TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 17/12/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Cristina Cossu, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 312/2023 promossa da:
(P.IVA , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in Biella, via strada Fornace 8, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca LIBRA
– attrice contro
(CF.: ), in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Biella, Controparte_1 P.IVA_2 via Battistero n. 4, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca FROJO
– convenuto oggetto: Risarcimento danni ex art. 2051 c.c.
I Procuratori delle Parti hanno assunto le seguenti
CONCLUSIONI
Parte attrice: IN VIA PRELIMINARE: rimettere la causa in istruttoria al fine di rinnovare la CTU in quanto non esaustiva;
NEL MERITO: accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., ex art. 2051 C.c., per le causali di cui in premessa, per i danni riportati dal fabbricato produttivo sito in Biella, Strada della Fornace n. 8, di proprietà della società Pt_1 e, per l'effetto, condannare il convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali patiti dall'odierna attrice, danni che vengono quantificati complessivamente in una somma pari ad Euro 6.550,00
(seimilacinquecentocinquanta/00) a titolo di danno patrimoniale, salvo la maggior o minor somma che verrà ritenuta di giustizia da codesto Giudice.
Con vittoria di competenze professionali.
Parte convenuta:
IN VIA ISTRUTTORIA: si oppone alla richiesta di rinnovazione della CTU alla luce della chiara e precisa perizia resa dall'Esperto nominato NEL MERITO: respingere la domanda di parte attrice siccome infondata in fatto ed in diritto.
IN SUBORDINE: ritenuta la sussistenza del concorso di colpa ex art. 1227 cc contenere il risarcimento del danno tenuto conto del grado di colpa della società attrice nella causazione dei lamentati danni. Con il favore delle spese di lite. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 24/02/2023 la società Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Biella, via strada Fornace 8, evocava in giudizio il in persona del legale rappresentante pro tempore affermando quanto Controparte_1 segue. La è proprietaria di un fabbricato produttivo sito in Biella, Strada della Parte_1 Fornace n. 8, confinante con il parco - giardino di proprietà comunale situato in Biella, via Ivrea. I rami e le fronde degli alberi di alto fusto, piantati in allineamento nel lato Est di tale parco, a causa della mancata manutenzione dei medesimo, sporgono per parecchi metri sopra la copertura del citato fabbricato, interferendo con la medesima. Le foglie cadute da questi rami ostruiscono le colonne discendenti della copertura, pregiudicando gravemente il deflusso dell'acqua piovana. L'irregolare deflusso dell'acqua sta provocando un degrado accentuato della guaina impermeabilizzante della copertura e causando infiltrazioni nei locali sottostanti del fabbricato. La ha richiesto più volte al di eseguire i lavori di manutenzione necessari, ma tali Pt_1 CP_1 richieste sono rimaste senza esito. Dato l'aggravarsi della situazione, la a incaricato il Geom. di valutare lo stato Pt_1 Parte_2 dei luoghi. La sua relazione ha confermato che la mancata manutenzione degli alberi e la conseguente ostruzione delle colonne discendenti hanno causato i danni (infiltrazioni e degrado della guaina) e che l'imprescindibile soluzione è la manutenzione del parco con la rimozione dei rami e delle fronde sporgenti. Il 30/06/2022 è stata inviata una PEC al per denunciare formalmente la situazione e CP_1 richiedere gli interventi e il risarcimento dei danni. In seguito, il 10.08.2022, il è stato CP_1 invitato a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, ma lo stesso ha comunicato la sua mancata adesione in data 08/09/2022. In diritto, afferma Parte attrice che sussiste la responsabilità del convenuto, ex art. 2051 c.c., per i danni riportati dal fabbricato della Ai sensi dell'art. 2051 C.c., ciascuno è responsabile del Pt_1 danno cagionato dalle cose che ha in custodia salvo che provi il caso fortuito. Ne consegue che spetta all'attore provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento dannoso mentre il convenuto, per liberarsi dalla responsabilità, dovrà provare il caso fortuito ovvero l'intervento di un fattore esterno alla causazione del danno, che presenti i caratteri della imprevedibilità, della inevitabilità e della assoluta eccezionalità. Nella vicenda in esame è incontestabile come il essendone proprietario ed Controparte_1 avendone la disponibilità, sia custode del parco pubblico sito in via Ivrea e che, alla luce della documentazione prodotta, sussista il nesso causale tra i danni riportati dal fabbricato e gli alberi di alto fusto piantati in allineamento al lato est del predetto parco. Deve, in particolare, ritenersi provato per tabulas come tali danni siano riconducibili ai rami ed alle fronde degli alberi che, a causa della mancata manutenzione, sporgono per parecchi metri nella copertura delle unità artigianali - industriali di proprietà delle interferendo con questa. Pt_1 Il è, pertanto, tenuto, salvo che riesca a fornire la prova di un caso fortuito, a risarcire tutti i CP_1 danni patrimoniali cagionati dagli alberi di alto fusto presenti nel parco pubblico di via Ivrea. Il danno patrimoniale viene quantificato in un totale di Euro 6.550,00 come da preventivo prodotto.
Si costituiva con comparsa del 08/6/2023 il in persona del Sindaco Controparte_1 [...]
, affermando quanto segue. CP_2
Parte attrice in atto di citazione riferisce di aver segnalato al la situazione pregiudizievole e CP_1 potenzialmente sorgiva di danni chiedendo intervento manutentivo. La circostanza non corrisponde al vero, in quanto prima del 30.6.2022 data della messa in mora, alcuna segnalazione è pervenuta al E gli asseriti danni come risulta dal testo della messa in CP_1 mora al 30.6.2022 si erano già verificati.
Come risulta dai rilievi fotografici che si producono il ha immediatamente provveduto alla CP_1 potatura delle piante. La responsabilità del ex art 2051 c.c. è insussistente: ai sensi dell'art 2051 c.c. la CP_1 responsabilità del custode presuppone l'esistenza e la prova da parte dell'attore di un nesso di causalità tra il danno e l'oggetto in manutenzione del CP_1 La responsabilità civile per danni cagionati da “verde urbano” è in giurisprudenza riferita ad ipotesi relative alla caduta di alberi e rami da cui possono insorgere i predetti profili di responsabilità in capo agli Enti pubblici non dalla caduta di foglie come lamentato nel caso di specie dall'attrice, rilevato che la caduta delle foglie è fatto connaturale all'esistenza delle piante e che vengono genericamente rimosse con un minimo di diligenza, pulizia e manutenzione da parte del soggetto nella cui proprietà le medesime si riversano. Nel caso di specie le piante erano sane, tant'è che controparte non contesta che vi sia stato un danneggiamento a seguito di impatto con un ramo secco o con altro pezzo di albero ma meramente un pregiudizio determinato dalla caduta di foglie di alberi sulla propria proprietà, che avrebbero ostruito i sistemi di ricaduta ostruendo il flusso dell'acqua piovana. E' evidente, pertanto, l'assenza di nesso di causalità tra l'asserito danno e l'oggetto in custodia dal essendosi i CP_1 danni verificati unicamente per incuria da parte del proprietario dell'immobile che non ha provveduto alla pulizia dell'area ove erano riverse le foglie ed ha così consentito che si ostruissero i sistemi di scarico delle acque.
Viene prodotta la relazione tecnica del con rilievi fotografici dai quali risulta lo stato di CP_1 assenza di manutenzione esterna ed ordinaria dell'immobile e si contestano i rilievi fotografici allegati alla relazione di parte attrice e la riconducibilità di quanto riprodotto a parti di alberi di proprietà del
CP_1
La domanda risarcitoria di Parte attrice è infondata per assenza di nesso causale.
Viene, altresì, contestato il quantum richiesto. I preventivi allegati da controparte descrivono anche interventi di tinteggiatura dello stabile che si presenta in completo stato di carenza manutentiva esterna.
Viene contestata e la Consulenza Tecnica di parte avversaria per la sua genericità e carenza, per la mancata prova certa del nesso causale tra la presenza delle foglie e gli asseriti danni, per la mancata specificità nella descrittiva dei danni da ristagno, per la non chiara ragione della necessità di provvedere alla sostituzione della guaina, nonché nel quantum siccome eccessivo ed incongruo. Come risulta dai rilievi fotografici allegati lo stato dell'immobile è in degrado, addirittura vi è un muretto pericolante, sicché risulta verosimile che il degrado della guaina non sia causato da problemi collegati al deflusso delle acque per la presenza di foglie ma a causa della scarsa manutenzione e/o dalla vetustà della stessa. Risulta una scarsa manutenzione dell'edificio nel suo complesso. Il Comune non può provvedere al ripristino e sostituzione di parti dell'edificio che di contro sono danneggiate per la loro vetustà ed assenza manutentiva ordinaria della proprietà.
Con ordinanza del 14/02/2024 veniva disposta, su istanza di Parte attrice, una consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare la compatibilità tra le allegazioni attoree e la presenza di alberi ad alto fusto piantati in allineamento nel lato Est del parco di proprietà comunale sito in Biella, via Ivrea.
L'incarico veniva conferito al Geom. . Parte_3
Depositate le memorie ex art. 183 c.p.c., le Parti precisavano le conclusioni come sopra riportate.
La causa veniva, quindi, trattenuta in decisione all'udienza del 25 febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice non può trovare accoglimento e deve essere respinta in quanto infondata.
La responsabilità del custode, prevista dall'art. 2051 c.c., è di natura oggettiva e presuppone l'accertamento del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno subito. Il custode è liberato dalla responsabilità solo qualora riesca a dimostrare il caso fortuito, il quale può essere integrato anche dalla condotta colposa dello stesso danneggiato, tale da interrompere il nesso eziologico. Anzitutto va rilevato che secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato (Cass. civ. sez. III, n. 17493 del 9 agosto 2007), il proprietario dell'albero non è responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. per i danni o i disagi derivanti dalla semplice caduta naturale delle foglie sul fondo confinante.
Secondo la Cassazione, questo articolo non si applica alla caduta delle foglie perché mancano i presupposti fondamentali: l'albero non è considerato intrinsecamente pericoloso per il fatto di perdere le foglie. È un processo naturale legato al ciclo vitale della pianta. La semplice caduta di foglie è un fenomeno naturale e generalmente inoffensivo. Le foglie in sé non causano danno nel momento in cui si posano. Il proprietario dell'albero non può materialmente impedire la caduta naturale delle foglie o la loro dispersione. Se il danno non deriva dalla caduta in sé, ma dall'accumulo prolungato e dalla mancata rimozione del fogliame caduto, la responsabilità ricade sul proprietario della superficie su cui le foglie si sono depositate e non sono state rimosse. Come suggerisce la Cassazione, il danno può verificarsi se le foglie sono lasciate esposte per lungo tempo alle intemperie “per la totale incuria del proprietario della superficie interessata dalla caduta” (Cass. sez. III, 09/08/2007, n. 17493). In altre parole, è onere di chi riceve le foglie sul proprio fondo provvedere alla normale manutenzione e pulizia della sua proprietà per prevenire danni derivanti dall'accumulo. La causa del danno, in questo caso, non è la foglia in sé, ma la negligenza nella pulizia del proprio spazio. Nel caso di specie le piante erano sane, tant'è che controparte non contesta che vi sia stato un danneggiamento a seguito di impatto con un ramo o con altra parte di albero ma meramente un pregiudizio determinato dalla caduta di foglie di alberi sulla propria proprietà, che avrebbero ostruito i sistemi di ricaduta ostruendo il flusso dell'acqua piovana. Ad ulteriore riprova dell'esclusione di responsabilità del vi è certamente l'esaustiva perizia CP_1 espletata dal CTU che non giunge a risultati diversi.
Gli esiti della Consulenza Tecnica d'Ufficio, redatta dal Geom. , sono, invero, Parte_3 determinanti ed assorbenti.
Il CTU ha infatti concluso che le allegazioni dell'attrice non risultano compatibili con la presenza degli alberi ad alto fusto di proprietà comunale. Al contrario, la causa del degrado accentuato della guaina impermeabilizzante della copertura e delle infiltrazioni nei locali sottostanti del fabbricato è riconducibile alle carenze manutentive in capo alla medesima. In particolare, il CTU scandagliato, in dettaglio, l'immobile di parte attrice, presso il quale è stata effettuata una ricognizione visiva e un rilievo metrico/fotografico delle zone interessate e del parco di proprietà comunale, effettuata la descrizione del luogo oggetto di causa, accertato che le piante del parco in questione sono collocate ad una distanza regolamentare rispetto al confine di proprietà, circostanza rilevata in loco da tutti i consulenti presenti durante gli accertamenti tecnici di rito, accertato che non si rilevano danneggiamenti all'impermeabilizzante bituminoso provocati da rami o fronde provenienti dagli alberi di proprietà comunale, verificato che sulla guaina bituminosa della copertura piana di parte attrice, appaiono lampanti lesioni e ammaloramenti e degradi riconducibili alla vetustà ed al naturale deperimento dello strato impermeabilizzante ormai logorato dal tempo dall'effetto graduale degli agenti atmosferici, con conseguente perdita di elasticità e impermeabilità, precisato che tali anomalie sono tutte situate in zone lontane diversi metri rispetto agli alberi del parco comunale e non possono essere state provocate dai rami delle piante, accertato che il ristagno d'acqua è conseguenza anche delle non idonee pendenze del piano di appoggio e del fissaggio del manto impermeabilizzante, oltre che dalla presenza di muschio ed erbe emergenti dalla guaina che presagiscono una carenza manutentiva da parte della proprietà che non ha provveduto ad adeguata pulizia della superficie da quanto si adagia naturalmente su di essa, ha formulato le seguenti conclusioni: “la causa dei bagnamenti che si verificano all'interno della proprietà di parte attrice è riconducibile alle citate carenze manutentive in capo alla medesima proprietà, considerata l'evidente vetustà e il degrado della guaina bituminosa impermeabilizzante e la diffusa presenza di fogliame e sporcizia su gran parte della copertura piana, che non vengono rimossi da provocando i noti Pt_1 problemi di convogliamento e deflusso di acqua piovana, tutti fattori già argomentati nei paragrafi precedenti e che determinano, conseguentemente, le infiltrazioni interne;
gli alberi del parco di proprietà comunale non sono la causa, pertanto, delle infiltrazioni interne, né, tanto meno, del deperimento dell'impermeabilizzante bituminoso”. Dalla Relazione Tecnica del CTU emerge, dunque, in modo inequivocabile, che il danno non è stato cagionato dalla res in custodia del ma piuttosto dalla omessa manutenzione ordinaria da CP_1 parte della società la quale, omettendo di pulire la copertura e i canali di Parte_1 scolo, ha causato l'evento dannoso (ristagno e infiltrazioni) sulla propria unità immobiliare.
Tale condotta negligente e omissiva dell'attrice integra il caso fortuito idoneo a recidere il nesso causale tra la res comunale e il danno, sollevando il da ogni responsabilità ai sensi Controparte_1 dell'art. 2051 c.c.
La domanda di risarcimento avanzata da parte attrice deve, pertanto, essere integralmente respinta.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono poste a carico della parte attrice, come liquidate in dispositivo, tenuto conto dei parametri forensi vigenti per le cause di valore inferiore a € 26.000,00 e della complessità della controversia. Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico della parte attrice.
P.Q.M.
il Tribunale di Biella, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 312/2023, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1. RESPINGE la domanda di risarcimento dei danni proposta da Parte_1 nei confronti del .
[...] Controparte_1
2. CONDANNA a rifondere al le Parte_1 Controparte_1 spese di lite, che si liquidano in complessivi € € 2.921,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
3. PONE in via definitiva le spese di Consulenza Tecnica d'Ufficio, come liquidate con separato provvedimento, a carico di Parte_1
Così è deciso.
Biella il 17 dicembre 2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Maria Cristina Cossu