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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/12/2025, n. 12500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12500 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Donatella Casari, all'udienza del 3.12.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento n°40433/2024
VERTENTE TRA
, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
PA D'NG giusta procura speciale posta su documento informatico separato ex art. 83 c.p.c., ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via di San
MA D'AQ n.116; -RICORRENTE-
NEI CONFRONTI DI
, in persona del Controparte_1 suo Presidente, elettivamente domiciliato in Roma, Via Giulio Romano 46, rappresentato e difeso dal Funzionario Flaminia Chizzola per delega rilasciata dal direttore di sede in atti;
-RESISTENTE-
Oggetto: ratei accompagno ex art 1 L.18/80
l.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.11.2024, ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicato, premesso che in sede di omologa del 6.6.2024, all'esito di procedimento per ATP, era stata accertata in suo favore la sussistenza del requisito sanitario di cui all'art 1 L.18/80,
e che erano decorsi oltre 120 gg. dalla notifica del provvedimento giudiziale in data
12.6.2024 e dall'invio in data 21.6.2024 del modello AP/70 in violazione del disposto di cui all'art.445 bis comma 5 c.p.c., conveniva in giudizio l' lamentando che non era stato CP_1 liquidato il dovuto per il riconosciuto beneficio e chiedendo la condanna di controparte al versamento dei ratei maturati.
Si costituiva tardivamente in giudizio l' deducendo che il procedimento era ancora in CP_1 istruttoria concludendo con la richiesta di un rinvio.
All'odierna udienza la difesa di parte ricorrente dichiarava che le prestazioni erano state pagate il 20.6.2025 e richiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere nel merito ed insisteva per la condanna dell' alle spese. CP_1
La causa all'udienza odierna veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce.
Nel merito occorre dichiarare cessata la materia del contendere come richiesto all'ultima udienza.
Riguardo ai compensi di lite si rileva che gli arretrati maturati, per come confermato dalla documentazione al fascicolo, sono stati pagati il 20.6.2025, quando erano decorsi oltre CP_1
120 gg. dalla notifica in data 12.6.2024 del decreto di omologa ed dalla trasmissione in data
21.6.2024 del mod. AP70, per come dedotto in ricorso e non contestato da controparte.
Epoca dell'adempimento successiva anche al deposito del ricorso giudiziale ed alla sua notifica.
Le circostanze di tempo sopra esposte impongono la condanna dell' alla refusione dei CP_1 compensi di lite.
P.Q.M.
Ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa, dichiara nel merito cessata la materia del contendere;
condanna l' alla refusione dei compensi di lite nella misura di €2.700,00 oltre spese CP_1 generali, IVA e CPA, da distrarsi.
Roma, il 3.12.2025 Il Giudice
dott.ssa Donatella Casari
SEZIONE IV LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Donatella Casari, all'udienza del 3.12.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento n°40433/2024
VERTENTE TRA
, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
PA D'NG giusta procura speciale posta su documento informatico separato ex art. 83 c.p.c., ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via di San
MA D'AQ n.116; -RICORRENTE-
NEI CONFRONTI DI
, in persona del Controparte_1 suo Presidente, elettivamente domiciliato in Roma, Via Giulio Romano 46, rappresentato e difeso dal Funzionario Flaminia Chizzola per delega rilasciata dal direttore di sede in atti;
-RESISTENTE-
Oggetto: ratei accompagno ex art 1 L.18/80
l.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.11.2024, ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicato, premesso che in sede di omologa del 6.6.2024, all'esito di procedimento per ATP, era stata accertata in suo favore la sussistenza del requisito sanitario di cui all'art 1 L.18/80,
e che erano decorsi oltre 120 gg. dalla notifica del provvedimento giudiziale in data
12.6.2024 e dall'invio in data 21.6.2024 del modello AP/70 in violazione del disposto di cui all'art.445 bis comma 5 c.p.c., conveniva in giudizio l' lamentando che non era stato CP_1 liquidato il dovuto per il riconosciuto beneficio e chiedendo la condanna di controparte al versamento dei ratei maturati.
Si costituiva tardivamente in giudizio l' deducendo che il procedimento era ancora in CP_1 istruttoria concludendo con la richiesta di un rinvio.
All'odierna udienza la difesa di parte ricorrente dichiarava che le prestazioni erano state pagate il 20.6.2025 e richiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere nel merito ed insisteva per la condanna dell' alle spese. CP_1
La causa all'udienza odierna veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce.
Nel merito occorre dichiarare cessata la materia del contendere come richiesto all'ultima udienza.
Riguardo ai compensi di lite si rileva che gli arretrati maturati, per come confermato dalla documentazione al fascicolo, sono stati pagati il 20.6.2025, quando erano decorsi oltre CP_1
120 gg. dalla notifica in data 12.6.2024 del decreto di omologa ed dalla trasmissione in data
21.6.2024 del mod. AP70, per come dedotto in ricorso e non contestato da controparte.
Epoca dell'adempimento successiva anche al deposito del ricorso giudiziale ed alla sua notifica.
Le circostanze di tempo sopra esposte impongono la condanna dell' alla refusione dei CP_1 compensi di lite.
P.Q.M.
Ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa, dichiara nel merito cessata la materia del contendere;
condanna l' alla refusione dei compensi di lite nella misura di €2.700,00 oltre spese CP_1 generali, IVA e CPA, da distrarsi.
Roma, il 3.12.2025 Il Giudice
dott.ssa Donatella Casari