €. 105.910,25, o, in entrambi i casi, nella misura diversa che dovesse risultare dall'istruttoria della causa, fino al momento dell'effettivopagamento, oltre gli interessi. II. In via istruttoria: nell'ipotesi di contestazione della relazione tecnica del ricorrente, disporti C.T.U. per la determinazione della pensione, su base annua e mensile a partire dal
1/6/2012, nonché per la quantificazione dei ratei di pensione maturati e non riscossi formulando, ove non ritenuto diversamente, il seguente quesito: “Determini il CTU, letti ed esaminati gli atti di causa, sentite le parti ed il loro eventuali consulenti, disposti se del caso ulteriori accertamenti: a)
l'ammontare del trattamento pensionistico del ricorrente sulla base dei redditi pensionabili rivalutati a partire dal 1980, sulla base della rivalutazione del 21,1% relativamente al periodo 1979/1980, nonché degli ulteriori indici di rivalutazione per i periodi successivi sino alla data di liquidazione della pensione;
b) l'ammontare della differenza fra quanto percepito ed i ratei di pensione maturati secondo tali indici di rivalutazione, e l'ammontare degli interessi di legge su tali importi differenziali dal dovuto alla redazione della CTU”.
Con vittoria delle spese di lite.
In particolare, l'odierna ricorrente ha citato in giudizio la al fine di CP_1 vedere accertare il proprio diritto a vedersi riliquidata la pensione, riconosciuta a decorrere dall'1.6.2012 con rivalutazione a partire dal 1980 e conseguente diritto a un rateo mensile di euro 5693,80 fino alla data 31.12.2020 e corresponsione di ratei arretrati per € 105.910,25.
La si è costituita in giudizio, Controparte_1 chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto e svolgendo domanda riconvenzionale subordinata di condanna del ricorrente al pagamento dell'indebito derivante dal ricalcolo della pensione e dell'accertamento della correlativa omissione contributiva non più sanabile per intervenuta prescrizione.
2 Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione e ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 13 maggio 2025, il Giudice invitava le parti alla discussione all'esito della quale decideva come da dispositivo pubblicamente letto.
*
La questione giuridica sottesa alla presente controversia riguarda l'identificazione del corretto coefficiente di rivalutazione e della decorrenza della rivalutazione del reddito pensionabile ai fini della determinazione dell'importo della prestazione previdenziale.
Ciò posto, si deve verificare la tesi di parte ricorrente per cui,
[...]
, in sede di prima attuazione Controparte_1 dell'art. 16 della stessa, avrebbe, erroneamente, applicato per la rivalutazione dei redditi pensionabili il coefficiente del 18,7%, dettato per il periodo 1980- 1981 (con decorrenza dall'1.1.1983) e non il coefficiente di rivalutazione del 21,1%, da individuarsi sulla base dei coefficienti e degli indici del periodo 1979/1980. Con il che, per tutto il successivo periodo del rapporto previdenziale, sarebbe stata applicata, per ciascun anno, una rivalutazione inferiore a quella dovuta come accertata dall'ISTAT (e come previsto dalla legge previdenziale). Conseguentemente, la Controparte_1 avrebbe calcolato le pensioni di vecchiaia dei propri iscritti in misura inferiore al dovuto, con diritto attoreo alla corretta quantificazione e al versamento dei ratei arretrati, entro il termine della prescrizione.
La soluzione ermeneutica appare fondata e persuasiva, nei limiti che saranno esposti.
Al fine di comprendere le ragioni della presente decisione, occorre prendere le mosse da un'analisi delle disposizioni normative applicabili.
L'art. 15 l. 576/1980, in tema di rivalutazione dei redditi, prevede: «Le entità dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni di cui agli articoli da 2 a 7, nonché per la determinazione della pensione minima di cui all'art. 2, quarto comma, e l'entità del reddito di cui all'art. 4, secondo comma, sono rivalutate secondo l'andamento dell'indice ISTAT di cui all'art. 16. A tal fine il consiglio di amministrazione della redige ed aggiorna entro il 31 CP_1 maggio di ciascun anno, sulla base dei dati pubblicati dall'ISTAT, apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione relativi ad ogni anno, e la comunica al Ministro di grazia e giustizia ed al Ministro
3 del lavoro e della previdenza sociale per la relativa “approvazione. L'approvazione si intende data se non viene negata entro i due mesi successivi alla comunicazione».
L'art. 16 l. 576/1980, in tema di rivalutazione delle pensioni e dei contributi, così prevede: «1. Gli importi delle pensioni erogate dalla sono aumentati, in proporzione alle CP_1 variazioni dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica, con delibera del consiglio di amministrazione della CP_1 comunicata al Ministero di grazia e giustizia ed al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la relativa approvazione.
2. L'approvazione si intende data se non viene negata entro i due mesi successivi alla comunicazione.
3. Gli aumenti hanno decorrenza dal 1 gennaio successivo alla data della delibera.
4. Nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza sono adeguati il limite della media dei redditi nonché gli scaglioni di reddito di cui all'articolo 2, il limite di reddito di cui all'articolo 10, primo comma, e il contributo minimo di cui all'articolo 10, secondo comma, arrotondando i relativi importi alle 100.000 lire più vicine per i limiti e scaglioni di reddito, ed alle
10.000 lire più vicine per il contributo».
L'art. 27 l. 576/1980, in tema di decorrenza delle rivalutazioni, dispone quanto segue:
«Le pensioni maturate anteriormente alla data di cui all' articolo 26, primo comma, sono rivalutate, ai sensi dell'articolo 16, con la stessa decorrenza e nella stessa misura di quelle determinate a norma della presente legge. La prima tabella di cui all'articolo 15, secondo comma, è redatta entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Per gli anni in cui l'Istat non ha calcolato l'indice di cui all' articolo 16, si fa riferimento agli indici Istat di valore più vicino allo stesso. Le entità dei redditi di cui agli articoli 2, quinto comma, 4, secondo comma e 10, primo e secondo comma, sono riferite all'anno di entrata in vigore della presente legge. Per la prima applicazione dell'articolo 16, si fa riferimento all'indice medio annuo relativo all'anno di entrata in vigore della presente legge».
L'art. 26 co. 1, 2 e 8 l. 576/1980, in tema di decorrenza del nuovo regime pensionistico, dispone: «Sono regolate dalla presente legge le pensioni di vecchiaia e di anzianità che maturano dal primo gennaio del secondo anno successivo alla sua entrata in vigore. Le pensioni di vecchiaia maturate entro la data di cui al precedente comma sono regolate dalla normativa previgente;
così anche le relative pensioni di reversibilità e quelle indirette se il pensionato, o rispettivamente l'iscritto, sia defunto prima della stessa data. Sino alla data di cui al primo comma del presente articolo le pensioni restano fisse nella misura in atto al momento dell'entrata in vigore della presente legge, con le rivalutazioni, fino e non oltre il 31 dicembre 1979, di cui all'articolo 21 della legge 22 luglio 1975, n. 319»
4 In merito alla corretta interpretazione di questa normativa si è consolidato nella giurisprudenza di merito un orientamento favorevole alle ragioni del ricorrente, come risulta dai numerosi precedenti allegati al ricorso;
si ritiene di aderire a questo orientamento, richiamando in particolare, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., quanto condivisibilmente affermato in Trib. Milano 27 giugno 2023, n. 2309: «Tali disposizioni prevedono che: - le entità dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni sono rivalutate secondo l'andamento ISTAT di cui all'art. 16 (art. 15); - l'aumento avviene in proporzione alle variazioni ISTAT annue dei prezzi al consumo e prevede che la variazione degli importi è disposta con delibera del CDA della;
inoltre, stabilisce che gli CP_1 aumenti decorrono dal 1° gennaio successivo alla data della delibera (art. 16); - per la prima applicazione dell'art. 16 (e quindi delle variazioni) l'art. 27, ultimo comma, fa riferimento all'indice medio annuo relativo all'anno di entrata in vigore della legge.
4. La soluzione della quaestio iuris oggetto di lite passa attraverso la corretta interpretazione dell'ultimo comma dell'art. 27 cit., il quale prevede che l'indice ISTAT da assumere come riferimento sia quello relativo all'anno di entrata in vigore della legge e quindi quello del 1979/1980 pari al 21,10 %. Le Sezioni Unite della S.C.
(Cass., ss.uu., n. 7281/2004, e poi le conformi, Cass. n. 9698/2010; Cass. n. 5672/2012;
Cass. n. 30421/2019 e, da ultimo, Cass., n. 16585/2023) hanno ritenuto che il criterio letterale non fosse sufficiente a chiarire la portata della norma ed hanno perciò fatto ricorso ai criteri teleologico e sistematico;
la conclusione raggiunta è nel senso che la pensione vada rivalutata fin dal
1° gennaio dell'anno successivo al sorgere del diritto. La S.C. è giunta ad affermare che, non facendosi riferimento alcuno all'anno precedente alla maturazione del diritto a pensione ai fini della rivalutazione dei vari redditi da attualizzare, il sistema contenesse effettivamente un vuoto relativamente alla quantificazione del reddito pensionabile, lacuna che le stesse Sezioni Unite sono intervenute a colmare, disponendo che, poiché nell'attualizzare il reddito da porre a base della pensione non si tiene conto della rivalutazione intervenuta l'anno precedente il sorgere del diritto a pensione, di siffatta esigenza di attualizzazione si deve tener conto provvedendo a rivalutare la pensione fin dall'1 gennaio dell'anno successivo al sorgere del diritto (cfr. Cass., n. 16585/2023 in motivazione). Questa soluzione vanta ormai un cospicuo numero di precedenti anche del foro locale, di primo e di secondo grado, i quali formano un indirizzo ormai invalso (anche in riforma di una pronunzia di contrario avviso di questo giudice). Deve quindi dunque accogliersi l'impostazione dedotta in ricorso circa l'obbligo di rivalutazione dei redditi pensionabili a partire dal 1980 e non
5 dal 1° gennaio 1983 come sostenuto dalla . La rivalutazione a partire dal 1983 è prevista CP_1 infatti solo per le pensioni e non anche per i redditi. Tale interpretazione risponde a principi di equità, poiché evita un vuoto di attualizzazione che, in quanto conseguenza negativa e pregiudizievole, necessita di specifica e puntuale previsione. E ciò è quanto ha fatto il legislatore con riferimento alla rivalutazione delle pensioni, laddove all'art. 26 ha previsto la decorrenza “dal primo gennaio del secondo anno successivo alla sua entrata in vigore”, introducendo un blocco per tutte le pensioni che rimangono fisse dal “momento dell'entrata in vigore della presente legge” e “sino alla data di cui al primo comma del presente articolo”. Tale blocco non è previsto per la rivalutazione dei redditi pensionabili. Pertanto, deve ritenersi che abbia errato la convenuta a non rivalutare CP_1
i redditi sin dal 1980 con i coefficienti ISTAT di quel lasso di tempo.
5. L'interpretazione prediletta dalla non può neppure essere giustificata dal dettato letterale del richiamato CP_1
D.M. 30 settembre 1982. Tale Decreto, emesso su sollecitazione della , ha chiarito che CP_1
“A decorrere dal 1 gennaio 1983 gli importi delle pensioni erogate dalla
[...]
a favore di avvocati e procuratori sono aumentate in misura pari al 18,7% Controparte_1 del loro ammontare. Con la stessa decorrenza e nella stessa misura sono adeguati i limiti di reddito di cui all'art. 2, quinto comma, e dell'art. 10, primo comma, nonché il contributo minimo di cui all'art. 10, secondo comma, della stessa legge”. Il D.M. richiamato non è quindi utile ai fini della soluzione della questione di diritto oggetto del presente giudizio, in quanto esso indica la decorrenza della rivalutazione solo per: - l'entità delle pensioni erogate;
- limiti di reddito di cui all'art. 2, comma 5, della L. 576/1980 (“Se la media dei redditi è superiore a lire 20 milioni, la percentuale dell'1,50 per cento di cui al primo comma è così ridotta: a) all'1,30 per cento per lo scaglione di reddito da lire 20 milioni a lire 30 milioni;
b) all'1,15 per cento per lo scaglione di reddito da lire
30 milioni a lire 35 milioni;
c) all'1 per cento per lo scaglione di reddito da lire 35 milioni a lire 40 milioni”); - limiti di reddito di cui all'art. 10, primo comma, della L. 576/1980 (“Il contributo soggettivo obbligatorio a carico di ogni iscritto alla e di ogni iscritto agli albi professionali CP_1 tenuto all'iscrizione è pari alle seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto nell'anno, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF e dalle successive definizioni: a) reddito sino a lire 40 milioni: dieci per cento;
b) reddito eccedente lire 40 milioni: tre per cento”). Pare evidente che il DM 30 settembre 1982 individui la decorrenza della rivalutazione per elementi del rapporto contributivo diversi dal reddito pensionabile;
diversamente opinando, tale DM sarebbe contrario a una fonte primaria e dunque andrebbe disapplicato. Per tali ragioni, il ricorso va accolto.
6. Va dichiarato il diritto dei ricorrenti alla riliquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia
6 con la rivalutazione nella misura del 21,10 % - relativa al periodo 1979/80 - a partire dal 1980, nonché degli ulteriori indici di rivalutazione, per i periodi successivi, secondo gli indici ISTAT fino al momento della liquidazione della pensione di vecchiaia in quanto i ricorrenti nei propri conteggi hanno calcolato le spettanze sulla base di tale principio».
Pertanto, tenendo conto del disposto dell'articolo 27, comma quattro, della legge n.
576/80 e delle altre norme richiamate, si deve ritenere che la convenuta non abbia operato correttamente quando ha applicato per i redditi pensionabili il coefficiente di rivalutazione del 18,7% - ossia quello stabilito per il periodo 1980 - e non il coefficiente di rivalutazione del 21,1% di cui all'anno precedente, sulla base dei coefficienti e degli indici del periodo 1979/1980. Infatti, come anticipato, l'articolo
27, comma quattro, di tale legge dispone che "per la prima applicazione dell' articolo 16, si fa riferimento all'indice medio annuo relativo all'anno di entrata in vigore della presente legge” e, dunque, per la soluzione ermeneutica proposta dalla Suprema Corte, la rivalutazione dei redditi trova l'effetto immediato fin dal 1980 con un confronto dei dati di tale anno con quelli del 1979.
In breve, per quanto interessa ai fini della decisione, con l'art. 2 viene sancito l'obbligo della di rivalutare annualmente i redditi dichiarati dagli assicurati, con CP_1 esclusione solamente di quelli riferibili all'ultimo anno precedente la data di decorrenza della pensione;
l'art. 15 individua l'indice di tale rivalutazione mediante richiamo all'art. 16; quanto alla decorrenza iniziale di tali rivalutazioni, per gli iscritti alla alla data di entrata in vigore della L. 576/1980, occorre, invece, avere CP_1 riguardo al disposto dell'ultimo comma dell'art. 27, secondo cui “per la prima applicazione dell'art. 16, si fa riferimento all'indice medio annuo relativo all'anno di entrata in vigore della presente legge”. Quest'ultima disposizione rappresenta, dunque, la norma chiave per decidere la presente vertenza laddove prevede espressamente e in termini generali che l'indice Istat ad assumere come riferimento sia quello relativo all'anno di entrata in vigore della legge, ossia quello dell'anno 1980, pari al 21,1%.
Ne deriva che la ricorrente ha diritto a vedersi rivalutati i redditi pensionabili sulla base dell'indice riferibile all'anno di entrata in vigore della L. 576/1980.
A fronte di questa conclusione, la ha sostenuto che dovrebbe allora CP_1 concludersi che il ricorrente ha versato contributi in misura inferiore a quelli dovuti.
Invero, in conformità alla giurisprudenza maggioritaria, non può non rilevarsi che la
7 pretesa omissione contributiva, nei termini prospettati dalla resistente, risulta determinata, in realtà, dall'errata interpretazione che la ha fatto in ordine alla CP_1 decorrenza del termine per la rivalutazione dei redditi pensionabili, errore che non può essere fatto ricadere sul ricorrente arrivando a dichiarare l'inefficacia dei relativi anni, non potendo la richiedere il pagamento stante l'intervenuta prescrizione. CP_1
Avendo, il ricorrente corrisposto esattamente i contributi sul reddito dichiarato, la successiva rivalutazione di quel reddito secondo un indice diverso da quello applicato dalla non può per definizione determinare alcuna omissione contributiva. La CP_1 sanzione dell'inefficacia può derivare solo da un accertato (e, prima ancora, denunciato) inadempimento dell'iscritto alla non potendo operare ex post. CP_1
Conseguentemente la in assenza ab origine (come nella specie) di una omissione CP_1 totale o parziale, non può pretendere che l'annualità (ai tempi ritenuta adempiuta in modo regolare) venga annullata. In altri termini, l'avv. in concreto ha sempre Pt_1 corrisposto la contribuzione richiesta, né può essere considerato inadempiente ai propri obblighi contributivi sulla base di una rideterminazione del tetto contributivo massimo a posteriori, oltre il termine prescrizionale per il recupero dei contributi omessi e in assenza di qualsiasi contestazione al ricorrente sul punto fino all'odierna causa.
In ogni caso per quanto concerne la ricorrente, non pare rilevante l'errata decorrenza della rivalutazione degli scaglioni di reddito per il calcolo del contributo soggettivo.
Premesso che, in materia previdenziale, anche per gli enti privati, il regime della prescrizione già maturata è sottratto, ai sensi dell'art. 3 co 9 l. 335/1995, alla disponibilità delle parti, per cui opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio (Cass.
21830/2014, 6340/2005), tenuto conto del termine di prescrizione decennale (art 19
l. 576/1980) potrebbe essere preso in considerazione solo il periodo successivo al ottobre 2020 (in quanto l'interruzione della prescrizione è avvenuta con la costituzione in giudizio della , quando l'avv. era già in pensione, per CP_1 Pt_1 cui da allora non versava più alcun contributo.
Di conseguenza, nessun inadempimento all'obbligo contributivo può imputarsi al ricorrente, così che tutte le domande svolte dalla in via riconvenzionale devono CP_1 essere respinte, compresa quella diretta al pagamento dei contributi asseritamente omessi nei limiti prescrizionali.
8 Tutte le pretese svolte dalla in via riconvenzionale devono essere, pertanto, CP_1 respinte.
In merito alla quantificazione delle somme spettanti, ritiene il giudicante di aderire ai conteggi condivisi depositati in atti con conseguente condanna della resistente a corrispondere a l'importo dovuto a titolo di differenze Parte_1 pensionistiche tra percepito e dovuto, importo calcolato per il periodo dal 1° giugno
2012 al 31 dicembre 2020, pari ad euro 105.910,25, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l'effetto accerta il diritto di alla Parte_1 riliquidazione della pensione previa rivalutazione dei redditi a partire dal 1980 sulla base della svalutazione del 21,10% verificatosi nel periodo 1979/1980, del 18,70% per il periodo 1980/1981, del 16,30% per il periodo 1981/1982, del 15,00% per il periodo 1982/1983, e secondo i successivi indici ISTAT fino al momento della liquidazione della pensione di vecchiaia;
condanna la resistente a corrispondere a l'importo dovuto a Parte_1 titolo di differenze pensionistiche tra percepito e dovuto, importo calcolato per il periodo dal 1° giugno 2012 al 31 dicembre 2020, pari ad euro 105.910,25, oltre interessi legali dal dovuto al saldo. Rigetta le domande riconvenzionali della parte resistente.
Condanna la Controparte_1
a rifondere al ricorrente le spese di giudizio, liquidate in € 8.401,00 oltre
[...] accessori come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva. Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Como, 13 maggio 2025
IL GIUDICE dott.ssa Giulia Rachele Bignami
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Giulia Rachele Bignami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. Parte_1 C.F._1 con l'Avv. LO FIEGO MATELDA TE MARIA, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in VIA PODGORA, 13 20122 MILANO
- RICORRENTE -
contro
(C.F. Controparte_1
P.IVA_1 con l'Avv. SEGNANA GIORGIO, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in CORSO PORTA VITTORIA, 47 20122 MILANO
- RESISTENTE -
Oggetto: assegno, pensione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5 ottobre 2020, conveniva in Parte_1 giudizio innanzi al Tribunale di Como la Controparte_2 che il Tribunale di Como l'accoglimento delle seguenti
[...] conclusioni:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, in funzione di giudice del lavoro, conreariis reiectis, così giudicare: 1 accertare e dichiarare, previa, occorrendo, disapplicazione del D.M. 30/9/1982, statuendone, incidenter tantum, l'illegittimità, che i redditi pensionabili, per la determinazione del trattamento pensionistico di vecchiaia, vanno rivalutati a partire dal 1980, sulla base della svalutazione del
21,10 verificatosi nel periodo 1979/1980, del 18,70 per il periodo 1980/1981, del 16,30 per il periodo
1981/1982 e del 15,00 per il periodo 1982/1983, secondo i successivi indici ISTAT fino al momento della liquidazione della pensione di vecchiaia;
2. condannare la
[...]
a riliquidare il trattamento pensionistico di vecchiaia riconosciuto Controparte_1
a partire dal 1/6/2012, nella misura mensile di €. 5.693,80 fino alla data del 31/12/2020 e a pagare la differenza per ratei di pensione maturati e non pagati a partire dal 1/6/2012 al
31/12/2020 nella misura di €. 105.910,25, o, in entrambi i casi, nella misura diversa che dovesse risultare dall'istruttoria della causa, fino al momento dell'effettivopagamento, oltre gli interessi. II. In via istruttoria: nell'ipotesi di contestazione della relazione tecnica del ricorrente, disporti C.T.U. per la determinazione della pensione, su base annua e mensile a partire dal
1/6/2012, nonché per la quantificazione dei ratei di pensione maturati e non riscossi formulando, ove non ritenuto diversamente, il seguente quesito: “Determini il CTU, letti ed esaminati gli atti di causa, sentite le parti ed il loro eventuali consulenti, disposti se del caso ulteriori accertamenti: a)
l'ammontare del trattamento pensionistico del ricorrente sulla base dei redditi pensionabili rivalutati a partire dal 1980, sulla base della rivalutazione del 21,1% relativamente al periodo 1979/1980, nonché degli ulteriori indici di rivalutazione per i periodi successivi sino alla data di liquidazione della pensione;
b) l'ammontare della differenza fra quanto percepito ed i ratei di pensione maturati secondo tali indici di rivalutazione, e l'ammontare degli interessi di legge su tali importi differenziali dal dovuto alla redazione della CTU”.
Con vittoria delle spese di lite.
In particolare, l'odierna ricorrente ha citato in giudizio la al fine di CP_1 vedere accertare il proprio diritto a vedersi riliquidata la pensione, riconosciuta a decorrere dall'1.6.2012 con rivalutazione a partire dal 1980 e conseguente diritto a un rateo mensile di euro 5693,80 fino alla data 31.12.2020 e corresponsione di ratei arretrati per € 105.910,25.
La si è costituita in giudizio, Controparte_1 chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto e svolgendo domanda riconvenzionale subordinata di condanna del ricorrente al pagamento dell'indebito derivante dal ricalcolo della pensione e dell'accertamento della correlativa omissione contributiva non più sanabile per intervenuta prescrizione.
2 Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione e ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 13 maggio 2025, il Giudice invitava le parti alla discussione all'esito della quale decideva come da dispositivo pubblicamente letto.
*
La questione giuridica sottesa alla presente controversia riguarda l'identificazione del corretto coefficiente di rivalutazione e della decorrenza della rivalutazione del reddito pensionabile ai fini della determinazione dell'importo della prestazione previdenziale.
Ciò posto, si deve verificare la tesi di parte ricorrente per cui,
[...]
, in sede di prima attuazione Controparte_1 dell'art. 16 della stessa, avrebbe, erroneamente, applicato per la rivalutazione dei redditi pensionabili il coefficiente del 18,7%, dettato per il periodo 1980- 1981 (con decorrenza dall'1.1.1983) e non il coefficiente di rivalutazione del 21,1%, da individuarsi sulla base dei coefficienti e degli indici del periodo 1979/1980. Con il che, per tutto il successivo periodo del rapporto previdenziale, sarebbe stata applicata, per ciascun anno, una rivalutazione inferiore a quella dovuta come accertata dall'ISTAT (e come previsto dalla legge previdenziale). Conseguentemente, la Controparte_1 avrebbe calcolato le pensioni di vecchiaia dei propri iscritti in misura inferiore al dovuto, con diritto attoreo alla corretta quantificazione e al versamento dei ratei arretrati, entro il termine della prescrizione.
La soluzione ermeneutica appare fondata e persuasiva, nei limiti che saranno esposti.
Al fine di comprendere le ragioni della presente decisione, occorre prendere le mosse da un'analisi delle disposizioni normative applicabili.
L'art. 15 l. 576/1980, in tema di rivalutazione dei redditi, prevede: «Le entità dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni di cui agli articoli da 2 a 7, nonché per la determinazione della pensione minima di cui all'art. 2, quarto comma, e l'entità del reddito di cui all'art. 4, secondo comma, sono rivalutate secondo l'andamento dell'indice ISTAT di cui all'art. 16. A tal fine il consiglio di amministrazione della redige ed aggiorna entro il 31 CP_1 maggio di ciascun anno, sulla base dei dati pubblicati dall'ISTAT, apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione relativi ad ogni anno, e la comunica al Ministro di grazia e giustizia ed al Ministro
3 del lavoro e della previdenza sociale per la relativa “approvazione. L'approvazione si intende data se non viene negata entro i due mesi successivi alla comunicazione».
L'art. 16 l. 576/1980, in tema di rivalutazione delle pensioni e dei contributi, così prevede: «1. Gli importi delle pensioni erogate dalla sono aumentati, in proporzione alle CP_1 variazioni dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica, con delibera del consiglio di amministrazione della CP_1 comunicata al Ministero di grazia e giustizia ed al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la relativa approvazione.
2. L'approvazione si intende data se non viene negata entro i due mesi successivi alla comunicazione.
3. Gli aumenti hanno decorrenza dal 1 gennaio successivo alla data della delibera.
4. Nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza sono adeguati il limite della media dei redditi nonché gli scaglioni di reddito di cui all'articolo 2, il limite di reddito di cui all'articolo 10, primo comma, e il contributo minimo di cui all'articolo 10, secondo comma, arrotondando i relativi importi alle 100.000 lire più vicine per i limiti e scaglioni di reddito, ed alle
10.000 lire più vicine per il contributo».
L'art. 27 l. 576/1980, in tema di decorrenza delle rivalutazioni, dispone quanto segue:
«Le pensioni maturate anteriormente alla data di cui all' articolo 26, primo comma, sono rivalutate, ai sensi dell'articolo 16, con la stessa decorrenza e nella stessa misura di quelle determinate a norma della presente legge. La prima tabella di cui all'articolo 15, secondo comma, è redatta entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Per gli anni in cui l'Istat non ha calcolato l'indice di cui all' articolo 16, si fa riferimento agli indici Istat di valore più vicino allo stesso. Le entità dei redditi di cui agli articoli 2, quinto comma, 4, secondo comma e 10, primo e secondo comma, sono riferite all'anno di entrata in vigore della presente legge. Per la prima applicazione dell'articolo 16, si fa riferimento all'indice medio annuo relativo all'anno di entrata in vigore della presente legge».
L'art. 26 co. 1, 2 e 8 l. 576/1980, in tema di decorrenza del nuovo regime pensionistico, dispone: «Sono regolate dalla presente legge le pensioni di vecchiaia e di anzianità che maturano dal primo gennaio del secondo anno successivo alla sua entrata in vigore. Le pensioni di vecchiaia maturate entro la data di cui al precedente comma sono regolate dalla normativa previgente;
così anche le relative pensioni di reversibilità e quelle indirette se il pensionato, o rispettivamente l'iscritto, sia defunto prima della stessa data. Sino alla data di cui al primo comma del presente articolo le pensioni restano fisse nella misura in atto al momento dell'entrata in vigore della presente legge, con le rivalutazioni, fino e non oltre il 31 dicembre 1979, di cui all'articolo 21 della legge 22 luglio 1975, n. 319»
4 In merito alla corretta interpretazione di questa normativa si è consolidato nella giurisprudenza di merito un orientamento favorevole alle ragioni del ricorrente, come risulta dai numerosi precedenti allegati al ricorso;
si ritiene di aderire a questo orientamento, richiamando in particolare, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., quanto condivisibilmente affermato in Trib. Milano 27 giugno 2023, n. 2309: «Tali disposizioni prevedono che: - le entità dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni sono rivalutate secondo l'andamento ISTAT di cui all'art. 16 (art. 15); - l'aumento avviene in proporzione alle variazioni ISTAT annue dei prezzi al consumo e prevede che la variazione degli importi è disposta con delibera del CDA della;
inoltre, stabilisce che gli CP_1 aumenti decorrono dal 1° gennaio successivo alla data della delibera (art. 16); - per la prima applicazione dell'art. 16 (e quindi delle variazioni) l'art. 27, ultimo comma, fa riferimento all'indice medio annuo relativo all'anno di entrata in vigore della legge.
4. La soluzione della quaestio iuris oggetto di lite passa attraverso la corretta interpretazione dell'ultimo comma dell'art. 27 cit., il quale prevede che l'indice ISTAT da assumere come riferimento sia quello relativo all'anno di entrata in vigore della legge e quindi quello del 1979/1980 pari al 21,10 %. Le Sezioni Unite della S.C.
(Cass., ss.uu., n. 7281/2004, e poi le conformi, Cass. n. 9698/2010; Cass. n. 5672/2012;
Cass. n. 30421/2019 e, da ultimo, Cass., n. 16585/2023) hanno ritenuto che il criterio letterale non fosse sufficiente a chiarire la portata della norma ed hanno perciò fatto ricorso ai criteri teleologico e sistematico;
la conclusione raggiunta è nel senso che la pensione vada rivalutata fin dal
1° gennaio dell'anno successivo al sorgere del diritto. La S.C. è giunta ad affermare che, non facendosi riferimento alcuno all'anno precedente alla maturazione del diritto a pensione ai fini della rivalutazione dei vari redditi da attualizzare, il sistema contenesse effettivamente un vuoto relativamente alla quantificazione del reddito pensionabile, lacuna che le stesse Sezioni Unite sono intervenute a colmare, disponendo che, poiché nell'attualizzare il reddito da porre a base della pensione non si tiene conto della rivalutazione intervenuta l'anno precedente il sorgere del diritto a pensione, di siffatta esigenza di attualizzazione si deve tener conto provvedendo a rivalutare la pensione fin dall'1 gennaio dell'anno successivo al sorgere del diritto (cfr. Cass., n. 16585/2023 in motivazione). Questa soluzione vanta ormai un cospicuo numero di precedenti anche del foro locale, di primo e di secondo grado, i quali formano un indirizzo ormai invalso (anche in riforma di una pronunzia di contrario avviso di questo giudice). Deve quindi dunque accogliersi l'impostazione dedotta in ricorso circa l'obbligo di rivalutazione dei redditi pensionabili a partire dal 1980 e non
5 dal 1° gennaio 1983 come sostenuto dalla . La rivalutazione a partire dal 1983 è prevista CP_1 infatti solo per le pensioni e non anche per i redditi. Tale interpretazione risponde a principi di equità, poiché evita un vuoto di attualizzazione che, in quanto conseguenza negativa e pregiudizievole, necessita di specifica e puntuale previsione. E ciò è quanto ha fatto il legislatore con riferimento alla rivalutazione delle pensioni, laddove all'art. 26 ha previsto la decorrenza “dal primo gennaio del secondo anno successivo alla sua entrata in vigore”, introducendo un blocco per tutte le pensioni che rimangono fisse dal “momento dell'entrata in vigore della presente legge” e “sino alla data di cui al primo comma del presente articolo”. Tale blocco non è previsto per la rivalutazione dei redditi pensionabili. Pertanto, deve ritenersi che abbia errato la convenuta a non rivalutare CP_1
i redditi sin dal 1980 con i coefficienti ISTAT di quel lasso di tempo.
5. L'interpretazione prediletta dalla non può neppure essere giustificata dal dettato letterale del richiamato CP_1
D.M. 30 settembre 1982. Tale Decreto, emesso su sollecitazione della , ha chiarito che CP_1
“A decorrere dal 1 gennaio 1983 gli importi delle pensioni erogate dalla
[...]
a favore di avvocati e procuratori sono aumentate in misura pari al 18,7% Controparte_1 del loro ammontare. Con la stessa decorrenza e nella stessa misura sono adeguati i limiti di reddito di cui all'art. 2, quinto comma, e dell'art. 10, primo comma, nonché il contributo minimo di cui all'art. 10, secondo comma, della stessa legge”. Il D.M. richiamato non è quindi utile ai fini della soluzione della questione di diritto oggetto del presente giudizio, in quanto esso indica la decorrenza della rivalutazione solo per: - l'entità delle pensioni erogate;
- limiti di reddito di cui all'art. 2, comma 5, della L. 576/1980 (“Se la media dei redditi è superiore a lire 20 milioni, la percentuale dell'1,50 per cento di cui al primo comma è così ridotta: a) all'1,30 per cento per lo scaglione di reddito da lire 20 milioni a lire 30 milioni;
b) all'1,15 per cento per lo scaglione di reddito da lire
30 milioni a lire 35 milioni;
c) all'1 per cento per lo scaglione di reddito da lire 35 milioni a lire 40 milioni”); - limiti di reddito di cui all'art. 10, primo comma, della L. 576/1980 (“Il contributo soggettivo obbligatorio a carico di ogni iscritto alla e di ogni iscritto agli albi professionali CP_1 tenuto all'iscrizione è pari alle seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto nell'anno, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF e dalle successive definizioni: a) reddito sino a lire 40 milioni: dieci per cento;
b) reddito eccedente lire 40 milioni: tre per cento”). Pare evidente che il DM 30 settembre 1982 individui la decorrenza della rivalutazione per elementi del rapporto contributivo diversi dal reddito pensionabile;
diversamente opinando, tale DM sarebbe contrario a una fonte primaria e dunque andrebbe disapplicato. Per tali ragioni, il ricorso va accolto.
6. Va dichiarato il diritto dei ricorrenti alla riliquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia
6 con la rivalutazione nella misura del 21,10 % - relativa al periodo 1979/80 - a partire dal 1980, nonché degli ulteriori indici di rivalutazione, per i periodi successivi, secondo gli indici ISTAT fino al momento della liquidazione della pensione di vecchiaia in quanto i ricorrenti nei propri conteggi hanno calcolato le spettanze sulla base di tale principio».
Pertanto, tenendo conto del disposto dell'articolo 27, comma quattro, della legge n.
576/80 e delle altre norme richiamate, si deve ritenere che la convenuta non abbia operato correttamente quando ha applicato per i redditi pensionabili il coefficiente di rivalutazione del 18,7% - ossia quello stabilito per il periodo 1980 - e non il coefficiente di rivalutazione del 21,1% di cui all'anno precedente, sulla base dei coefficienti e degli indici del periodo 1979/1980. Infatti, come anticipato, l'articolo
27, comma quattro, di tale legge dispone che "per la prima applicazione dell' articolo 16, si fa riferimento all'indice medio annuo relativo all'anno di entrata in vigore della presente legge” e, dunque, per la soluzione ermeneutica proposta dalla Suprema Corte, la rivalutazione dei redditi trova l'effetto immediato fin dal 1980 con un confronto dei dati di tale anno con quelli del 1979.
In breve, per quanto interessa ai fini della decisione, con l'art. 2 viene sancito l'obbligo della di rivalutare annualmente i redditi dichiarati dagli assicurati, con CP_1 esclusione solamente di quelli riferibili all'ultimo anno precedente la data di decorrenza della pensione;
l'art. 15 individua l'indice di tale rivalutazione mediante richiamo all'art. 16; quanto alla decorrenza iniziale di tali rivalutazioni, per gli iscritti alla alla data di entrata in vigore della L. 576/1980, occorre, invece, avere CP_1 riguardo al disposto dell'ultimo comma dell'art. 27, secondo cui “per la prima applicazione dell'art. 16, si fa riferimento all'indice medio annuo relativo all'anno di entrata in vigore della presente legge”. Quest'ultima disposizione rappresenta, dunque, la norma chiave per decidere la presente vertenza laddove prevede espressamente e in termini generali che l'indice Istat ad assumere come riferimento sia quello relativo all'anno di entrata in vigore della legge, ossia quello dell'anno 1980, pari al 21,1%.
Ne deriva che la ricorrente ha diritto a vedersi rivalutati i redditi pensionabili sulla base dell'indice riferibile all'anno di entrata in vigore della L. 576/1980.
A fronte di questa conclusione, la ha sostenuto che dovrebbe allora CP_1 concludersi che il ricorrente ha versato contributi in misura inferiore a quelli dovuti.
Invero, in conformità alla giurisprudenza maggioritaria, non può non rilevarsi che la
7 pretesa omissione contributiva, nei termini prospettati dalla resistente, risulta determinata, in realtà, dall'errata interpretazione che la ha fatto in ordine alla CP_1 decorrenza del termine per la rivalutazione dei redditi pensionabili, errore che non può essere fatto ricadere sul ricorrente arrivando a dichiarare l'inefficacia dei relativi anni, non potendo la richiedere il pagamento stante l'intervenuta prescrizione. CP_1
Avendo, il ricorrente corrisposto esattamente i contributi sul reddito dichiarato, la successiva rivalutazione di quel reddito secondo un indice diverso da quello applicato dalla non può per definizione determinare alcuna omissione contributiva. La CP_1 sanzione dell'inefficacia può derivare solo da un accertato (e, prima ancora, denunciato) inadempimento dell'iscritto alla non potendo operare ex post. CP_1
Conseguentemente la in assenza ab origine (come nella specie) di una omissione CP_1 totale o parziale, non può pretendere che l'annualità (ai tempi ritenuta adempiuta in modo regolare) venga annullata. In altri termini, l'avv. in concreto ha sempre Pt_1 corrisposto la contribuzione richiesta, né può essere considerato inadempiente ai propri obblighi contributivi sulla base di una rideterminazione del tetto contributivo massimo a posteriori, oltre il termine prescrizionale per il recupero dei contributi omessi e in assenza di qualsiasi contestazione al ricorrente sul punto fino all'odierna causa.
In ogni caso per quanto concerne la ricorrente, non pare rilevante l'errata decorrenza della rivalutazione degli scaglioni di reddito per il calcolo del contributo soggettivo.
Premesso che, in materia previdenziale, anche per gli enti privati, il regime della prescrizione già maturata è sottratto, ai sensi dell'art. 3 co 9 l. 335/1995, alla disponibilità delle parti, per cui opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio (Cass.
21830/2014, 6340/2005), tenuto conto del termine di prescrizione decennale (art 19
l. 576/1980) potrebbe essere preso in considerazione solo il periodo successivo al ottobre 2020 (in quanto l'interruzione della prescrizione è avvenuta con la costituzione in giudizio della , quando l'avv. era già in pensione, per CP_1 Pt_1 cui da allora non versava più alcun contributo.
Di conseguenza, nessun inadempimento all'obbligo contributivo può imputarsi al ricorrente, così che tutte le domande svolte dalla in via riconvenzionale devono CP_1 essere respinte, compresa quella diretta al pagamento dei contributi asseritamente omessi nei limiti prescrizionali.
8 Tutte le pretese svolte dalla in via riconvenzionale devono essere, pertanto, CP_1 respinte.
In merito alla quantificazione delle somme spettanti, ritiene il giudicante di aderire ai conteggi condivisi depositati in atti con conseguente condanna della resistente a corrispondere a l'importo dovuto a titolo di differenze Parte_1 pensionistiche tra percepito e dovuto, importo calcolato per il periodo dal 1° giugno
2012 al 31 dicembre 2020, pari ad euro 105.910,25, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l'effetto accerta il diritto di alla Parte_1 riliquidazione della pensione previa rivalutazione dei redditi a partire dal 1980 sulla base della svalutazione del 21,10% verificatosi nel periodo 1979/1980, del 18,70% per il periodo 1980/1981, del 16,30% per il periodo 1981/1982, del 15,00% per il periodo 1982/1983, e secondo i successivi indici ISTAT fino al momento della liquidazione della pensione di vecchiaia;
condanna la resistente a corrispondere a l'importo dovuto a Parte_1 titolo di differenze pensionistiche tra percepito e dovuto, importo calcolato per il periodo dal 1° giugno 2012 al 31 dicembre 2020, pari ad euro 105.910,25, oltre interessi legali dal dovuto al saldo. Rigetta le domande riconvenzionali della parte resistente.
Condanna la Controparte_1
a rifondere al ricorrente le spese di giudizio, liquidate in € 8.401,00 oltre
[...] accessori come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva. Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Como, 13 maggio 2025
IL GIUDICE dott.ssa Giulia Rachele Bignami
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