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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 11/09/2025, n. 2777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2777 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1068/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
La Corte D'Appello di Venezia, SEZIONE SECONDA, in persona dei
Magistrati: dott.Caterina Passarelli Presidente dott.Martina Gasparini Consigliere dott.Caterina Caniato Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'avv. _1 P.IVA_1
Giovanni Giustiniani con domicilio eletto presso il suo studio, appellante e
(C.F. ), assistito e difeso ONoparte_1 P.IVA_2
dall'avv.Ruggero Barile, con domicilio eletto presso il suo studio;
appellata ed in concordato preventivo n.38/2021 ONoparte_2
(C.F. ) assistita e difesa dagli avv.ti Marco Passalacqua, P.IVA_3
Francesca Radi e Domenico Paduano
Appellata e appellante incidentale Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona n.
1043/2024 pubblicata il 3 maggio 2024
CONCLUSIONI: per parte appellante;
_1
Piaccia all'Ecc.ma Core d'Appello adìta - ogni avversa eccezione, deduzione, istanza e domanda respinta e disattesa - in accoglimento dell'appello principale, così provvedere:
a) In via preliminare rispetto al merito: dichiarare non manifestamente infondata e, per l'effetto, sollevare questione di legittimità costituzionale degli artt. 1949, 1950 e 1951 Cod. Civ. con riferimento agli artt. 78 e 79 del d.P.R.
23/01/1973 n.43 in quanto, secondo l'interpretazione della giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamata nella sentenza appellata, riconoscono alla società di assicurazioni che ha stipulato polizza fideiussoria sostitutiva della cauzione con lo spedizioniere doganale, in caso di escussione della polizza a seguito del mancato pagamento del debito doganale da parte del soggetto contraente, il diritto di surrogazione e regresso anche nei confronti del proprietario importatore – terzo non contraente, ignaro della polizza – nonostante quest'ultimo abbia versato allo spedizioniere le somme necessarie per soddisfare il debito doganale e non si sia giovato della dilazione concessa dall allo spedizioniere, dovendosi ritenere le norme ONoparte_3
suddette, così interpretate, in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza, autonomia privata e libertà contrattuale, oltre che lesive del diritto di difesa, in violazione degli artt.2, 3, 24,41 e 111 della Costituzione.
b) In via principale e nel merito: accogliere, per i motivi tutti dedotti in atti, il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n.
1043/2024 emessa dal Tribunale di Verona, Terza Sezione Civile, Giudice
pag. 2/44 Dott.ssa Lara Ghermandi, in data 03/05/2024 e notificata in data 14/06/2024, così provvedere:
- Accertare e dichiarare nullo, invalido e/o inefficace il decreto ingiuntivo n.
2858/21 (RG n. 4199/21), emesso dal Tribunale di Verona in data 21/09/21 e corretto con provvedimento depositato in data 01/10/21 e, in ogni caso, revocarlo, dichiarando il difetto di legittimazione passiva di e _1
l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata nei confronti della stessa da ONo per i motivi illustrati in atti;
ONo
- Gradatamente, accertare e dichiarare la responsabilità di per aver concesso a la garanzia fideiussoria in questione, in assenza dei CP_2
necessari requisiti normativi e regolamentari, venendo meno ai doveri primari di prudente e corretta gestione dell'attività assicurativa, arrecando grave pregiudizio alla , da quantificarsi in misura pari all'ammontare _1
ONo della pretesa avanzata da
- In via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare che la condotta ONo imprudente e negligente di a concorso a cagionare il danno subito in conseguenza dell'inadempimento contrattuale di e, per l'effetto, CP_2
ridurre ai sensi dell'art. 1227 Cod. Civ. l'ammontare della pretesa avversaria;
- Per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando che nessuna ONo somma è dovuta da in favore di per i titoli di causa o, _1
ONo subordinatamente, ridurre l'importo della pretesa creditoria azionata da ONo
- Conseguentemente condannare l pagamento in restituzione in favore di della somma di € 4.570.884,00 corrispostale in corso di causa, _1
in forza del decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo, nonché al rimborso dell'importo di € 135.143,00 versato per la registrazione del decreto opposto, come da quietanza allegata;
pag. 3/44 - In ogni caso, dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello incidentale proposto da e confermare la sentenza appellata nella CP_2
parte in cui ha accolto la domanda di manleva proposta da nei _1
confronti di , condannandola al pagamento della somma di CP_2
€4.083.940,62, oltre interessi ex art. 86 T.U.L.D. e succ. modd. dalla data dell'avvenuto pagamento a favore della sino al soddisfo, nonché alla Pt_2
rifusione delle spese legali nella misura ivi liquidata, ed ha compensato il credito di € 59.824,71 riconosciuto in favore di con il maggior CP_2
credito vantato da , rigettando ogni ulteriore domanda proposta _1
dall'appellante incidentale nei confronti di quest'ultima, in quanto infondata in fatto ed in diritto, oltre che non provata.
c) In via istruttoria: si reiterano le istanze istruttorie già proposte in primo grado e si chiede che Codesta Ecc.ma Corte voglia: ONo a) Ordinare a ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione di tutta la documentazione relativa all'istruttoria tecnico-informativa effettuata sul contraente prima di procedere alla stipula della polizza fideiussoria CP_2
per il cauzionamento dei diritti doganali n. 0535416451, al fine di accertare la natura e le caratteristiche del rischio da garantire, nonché la solidità patrimoniale, finanziaria ed economica, e quindi l'affidabilità del cliente, così come impostole dalla circolare n.162 del 24/10/1991 e dalla Pt_3
normativa di settore;
ONo b) Ammettere interrogatorio formale dei legali rappresentanti p.t. di e sui seguenti capitoli: CP_2
1) “Vero che per autorizzare l'emissione di una polizza fideiussoria globale a prima richiesta per l'importo di € 8.000.000, la direzione generale della ONo Compagnia è tenuta ad effettuare un'istruttoria sulla situazione pag. 4/44 patrimoniale, economica e finanziaria della società contraente, esaminando i bilanci comprensivi di stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e note integrative, oltre che a richiedere report sulla solidità ed affidabilità della stessa”;
2) “Vero che, nello specifico, la documentazione di cui sopra, comprensiva dei ONo bilanci 2017, 2018 e 2019, è stata fornita da ed esaminata da CP_2
prima dell'emissione della polizza fideiussoria per il cauzionamento dei diritti doganali n. 0535416451 per cui è causa”;
3) “Vero che dall'analisi della documentazione fornita emergevano criticità finanziarie del contraente tali da sconsigliare il rilascio della garanzia, seguendo le regole di normale prudenza e diligenza”;
4) “Vero che dalla data di emissione della polizza fideiussoria di cui sopra
(14.11.19) fino alla sua escussione da parte dell ONoparte_3
ONo (26.09.20), la a omesso di effettuare ulteriori verifiche sulla situazione economico – finanziaria della società contraente”;
5) “Vero che nell'ipotesi in cui, nel corso del rapporto, si verifichi il peggioramento della situazione economica e patrimoniale della società contraente, anche a causa di protesti o esecuzioni a suo carico, la Compagnia ONo è tenuta a richiedere la liberazione delle garanzie di polizza ed il versamento da parte del contraente di una somma pari al massimale di polizza”;
6) “Vero che ha omesso di informare dell'utilizzo della CP_2 _1
modalità di pagamento periodico o differito dei diritti doganali ex artt. 110-
111 C.D.U e 78-79 T.U.L.D. e dell'esistenza della relativa garanzia fideiussoria”;
pag. 5/44 ONo 7) “Vero che rima di procedere al pagamento dell'importo oggetto di ingiunzione in favore dell ha omesso di richiedere a ONoparte_3
quest'ultima la lista con il nominativo dei proprietari importatori delle merci e di avvisare dell'escussione della polizza fideiussoria stipulata da _1
”. CP_2
c) All'esito, ammettere prova testimoniale sui seguenti capitoli:
1) “Vero che , a partire dal mese di maggio 2020, ha richiesto alla CP_2
di procedere al pagamento anticipato dei dazi e diritti doganali _1
dovuti, a fronte della presentazione della bozza di bolletta, assicurando che non appena fosse pervenuto l'importo sul conto doganale lo spedizioniere avrebbe proceduto all'operazione di importazione e alla pianificazione delle consegne presso il magazzino della cliente, come risulta dalla e.mail inviata dalla Sig.ra in data 14.05.2020, prodotta nel fascicolo di Testimone_1
parte opponente sub.6), che si mostra al teste ”;
2) “Vero che ha omesso di informare dell'utilizzo della CP_2 _1
modalità di pagamento periodico o differito dei diritti doganali ex artt. 110-
111 C.D.U e 78-79 T.U.L.D. e dell'esistenza della relativa garanzia fideiussoria”; ONo 3) “Vero che a comunicato a per la prima volta con lettera _1
pec a firma del proprio legale Avv. Benedetta Nigra del 10.12.2020, trasmessa il giorno successivo - prodotta nel fascicolo monitorio sub. 6) che si mostra al teste - che lo spedizioniere aveva contratto una polizza CP_2
fideiussoria globale a garanzia del pagamento, alle scadenze, dei diritti doganali dovuti dai propri clienti, polizza che era già stata escussa dall'Agenzia delle Dogana di Roma 2, a seguito del mancato versamento delle imposte da parte del contraente garantito”;
pag. 6/44 ONo 4) “Vero che rima di procedere al pagamento dell'importo oggetto di ingiunzione in favore dell' ha omesso di avvisare ONoparte_3
dell'escussione della polizza fideiussoria stipulata da ”. _1 CP_2
Si indicano come testimoni i signori:
1) , domiciliata c/o Via Campalto, 3/D, Testimone_2 ONoparte_4
37036 San Martino Buon Albergo (VR);
2) , domiciliata c/o Via Campalto, 3/D, Tes_3 ONoparte_4
37036 San Martino Buon Albergo (VR);
3) , domiciliata c/o Via Campalto, 3/D, Testimone_4 ONoparte_4
37036 San Martino Buon Albergo (VR);
4) domiciliata in Viale delle Arti, 123, 00054 Fiumicino Testimone_1
(RM).
Con il favore delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio. per parte appellata ONoparte_1
Si chiede che la Corte di Appello Ecc.ma, respinta ogni contraria domanda ed eccezione, in via preliminare: accerti e dichiari la manifesta infondatezza e/o non rilevanza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1949 – 1950 – 1951 c.c. con riferimento agli artt. 78 – 79 D.P.R. 23/1/1973 n. 43 sollevata dall'appellante, rigettando l'istanza di quest'ultima di devoluzione della questione alla Corte
Costituzionale; respinga altresì l'istanza di ammissione dei mezzi istruttori già rigettata in primo grado;
in via principale:
pag. 7/44 rigetti integralmente l'impugnazione proposta da avverso la _1
sentenza del Tribunale di Verona n. 1043/2024, in quanto inammissibile ed infondata, confermando la sentenza di primo grado in ogni sua parte;
in ogni caso con il favore di spese e compensi del presente grado di giudizio, gravati di IVA e CPA.
Per parte appellata ONoparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, disattesa e respinta ogni contraria domanda, eccezione, pretesa, deduzione e istanza, sia di merito che istruttoria, per tutti i motivi di cui in narrativa in via principale: respingere l'appello promosso da avverso la _1
sentenza del Tribunale di Verona n. 1043/2024, pubblicata in data 3 maggio
2024, resa a definizione del giudizio rubricato al R.G. n. 8634/2021, nella parte in cui ha richiesto la conferma della stessa in relazione ai rapporti tra e;
_1 CP_2
in accoglimento dell'appello incidentale proposto da : riformare CP_2
parzialmente la sentenza del Tribunale di Verona n. 1043/2024, pubblicata in data 3 maggio 2024, resa a definizione del giudizio rubricato al R.G.
n.8634/2021, nei capi e per i motivi tutti indicati in parte narrativa e pertanto:
a) nel merito: rigettare tutte le domande ed eccezioni ex adverso proposte nel
Giudizio di Primo Grado nei confronti di , ivi compresa l'Eccezione CP_2
di Compensazione e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto da a CP_2
per le pretese da quest'ultima proposte nel Giudizio di Primo _1
Grado;
b) sempre nel merito: accertare e dichiarare la sussistenza del CP_5
pari ad Euro 420.185,71 nei confronti di , derivante dai
[...] _1
servizi prestati in favore di quest'ultima e, per l'effetto, condannare pag. 8/44 al pagamento della somma di Euro 420.185,71 oltre interessi di _1
legge, dall'emissione delle relative fatture sino all'effettivo soddisfo, in favore della Società;
c) ancora nel merito, accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti per la condanna alle spese di di cui alla sentenza del Tribunale di CP_2
Verona n. 1043/2024, pubblicata in data 3 maggio 2024, resa a definizione del giudizio rubricato al R.G. n. 8634/2021 e, per l'effetto, condannare alla rifusione delle spese legali di primo grado a favore di _1 [...]
, ovvero, in subordine, disporre la compensazione. CP_2
Con espressa riserva di ogni consentita modifica alle prese conclusioni.
Con vittoria delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge”.
Ragioni della Decisione
§1) ONo La società (di seguito, presentava avanti al ONoparte_1
Tribunale di Verona ricorso monitorio nei confronti della società _1
(di seguito, ), chiedendo al Tribunale di Verona di ingiungere
[...] _1
a il pagamento, in proprio favore, della somma capitale _1
complessiva di €4.083.940,62, oltre agli interessi ex art. 86 T.U.L.D. e successive modifiche a far data dal 08/10/2020 e oltre a spese. ONo a fondamento della propria domanda, esponeva quanto segue: ON
• di avere stipulato con (di seguito, la polizza CP_2
ONo fideiussoria n. 053416451, con la quale i era costituita garante, in favore dell (di seguito, Parte_4
ONo
), della regolare corresponsione dei diritti doganali, degli oneri nazionali, delle spese, degli interessi dovuti dai proprietari importatori delle merci sdoganate a cura della , per i quali era emessa ONoparte_7
pag. 9/44 dilazione di pagamento a norma dell'art. 110 Reg. UE n. 952/2013 e successive modificazioni nonché ai sensi degli artt. 78/79/80/81/87 TULD n.
43 del 23.01.1973, sino alla concorrenza di un importo massimo di
€8.000.000; ONo
• di avere ricevuto da richiesta di escussione della sopra descritta ON polizza fideiussoria n. 0535416451, stante l'inadempimento di
• di avere provveduto in data 8/10/2020, in esecuzione della polizza, al ONo pagamento in favore della beneficiaria della somma complessiva di ON
€4.083.940,62 a titolo di diritti doganali dovuti per merci importate da per conto di come risultanti dalle dichiarazioni doganali (c.d. _1
“bollette”) prodotte;
• di avere ricevuto quietanza di tale pagamento avente ad oggetto l'escussione della garanzia del conto di debito n. 14227N intestato a CP_2
per il mancato pagamento dei diritti doganali;
• di agire nei confronti di surrogandosi nei diritti _1
ONo dell'originaria creditrice , ai sensi dell'art. 1203 n. 3 e n. 5 C.C. e dell'art. 2 L. 10/6/1982 n. 348, nonché dell'art. 1949 c.c., come previsto nella polizza fideiussoria al punto 7 in cui si legge che: “la Società Garante è surrogata al Beneficiario in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso la Ditta stipulante o se diverso il soggetto passivo del Debito Doganale”.
Il Tribunale di Verona, in accoglimento del ricorso monitorio promosso da ONo il 21 settembre 2021 emetteva decreto ingiuntivo n. 2858/2021, con il quale ingiungeva alla società il pagamento di € _1
4.083.940,62, oltre a interessi e spese di procedura.
§2) Con atto di citazione regolarmente notificato in data 10 novembre 2021,
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. _1
pag. 10/44 2858/2021 notificatole in data 4 ottobre 2021, chiedendone la revoca nonché ONo il rigetto di ogni pretesa creditoria di ei propri confronti.
eccepiva in primo luogo la propria carenza di legittimazione _1
passiva, invocando il principio di cui al secondo comma dell'art.1372 c.c. secondo il quale il contratto non può produrre effetti pregiudizievoli nei confronti di soggetti terzi, estranei alla stipula dello stesso. Affermava di essere venuta a conoscenza del contratto di fideiussione solo con la prima ONo richiesta di pagamento inviatale da di non averne mai autorizzato la stipula e di esserne rimasta assolutamente estranea, non essendo nemmeno menzionata all'interno del contratto. Affermava inoltre la propria mancanza di interesse alla prestazione della garanzia fideiussoria, non conseguendo alcun beneficio dalla dilazione nel pagamento del tributo, in quanto aveva già provveduto all'integrale versamento, allo spedizioniere, degli importi dovuti a titolo di diritti e dazi doganali. ON
sosteneva che lo spedizioniere accedendo al beneficio del _1
pagamento periodico/differito dei diritti doganali di cui all'art. 110 C.D.E. e
78 e 79 T.U.L.D., avrebbe assunto un'autonoma e distinta obbligazione, il cui ONo adempimento sarebbe garantito da con la polizza in questione, con liberazione del debitore principale, . _1
ONo In secondo luogo, affermava che vrebbe agito in violazione _1
delle regole di prudenza e diligenza e dei doveri di correttezza e buona fede nonché in violazione della normativa di settore (interna, internazionale, regolamenti e circolari IVASS), per non avere adeguatamente verificato ON l'affidabilità e solvibilità di per non avere chiesto il rilascio di idonee garanzie e per l'inosservanza degli obblighi informativi e dell'obbligo di avviso di cui all'art. 1952, 2° comma c.c.
pag. 11/44 ONo
proponeva domanda di condanna di a titolo _1
extracontrattuale e per culpa in omittendo, al risarcimento del danno causato da tale condotta colposa, quantificandolo in misura pari alla somma oggetto di ingiunzione e chiedendo la compensazione delle opposte pretese.
In via subordinata, chiedeva di accertare che il comportamento _1
ONo colposo di avesse concorso a causare il danno e conseguentemente chiedeva, in applicazione del principio di cui all'art. 1227 secondo comma ONo ONo c.c., di scomputare rispetto a quanto dovuto a danni che vrebbe potuto evitare con l'ordinaria diligenza. ON
chiedeva di venire autorizzata alla chiamata in causa di ai _1
fini di venire garantita, manlevata e tenuta indenne da ogni conseguenza ON pregiudizievole del giudizio. da lei incaricata di effettuare numerose operazioni di sdoganamento delle merci per suo conto, avrebbe infatti indebitamente trattenuto la provvista conferitale per il pagamento di tutte le somme dovute all a titolo di debito Parte_4
doganale, senza versarle all . ONoparte_3
Nella prima memoria ex art. 183 VI comma cpc, chiariva di avere _1
ON proposto la domanda di manleva nei confronti di sia a titolo di responsabilità contrattuale per inadempimento degli obblighi di mandato (che ON imponevano a di utilizzare per il pagamento di quanto dovuto all'Erario le somme accreditatele sul conto doganale), sia a titolo di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito (cui conseguono obblighi risarcitori), sia infine a titolo di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. (non avendo la terza chiamata alcun titolo per trattenere le somme conferite a titolo di diritti doganali o di disporne per finalità diverse rispetto al versamento all'Erario).
pag. 12/44 sosteneva, inoltre, che la polizza fideiussoria avrebbe dovuto _1
venire dichiarata inefficace nei propri confronti anche ai sensi dell'art. 1711
c.c. in quanto atto che esorbita dal mandato. ONo Si costituiva in giudizio la società chiedendo il rigetto dell'opposizione siccome infondata.
Si costituiva in giudizio e in concordato preventivo ONoparte_2
n.38/2021, su autorizzazione del Tribunale, allegando di essersi assunta ONo l'impegno di provvedere al pagamento del debito doganale in favore di in “moneta concordataria”. Chiedeva il rigetto delle domande proposte nei propri confronti da ed eccepiva in compensazione un proprio _1
affermato controcredito per servizi che avrebbe prestato in favore di per €420.185,71, come da fatture prodotte. _1
nella prima memoria ex art.183 VI comma cpc chiedeva il rigetto _1
ON della domanda riconvenzionale proposta da contestando gli addebiti di cui alle fatture.
nelle proprie conclusioni sollevava questione di legittimità _1
costituzionale riguardo agli artt.78 e 79 del DPR 23.01.1973 n.43 (T.U. delle disposizioni in materia doganale) con riferimento agli artt. 1949 e 1951 del c.c., per contrasto con gli artt. 2, 24, 41 e 111 della Costituzione.
§3) Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Verona ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 2858/2021 del 21.09.2021 e, per l'effetto, ha confermato integralmente il decreto ingiuntivo opposto.
Preliminarmente, ha ritenuto non fosse necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Commissario Liquidatore, poiché
l'apertura della procedura è stata disposta il 23 marzo 2022, data successiva ON alla chiamata in causa di (Cass. civ. 17.12.2019 n. 33422). pag. 13/44 Ancora in via preliminare, il Tribunale ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dall'opponente riguardo agli artt. 78 e 79 del DPR 23.01.1973 n. 43 (T.U. delle disposizioni in materia doganale) con riferimento agli artt. 1949 e 1951 del c.c., per contrasto con gli artt. 2, 24, 41 e 111 della Costituzione, richiamandosi a quanto già argomentato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 128/1990. ONo Nel merito, circa le domande svolte da ei confronti di in _1
via monitoria il Tribunale di Verona ha ritenuto sussistere la legittimazione passiva di , richiamandosi ai principi stabiliti dalla Cassazione a _1
Sezioni Unite nella risalente sentenza n. 499/1993, ai quali si è conformata la giurisprudenza successiva. Ha ritenuto irrilevante l'intervenuto ON versamento a da parte di , della provvista per il _1
pagamento del debito doganale, in quanto tale pagamento ineriva esclusivamente al rapporto interno fra spedizioniere e importatore.
Il Tribunale di Verona ha rigettato tutte le domande proposte da ONo
nei confronti di a titolo risarcitorio. i) Ha ritenuto che _1
ONo ON nel valutare l'affidabilità di non avesse violato le regole di diligenza, prudenza e buona fede e le specifiche regole del settore, in quanto al momento della stipula della garanzia fideiussoria (14.11.2019) la ON crisi societaria di che si è successivamente manifestata con la messa in liquidazione della società, non sarebbe stata ancora conoscibile poiché i dati del bilancio 2019 non erano ancora disponibili;
ii) Non ha ravvisato un ONo comportamento di ontrario a buona fede contrattuale, ritenendo che ONo non potesse avere fatto affidamento sulla solvibilità delle società importatrici in quanto non ne avrebbe conosciuto il nominativo;
iii) Ha
pag. 14/44 escluso si fosse verificato alcun danno risarcibile in conseguenza della violazione dell'obbligo informativo di cui all'art. 1952 c.c., per due ordini di ragioni, poiché da un lato non aveva effettuato pagamenti in _1
favore del creditore garantito o dello spedizioniere dopo l'escussione della garanzia e dall'altro non aveva dato prova di eccezioni che avrebbe potuto utilmente opporre all all'atto del pagamento. CP_3 CP_3
ON In quanto alle domande rivolte da nei confronti di in via _1
preliminare il Tribunale di Verona ha ritenuto tempestiva ed ammissibile la puntualizzazione effettuata da nella memoria ex art. 183 VI _1
comma n. 1 secondo cui la domanda di manleva doveva intendersi svolta ON nei confronti di sia a titolo di responsabilità contrattuale che a titolo di responsabilità oggettiva, in quanto proposta in correlazione con la vicenda sostanziale esplicitata nell'atto introduttivo e non tale da compromettere le potenzialità difensive di controparte o da allungare i tempi processuali
(Cass. 30455/2023, Cass. S.U. 15.6.2015 n. 12310).
Nel merito, il Tribunale ha accolto la domanda di manleva presentata nei ON confronti di condannando la terza chiamata al pagamento a favore di della somma di €4.083.940,62 oltre interessi dall'avvenuto _1
pagamento alla dogana sino al soddisfo, ritenuto che: i) la facoltà di ON differire il pagamento dei diritti doganali non esimesse dal destinare gli importi ricevuti dalla mandante al pagamento dei diritti doganali dovuti ONo ON alla;
ii) la “forte tensione finanziaria” allegata da non escludesse l'inadempimento, trattandosi di problematica estranea al rapporto contrattuale che all'evidenza non integrava la fattispecie di impossibilità sopravvenuta della prestazione;
iii) la mancanza di mezzi ON fosse imputabile allo stesso contraente che aveva assunto le pag. 15/44 obbligazioni nei confronti di senza la consapevolezza, in base _1
alla comune diligenza, di poter tenere fede agli impegni assunti.
Il Tribunale di Verona ha, infine, in parte accolto la domanda ON riconvenzionale proposta da nei confronti di , ritenendo _1
ON provata la fondatezza della pretesa vantata da solo limitatamente alla somma di €59.824,71 (in quanto non contestata), pertanto in misura minore ON rispetto all'importo richiesto da (pari a €420.185,71). Ha disposto la ON compensazione del credito vantato da per €59.824,71 con i maggiori crediti vantati da , incluso un credito per € 118.000,00 eccepito _1
da in via riconvenzionale. _1
In punto spese, ha condannato alla rifusione delle spese _1
ONo ON sostenute da ha condannato alla rifusione delle spese sostenute da . _1
§4) Avverso l'indicata pronuncia, ha interposto tempestivo appello, _1
affidato a tre motivi di impugnazione.
4.1.
Con il primo motivo, afferma che la sentenza di primo grado _1
abbia erroneamente ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata riguardo agli artt. 78 e 79 del DPR
23.01.1973 n. 43 (T.U. delle disposizioni in materia doganale) con riferimento agli artt. 1949 e 1951 del c.c. L'appellante afferma che le suindicate norme violino il diritto di difesa (artt. 24 e 111 della Costituzione), il principio di eguaglianza (art. 3 della Costituzione), i principi di tutela dell'autonomia e dell'iniziativa economica privata (artt.2 e 41 della Costituzione) e i principi di pag. 16/44 tutela del risparmio e disciplina dell'esercizio del credito (art.47 della
Costituzione).
ND , le norme consentirebbero alle parti di stipulare un _1
contratto con effetti sfavorevoli rispetto al terzo non contraente, anche se ignaro della sua esistenza, mentre il contraente avrebbe diritto ad essere avvisato dal fideiussore ai sensi dell'art. 1952 c.c. ONo ON
chiedono la conferma della sentenza di primo grado sul punto e che la questione di legittimità costituzionale venga disattesa.
4.2.
Con il secondo motivo, contesta la decisione del primo giudice _1
nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da rispetto alla domanda azionata in via di regresso da _1
ONo
sostiene di essere estranea alla polizza in questione, prestata da _1
ONo ON sclusivamente nell'interesse di a garanzia del corretto utilizzo del ON conto doganale acceso a nome della ditta stipulante per le operazioni di sdoganamento dalla stessa compiute in nome proprio. ON Afferma inoltre di non essere stata posta nelle condizioni di sapere che si avesse stipulato polizza fideiussoria e che si avvalesse delle agevolazioni di ON pagamento di cui agli artt. 78 e 79 T.U.L.D. in quanto i) non le aveva comunicato nulla né aveva chiesto alcuna autorizzazione alla stipula ii) non aveva chiesto l'accredito della provvista sull'apposito “conto di debito” tenuto ai sensi dell'art. 78 TULD bensì su un ordinario conto corrente bancario iii) nei riepiloghi allegati alle bollette alla colonna “totale diritti da garantire” era indicato un importo pari a “zero”.
pag. 17/44 ONo hiede il rigetto del motivo di impugnazione sostenendo che l'eventuale mancata conoscenza della fideiussione da parte dell'importatore sia irrilevante ON e che l'eventuale mancata autorizzazione da parte di a sia _1
inopponibile al garante, in quanto terzo rispetto al rapporto di mandato fra importatore e spedizioniere. ON non presenta difese sul punto.
4.3.
Con il terzo motivo, contesta la decisione del giudice di primo _1
grado, ritenendo erroneo il rigetto della domanda risarcitoria da lei proposta ONo nei confronti di ND , il Tribunale avrebbe errato nel _1
ONo ritenere che fosse esente da colpa nell'ambito dell'istruttoria tecnico- ON informativa sull'affidabilità di e nel ritenere che, alla data di stipula della ON garanzia fideiussoria, la crisi societaria di non sarebbe ancora stata ONo conoscibile. sostiene, al contrario, che avrebbe potuto _1
ON rilevare l'inaffidabilità di già al momento della stipula della polizza, qualora avesse condotto un'analisi approfondita della situazione patrimoniale della società, nel rispetto delle regole di diligenza e prudenza, dei principi di correttezza e di buona fede nonché delle indicazioni contenute al paragrafo b) della circolare lamenta inoltre il rigetto, da parte del Pt_3 _1
Tribunale, dell'istanza ex art. 210 c.p.c., tempestivamente proposta, volta ad ONo ottenere l'ordine di esibizione da parte di ella documentazione relativa ON all'istruttoria tecnico-informativa sulla solidità della contraente
Parimenti, contesta il rigetto delle istanze di prova orale, riproponendo le richieste istruttorie in appello.
In conclusione, propone eccezione riconvenzionale di _1
risarcimento del danno, quantificato in misura pari all'ammontare della pag. 18/44 ONo pretesa azionata da previo accertamento della responsabilità di quest'ultima per il comportamento colposo tenuto nell'accordare la garanzia a ON
In subordine, chiede alla Corte - ai sensi dell'art. 1227 Cod. _1
ONo Civ. -, di ridurre l'importo dovuto a in proporzione ai danni che quest'ultima avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza nella stipula della polizza e nella gestione del rapporto fideiussorio. ONo dal canto suo, chiede il rigetto del motivo di impugnazione, affermando di avere rispettato tutte le regole di diligenza e prudenza, i principi di correttezza e di buona fede nonché le indicazioni contenute al paragrafo b) ON della circolare Sostiene di avere valutato l'affidabilità di sulla Pt_3
base dei bilanci disponibili al momento di sottoscrizione della polizza (ovvero quelli anteriori al bilancio 2019) e di informazioni commerciali, senza riscontrare alcuna criticità.
Chiede inoltre di respingere la richiesta di ammissione di mezzi istruttori già respinta in primo grado.
§5) ON si costituisce nel giudizio di appello mediante comparsa di risposta nella quale chiede il rigetto dell'appello proposto da e propone a sua _1
volta appello incidentale, fondato su tre motivi.
5.1. ON Con il primo motivo di appello incidentale censura la sentenza del
Tribunale di Verona nella parte in cui ha accolto la domanda di manleva proposta da nei suoi confronti, ritenendola inadempiente per non _1
aver utilizzato la provvista per il pagamento del debito doganale. ON ND tale statuizione sarebbe erronea per le seguenti ragioni: a) avrebbe statuito ultra petita, poiché non avrebbe agito per _1
pag. 19/44 l'adempimento delle prestazioni di cui ai Mandati bensì per il diverso titolo di ON indebito oggettivo;
b) avrebbe erroneamente ritenuto inadempiente, senza considerare che la stessa si trovava in una condizione di impossibilità di adempiere, dovendo rispettare la par condicio creditorum; c) avrebbe erroneamente ritenuto ammissibile la domanda risarcitoria, benché tardiva in quanto proposta nella memoria ex art. 183 VI cpc.
5.2. ON Con il secondo motivo di appello incidentale ritiene che il Tribunale abbia errato nella parte in cui ha ritenuto non provato larga parte del credito ON vantato da verso e oggetto di domanda riconvenzionale e _1
non abbia valutato correttamente la documentazione prodotta (docc. C.123-
128).
5.3. ON Con il terzo motivo di appello incidentale, chiede la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui ha disposto la sua condanna al pagamento delle spese legali in favore di , sulla base del principio _1
di soccombenza prevalente.
, dal canto suo, chiede il rigetto dell'appello incidentale, _1
ritenendolo infondato, con conferma del capo della sentenza appellata nella parte in cui : i) ha accolto la domanda di manleva proposta da nei _1
confronti di , condannandola al pagamento della somma di € CP_2
4.083.940,62, oltre interessi ex art. 86 T.U.L.D dalla data dell'avvenuto pagamento a favore della sino al soddisfo;
ii) ha rideterminato la Pt_2
misura del credito riconosciuto a favore di in € 59.824,71, CP_2
rigettando la domanda per il resto e dichiarandone la compensazione con il pag. 20/44 maggior credito vantato da;
iii) ha rigettato ogni ulteriore _1
domanda proposta dall'appellante incidentale.
5.4.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata rimessa in decisione ai sensi dell'art.352 c.p.c., con i termini di legge per la precisazione delle conclusioni e per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'appello principale e l'appello incidentale sono entrambi infondati e la sentenza di primo grado deve venire integralmente confermata, per i motivi che seguono.
§6)
6.1.
Va confermata la sentenza di primo grado, nella parte in cui ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata da in relazione agli artt. 1949 e 1951 Cod. Civ., con riferimento _1
agli artt. 78 e 79 del d.P.R. 23/01/1973 n. 43 (T.U. delle disposizioni in materia doganale) rispetto agli artt.3 e 24 Cost.
L'appellante principale insiste affinché vengano rimessi gli atti alla Consulta per la valutazione della legittimità costituzionale delle norme menzionate, in quanto consentono la surrogazione e l'esercizio del diritto di regresso, a seguito di escussione di polizza fideiussoria doganale, non solo nei confronti del contraente della polizza (lo spedizioniere beneficiario dell'agevolazione), ma anche nei confronti del terzo non contraente, ignaro della polizza – che ha già provveduto al versamento della somma necessaria per il pagamento dei tributi - in quanto lesivo dei principi di uguaglianza, autonomia privata e libertà contrattuale, garantiti dagli artt. 3 e 41 della Costituzione.
pag. 21/44 Tale conclusione è coerente con quanto già affermato dalla Corte
Costituzionale nella sentenza n. 128/1990, che ha dichiarato non fondata analoga questione sollevata dal Tribunale di Milano. In quel caso, uno spedizioniere, pur avendo ricevuto la provvista dall'importatore, non aveva versato i diritti doganali all nonostante si fosse ONoparte_3
avvalso della facoltà di pagamento differito prevista dagli artt. 78 e 79 del ONo T.U.L.D. L'impresa assicuratrice, escussa dall , aveva successivamente agito in surrogazione nei confronti dell'importatore.
La Corte Costituzionale nella citata pronunzia n.128/1990, ha ritenuto che l'agevolazione concessa agli artt. 78 e 79 del DPR 23.01.1973 n. 43, in quanto prassi generalizzata e notoria, possa presumersi conosciuta dagli operatori del settore e , pertanto, fisiologicamente integrata nelle dinamiche di mercato.
La questione di legittimità costituzionale in tale occasione era stata sollevata dal Tribunale di Milano con riferimento all'art. 1936 cod. civ. in relazione agli artt. 1951 cod. civ., 38 e 56 legge doganale, invocando un loro possibile contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione sostenendo che il condebitore solidale, ignaro della fideiussione non avrebbe il diritto di venire avvertito dal fideiussore prima di pagare e pertanto rimarrebbe pertanto privo di adeguata difesa, in posizione deteriore rispetto all'altro debitore solidale.
Tuttavia, la Corte ha chiarito che:
• la fideiussione è valida anche se il debitore garantito non ne è a conoscenza (artt. 1936 e 1950, comma 1, c.c.);
• è efficace anche quando il debitore non è ancora determinato (art. 1938
c.c.) e il nominativo dell'importatore viene generalmente conosciuto dal fideiussore quando l'Amministrazione doganale gli chiede il pagamento;
pag. 22/44 • lo spedizioniere e il proprietario sono entrambi debitori principali e in tale veste hanno diritto a essere avvisati, prima del pagamento, da parte del fideiussore (art. 1952 c.c Nel caso di specie, ciò è avvenuto con la mail del 14/5/20, il cui contenuto, contrariamente a quanto sostenuto da ON
, rivela che si avvaleva del meccanismo delle _1
agevolazioni proprio per il riferimento al “conto doganale”.
Pertanto, non sussiste violazione dell'art. 3 Cost., poiché il proprietario, pur terzo rispetto al contratto di fideiussione, è il soggetto passivo dell'obbligazione ed è posto in una condizione di parità con la ditta contraente.
Del resto, rientra nell'ambito della libertà contrattuale la scelta di uno spedizioniere che offra garanzie reali e non sia obbligato a fornire immediatamente la provvista per il pagamento del tributo, senza che possa invocarsi alcuna disparità di trattamento (cfr. Cass. 5878/98)
In senso conforme si è espressa anche la Cassazione con sentenza n.
845/2002.
Infine, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale delle _1
norme che disciplinano il meccanismo del pagamento differito dei dazi
(incluso il diritto di regresso del garante) per come interpretate dalla giurisprudenza da tempo consolidata anche con riferimento all'art. 47, comma
1, Cost., che tutela il risparmio e disciplina l'esercizio del credito.
La questione è infondata anche sotto questo ultimo profilo sollevato.
Infatti, la mera possibilità che, in concreto, il meccanismo del pagamento differito dei dazi garantito da fideiussione venga utilizzato da operatori individuali con modalità tali da generare conseguenze economiche dannose non comporta l'illegittimità costituzionale delle norme che lo disciplinano.
pag. 23/44 6.2. ONo
contesta di essere legittimata passiva delle pretese di in _1
quanto estranea alla stipulazione del contratto di fideiussione, e chiede che quest'ultimo venga ritenuto inopponibile nei suoi confronti. ONo si è costituita “garante in solido con la Ditta stipulante nonché, se diverso, con il soggetto passivo del debito doganale, in favore dell
[...]
”. L'oggetto della garanzia Parte_4
comprende, oltre alle operazioni poste in essere dalla Ditta stipulante, anche le operazioni effettuate “da persona diversa, soggetto passivo del debito doganale” limitatamente alla “regolare corresponsione alle scadenze singole dei diritti doganali, degli oneri nazionali, delle spese, degli interessi dovuti dalla ditta stipulante in caso di mancato pagamento dei diritti doganali per i quali è stata emessa la dilazione di pagamento a norma dell'art. 110 Reg. UE
n. 952/2013 e successive modificazioni nonché ai sensi degli artt.
78/79/80/81/87 TULD n. 43 del 23.01.1973 (…)”.
Il motivo non merita accoglimento. La questione è stata più volte affrontata in giurisprudenza e parte appellante non ha apportato argomenti nuovi o rilevanti tali da mettere in discussione i consolidati principi giurisprudenziali.
Giova premettere un inquadramento generale.
L'ammissione dello spedizioniere al regime del pagamento periodico o differito di cui agli artt.78 e 79 T.U.L.D. non comporta la liberazione del proprietario–importatore, ma solamente una modifica del termine di pagamento. Non si verifica alcun effetto novativo: il soggetto passivo principale dell'obbligazione tributaria resta il proprietario-importatore della merce.
L'art.38 del T.U. stabilisce che “al pagamento della imposta doganale sono obbligati il proprietario della merce e, solidalmente, tutti coloro per conto dei pag. 24/44 quali la merce è stata importata od esportata”. L'art.56 T.U.I.D. definisce
“proprietario della merce” anche chi presenta la merce in dogana o la detiene al momento dell'ingresso/uscita dal territorio doganale che effettui in proprio, ancorché per conto altrui, le operazioni doganali, assumendo la relativa obbligazione tributaria. Questa figura – che prescinde dalla nozione civilistica di proprietario - si aggiunge al proprietario-importatore, non lo sostituisce.
L'art. 41 T.U.L.D. impone a chi effettua le operazioni doganali di comunicare agli organi doganali ogni indicazione utile per identificare il proprietario reale che, in quanto titolare del debito di imposta, resta obbligato al pagamento del tributo doganale.
L'art.78 del T.U. consente all'Amministrazione Finanziaria di autorizzare operatori abituali ad ottenere la libera disponibilità della merce senza il pagamento immediato dei diritti doganali, che vengono annotati per ciascun operatore in un apposito conto di debito e potranno venire assolti dall'operatore entro trenta giorni (termine prorogabile).
La concessione del beneficio è subordinata alla prestazione di idonea cauzione, che normalmente viene data tramite polizza fideiussoria ma può venire conferita anche con garanzia reale.
Chi opera in questo regime agisce come mandatario senza rappresentanza e diviene condebitore solidale dell'obbligazione tributaria, senza liberare l'importatore, debitore principale.
Quando lo spedizioniere – operatore doganale si avvale del pagamento differito, assume la veste di condebitore dell'obbligazione tributaria facente capo all'importatore, con modifiche solo nelle modalità temporali di pagamento.
pag. 25/44 L'importatore e la Compagnia assicuratrice che ha emesso la fideiussione sono condebitori solidali dell'obbligazione tributaria, che rimane
“obbligazione altrui”, ai sensi dell'art.1936 c.c.
Pertanto, in conclusione, come previsto agli artt.1949 e 1950 c.c., chi adempie all'obbligazione doganale, acquista il diritto di surrogazione e di regresso
(artt.1949 e 1950 c.c.), trattandosi di una identica prestazione, ancorché dovuta secondo modalità diverse.
Parte appellante non ha fornito elementi idonei a modificare questo inquadramento, già affermato nella pronunzia della Corte di Cassazione a
Sezioni Unite n.499 del 15.01.1993 che ha stabilito il seguente principio:
“Quando lo spedizioniere doganale, nell'eseguire le operazioni in dogana per conto del proprietario della merce, ancorché in forza di subdelega ricevuta dal mandatario di quest'ultimo, si avvalga della facoltà di differire il pagamento dei tributi doganali, ai sensi degli artt. 78 e 79 del d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, stipulando all'uopo con società di assicurazioni una polizza fideiussoria, sostitutiva della cauzione ed identificante l'obbligazione garantita nel debito inerente a detti tributi, a tale società, che per il suddetto titolo sia stata escussa dall'Amministrazione finanziaria, deve essere riconosciuto diritto di surrogazione e regresso (artt. 1949 - 1951 cod. civ.) nei confronti del proprietario-importatore, il quale, nonostante il ricorso all'attività dello spedizioniere (che assume la veste di condebitore in solido),
è soggetto passivo del rapporto tributario, e quindi dell'obbligazione garantita, mentre non rileva che i diritti doganali siano rimasti insoddisfatti a causa di comportamento illecito dello spedizioniere, il quale non abbia provveduto a versare alla le somme ricevute dall'importatore, Pt_2
giacché la circostanza interferisce non sul debito d'imposta o sulla
pag. 26/44 fideiussione, ma nel rapporto interno fra spedizioniere ed importatore medesimi (ex multis Cassazione, Ordinanza n. 4570 del 28/02/2018). ON Nel caso di specie, si è avvalsa del pagamento differito ai sensi degli artt. 78 e 79 del TULD, e, pur avendo ricevuto da le somme _1
dovute per i diritti doganali, non ha versato tali importi all' CP_3
senza che ciò comporti liberazione dell'obbligo del proprietario-
[...]
ONo importatore verso . ONo In conclusione, il motivo è infondato e va confermato il diritto di a ONo surrogarsi nei diritti dell verso , quale debitore principale, e _1
ONo a ripetere da quanto corrisposto alla . _1
Il fatto che si trovi a pagare due volte i diritti doganali rileva solo _1
ON nei rapporti fra e _1
6.3.
chiede la riforma della sentenza nella parte in cui è stata rigettata _1
la domanda risarcitoria proposta nei confronti della compagnia assicuratrice ONo
sostiene di avere subito danni a causa della condotta imprudente e _1
ONo negligente di che avrebbe agito in violazione degli obblighi di diligenza, correttezza e buona fede nonché delle disposizioni specifiche di settore. In ONo particolare, contesta a i avere accordato una garanzia molto ampia (8 milioni di euro) a un soggetto privo di adeguati requisiti patrimoniali e di solvibilità, senza adempiere agli obblighi informativi a suo carico e omettendo l'avviso di cui all'art.1952 secondo comma c.c..
In primo grado, aveva fatto riferimento, sia pur genericamente, _1
alla normativa di settore tra cui “regolamenti e circolari IVASS” (ISVAP). ONo Non può essere accolta l'eccezione di tardività sollevata da n merito al più puntuale richiamo alla normativa di settore contenuto nell'atto di citazione pag. 27/44 in appello, in quanto le circolari IVASS sono state richiamate da parte attrice non quale atto amministrativo bensì come fonte sub-primaria.
Di fronte a un provvedimento emesso da un'Autorità indipendente il giudice di merito non può limitarsi a qualificarlo genericamente come delibera, e a ricondurlo per ciò solo alla categoria degli atti amministrativi, ma deve verificare se all'atto possa attribuirsi valore di fonte normativa regolamentare in quanto “se l'atto richiamato dalle parti ha natura regolamentare ed efficacia erga omnes, benché non prodotto nei termini processuali dettati ai fini della produzione documentale, il giudice non può legittimamente omettere di prenderlo in considerazione perché non prodotto tempestivamente, ma rientra in ogni caso nell'ambito del suo dovere di ricerca del diritto da applicare al caso di specie … non può sottrarsi al dovere di valutarlo ove prodotto” (Cass. Ordinanza n.21407 del 06/07/2022, conf. N.7715/2022;
3997/2020, 34158/2019).
La circolare n.162/1991 rientra fra gli atti normativi sub-primari Pt_3
applicabili erga omnes. Infatti, l'IVASS, istituita con D.L. 6 luglio 2012 n.95 convertito dalla L.7 agosto 2012 n.135 ha personalità giuridica di diritto pubblico e ha assunto le funzioni precedentemente attribuite all' tra le Pt_3
quali, ai sensi dell'art.5 , secondo comma, del D.Lgs. 7 settembre 2005 n.209
l'adozione di “ogni regolamento necessario per la sana e prudente gestione delle imprese o per la trasparenza e la correttezza dei comportamenti dei soggetti vigilati”.
Nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza nel settore assicurativo sulla gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale delle imprese e sulla trasparenza e correttezza dei comportamenti degli operatori, l'IVASS adotta nel pubblico pag. 28/44 interesse regolamenti per l'attuazione del Codice delle assicurazioni e delle disposizioni unionali.
La circolare n.162/1991 prevede, al punto b) “ramo cauzione”, che Pt_3
“le imprese autorizzate ad esercitare le assicurazioni del credito e/o delle cauzioni, prima di procedere alla stipula dei relativi contratti devono provvedere ad effettuare complete istruttorie tecnico-informative atte ad evidenziare sia la natura e le caratteristiche dei rischi da garantire sia la solidità patrimoniale, finanziaria ed economica, e quindi l'affidabilità dei soggetti obbligati in ragione dell'attività dei quali la garanzia viene fornita.
In particolare, dovranno essere raccolte informazioni atte a valutare, in modo ampio ed esaustivo, la situazione reddituale e patrimoniale di tali soggetti, nonché ogni altra notizia utile a conoscere gli aspetti professionali ed operativi che hanno in precedenza caratterizzato la loro attività economica ed i rapporti eventualmente tenuti con la Pubblica Amministrazione.
Nel caso di assunzione di rischi di entità particolare, inoltre, la circolare
24.10.1991 n.162 prevede che le Compagnie assicuratrici porranno Pt_3
particolare attenzione nel ripartire i rischi stessi avvalendosi degli appositi strumenti della coassicurazione e della riassicurazione.
Il giudice di primo grado non ha negato l'esistenza degli obblighi indicati da ONo
a carico di ma ha ritenuto insufficienti le prove del _1
comportamento colposo contestato. In particolare, ha osservato che
“l'opponente non ha invero indicato specifici elementi dai quali la compagnia assicuratrice avrebbe dovuto desumere, all'epoca della stipula della polizza fideiussoria, un rischio di insolvenza della società contraente, né tali elementi si possono ricavare dal Report Cerved di , … ONoparte_2
trattandosi di documento successivo all'escussione della garanzia e che
pag. 29/44 peraltro richiama anche i dati di bilancio 2019 non ancora disponibili alla data di stipula della polizza … che la crisi della società terza chiamata non fosse ancora conclamata nel 2019 emerge peraltro dalla Relazione del
Commissario Giudiziale del Concordato Ges Italy (doc.123 terza chiamata)” ed ha concluso nel senso che “alla data di stipula della garanzia fideiussoria la crisi societaria non fosse ancora conoscibile”. ON
sostiene che, pur se il dissesto di è risultato evidente solo _1
dopo il deposito del bilancio relativo all'annualità 2019, tuttavia già al momento della stipula della polizza (novembre 2019) esistevano segnali di allarme sulla solidità finanziaria della società, desumibili dai bilanci degli esercizi precedenti, depositati prima della stipula. ONo Inoltre, avrebbe dovuto esaminare anche i bilanci della società controllante Globe Express Service sarl, con sede in Lussemburgo, ON proprietaria del 100% di che già negli esercizi 2016 e 2017 presentava perdite per circa €500.000, nel 2019 aveva debiti verso la dogana pari a
€6.112,730,00.
conclude che un'istruttoria diligente e proporzionata all'entità _1
ON dell'affare, avrebbero dovuto far emergere l'inaffidabilità finanziaria di e della sua controllante già al momento della stipula della fideiussione. ONo
aggiunge che, se vesse esteso l'istruttoria all'intero gruppo _1
imprenditoriale, avrebbe potuto rilevare che si trattava di un gruppo imprenditoriale internazionale ed avrebbe potuto chiedere garanzie fideiussorie o quantomeno lettere di “gradimento” o “patronage” da parte della capogruppo, Overseas Development (holding) con sede CP_8
nel Bahrain.
pag. 30/44 Inoltre avrebbe potuto rilevare che quest'ultima già nel 2018 evidenziava a ON bilancio un debito verso per €8.404.423,00 e conseguentemente vagliare il rischio di inadempimento da parte della holding. Come riportato nella documentazione del primo grado, il Commissario liquidatore del Concordato ON ha ritenuto che una delle ragioni della crisi economica della società sia ON stata proprio il mancato pagamento del credito vantato da verso
Overseas. ONo
sostiene inoltre che, se avesse richiesto una situazione _1
patrimoniale o un bilancio intermedio, come avviene nella prassi bancaria per ONo affidamenti concessi a fine anno, vrebbe sicuramente potuto riscontrare ON una grave situazione di squilibrio finanziario in capo a ON Infatti, dalla Relazione del Commissario liquidatore (doc. 123 pag. 14) si desume che:
- Il bilancio 2019, depositato con oltre un anno di ritardo (31 marzo
2021), evidenzia una perdita di €3.365.774;
- Tra il 2018 e il 2019 si è verificato un peggioramento significativo: ONo Per dimostrare l'inadeguatezza dell'istruttoria compiuta da _1
aveva già in primo grado proposto istanza di ordine di esibizione ex art.210
c.p.c., avente ad oggetto il fascicolo inerente l'istruttoria tecnico informativa e ed ogni altra notizia utile a valutare l'affidabilità del contraente, come previsto dalla circolare ISVAP n.162/1991.
In appello, ribadisce la richiesta di ordine di esibizione e lamenta _1
che il giudice di primo grado non abbia ammesso tale mezzo istruttorio, in violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.
sottolinea che la richiesta non ha natura esplorativa in quanto _1
sussisterebbe un principio di prova (i segnali di allarme sopra descritti);
pag. 31/44 afferma che l'acquisizione della documentazione al processo sarebbe ONo rilevante, ai fini di dimostrare il comportamento colposo di afferma che ONo la documentazione dovrebbe essere esistente e nella disponibilità della n quanto soggetta a conservazione decennale ai sensi dell'art.2220 codice civile e dalla citata circolare Pt_3
, nel formulare la domanda risarcitoria e la domanda subordinata _1
ONo ex art.1227 c.c., sostiene che se vesse esperito con diligenza le indagini prescritte non avrebbe stipulato la fideiussione e, di conseguenza, non si sarebbe formato l'ingente debito doganale oggetto del presente giudizio. ON ONo Infatti, in assenza della garanzia, avrebbe dovuto versare alla le somme ricevute da volta per volta al momento dello _1
sdoganamento delle merci. Alla prima inadempienza, le merci sarebbero rimaste ferme in dogana e avrebbe potuto intervenire _1
tempestivamente nei confronti del proprio spedizioniere, evitando ulteriori ONo incarichi e l'accumulo del debito. Pertanto, il comportamento colposo di avrebbe causato un danno ingiusto a , terzo di buona fede rispetto _1
al contratto di fideiussione, in violazione delle regole generali di diligenza, prudenza e correttezza, del principio di buona fede nonché delle regole specifiche di settore. ONo
sostiene che non abbia diritto alla rifusione delle somme _1
versate, nella misura in cui un comportamento diligente della compagnia assicuratrice avrebbe potuto evitarne il versamento.
In altre parole, chiede di non dovere rimborsare alla compagnia _1
assicuratrice le somme corrispondenti al debito doganale, nella misura in cui un comportamento prudente e diligente della Compagnia Assicuratrice avrebbe potuto evitarne la formazione, nel periodo tra la stipula della polizza pag. 32/44 (novembre 2019) e la revoca da parte dell'ADM dell'autorizzazione conferita ON a alla dilazione di pagamento (settembre 2020).
Il motivo non è fondato.
Come correttamente motivato nella sentenza del Tribunale di Verona, la stessa opponente, quale proprietaria della dei beni da importare, aveva ON ritenuto affidabile la società affidandole operazioni di sdoganamento merce per importi molto rilevanti ed aveva consolidato il rapporto ONo commerciale senza mai effettuare alcun controllo che, ora, richiede a
Non è credibile che fosse all'oscuro - o non potesse, secondo _1
l'ordinaria diligenza, venire a conoscenza della stipula di contratto di fideiussione né che ignorasse, fino all'avvio del presente contenzioso, la ON concessione a delle agevolazioni di pagamento ex art.78 e 79 T.U.L.D. per il pagamento periodico e differito dei diritti doganali. ONo Infatti, nelle bollette di pagamento prodotte da n allegato al ricorso per decreto ingiuntivo, alla voce “dilazione di pagamento” (casella 48), è indicato ONo il conto n. 14227 N, lo stesso conto indicato da al momento dell'escussione della polizza : “Escussione della garanzia del conto di debito
n. 14227N intestato a CF./P.I. 03518211002 per mancato CP_2
pagamento dei diritti doganali – polizza fideiussoria n. 0535416451 per euro
8.000.000,00 emessa da ”. ONoparte_1
– società commerciale che opera nel settore del commercio e _1
della distribuzione a capo di una catena di supermercati – era pertanto ON perfettamente in grado di conoscere, sin dall'inizio, l'ammissione di al beneficio del pagamento differito. Ciononostante, ha continuato a versare quanto dovuto per i diritti doganali senza richiedere chiarimenti o garanzie a ON
pag. 33/44 Risulta inoltre, da quanto sopra, che – contrariamente a quanto sostenuto da
-, il Tribunale di Verona non abbia affatto confuso il conto _1
ON corrente sul quale effettuava i bonifici a con il conto _1
doganale. E' infatti irrilevante su quale conto effettuasse i _1
pagamenti essendo nota – o comunque conoscibile con l'ordinaria diligenza richiesta ad un operatore professionale – l'esistenza del conto doganale ON numero 14227N intestato a ON
ha continuato a commissionare le attività di importazione a _1
e ad anticipare quanto dovuto a titolo di diritti doganali, pur sapendo che tali ONo pagamenti non sarebbero stati opponibili alla in caso di inadempimento ON di Causa dell'accumularsi di un debito doganale ingente è il ON comportamento illecito di la quale, in violazione degli accordi ONo contrattuali e del principio di neminem laedere, non ha corrisposto a le somme dovute nonostante aveva ricevuto la provvista dalla sua committente e si è resa insolvente (non è qui la sede per approfondire questo aspetto, da quanto emerge dalla Relazione in qualche misura connesso alla struttura di ON gruppo internazionale di con sede della Holding nel Bahrein) - nonché il comportamento dello stesso soggetto danneggiato, che ha consegnato anticipatamente le somme allo spedizioniere senza richiedere alcun chiarimento o garanzia.
Come rilevato dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza n.128/1990, non è facilmente credibile che l'importatore, nel conferire mandato allo spedizioniere per lo sdoganamento, ignori l'esistenza della fideiussione, poiché “è prassi generalizzata e notoria” che gli spedizionieri professionali effettuino le operazioni di sdoganamento in regime di pagamento periodico e/o differito dei diritti liquidati ed è “altrettanto noto” tale beneficio sia pag. 34/44 subordinato alla prestazione di una congrua cauzione, generalmente sostituita da una polizza fideiussoria.
In assenza di un pregiudizio immediato e diretto, presupposto necessario per l'applicazione della tutela risarcitoria ex art.2043 c.c., la domanda risarcitoria
è stata correttamente rigettata. ONo La concessione della garanzia da parte di costituisce un mero antecedente di fatto rispetto al danno, avendo la copertura assicurativa ON consentito a di effettuare lo sdoganamento di una quantità significativa ONo di merce prima che l revocasse l'autorizzazione alla dilazione del pagamento (20 settembre 2021).
Il danno subito da è costituito dall'inadempimento del debito _1
doganale (per il quale è solidalmente responsabile) e _1
ON ON dall'insolvenza di fatti entrambi imputabili a che non ha versato ONo all' la provvista e si è resa insolvente tramite le “scatole cinesi” del gruppo. Concausa del danno può ritenersi, come accennato dal primo giudice, il comportamento dello stesso danneggiato , che ha continuato a _1
commissionare operazioni di importazione allo spedizioniere e per mesi ha continuato ad anticipare la provvista, senza chiedere alcuna prova ONo dell'intervenuto pagamento a o alcuna garanzia. Mentre il ONo comportamento di che ha sottoscritto la polizza fideiussoria e non la ha revocata, pur potendo per contratto recedere in ogni momento dalla garanzia ON ON in caso di segni di insolvenza di ha di fatto consentito a di ONo accumulare un ingente debito verso l , tuttavia non può ritenersi “causa” del suo inadempimento e della sua insolvenza.
6.4. Infine, l'impugnazione è infondata anche nella parte in cui _1
contesta la decisione impugnata nella parte in cui non ha ravvisato profili di pag. 35/44 ONo responsabilità di conseguenti alla violazione dell'obbligo informativo previsto all'art.1952 secondo comma c.c. secondo cui “Se il fideiussore ha pagato senza averne dato avviso al debitore principale, questi può opporgli le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore principale all'atto del pagamento”.
Il motivo non merita accoglimento poiché l'appellante non ha provato le ONo eccezioni che avrebbe potuto validamente opporre all qualora fosse stata tempestivamente informata dal garante e pertanto non ha provato di aver subito alcun danno.
Alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n.128/1990, si deve ONo riconoscere che veva l'obbligo di avvisare , quale debitore _1
ONo principale, prima di effettuare il pagamento al creditore . Tuttavia,
l'unica conseguenza dell'inadempimento di tale obbligo è la possibilità per ONo
di opporre a e eccezioni che avrebbe potuto far valere nei _1
ONo confronti dell .
ONo Risulta che ha escusso la polizza con comunicazione del 26/09/2020;
ONo a formulato istanza di accesso agli atti amministrativi nei confronti di
ONo
il 28/09/2020,; ai fini di conoscere i nomi, ha effettuato il versamento ONo di quanto dovuto a il 6 e 26 ottobre 2020 ed ha comunicato a l'intervenuta escussione della polizza solo il 11/12/2020, _1
affermando di averne conosciuto il nominativo di solo il _1
ONo 30/11/2020, data in cui ha trasmesso copia delle bollette doganali relative al conto di debito n. 14227N intestate alla _1
ONo E' irrilevante verificare se avrebbe potuto, con l'ordinaria diligenza esigibile nel caso concreto, conoscere il nominativo di in anticipo _1
ON
– ad esempio richiedendolo alla contraente – e quindi avvisarla pag. 36/44 tempestivamente, in assenza di eccezioni opponibili al creditore principale e in assenza di prova che la ritardata comunicazione abbia causato un danno a
, ulteriore rispetto al pagamento degli oneri doganali dovuti. _1
Non sono condivisibili le affermazioni dell'appellante secondo cui, se fosse stata avvisata prima dell'escussione, avrebbe potuto opporre _1
eccezioni al fideiussore, come l'avvenuto pagamento in buona fede allo spedizioniere, oppure bloccare l'escussione della polizza, ove possibile con un provvedimento di urgenza.
Infatti, non avrebbe potuto opporre alcuna eccezione al creditore _1
ONo principale, , poiché – come chiarito dalla giurisprudenza consolidata sopra richiamata – l'ammissione dell'importatore al beneficio del pagamento ONo differito e l'assunzione di obblighi nei confronti di non incidono sugli obblighi del proprietario – importatore, che resta debitore principale nei ONo confronti dell per tutti i diritti doganali.
Pertanto, eventuali pagamenti effettuati allo spedizioniere a titolo di provvista ONo non erano opponibili all' .
Inoltre, non ha assolto all'onere probatorio di dimostrare di avere _1
ON ONo effettuato ulteriori pagamenti a o direttamente a dopo l'escussione della polizza. Anche sotto questo profilo, quindi, manca la prova del danno.
§7) 7.1. ON nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 30 ottobre 2024 propone appello incidentale, affidato a due motivi.
, nella memoria depositata il 25 novembre 2024, eccepisce _1
preliminarmente l'inammissibilità dell'impugnazione incidentale, in quanto proposta tardivamente con la comparsa di risposta, oltre il termine di 30
pag. 37/44 giorni decorrente dalla notificazione della sentenza di primo grado, notificata ONo da mezzo pec e perfezionatasi il 17.05.2024.
sostiene che l'impugnazione incidentale avrebbe dovuto venire _1
proposta entro il termine di cui all'art.326 c.p.c., poiché l'interesse a impugnare non è sorto in conseguenza dell'impugnazione principale, ma riguarda un capo diverso e autonomo della sentenza. ON ND , con l'inutile decorrenza del termine breve, _1
avrebbe prestato acquiescenza ai capi della sentenza favorevoli a _1
e non oggetto di impugnazione principale, tra cui l'accoglimento della domanda di manleva proposta da e il rigetto, in larga parte, della _1
ON domanda proposta in via riconvenzionale da ON non contesta di avere ricevuto la notifica della sentenza e di avere impugnato un capo autonomo e diverso rispetto a quello oggetto dell'impugnazione principale. Tuttavia, chiede il rigetto dell'eccezione di inammissibilità, invocando il principio dell'unità dell'impugnazione ed affermando la legittimità della proposizione dell'impugnazione incidentale nella comparsa di risposta, entro il termine di cui all'art.343 c.p.c. (come riconosciuto da Cass. Sez. Un. n.23418/2020).
L'impugnazione tardiva rispetto al termine breve, deve ritenersi ammissibile, in considerazione dell'interdipendenza delle posizioni soggettive oggetto delle diverse domande e del fatto che, ai sensi dell'art.333 c.p.c., la mancata impugnazione nel termine breve non equivale ad acquiescenza, potendo l'impugnazione incidentale essere proposta con il primo atto di ingresso nel giudizio di impugnazione, quindi nei termini di cui all'at.343 primo comma c.p.c..
pag. 38/44 7.2. ON sostiene che il giudice di primo grado avrebbe statuito ultra petita, poiché la domanda proposta da non avrebbe riguardato _1
l'adempimento delle prestazioni previste nei Mandati, bensì la restituzione dell'indebito oggettivo. ON afferma inoltre che il Tribunale di Verona avrebbe erroneamente ritenuto tempestiva la domanda di risarcimento dei danni contrattuali, nonostante fosse stata formulata da solo nella prima memoria ex art.183 c.p.c. _1
ON ND tale domanda sarebbe inammissibile perché tardiva, trattandosi di una domanda nuova fondata su una diversa causa petendi, e non di una mera modifica della domanda principale. ON contesta anche che il giudice di prime cure abbia ritenuto sussistente un inadempimento ai sensi dell'art.1218 c.c., senza considerare che la società fosse impossibilitata a pagare i propri debiti sociali, dovendo rispettare le cause legittime di prelazione nell'ambito di una procedura concorsuale.
Il motivo non merita accoglimento.
Non si comprende in che modo il Tribunale di Verona avrebbe statuito ultra petita, avendo condannato “in adempimento degli obblighi CP_2
contrattualmente assunti nei confronti dell'opponente e, comunque, a titolo di risarcimento del danno ex art.1452 c.c.” a tenere indenne di _1
ONo quanto chiamata a versare ad
Non è condivisibile, inoltre, la prospettazione di tardività delle istanze di
. Nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo _1
ON
aveva esposto “la grave condotta dello spedizioniere che ha _1
trattenuto l'ingente somma ricevuta da per il pagamento dei _1
dazi doganali senza versarla all ed ha disatteso le ONoparte_3
numerose richiese / diffide rivoltegli per la restituzione di quanto pag. 39/44 indebitamente incassato”. aveva inoltre chiesto di venire _1
ON autorizzata a chiamare in causa quale società contraente la polizza fideiussoria in questione, che aveva effettuato le operazioni di sdoganamento delle merci per conto di , affinché fosse condannata a manlevare e _1
tenere indenne l'opponente da ogni eventuale conseguenza pregiudizievole ON derivante dal giudizio. Nell'atto di citazione, dunque, veniva già indicata come responsabile sia per indebito oggettivo sia contrattualmente, quale soggetto che aveva agito per conto di . _1
Pertanto, il giudice di primo grado ha correttamente ritenuto ammissibile la puntualizzazione contenuta nella memoria ex art.183 VI comma n.1 c.p.c., nella quale ha ribadito la domanda di manleva chiarendo che la _1
ONo pretesa creditoria vantata da rigina dall'inadempimento degli obblighi ON di mandato, che imponevano a di utilizzare le somme ricevuteper il pagamento dei tributi doganali relativi alle merci importate.
ha inoltre precisato che il mancato assolvimento di tale obbligo al _1
contempo rappresenta un inadempimento contrattuale ex art.1218 c.c., integra un fatto illecito ex art.2043 c.c. e configura un indebito oggettivo, atteso che ON le somme sono state trattenute sine titulo da ON E' infine evidente che la situazione di insolvenza nella quale si è trovata non integra la fattispecie di impossibilità sopravvenuta della prestazione, secondo il principio consolidato per cui “L'impossibilità idonea ad estinguere
l'obbligazione, ex art. 1256 c.c., deve intendersi in senso assoluto ed obiettivo
e consiste nella sopravvenienza di una causa, non imputabile al debitore, che impedisce definitivamente l'adempimento e che, alla stregua del principio
"genus nunquam perit", può evidentemente verificarsi solo quando la prestazione abbia per oggetto la consegna di una cosa determinata o di un
pag. 40/44 genere limitato, e non già quando si tratti di una somma di denaro (Cass.n.
20152 del 22/06/2022 conf. N.2691/1987, n.3844/1980) ON Ad abundantiam nel presente caso, inoltre, non ha fornito alcun elemento ai fini di assolvere all'onere, a suo carico, di dimostrare che la situazione di insolvenza non fosse a lei imputabile (Cass. n.10683/2023 , n.
13142/2017).
7.3. ON contesta che il tribunale non abbia riconosciuto l'intero credito da lei vantato in via riconvenzionale pari a €420.185,71 e abbia invece ritenuto provato il credito di €118.000,00, eccepito da compensazione. CP_9
Anche il secondo motivo di appello incidentale è infondato e deve venire rigettato. ON a sostegno delle proprie richieste produce alcune fatture e comunicazioni intercorse con nell'ottobre del 2020. Tale documentazione è priva _1
di rilievo probatorio, trattandosi di mere dichiarazioni di parte, tra l'altro immediatamente contestate. ON non ha invero prodotto documentazione sufficiente nemmeno a sostegno della richiesta di €59.824,71, per la quale il Tribunale ha ritenuto assolto l'onere probatorio in virtù del principio di non contestazione.
Ha inoltre prodotto la relazione ex art.172 L.F. nella quale è evidenziato un saldo creditore dell'importo di €420.186,00, ricognizione meramente descrittiva della documentazione rinvenuta.
Al contrario, , a sostegno del proprio credito eccepito in _1
compensazione, ha prodotto fatture di un soggetto terzo e documentazione contabile comprovante pagamenti effettuati oltre alla dichiarazione da parte del Commissario Giudiziale del Concordato GES, di riconoscimento del credito di €118.000,00 in favore di . _1
pag. 41/44 Pertanto, il motivo di impugnazione deve essere rigettato e va confermata la sentenza di primo grado sia nella parte in cui ha accolto la domanda ON riconvenzionale proposta da nei limiti di €59.824,71 rigettandola per l'eccedenza, sia nella parte in cui ha accolto l'eccezione di compensazione sollevata da per il proprio maggior credito quantificato in _1
€118.000,00.
§8) Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base dei valori tariffari medi per lo scaglione da €4.000.000 a
€8.000.000, in relazione alle fasi effettivamente svolte di studio, introduttiva e decisionale. ONo
è pertanto tenuta a rifondere le spese sostenute da nei _1
confronti della quale è soccombente. ON Considerata la soccombenza reciproca di e ricorrono _1
giustificati motivi per una parziale compensazione delle spese in ragione del ON 50%, con condanna di secondo il criterio della soccombenza prevalente, alla rifusione a favore di della quota residua. _1
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione notificato il 14 giugno 2024 nei _1
confronti di e di ONoparte_1 ONoparte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Verona n. 1043/2024
[...]
del 3 maggio 2024, così provvede:
pag. 42/44 I. Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione agli artt.1949 e 1951 Cod. Civ. con riferimento agli artt. 78 e 79 del d.P.R. 23/01/1973 n.43 (T.U. delle disposizioni in materia doganale);
II. Rigetta l'impugnazione principale promossa da _1
nonché l'impugnazione incidentale promossa da e per ONoparte_2
l'effetto conferma integralmente la sentenza appellata;
III. condanna al pagamento, in favore di _1 [...]
delle spese di giudizio, che liquida in €40.668 per ONoparte_1
compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
IV. Compensa le spese processuali tra e , nella _1 CP_2
misura del 50% e condanna ed in ONoparte_2
concordato preventivo al pagamento, in favore di di ½ _1
delle spese di giudizio, che liquida nella misura già ridotta in €20.334
(pari a ½ di €40.668) per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
V. Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia) per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale in favore _1 ONoparte_2
dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso in Venezia, in data 1 luglio 2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Caterina Caniato Caterina Passarelli
pag. 43/44 pag. 44/44
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
La Corte D'Appello di Venezia, SEZIONE SECONDA, in persona dei
Magistrati: dott.Caterina Passarelli Presidente dott.Martina Gasparini Consigliere dott.Caterina Caniato Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'avv. _1 P.IVA_1
Giovanni Giustiniani con domicilio eletto presso il suo studio, appellante e
(C.F. ), assistito e difeso ONoparte_1 P.IVA_2
dall'avv.Ruggero Barile, con domicilio eletto presso il suo studio;
appellata ed in concordato preventivo n.38/2021 ONoparte_2
(C.F. ) assistita e difesa dagli avv.ti Marco Passalacqua, P.IVA_3
Francesca Radi e Domenico Paduano
Appellata e appellante incidentale Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona n.
1043/2024 pubblicata il 3 maggio 2024
CONCLUSIONI: per parte appellante;
_1
Piaccia all'Ecc.ma Core d'Appello adìta - ogni avversa eccezione, deduzione, istanza e domanda respinta e disattesa - in accoglimento dell'appello principale, così provvedere:
a) In via preliminare rispetto al merito: dichiarare non manifestamente infondata e, per l'effetto, sollevare questione di legittimità costituzionale degli artt. 1949, 1950 e 1951 Cod. Civ. con riferimento agli artt. 78 e 79 del d.P.R.
23/01/1973 n.43 in quanto, secondo l'interpretazione della giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamata nella sentenza appellata, riconoscono alla società di assicurazioni che ha stipulato polizza fideiussoria sostitutiva della cauzione con lo spedizioniere doganale, in caso di escussione della polizza a seguito del mancato pagamento del debito doganale da parte del soggetto contraente, il diritto di surrogazione e regresso anche nei confronti del proprietario importatore – terzo non contraente, ignaro della polizza – nonostante quest'ultimo abbia versato allo spedizioniere le somme necessarie per soddisfare il debito doganale e non si sia giovato della dilazione concessa dall allo spedizioniere, dovendosi ritenere le norme ONoparte_3
suddette, così interpretate, in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza, autonomia privata e libertà contrattuale, oltre che lesive del diritto di difesa, in violazione degli artt.2, 3, 24,41 e 111 della Costituzione.
b) In via principale e nel merito: accogliere, per i motivi tutti dedotti in atti, il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n.
1043/2024 emessa dal Tribunale di Verona, Terza Sezione Civile, Giudice
pag. 2/44 Dott.ssa Lara Ghermandi, in data 03/05/2024 e notificata in data 14/06/2024, così provvedere:
- Accertare e dichiarare nullo, invalido e/o inefficace il decreto ingiuntivo n.
2858/21 (RG n. 4199/21), emesso dal Tribunale di Verona in data 21/09/21 e corretto con provvedimento depositato in data 01/10/21 e, in ogni caso, revocarlo, dichiarando il difetto di legittimazione passiva di e _1
l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata nei confronti della stessa da ONo per i motivi illustrati in atti;
ONo
- Gradatamente, accertare e dichiarare la responsabilità di per aver concesso a la garanzia fideiussoria in questione, in assenza dei CP_2
necessari requisiti normativi e regolamentari, venendo meno ai doveri primari di prudente e corretta gestione dell'attività assicurativa, arrecando grave pregiudizio alla , da quantificarsi in misura pari all'ammontare _1
ONo della pretesa avanzata da
- In via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare che la condotta ONo imprudente e negligente di a concorso a cagionare il danno subito in conseguenza dell'inadempimento contrattuale di e, per l'effetto, CP_2
ridurre ai sensi dell'art. 1227 Cod. Civ. l'ammontare della pretesa avversaria;
- Per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando che nessuna ONo somma è dovuta da in favore di per i titoli di causa o, _1
ONo subordinatamente, ridurre l'importo della pretesa creditoria azionata da ONo
- Conseguentemente condannare l pagamento in restituzione in favore di della somma di € 4.570.884,00 corrispostale in corso di causa, _1
in forza del decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo, nonché al rimborso dell'importo di € 135.143,00 versato per la registrazione del decreto opposto, come da quietanza allegata;
pag. 3/44 - In ogni caso, dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello incidentale proposto da e confermare la sentenza appellata nella CP_2
parte in cui ha accolto la domanda di manleva proposta da nei _1
confronti di , condannandola al pagamento della somma di CP_2
€4.083.940,62, oltre interessi ex art. 86 T.U.L.D. e succ. modd. dalla data dell'avvenuto pagamento a favore della sino al soddisfo, nonché alla Pt_2
rifusione delle spese legali nella misura ivi liquidata, ed ha compensato il credito di € 59.824,71 riconosciuto in favore di con il maggior CP_2
credito vantato da , rigettando ogni ulteriore domanda proposta _1
dall'appellante incidentale nei confronti di quest'ultima, in quanto infondata in fatto ed in diritto, oltre che non provata.
c) In via istruttoria: si reiterano le istanze istruttorie già proposte in primo grado e si chiede che Codesta Ecc.ma Corte voglia: ONo a) Ordinare a ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione di tutta la documentazione relativa all'istruttoria tecnico-informativa effettuata sul contraente prima di procedere alla stipula della polizza fideiussoria CP_2
per il cauzionamento dei diritti doganali n. 0535416451, al fine di accertare la natura e le caratteristiche del rischio da garantire, nonché la solidità patrimoniale, finanziaria ed economica, e quindi l'affidabilità del cliente, così come impostole dalla circolare n.162 del 24/10/1991 e dalla Pt_3
normativa di settore;
ONo b) Ammettere interrogatorio formale dei legali rappresentanti p.t. di e sui seguenti capitoli: CP_2
1) “Vero che per autorizzare l'emissione di una polizza fideiussoria globale a prima richiesta per l'importo di € 8.000.000, la direzione generale della ONo Compagnia è tenuta ad effettuare un'istruttoria sulla situazione pag. 4/44 patrimoniale, economica e finanziaria della società contraente, esaminando i bilanci comprensivi di stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e note integrative, oltre che a richiedere report sulla solidità ed affidabilità della stessa”;
2) “Vero che, nello specifico, la documentazione di cui sopra, comprensiva dei ONo bilanci 2017, 2018 e 2019, è stata fornita da ed esaminata da CP_2
prima dell'emissione della polizza fideiussoria per il cauzionamento dei diritti doganali n. 0535416451 per cui è causa”;
3) “Vero che dall'analisi della documentazione fornita emergevano criticità finanziarie del contraente tali da sconsigliare il rilascio della garanzia, seguendo le regole di normale prudenza e diligenza”;
4) “Vero che dalla data di emissione della polizza fideiussoria di cui sopra
(14.11.19) fino alla sua escussione da parte dell ONoparte_3
ONo (26.09.20), la a omesso di effettuare ulteriori verifiche sulla situazione economico – finanziaria della società contraente”;
5) “Vero che nell'ipotesi in cui, nel corso del rapporto, si verifichi il peggioramento della situazione economica e patrimoniale della società contraente, anche a causa di protesti o esecuzioni a suo carico, la Compagnia ONo è tenuta a richiedere la liberazione delle garanzie di polizza ed il versamento da parte del contraente di una somma pari al massimale di polizza”;
6) “Vero che ha omesso di informare dell'utilizzo della CP_2 _1
modalità di pagamento periodico o differito dei diritti doganali ex artt. 110-
111 C.D.U e 78-79 T.U.L.D. e dell'esistenza della relativa garanzia fideiussoria”;
pag. 5/44 ONo 7) “Vero che rima di procedere al pagamento dell'importo oggetto di ingiunzione in favore dell ha omesso di richiedere a ONoparte_3
quest'ultima la lista con il nominativo dei proprietari importatori delle merci e di avvisare dell'escussione della polizza fideiussoria stipulata da _1
”. CP_2
c) All'esito, ammettere prova testimoniale sui seguenti capitoli:
1) “Vero che , a partire dal mese di maggio 2020, ha richiesto alla CP_2
di procedere al pagamento anticipato dei dazi e diritti doganali _1
dovuti, a fronte della presentazione della bozza di bolletta, assicurando che non appena fosse pervenuto l'importo sul conto doganale lo spedizioniere avrebbe proceduto all'operazione di importazione e alla pianificazione delle consegne presso il magazzino della cliente, come risulta dalla e.mail inviata dalla Sig.ra in data 14.05.2020, prodotta nel fascicolo di Testimone_1
parte opponente sub.6), che si mostra al teste ”;
2) “Vero che ha omesso di informare dell'utilizzo della CP_2 _1
modalità di pagamento periodico o differito dei diritti doganali ex artt. 110-
111 C.D.U e 78-79 T.U.L.D. e dell'esistenza della relativa garanzia fideiussoria”; ONo 3) “Vero che a comunicato a per la prima volta con lettera _1
pec a firma del proprio legale Avv. Benedetta Nigra del 10.12.2020, trasmessa il giorno successivo - prodotta nel fascicolo monitorio sub. 6) che si mostra al teste - che lo spedizioniere aveva contratto una polizza CP_2
fideiussoria globale a garanzia del pagamento, alle scadenze, dei diritti doganali dovuti dai propri clienti, polizza che era già stata escussa dall'Agenzia delle Dogana di Roma 2, a seguito del mancato versamento delle imposte da parte del contraente garantito”;
pag. 6/44 ONo 4) “Vero che rima di procedere al pagamento dell'importo oggetto di ingiunzione in favore dell' ha omesso di avvisare ONoparte_3
dell'escussione della polizza fideiussoria stipulata da ”. _1 CP_2
Si indicano come testimoni i signori:
1) , domiciliata c/o Via Campalto, 3/D, Testimone_2 ONoparte_4
37036 San Martino Buon Albergo (VR);
2) , domiciliata c/o Via Campalto, 3/D, Tes_3 ONoparte_4
37036 San Martino Buon Albergo (VR);
3) , domiciliata c/o Via Campalto, 3/D, Testimone_4 ONoparte_4
37036 San Martino Buon Albergo (VR);
4) domiciliata in Viale delle Arti, 123, 00054 Fiumicino Testimone_1
(RM).
Con il favore delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio. per parte appellata ONoparte_1
Si chiede che la Corte di Appello Ecc.ma, respinta ogni contraria domanda ed eccezione, in via preliminare: accerti e dichiari la manifesta infondatezza e/o non rilevanza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1949 – 1950 – 1951 c.c. con riferimento agli artt. 78 – 79 D.P.R. 23/1/1973 n. 43 sollevata dall'appellante, rigettando l'istanza di quest'ultima di devoluzione della questione alla Corte
Costituzionale; respinga altresì l'istanza di ammissione dei mezzi istruttori già rigettata in primo grado;
in via principale:
pag. 7/44 rigetti integralmente l'impugnazione proposta da avverso la _1
sentenza del Tribunale di Verona n. 1043/2024, in quanto inammissibile ed infondata, confermando la sentenza di primo grado in ogni sua parte;
in ogni caso con il favore di spese e compensi del presente grado di giudizio, gravati di IVA e CPA.
Per parte appellata ONoparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, disattesa e respinta ogni contraria domanda, eccezione, pretesa, deduzione e istanza, sia di merito che istruttoria, per tutti i motivi di cui in narrativa in via principale: respingere l'appello promosso da avverso la _1
sentenza del Tribunale di Verona n. 1043/2024, pubblicata in data 3 maggio
2024, resa a definizione del giudizio rubricato al R.G. n. 8634/2021, nella parte in cui ha richiesto la conferma della stessa in relazione ai rapporti tra e;
_1 CP_2
in accoglimento dell'appello incidentale proposto da : riformare CP_2
parzialmente la sentenza del Tribunale di Verona n. 1043/2024, pubblicata in data 3 maggio 2024, resa a definizione del giudizio rubricato al R.G.
n.8634/2021, nei capi e per i motivi tutti indicati in parte narrativa e pertanto:
a) nel merito: rigettare tutte le domande ed eccezioni ex adverso proposte nel
Giudizio di Primo Grado nei confronti di , ivi compresa l'Eccezione CP_2
di Compensazione e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto da a CP_2
per le pretese da quest'ultima proposte nel Giudizio di Primo _1
Grado;
b) sempre nel merito: accertare e dichiarare la sussistenza del CP_5
pari ad Euro 420.185,71 nei confronti di , derivante dai
[...] _1
servizi prestati in favore di quest'ultima e, per l'effetto, condannare pag. 8/44 al pagamento della somma di Euro 420.185,71 oltre interessi di _1
legge, dall'emissione delle relative fatture sino all'effettivo soddisfo, in favore della Società;
c) ancora nel merito, accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti per la condanna alle spese di di cui alla sentenza del Tribunale di CP_2
Verona n. 1043/2024, pubblicata in data 3 maggio 2024, resa a definizione del giudizio rubricato al R.G. n. 8634/2021 e, per l'effetto, condannare alla rifusione delle spese legali di primo grado a favore di _1 [...]
, ovvero, in subordine, disporre la compensazione. CP_2
Con espressa riserva di ogni consentita modifica alle prese conclusioni.
Con vittoria delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge”.
Ragioni della Decisione
§1) ONo La società (di seguito, presentava avanti al ONoparte_1
Tribunale di Verona ricorso monitorio nei confronti della società _1
(di seguito, ), chiedendo al Tribunale di Verona di ingiungere
[...] _1
a il pagamento, in proprio favore, della somma capitale _1
complessiva di €4.083.940,62, oltre agli interessi ex art. 86 T.U.L.D. e successive modifiche a far data dal 08/10/2020 e oltre a spese. ONo a fondamento della propria domanda, esponeva quanto segue: ON
• di avere stipulato con (di seguito, la polizza CP_2
ONo fideiussoria n. 053416451, con la quale i era costituita garante, in favore dell (di seguito, Parte_4
ONo
), della regolare corresponsione dei diritti doganali, degli oneri nazionali, delle spese, degli interessi dovuti dai proprietari importatori delle merci sdoganate a cura della , per i quali era emessa ONoparte_7
pag. 9/44 dilazione di pagamento a norma dell'art. 110 Reg. UE n. 952/2013 e successive modificazioni nonché ai sensi degli artt. 78/79/80/81/87 TULD n.
43 del 23.01.1973, sino alla concorrenza di un importo massimo di
€8.000.000; ONo
• di avere ricevuto da richiesta di escussione della sopra descritta ON polizza fideiussoria n. 0535416451, stante l'inadempimento di
• di avere provveduto in data 8/10/2020, in esecuzione della polizza, al ONo pagamento in favore della beneficiaria della somma complessiva di ON
€4.083.940,62 a titolo di diritti doganali dovuti per merci importate da per conto di come risultanti dalle dichiarazioni doganali (c.d. _1
“bollette”) prodotte;
• di avere ricevuto quietanza di tale pagamento avente ad oggetto l'escussione della garanzia del conto di debito n. 14227N intestato a CP_2
per il mancato pagamento dei diritti doganali;
• di agire nei confronti di surrogandosi nei diritti _1
ONo dell'originaria creditrice , ai sensi dell'art. 1203 n. 3 e n. 5 C.C. e dell'art. 2 L. 10/6/1982 n. 348, nonché dell'art. 1949 c.c., come previsto nella polizza fideiussoria al punto 7 in cui si legge che: “la Società Garante è surrogata al Beneficiario in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso la Ditta stipulante o se diverso il soggetto passivo del Debito Doganale”.
Il Tribunale di Verona, in accoglimento del ricorso monitorio promosso da ONo il 21 settembre 2021 emetteva decreto ingiuntivo n. 2858/2021, con il quale ingiungeva alla società il pagamento di € _1
4.083.940,62, oltre a interessi e spese di procedura.
§2) Con atto di citazione regolarmente notificato in data 10 novembre 2021,
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. _1
pag. 10/44 2858/2021 notificatole in data 4 ottobre 2021, chiedendone la revoca nonché ONo il rigetto di ogni pretesa creditoria di ei propri confronti.
eccepiva in primo luogo la propria carenza di legittimazione _1
passiva, invocando il principio di cui al secondo comma dell'art.1372 c.c. secondo il quale il contratto non può produrre effetti pregiudizievoli nei confronti di soggetti terzi, estranei alla stipula dello stesso. Affermava di essere venuta a conoscenza del contratto di fideiussione solo con la prima ONo richiesta di pagamento inviatale da di non averne mai autorizzato la stipula e di esserne rimasta assolutamente estranea, non essendo nemmeno menzionata all'interno del contratto. Affermava inoltre la propria mancanza di interesse alla prestazione della garanzia fideiussoria, non conseguendo alcun beneficio dalla dilazione nel pagamento del tributo, in quanto aveva già provveduto all'integrale versamento, allo spedizioniere, degli importi dovuti a titolo di diritti e dazi doganali. ON
sosteneva che lo spedizioniere accedendo al beneficio del _1
pagamento periodico/differito dei diritti doganali di cui all'art. 110 C.D.E. e
78 e 79 T.U.L.D., avrebbe assunto un'autonoma e distinta obbligazione, il cui ONo adempimento sarebbe garantito da con la polizza in questione, con liberazione del debitore principale, . _1
ONo In secondo luogo, affermava che vrebbe agito in violazione _1
delle regole di prudenza e diligenza e dei doveri di correttezza e buona fede nonché in violazione della normativa di settore (interna, internazionale, regolamenti e circolari IVASS), per non avere adeguatamente verificato ON l'affidabilità e solvibilità di per non avere chiesto il rilascio di idonee garanzie e per l'inosservanza degli obblighi informativi e dell'obbligo di avviso di cui all'art. 1952, 2° comma c.c.
pag. 11/44 ONo
proponeva domanda di condanna di a titolo _1
extracontrattuale e per culpa in omittendo, al risarcimento del danno causato da tale condotta colposa, quantificandolo in misura pari alla somma oggetto di ingiunzione e chiedendo la compensazione delle opposte pretese.
In via subordinata, chiedeva di accertare che il comportamento _1
ONo colposo di avesse concorso a causare il danno e conseguentemente chiedeva, in applicazione del principio di cui all'art. 1227 secondo comma ONo ONo c.c., di scomputare rispetto a quanto dovuto a danni che vrebbe potuto evitare con l'ordinaria diligenza. ON
chiedeva di venire autorizzata alla chiamata in causa di ai _1
fini di venire garantita, manlevata e tenuta indenne da ogni conseguenza ON pregiudizievole del giudizio. da lei incaricata di effettuare numerose operazioni di sdoganamento delle merci per suo conto, avrebbe infatti indebitamente trattenuto la provvista conferitale per il pagamento di tutte le somme dovute all a titolo di debito Parte_4
doganale, senza versarle all . ONoparte_3
Nella prima memoria ex art. 183 VI comma cpc, chiariva di avere _1
ON proposto la domanda di manleva nei confronti di sia a titolo di responsabilità contrattuale per inadempimento degli obblighi di mandato (che ON imponevano a di utilizzare per il pagamento di quanto dovuto all'Erario le somme accreditatele sul conto doganale), sia a titolo di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito (cui conseguono obblighi risarcitori), sia infine a titolo di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. (non avendo la terza chiamata alcun titolo per trattenere le somme conferite a titolo di diritti doganali o di disporne per finalità diverse rispetto al versamento all'Erario).
pag. 12/44 sosteneva, inoltre, che la polizza fideiussoria avrebbe dovuto _1
venire dichiarata inefficace nei propri confronti anche ai sensi dell'art. 1711
c.c. in quanto atto che esorbita dal mandato. ONo Si costituiva in giudizio la società chiedendo il rigetto dell'opposizione siccome infondata.
Si costituiva in giudizio e in concordato preventivo ONoparte_2
n.38/2021, su autorizzazione del Tribunale, allegando di essersi assunta ONo l'impegno di provvedere al pagamento del debito doganale in favore di in “moneta concordataria”. Chiedeva il rigetto delle domande proposte nei propri confronti da ed eccepiva in compensazione un proprio _1
affermato controcredito per servizi che avrebbe prestato in favore di per €420.185,71, come da fatture prodotte. _1
nella prima memoria ex art.183 VI comma cpc chiedeva il rigetto _1
ON della domanda riconvenzionale proposta da contestando gli addebiti di cui alle fatture.
nelle proprie conclusioni sollevava questione di legittimità _1
costituzionale riguardo agli artt.78 e 79 del DPR 23.01.1973 n.43 (T.U. delle disposizioni in materia doganale) con riferimento agli artt. 1949 e 1951 del c.c., per contrasto con gli artt. 2, 24, 41 e 111 della Costituzione.
§3) Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Verona ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 2858/2021 del 21.09.2021 e, per l'effetto, ha confermato integralmente il decreto ingiuntivo opposto.
Preliminarmente, ha ritenuto non fosse necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Commissario Liquidatore, poiché
l'apertura della procedura è stata disposta il 23 marzo 2022, data successiva ON alla chiamata in causa di (Cass. civ. 17.12.2019 n. 33422). pag. 13/44 Ancora in via preliminare, il Tribunale ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dall'opponente riguardo agli artt. 78 e 79 del DPR 23.01.1973 n. 43 (T.U. delle disposizioni in materia doganale) con riferimento agli artt. 1949 e 1951 del c.c., per contrasto con gli artt. 2, 24, 41 e 111 della Costituzione, richiamandosi a quanto già argomentato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 128/1990. ONo Nel merito, circa le domande svolte da ei confronti di in _1
via monitoria il Tribunale di Verona ha ritenuto sussistere la legittimazione passiva di , richiamandosi ai principi stabiliti dalla Cassazione a _1
Sezioni Unite nella risalente sentenza n. 499/1993, ai quali si è conformata la giurisprudenza successiva. Ha ritenuto irrilevante l'intervenuto ON versamento a da parte di , della provvista per il _1
pagamento del debito doganale, in quanto tale pagamento ineriva esclusivamente al rapporto interno fra spedizioniere e importatore.
Il Tribunale di Verona ha rigettato tutte le domande proposte da ONo
nei confronti di a titolo risarcitorio. i) Ha ritenuto che _1
ONo ON nel valutare l'affidabilità di non avesse violato le regole di diligenza, prudenza e buona fede e le specifiche regole del settore, in quanto al momento della stipula della garanzia fideiussoria (14.11.2019) la ON crisi societaria di che si è successivamente manifestata con la messa in liquidazione della società, non sarebbe stata ancora conoscibile poiché i dati del bilancio 2019 non erano ancora disponibili;
ii) Non ha ravvisato un ONo comportamento di ontrario a buona fede contrattuale, ritenendo che ONo non potesse avere fatto affidamento sulla solvibilità delle società importatrici in quanto non ne avrebbe conosciuto il nominativo;
iii) Ha
pag. 14/44 escluso si fosse verificato alcun danno risarcibile in conseguenza della violazione dell'obbligo informativo di cui all'art. 1952 c.c., per due ordini di ragioni, poiché da un lato non aveva effettuato pagamenti in _1
favore del creditore garantito o dello spedizioniere dopo l'escussione della garanzia e dall'altro non aveva dato prova di eccezioni che avrebbe potuto utilmente opporre all all'atto del pagamento. CP_3 CP_3
ON In quanto alle domande rivolte da nei confronti di in via _1
preliminare il Tribunale di Verona ha ritenuto tempestiva ed ammissibile la puntualizzazione effettuata da nella memoria ex art. 183 VI _1
comma n. 1 secondo cui la domanda di manleva doveva intendersi svolta ON nei confronti di sia a titolo di responsabilità contrattuale che a titolo di responsabilità oggettiva, in quanto proposta in correlazione con la vicenda sostanziale esplicitata nell'atto introduttivo e non tale da compromettere le potenzialità difensive di controparte o da allungare i tempi processuali
(Cass. 30455/2023, Cass. S.U. 15.6.2015 n. 12310).
Nel merito, il Tribunale ha accolto la domanda di manleva presentata nei ON confronti di condannando la terza chiamata al pagamento a favore di della somma di €4.083.940,62 oltre interessi dall'avvenuto _1
pagamento alla dogana sino al soddisfo, ritenuto che: i) la facoltà di ON differire il pagamento dei diritti doganali non esimesse dal destinare gli importi ricevuti dalla mandante al pagamento dei diritti doganali dovuti ONo ON alla;
ii) la “forte tensione finanziaria” allegata da non escludesse l'inadempimento, trattandosi di problematica estranea al rapporto contrattuale che all'evidenza non integrava la fattispecie di impossibilità sopravvenuta della prestazione;
iii) la mancanza di mezzi ON fosse imputabile allo stesso contraente che aveva assunto le pag. 15/44 obbligazioni nei confronti di senza la consapevolezza, in base _1
alla comune diligenza, di poter tenere fede agli impegni assunti.
Il Tribunale di Verona ha, infine, in parte accolto la domanda ON riconvenzionale proposta da nei confronti di , ritenendo _1
ON provata la fondatezza della pretesa vantata da solo limitatamente alla somma di €59.824,71 (in quanto non contestata), pertanto in misura minore ON rispetto all'importo richiesto da (pari a €420.185,71). Ha disposto la ON compensazione del credito vantato da per €59.824,71 con i maggiori crediti vantati da , incluso un credito per € 118.000,00 eccepito _1
da in via riconvenzionale. _1
In punto spese, ha condannato alla rifusione delle spese _1
ONo ON sostenute da ha condannato alla rifusione delle spese sostenute da . _1
§4) Avverso l'indicata pronuncia, ha interposto tempestivo appello, _1
affidato a tre motivi di impugnazione.
4.1.
Con il primo motivo, afferma che la sentenza di primo grado _1
abbia erroneamente ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata riguardo agli artt. 78 e 79 del DPR
23.01.1973 n. 43 (T.U. delle disposizioni in materia doganale) con riferimento agli artt. 1949 e 1951 del c.c. L'appellante afferma che le suindicate norme violino il diritto di difesa (artt. 24 e 111 della Costituzione), il principio di eguaglianza (art. 3 della Costituzione), i principi di tutela dell'autonomia e dell'iniziativa economica privata (artt.2 e 41 della Costituzione) e i principi di pag. 16/44 tutela del risparmio e disciplina dell'esercizio del credito (art.47 della
Costituzione).
ND , le norme consentirebbero alle parti di stipulare un _1
contratto con effetti sfavorevoli rispetto al terzo non contraente, anche se ignaro della sua esistenza, mentre il contraente avrebbe diritto ad essere avvisato dal fideiussore ai sensi dell'art. 1952 c.c. ONo ON
chiedono la conferma della sentenza di primo grado sul punto e che la questione di legittimità costituzionale venga disattesa.
4.2.
Con il secondo motivo, contesta la decisione del primo giudice _1
nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da rispetto alla domanda azionata in via di regresso da _1
ONo
sostiene di essere estranea alla polizza in questione, prestata da _1
ONo ON sclusivamente nell'interesse di a garanzia del corretto utilizzo del ON conto doganale acceso a nome della ditta stipulante per le operazioni di sdoganamento dalla stessa compiute in nome proprio. ON Afferma inoltre di non essere stata posta nelle condizioni di sapere che si avesse stipulato polizza fideiussoria e che si avvalesse delle agevolazioni di ON pagamento di cui agli artt. 78 e 79 T.U.L.D. in quanto i) non le aveva comunicato nulla né aveva chiesto alcuna autorizzazione alla stipula ii) non aveva chiesto l'accredito della provvista sull'apposito “conto di debito” tenuto ai sensi dell'art. 78 TULD bensì su un ordinario conto corrente bancario iii) nei riepiloghi allegati alle bollette alla colonna “totale diritti da garantire” era indicato un importo pari a “zero”.
pag. 17/44 ONo hiede il rigetto del motivo di impugnazione sostenendo che l'eventuale mancata conoscenza della fideiussione da parte dell'importatore sia irrilevante ON e che l'eventuale mancata autorizzazione da parte di a sia _1
inopponibile al garante, in quanto terzo rispetto al rapporto di mandato fra importatore e spedizioniere. ON non presenta difese sul punto.
4.3.
Con il terzo motivo, contesta la decisione del giudice di primo _1
grado, ritenendo erroneo il rigetto della domanda risarcitoria da lei proposta ONo nei confronti di ND , il Tribunale avrebbe errato nel _1
ONo ritenere che fosse esente da colpa nell'ambito dell'istruttoria tecnico- ON informativa sull'affidabilità di e nel ritenere che, alla data di stipula della ON garanzia fideiussoria, la crisi societaria di non sarebbe ancora stata ONo conoscibile. sostiene, al contrario, che avrebbe potuto _1
ON rilevare l'inaffidabilità di già al momento della stipula della polizza, qualora avesse condotto un'analisi approfondita della situazione patrimoniale della società, nel rispetto delle regole di diligenza e prudenza, dei principi di correttezza e di buona fede nonché delle indicazioni contenute al paragrafo b) della circolare lamenta inoltre il rigetto, da parte del Pt_3 _1
Tribunale, dell'istanza ex art. 210 c.p.c., tempestivamente proposta, volta ad ONo ottenere l'ordine di esibizione da parte di ella documentazione relativa ON all'istruttoria tecnico-informativa sulla solidità della contraente
Parimenti, contesta il rigetto delle istanze di prova orale, riproponendo le richieste istruttorie in appello.
In conclusione, propone eccezione riconvenzionale di _1
risarcimento del danno, quantificato in misura pari all'ammontare della pag. 18/44 ONo pretesa azionata da previo accertamento della responsabilità di quest'ultima per il comportamento colposo tenuto nell'accordare la garanzia a ON
In subordine, chiede alla Corte - ai sensi dell'art. 1227 Cod. _1
ONo Civ. -, di ridurre l'importo dovuto a in proporzione ai danni che quest'ultima avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza nella stipula della polizza e nella gestione del rapporto fideiussorio. ONo dal canto suo, chiede il rigetto del motivo di impugnazione, affermando di avere rispettato tutte le regole di diligenza e prudenza, i principi di correttezza e di buona fede nonché le indicazioni contenute al paragrafo b) ON della circolare Sostiene di avere valutato l'affidabilità di sulla Pt_3
base dei bilanci disponibili al momento di sottoscrizione della polizza (ovvero quelli anteriori al bilancio 2019) e di informazioni commerciali, senza riscontrare alcuna criticità.
Chiede inoltre di respingere la richiesta di ammissione di mezzi istruttori già respinta in primo grado.
§5) ON si costituisce nel giudizio di appello mediante comparsa di risposta nella quale chiede il rigetto dell'appello proposto da e propone a sua _1
volta appello incidentale, fondato su tre motivi.
5.1. ON Con il primo motivo di appello incidentale censura la sentenza del
Tribunale di Verona nella parte in cui ha accolto la domanda di manleva proposta da nei suoi confronti, ritenendola inadempiente per non _1
aver utilizzato la provvista per il pagamento del debito doganale. ON ND tale statuizione sarebbe erronea per le seguenti ragioni: a) avrebbe statuito ultra petita, poiché non avrebbe agito per _1
pag. 19/44 l'adempimento delle prestazioni di cui ai Mandati bensì per il diverso titolo di ON indebito oggettivo;
b) avrebbe erroneamente ritenuto inadempiente, senza considerare che la stessa si trovava in una condizione di impossibilità di adempiere, dovendo rispettare la par condicio creditorum; c) avrebbe erroneamente ritenuto ammissibile la domanda risarcitoria, benché tardiva in quanto proposta nella memoria ex art. 183 VI cpc.
5.2. ON Con il secondo motivo di appello incidentale ritiene che il Tribunale abbia errato nella parte in cui ha ritenuto non provato larga parte del credito ON vantato da verso e oggetto di domanda riconvenzionale e _1
non abbia valutato correttamente la documentazione prodotta (docc. C.123-
128).
5.3. ON Con il terzo motivo di appello incidentale, chiede la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui ha disposto la sua condanna al pagamento delle spese legali in favore di , sulla base del principio _1
di soccombenza prevalente.
, dal canto suo, chiede il rigetto dell'appello incidentale, _1
ritenendolo infondato, con conferma del capo della sentenza appellata nella parte in cui : i) ha accolto la domanda di manleva proposta da nei _1
confronti di , condannandola al pagamento della somma di € CP_2
4.083.940,62, oltre interessi ex art. 86 T.U.L.D dalla data dell'avvenuto pagamento a favore della sino al soddisfo;
ii) ha rideterminato la Pt_2
misura del credito riconosciuto a favore di in € 59.824,71, CP_2
rigettando la domanda per il resto e dichiarandone la compensazione con il pag. 20/44 maggior credito vantato da;
iii) ha rigettato ogni ulteriore _1
domanda proposta dall'appellante incidentale.
5.4.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata rimessa in decisione ai sensi dell'art.352 c.p.c., con i termini di legge per la precisazione delle conclusioni e per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'appello principale e l'appello incidentale sono entrambi infondati e la sentenza di primo grado deve venire integralmente confermata, per i motivi che seguono.
§6)
6.1.
Va confermata la sentenza di primo grado, nella parte in cui ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata da in relazione agli artt. 1949 e 1951 Cod. Civ., con riferimento _1
agli artt. 78 e 79 del d.P.R. 23/01/1973 n. 43 (T.U. delle disposizioni in materia doganale) rispetto agli artt.3 e 24 Cost.
L'appellante principale insiste affinché vengano rimessi gli atti alla Consulta per la valutazione della legittimità costituzionale delle norme menzionate, in quanto consentono la surrogazione e l'esercizio del diritto di regresso, a seguito di escussione di polizza fideiussoria doganale, non solo nei confronti del contraente della polizza (lo spedizioniere beneficiario dell'agevolazione), ma anche nei confronti del terzo non contraente, ignaro della polizza – che ha già provveduto al versamento della somma necessaria per il pagamento dei tributi - in quanto lesivo dei principi di uguaglianza, autonomia privata e libertà contrattuale, garantiti dagli artt. 3 e 41 della Costituzione.
pag. 21/44 Tale conclusione è coerente con quanto già affermato dalla Corte
Costituzionale nella sentenza n. 128/1990, che ha dichiarato non fondata analoga questione sollevata dal Tribunale di Milano. In quel caso, uno spedizioniere, pur avendo ricevuto la provvista dall'importatore, non aveva versato i diritti doganali all nonostante si fosse ONoparte_3
avvalso della facoltà di pagamento differito prevista dagli artt. 78 e 79 del ONo T.U.L.D. L'impresa assicuratrice, escussa dall , aveva successivamente agito in surrogazione nei confronti dell'importatore.
La Corte Costituzionale nella citata pronunzia n.128/1990, ha ritenuto che l'agevolazione concessa agli artt. 78 e 79 del DPR 23.01.1973 n. 43, in quanto prassi generalizzata e notoria, possa presumersi conosciuta dagli operatori del settore e , pertanto, fisiologicamente integrata nelle dinamiche di mercato.
La questione di legittimità costituzionale in tale occasione era stata sollevata dal Tribunale di Milano con riferimento all'art. 1936 cod. civ. in relazione agli artt. 1951 cod. civ., 38 e 56 legge doganale, invocando un loro possibile contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione sostenendo che il condebitore solidale, ignaro della fideiussione non avrebbe il diritto di venire avvertito dal fideiussore prima di pagare e pertanto rimarrebbe pertanto privo di adeguata difesa, in posizione deteriore rispetto all'altro debitore solidale.
Tuttavia, la Corte ha chiarito che:
• la fideiussione è valida anche se il debitore garantito non ne è a conoscenza (artt. 1936 e 1950, comma 1, c.c.);
• è efficace anche quando il debitore non è ancora determinato (art. 1938
c.c.) e il nominativo dell'importatore viene generalmente conosciuto dal fideiussore quando l'Amministrazione doganale gli chiede il pagamento;
pag. 22/44 • lo spedizioniere e il proprietario sono entrambi debitori principali e in tale veste hanno diritto a essere avvisati, prima del pagamento, da parte del fideiussore (art. 1952 c.c Nel caso di specie, ciò è avvenuto con la mail del 14/5/20, il cui contenuto, contrariamente a quanto sostenuto da ON
, rivela che si avvaleva del meccanismo delle _1
agevolazioni proprio per il riferimento al “conto doganale”.
Pertanto, non sussiste violazione dell'art. 3 Cost., poiché il proprietario, pur terzo rispetto al contratto di fideiussione, è il soggetto passivo dell'obbligazione ed è posto in una condizione di parità con la ditta contraente.
Del resto, rientra nell'ambito della libertà contrattuale la scelta di uno spedizioniere che offra garanzie reali e non sia obbligato a fornire immediatamente la provvista per il pagamento del tributo, senza che possa invocarsi alcuna disparità di trattamento (cfr. Cass. 5878/98)
In senso conforme si è espressa anche la Cassazione con sentenza n.
845/2002.
Infine, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale delle _1
norme che disciplinano il meccanismo del pagamento differito dei dazi
(incluso il diritto di regresso del garante) per come interpretate dalla giurisprudenza da tempo consolidata anche con riferimento all'art. 47, comma
1, Cost., che tutela il risparmio e disciplina l'esercizio del credito.
La questione è infondata anche sotto questo ultimo profilo sollevato.
Infatti, la mera possibilità che, in concreto, il meccanismo del pagamento differito dei dazi garantito da fideiussione venga utilizzato da operatori individuali con modalità tali da generare conseguenze economiche dannose non comporta l'illegittimità costituzionale delle norme che lo disciplinano.
pag. 23/44 6.2. ONo
contesta di essere legittimata passiva delle pretese di in _1
quanto estranea alla stipulazione del contratto di fideiussione, e chiede che quest'ultimo venga ritenuto inopponibile nei suoi confronti. ONo si è costituita “garante in solido con la Ditta stipulante nonché, se diverso, con il soggetto passivo del debito doganale, in favore dell
[...]
”. L'oggetto della garanzia Parte_4
comprende, oltre alle operazioni poste in essere dalla Ditta stipulante, anche le operazioni effettuate “da persona diversa, soggetto passivo del debito doganale” limitatamente alla “regolare corresponsione alle scadenze singole dei diritti doganali, degli oneri nazionali, delle spese, degli interessi dovuti dalla ditta stipulante in caso di mancato pagamento dei diritti doganali per i quali è stata emessa la dilazione di pagamento a norma dell'art. 110 Reg. UE
n. 952/2013 e successive modificazioni nonché ai sensi degli artt.
78/79/80/81/87 TULD n. 43 del 23.01.1973 (…)”.
Il motivo non merita accoglimento. La questione è stata più volte affrontata in giurisprudenza e parte appellante non ha apportato argomenti nuovi o rilevanti tali da mettere in discussione i consolidati principi giurisprudenziali.
Giova premettere un inquadramento generale.
L'ammissione dello spedizioniere al regime del pagamento periodico o differito di cui agli artt.78 e 79 T.U.L.D. non comporta la liberazione del proprietario–importatore, ma solamente una modifica del termine di pagamento. Non si verifica alcun effetto novativo: il soggetto passivo principale dell'obbligazione tributaria resta il proprietario-importatore della merce.
L'art.38 del T.U. stabilisce che “al pagamento della imposta doganale sono obbligati il proprietario della merce e, solidalmente, tutti coloro per conto dei pag. 24/44 quali la merce è stata importata od esportata”. L'art.56 T.U.I.D. definisce
“proprietario della merce” anche chi presenta la merce in dogana o la detiene al momento dell'ingresso/uscita dal territorio doganale che effettui in proprio, ancorché per conto altrui, le operazioni doganali, assumendo la relativa obbligazione tributaria. Questa figura – che prescinde dalla nozione civilistica di proprietario - si aggiunge al proprietario-importatore, non lo sostituisce.
L'art. 41 T.U.L.D. impone a chi effettua le operazioni doganali di comunicare agli organi doganali ogni indicazione utile per identificare il proprietario reale che, in quanto titolare del debito di imposta, resta obbligato al pagamento del tributo doganale.
L'art.78 del T.U. consente all'Amministrazione Finanziaria di autorizzare operatori abituali ad ottenere la libera disponibilità della merce senza il pagamento immediato dei diritti doganali, che vengono annotati per ciascun operatore in un apposito conto di debito e potranno venire assolti dall'operatore entro trenta giorni (termine prorogabile).
La concessione del beneficio è subordinata alla prestazione di idonea cauzione, che normalmente viene data tramite polizza fideiussoria ma può venire conferita anche con garanzia reale.
Chi opera in questo regime agisce come mandatario senza rappresentanza e diviene condebitore solidale dell'obbligazione tributaria, senza liberare l'importatore, debitore principale.
Quando lo spedizioniere – operatore doganale si avvale del pagamento differito, assume la veste di condebitore dell'obbligazione tributaria facente capo all'importatore, con modifiche solo nelle modalità temporali di pagamento.
pag. 25/44 L'importatore e la Compagnia assicuratrice che ha emesso la fideiussione sono condebitori solidali dell'obbligazione tributaria, che rimane
“obbligazione altrui”, ai sensi dell'art.1936 c.c.
Pertanto, in conclusione, come previsto agli artt.1949 e 1950 c.c., chi adempie all'obbligazione doganale, acquista il diritto di surrogazione e di regresso
(artt.1949 e 1950 c.c.), trattandosi di una identica prestazione, ancorché dovuta secondo modalità diverse.
Parte appellante non ha fornito elementi idonei a modificare questo inquadramento, già affermato nella pronunzia della Corte di Cassazione a
Sezioni Unite n.499 del 15.01.1993 che ha stabilito il seguente principio:
“Quando lo spedizioniere doganale, nell'eseguire le operazioni in dogana per conto del proprietario della merce, ancorché in forza di subdelega ricevuta dal mandatario di quest'ultimo, si avvalga della facoltà di differire il pagamento dei tributi doganali, ai sensi degli artt. 78 e 79 del d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, stipulando all'uopo con società di assicurazioni una polizza fideiussoria, sostitutiva della cauzione ed identificante l'obbligazione garantita nel debito inerente a detti tributi, a tale società, che per il suddetto titolo sia stata escussa dall'Amministrazione finanziaria, deve essere riconosciuto diritto di surrogazione e regresso (artt. 1949 - 1951 cod. civ.) nei confronti del proprietario-importatore, il quale, nonostante il ricorso all'attività dello spedizioniere (che assume la veste di condebitore in solido),
è soggetto passivo del rapporto tributario, e quindi dell'obbligazione garantita, mentre non rileva che i diritti doganali siano rimasti insoddisfatti a causa di comportamento illecito dello spedizioniere, il quale non abbia provveduto a versare alla le somme ricevute dall'importatore, Pt_2
giacché la circostanza interferisce non sul debito d'imposta o sulla
pag. 26/44 fideiussione, ma nel rapporto interno fra spedizioniere ed importatore medesimi (ex multis Cassazione, Ordinanza n. 4570 del 28/02/2018). ON Nel caso di specie, si è avvalsa del pagamento differito ai sensi degli artt. 78 e 79 del TULD, e, pur avendo ricevuto da le somme _1
dovute per i diritti doganali, non ha versato tali importi all' CP_3
senza che ciò comporti liberazione dell'obbligo del proprietario-
[...]
ONo importatore verso . ONo In conclusione, il motivo è infondato e va confermato il diritto di a ONo surrogarsi nei diritti dell verso , quale debitore principale, e _1
ONo a ripetere da quanto corrisposto alla . _1
Il fatto che si trovi a pagare due volte i diritti doganali rileva solo _1
ON nei rapporti fra e _1
6.3.
chiede la riforma della sentenza nella parte in cui è stata rigettata _1
la domanda risarcitoria proposta nei confronti della compagnia assicuratrice ONo
sostiene di avere subito danni a causa della condotta imprudente e _1
ONo negligente di che avrebbe agito in violazione degli obblighi di diligenza, correttezza e buona fede nonché delle disposizioni specifiche di settore. In ONo particolare, contesta a i avere accordato una garanzia molto ampia (8 milioni di euro) a un soggetto privo di adeguati requisiti patrimoniali e di solvibilità, senza adempiere agli obblighi informativi a suo carico e omettendo l'avviso di cui all'art.1952 secondo comma c.c..
In primo grado, aveva fatto riferimento, sia pur genericamente, _1
alla normativa di settore tra cui “regolamenti e circolari IVASS” (ISVAP). ONo Non può essere accolta l'eccezione di tardività sollevata da n merito al più puntuale richiamo alla normativa di settore contenuto nell'atto di citazione pag. 27/44 in appello, in quanto le circolari IVASS sono state richiamate da parte attrice non quale atto amministrativo bensì come fonte sub-primaria.
Di fronte a un provvedimento emesso da un'Autorità indipendente il giudice di merito non può limitarsi a qualificarlo genericamente come delibera, e a ricondurlo per ciò solo alla categoria degli atti amministrativi, ma deve verificare se all'atto possa attribuirsi valore di fonte normativa regolamentare in quanto “se l'atto richiamato dalle parti ha natura regolamentare ed efficacia erga omnes, benché non prodotto nei termini processuali dettati ai fini della produzione documentale, il giudice non può legittimamente omettere di prenderlo in considerazione perché non prodotto tempestivamente, ma rientra in ogni caso nell'ambito del suo dovere di ricerca del diritto da applicare al caso di specie … non può sottrarsi al dovere di valutarlo ove prodotto” (Cass. Ordinanza n.21407 del 06/07/2022, conf. N.7715/2022;
3997/2020, 34158/2019).
La circolare n.162/1991 rientra fra gli atti normativi sub-primari Pt_3
applicabili erga omnes. Infatti, l'IVASS, istituita con D.L. 6 luglio 2012 n.95 convertito dalla L.7 agosto 2012 n.135 ha personalità giuridica di diritto pubblico e ha assunto le funzioni precedentemente attribuite all' tra le Pt_3
quali, ai sensi dell'art.5 , secondo comma, del D.Lgs. 7 settembre 2005 n.209
l'adozione di “ogni regolamento necessario per la sana e prudente gestione delle imprese o per la trasparenza e la correttezza dei comportamenti dei soggetti vigilati”.
Nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza nel settore assicurativo sulla gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale delle imprese e sulla trasparenza e correttezza dei comportamenti degli operatori, l'IVASS adotta nel pubblico pag. 28/44 interesse regolamenti per l'attuazione del Codice delle assicurazioni e delle disposizioni unionali.
La circolare n.162/1991 prevede, al punto b) “ramo cauzione”, che Pt_3
“le imprese autorizzate ad esercitare le assicurazioni del credito e/o delle cauzioni, prima di procedere alla stipula dei relativi contratti devono provvedere ad effettuare complete istruttorie tecnico-informative atte ad evidenziare sia la natura e le caratteristiche dei rischi da garantire sia la solidità patrimoniale, finanziaria ed economica, e quindi l'affidabilità dei soggetti obbligati in ragione dell'attività dei quali la garanzia viene fornita.
In particolare, dovranno essere raccolte informazioni atte a valutare, in modo ampio ed esaustivo, la situazione reddituale e patrimoniale di tali soggetti, nonché ogni altra notizia utile a conoscere gli aspetti professionali ed operativi che hanno in precedenza caratterizzato la loro attività economica ed i rapporti eventualmente tenuti con la Pubblica Amministrazione.
Nel caso di assunzione di rischi di entità particolare, inoltre, la circolare
24.10.1991 n.162 prevede che le Compagnie assicuratrici porranno Pt_3
particolare attenzione nel ripartire i rischi stessi avvalendosi degli appositi strumenti della coassicurazione e della riassicurazione.
Il giudice di primo grado non ha negato l'esistenza degli obblighi indicati da ONo
a carico di ma ha ritenuto insufficienti le prove del _1
comportamento colposo contestato. In particolare, ha osservato che
“l'opponente non ha invero indicato specifici elementi dai quali la compagnia assicuratrice avrebbe dovuto desumere, all'epoca della stipula della polizza fideiussoria, un rischio di insolvenza della società contraente, né tali elementi si possono ricavare dal Report Cerved di , … ONoparte_2
trattandosi di documento successivo all'escussione della garanzia e che
pag. 29/44 peraltro richiama anche i dati di bilancio 2019 non ancora disponibili alla data di stipula della polizza … che la crisi della società terza chiamata non fosse ancora conclamata nel 2019 emerge peraltro dalla Relazione del
Commissario Giudiziale del Concordato Ges Italy (doc.123 terza chiamata)” ed ha concluso nel senso che “alla data di stipula della garanzia fideiussoria la crisi societaria non fosse ancora conoscibile”. ON
sostiene che, pur se il dissesto di è risultato evidente solo _1
dopo il deposito del bilancio relativo all'annualità 2019, tuttavia già al momento della stipula della polizza (novembre 2019) esistevano segnali di allarme sulla solidità finanziaria della società, desumibili dai bilanci degli esercizi precedenti, depositati prima della stipula. ONo Inoltre, avrebbe dovuto esaminare anche i bilanci della società controllante Globe Express Service sarl, con sede in Lussemburgo, ON proprietaria del 100% di che già negli esercizi 2016 e 2017 presentava perdite per circa €500.000, nel 2019 aveva debiti verso la dogana pari a
€6.112,730,00.
conclude che un'istruttoria diligente e proporzionata all'entità _1
ON dell'affare, avrebbero dovuto far emergere l'inaffidabilità finanziaria di e della sua controllante già al momento della stipula della fideiussione. ONo
aggiunge che, se vesse esteso l'istruttoria all'intero gruppo _1
imprenditoriale, avrebbe potuto rilevare che si trattava di un gruppo imprenditoriale internazionale ed avrebbe potuto chiedere garanzie fideiussorie o quantomeno lettere di “gradimento” o “patronage” da parte della capogruppo, Overseas Development (holding) con sede CP_8
nel Bahrain.
pag. 30/44 Inoltre avrebbe potuto rilevare che quest'ultima già nel 2018 evidenziava a ON bilancio un debito verso per €8.404.423,00 e conseguentemente vagliare il rischio di inadempimento da parte della holding. Come riportato nella documentazione del primo grado, il Commissario liquidatore del Concordato ON ha ritenuto che una delle ragioni della crisi economica della società sia ON stata proprio il mancato pagamento del credito vantato da verso
Overseas. ONo
sostiene inoltre che, se avesse richiesto una situazione _1
patrimoniale o un bilancio intermedio, come avviene nella prassi bancaria per ONo affidamenti concessi a fine anno, vrebbe sicuramente potuto riscontrare ON una grave situazione di squilibrio finanziario in capo a ON Infatti, dalla Relazione del Commissario liquidatore (doc. 123 pag. 14) si desume che:
- Il bilancio 2019, depositato con oltre un anno di ritardo (31 marzo
2021), evidenzia una perdita di €3.365.774;
- Tra il 2018 e il 2019 si è verificato un peggioramento significativo: ONo Per dimostrare l'inadeguatezza dell'istruttoria compiuta da _1
aveva già in primo grado proposto istanza di ordine di esibizione ex art.210
c.p.c., avente ad oggetto il fascicolo inerente l'istruttoria tecnico informativa e ed ogni altra notizia utile a valutare l'affidabilità del contraente, come previsto dalla circolare ISVAP n.162/1991.
In appello, ribadisce la richiesta di ordine di esibizione e lamenta _1
che il giudice di primo grado non abbia ammesso tale mezzo istruttorio, in violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.
sottolinea che la richiesta non ha natura esplorativa in quanto _1
sussisterebbe un principio di prova (i segnali di allarme sopra descritti);
pag. 31/44 afferma che l'acquisizione della documentazione al processo sarebbe ONo rilevante, ai fini di dimostrare il comportamento colposo di afferma che ONo la documentazione dovrebbe essere esistente e nella disponibilità della n quanto soggetta a conservazione decennale ai sensi dell'art.2220 codice civile e dalla citata circolare Pt_3
, nel formulare la domanda risarcitoria e la domanda subordinata _1
ONo ex art.1227 c.c., sostiene che se vesse esperito con diligenza le indagini prescritte non avrebbe stipulato la fideiussione e, di conseguenza, non si sarebbe formato l'ingente debito doganale oggetto del presente giudizio. ON ONo Infatti, in assenza della garanzia, avrebbe dovuto versare alla le somme ricevute da volta per volta al momento dello _1
sdoganamento delle merci. Alla prima inadempienza, le merci sarebbero rimaste ferme in dogana e avrebbe potuto intervenire _1
tempestivamente nei confronti del proprio spedizioniere, evitando ulteriori ONo incarichi e l'accumulo del debito. Pertanto, il comportamento colposo di avrebbe causato un danno ingiusto a , terzo di buona fede rispetto _1
al contratto di fideiussione, in violazione delle regole generali di diligenza, prudenza e correttezza, del principio di buona fede nonché delle regole specifiche di settore. ONo
sostiene che non abbia diritto alla rifusione delle somme _1
versate, nella misura in cui un comportamento diligente della compagnia assicuratrice avrebbe potuto evitarne il versamento.
In altre parole, chiede di non dovere rimborsare alla compagnia _1
assicuratrice le somme corrispondenti al debito doganale, nella misura in cui un comportamento prudente e diligente della Compagnia Assicuratrice avrebbe potuto evitarne la formazione, nel periodo tra la stipula della polizza pag. 32/44 (novembre 2019) e la revoca da parte dell'ADM dell'autorizzazione conferita ON a alla dilazione di pagamento (settembre 2020).
Il motivo non è fondato.
Come correttamente motivato nella sentenza del Tribunale di Verona, la stessa opponente, quale proprietaria della dei beni da importare, aveva ON ritenuto affidabile la società affidandole operazioni di sdoganamento merce per importi molto rilevanti ed aveva consolidato il rapporto ONo commerciale senza mai effettuare alcun controllo che, ora, richiede a
Non è credibile che fosse all'oscuro - o non potesse, secondo _1
l'ordinaria diligenza, venire a conoscenza della stipula di contratto di fideiussione né che ignorasse, fino all'avvio del presente contenzioso, la ON concessione a delle agevolazioni di pagamento ex art.78 e 79 T.U.L.D. per il pagamento periodico e differito dei diritti doganali. ONo Infatti, nelle bollette di pagamento prodotte da n allegato al ricorso per decreto ingiuntivo, alla voce “dilazione di pagamento” (casella 48), è indicato ONo il conto n. 14227 N, lo stesso conto indicato da al momento dell'escussione della polizza : “Escussione della garanzia del conto di debito
n. 14227N intestato a CF./P.I. 03518211002 per mancato CP_2
pagamento dei diritti doganali – polizza fideiussoria n. 0535416451 per euro
8.000.000,00 emessa da ”. ONoparte_1
– società commerciale che opera nel settore del commercio e _1
della distribuzione a capo di una catena di supermercati – era pertanto ON perfettamente in grado di conoscere, sin dall'inizio, l'ammissione di al beneficio del pagamento differito. Ciononostante, ha continuato a versare quanto dovuto per i diritti doganali senza richiedere chiarimenti o garanzie a ON
pag. 33/44 Risulta inoltre, da quanto sopra, che – contrariamente a quanto sostenuto da
-, il Tribunale di Verona non abbia affatto confuso il conto _1
ON corrente sul quale effettuava i bonifici a con il conto _1
doganale. E' infatti irrilevante su quale conto effettuasse i _1
pagamenti essendo nota – o comunque conoscibile con l'ordinaria diligenza richiesta ad un operatore professionale – l'esistenza del conto doganale ON numero 14227N intestato a ON
ha continuato a commissionare le attività di importazione a _1
e ad anticipare quanto dovuto a titolo di diritti doganali, pur sapendo che tali ONo pagamenti non sarebbero stati opponibili alla in caso di inadempimento ON di Causa dell'accumularsi di un debito doganale ingente è il ON comportamento illecito di la quale, in violazione degli accordi ONo contrattuali e del principio di neminem laedere, non ha corrisposto a le somme dovute nonostante aveva ricevuto la provvista dalla sua committente e si è resa insolvente (non è qui la sede per approfondire questo aspetto, da quanto emerge dalla Relazione in qualche misura connesso alla struttura di ON gruppo internazionale di con sede della Holding nel Bahrein) - nonché il comportamento dello stesso soggetto danneggiato, che ha consegnato anticipatamente le somme allo spedizioniere senza richiedere alcun chiarimento o garanzia.
Come rilevato dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza n.128/1990, non è facilmente credibile che l'importatore, nel conferire mandato allo spedizioniere per lo sdoganamento, ignori l'esistenza della fideiussione, poiché “è prassi generalizzata e notoria” che gli spedizionieri professionali effettuino le operazioni di sdoganamento in regime di pagamento periodico e/o differito dei diritti liquidati ed è “altrettanto noto” tale beneficio sia pag. 34/44 subordinato alla prestazione di una congrua cauzione, generalmente sostituita da una polizza fideiussoria.
In assenza di un pregiudizio immediato e diretto, presupposto necessario per l'applicazione della tutela risarcitoria ex art.2043 c.c., la domanda risarcitoria
è stata correttamente rigettata. ONo La concessione della garanzia da parte di costituisce un mero antecedente di fatto rispetto al danno, avendo la copertura assicurativa ON consentito a di effettuare lo sdoganamento di una quantità significativa ONo di merce prima che l revocasse l'autorizzazione alla dilazione del pagamento (20 settembre 2021).
Il danno subito da è costituito dall'inadempimento del debito _1
doganale (per il quale è solidalmente responsabile) e _1
ON ON dall'insolvenza di fatti entrambi imputabili a che non ha versato ONo all' la provvista e si è resa insolvente tramite le “scatole cinesi” del gruppo. Concausa del danno può ritenersi, come accennato dal primo giudice, il comportamento dello stesso danneggiato , che ha continuato a _1
commissionare operazioni di importazione allo spedizioniere e per mesi ha continuato ad anticipare la provvista, senza chiedere alcuna prova ONo dell'intervenuto pagamento a o alcuna garanzia. Mentre il ONo comportamento di che ha sottoscritto la polizza fideiussoria e non la ha revocata, pur potendo per contratto recedere in ogni momento dalla garanzia ON ON in caso di segni di insolvenza di ha di fatto consentito a di ONo accumulare un ingente debito verso l , tuttavia non può ritenersi “causa” del suo inadempimento e della sua insolvenza.
6.4. Infine, l'impugnazione è infondata anche nella parte in cui _1
contesta la decisione impugnata nella parte in cui non ha ravvisato profili di pag. 35/44 ONo responsabilità di conseguenti alla violazione dell'obbligo informativo previsto all'art.1952 secondo comma c.c. secondo cui “Se il fideiussore ha pagato senza averne dato avviso al debitore principale, questi può opporgli le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore principale all'atto del pagamento”.
Il motivo non merita accoglimento poiché l'appellante non ha provato le ONo eccezioni che avrebbe potuto validamente opporre all qualora fosse stata tempestivamente informata dal garante e pertanto non ha provato di aver subito alcun danno.
Alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n.128/1990, si deve ONo riconoscere che veva l'obbligo di avvisare , quale debitore _1
ONo principale, prima di effettuare il pagamento al creditore . Tuttavia,
l'unica conseguenza dell'inadempimento di tale obbligo è la possibilità per ONo
di opporre a e eccezioni che avrebbe potuto far valere nei _1
ONo confronti dell .
ONo Risulta che ha escusso la polizza con comunicazione del 26/09/2020;
ONo a formulato istanza di accesso agli atti amministrativi nei confronti di
ONo
il 28/09/2020,; ai fini di conoscere i nomi, ha effettuato il versamento ONo di quanto dovuto a il 6 e 26 ottobre 2020 ed ha comunicato a l'intervenuta escussione della polizza solo il 11/12/2020, _1
affermando di averne conosciuto il nominativo di solo il _1
ONo 30/11/2020, data in cui ha trasmesso copia delle bollette doganali relative al conto di debito n. 14227N intestate alla _1
ONo E' irrilevante verificare se avrebbe potuto, con l'ordinaria diligenza esigibile nel caso concreto, conoscere il nominativo di in anticipo _1
ON
– ad esempio richiedendolo alla contraente – e quindi avvisarla pag. 36/44 tempestivamente, in assenza di eccezioni opponibili al creditore principale e in assenza di prova che la ritardata comunicazione abbia causato un danno a
, ulteriore rispetto al pagamento degli oneri doganali dovuti. _1
Non sono condivisibili le affermazioni dell'appellante secondo cui, se fosse stata avvisata prima dell'escussione, avrebbe potuto opporre _1
eccezioni al fideiussore, come l'avvenuto pagamento in buona fede allo spedizioniere, oppure bloccare l'escussione della polizza, ove possibile con un provvedimento di urgenza.
Infatti, non avrebbe potuto opporre alcuna eccezione al creditore _1
ONo principale, , poiché – come chiarito dalla giurisprudenza consolidata sopra richiamata – l'ammissione dell'importatore al beneficio del pagamento ONo differito e l'assunzione di obblighi nei confronti di non incidono sugli obblighi del proprietario – importatore, che resta debitore principale nei ONo confronti dell per tutti i diritti doganali.
Pertanto, eventuali pagamenti effettuati allo spedizioniere a titolo di provvista ONo non erano opponibili all' .
Inoltre, non ha assolto all'onere probatorio di dimostrare di avere _1
ON ONo effettuato ulteriori pagamenti a o direttamente a dopo l'escussione della polizza. Anche sotto questo profilo, quindi, manca la prova del danno.
§7) 7.1. ON nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 30 ottobre 2024 propone appello incidentale, affidato a due motivi.
, nella memoria depositata il 25 novembre 2024, eccepisce _1
preliminarmente l'inammissibilità dell'impugnazione incidentale, in quanto proposta tardivamente con la comparsa di risposta, oltre il termine di 30
pag. 37/44 giorni decorrente dalla notificazione della sentenza di primo grado, notificata ONo da mezzo pec e perfezionatasi il 17.05.2024.
sostiene che l'impugnazione incidentale avrebbe dovuto venire _1
proposta entro il termine di cui all'art.326 c.p.c., poiché l'interesse a impugnare non è sorto in conseguenza dell'impugnazione principale, ma riguarda un capo diverso e autonomo della sentenza. ON ND , con l'inutile decorrenza del termine breve, _1
avrebbe prestato acquiescenza ai capi della sentenza favorevoli a _1
e non oggetto di impugnazione principale, tra cui l'accoglimento della domanda di manleva proposta da e il rigetto, in larga parte, della _1
ON domanda proposta in via riconvenzionale da ON non contesta di avere ricevuto la notifica della sentenza e di avere impugnato un capo autonomo e diverso rispetto a quello oggetto dell'impugnazione principale. Tuttavia, chiede il rigetto dell'eccezione di inammissibilità, invocando il principio dell'unità dell'impugnazione ed affermando la legittimità della proposizione dell'impugnazione incidentale nella comparsa di risposta, entro il termine di cui all'art.343 c.p.c. (come riconosciuto da Cass. Sez. Un. n.23418/2020).
L'impugnazione tardiva rispetto al termine breve, deve ritenersi ammissibile, in considerazione dell'interdipendenza delle posizioni soggettive oggetto delle diverse domande e del fatto che, ai sensi dell'art.333 c.p.c., la mancata impugnazione nel termine breve non equivale ad acquiescenza, potendo l'impugnazione incidentale essere proposta con il primo atto di ingresso nel giudizio di impugnazione, quindi nei termini di cui all'at.343 primo comma c.p.c..
pag. 38/44 7.2. ON sostiene che il giudice di primo grado avrebbe statuito ultra petita, poiché la domanda proposta da non avrebbe riguardato _1
l'adempimento delle prestazioni previste nei Mandati, bensì la restituzione dell'indebito oggettivo. ON afferma inoltre che il Tribunale di Verona avrebbe erroneamente ritenuto tempestiva la domanda di risarcimento dei danni contrattuali, nonostante fosse stata formulata da solo nella prima memoria ex art.183 c.p.c. _1
ON ND tale domanda sarebbe inammissibile perché tardiva, trattandosi di una domanda nuova fondata su una diversa causa petendi, e non di una mera modifica della domanda principale. ON contesta anche che il giudice di prime cure abbia ritenuto sussistente un inadempimento ai sensi dell'art.1218 c.c., senza considerare che la società fosse impossibilitata a pagare i propri debiti sociali, dovendo rispettare le cause legittime di prelazione nell'ambito di una procedura concorsuale.
Il motivo non merita accoglimento.
Non si comprende in che modo il Tribunale di Verona avrebbe statuito ultra petita, avendo condannato “in adempimento degli obblighi CP_2
contrattualmente assunti nei confronti dell'opponente e, comunque, a titolo di risarcimento del danno ex art.1452 c.c.” a tenere indenne di _1
ONo quanto chiamata a versare ad
Non è condivisibile, inoltre, la prospettazione di tardività delle istanze di
. Nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo _1
ON
aveva esposto “la grave condotta dello spedizioniere che ha _1
trattenuto l'ingente somma ricevuta da per il pagamento dei _1
dazi doganali senza versarla all ed ha disatteso le ONoparte_3
numerose richiese / diffide rivoltegli per la restituzione di quanto pag. 39/44 indebitamente incassato”. aveva inoltre chiesto di venire _1
ON autorizzata a chiamare in causa quale società contraente la polizza fideiussoria in questione, che aveva effettuato le operazioni di sdoganamento delle merci per conto di , affinché fosse condannata a manlevare e _1
tenere indenne l'opponente da ogni eventuale conseguenza pregiudizievole ON derivante dal giudizio. Nell'atto di citazione, dunque, veniva già indicata come responsabile sia per indebito oggettivo sia contrattualmente, quale soggetto che aveva agito per conto di . _1
Pertanto, il giudice di primo grado ha correttamente ritenuto ammissibile la puntualizzazione contenuta nella memoria ex art.183 VI comma n.1 c.p.c., nella quale ha ribadito la domanda di manleva chiarendo che la _1
ONo pretesa creditoria vantata da rigina dall'inadempimento degli obblighi ON di mandato, che imponevano a di utilizzare le somme ricevuteper il pagamento dei tributi doganali relativi alle merci importate.
ha inoltre precisato che il mancato assolvimento di tale obbligo al _1
contempo rappresenta un inadempimento contrattuale ex art.1218 c.c., integra un fatto illecito ex art.2043 c.c. e configura un indebito oggettivo, atteso che ON le somme sono state trattenute sine titulo da ON E' infine evidente che la situazione di insolvenza nella quale si è trovata non integra la fattispecie di impossibilità sopravvenuta della prestazione, secondo il principio consolidato per cui “L'impossibilità idonea ad estinguere
l'obbligazione, ex art. 1256 c.c., deve intendersi in senso assoluto ed obiettivo
e consiste nella sopravvenienza di una causa, non imputabile al debitore, che impedisce definitivamente l'adempimento e che, alla stregua del principio
"genus nunquam perit", può evidentemente verificarsi solo quando la prestazione abbia per oggetto la consegna di una cosa determinata o di un
pag. 40/44 genere limitato, e non già quando si tratti di una somma di denaro (Cass.n.
20152 del 22/06/2022 conf. N.2691/1987, n.3844/1980) ON Ad abundantiam nel presente caso, inoltre, non ha fornito alcun elemento ai fini di assolvere all'onere, a suo carico, di dimostrare che la situazione di insolvenza non fosse a lei imputabile (Cass. n.10683/2023 , n.
13142/2017).
7.3. ON contesta che il tribunale non abbia riconosciuto l'intero credito da lei vantato in via riconvenzionale pari a €420.185,71 e abbia invece ritenuto provato il credito di €118.000,00, eccepito da compensazione. CP_9
Anche il secondo motivo di appello incidentale è infondato e deve venire rigettato. ON a sostegno delle proprie richieste produce alcune fatture e comunicazioni intercorse con nell'ottobre del 2020. Tale documentazione è priva _1
di rilievo probatorio, trattandosi di mere dichiarazioni di parte, tra l'altro immediatamente contestate. ON non ha invero prodotto documentazione sufficiente nemmeno a sostegno della richiesta di €59.824,71, per la quale il Tribunale ha ritenuto assolto l'onere probatorio in virtù del principio di non contestazione.
Ha inoltre prodotto la relazione ex art.172 L.F. nella quale è evidenziato un saldo creditore dell'importo di €420.186,00, ricognizione meramente descrittiva della documentazione rinvenuta.
Al contrario, , a sostegno del proprio credito eccepito in _1
compensazione, ha prodotto fatture di un soggetto terzo e documentazione contabile comprovante pagamenti effettuati oltre alla dichiarazione da parte del Commissario Giudiziale del Concordato GES, di riconoscimento del credito di €118.000,00 in favore di . _1
pag. 41/44 Pertanto, il motivo di impugnazione deve essere rigettato e va confermata la sentenza di primo grado sia nella parte in cui ha accolto la domanda ON riconvenzionale proposta da nei limiti di €59.824,71 rigettandola per l'eccedenza, sia nella parte in cui ha accolto l'eccezione di compensazione sollevata da per il proprio maggior credito quantificato in _1
€118.000,00.
§8) Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base dei valori tariffari medi per lo scaglione da €4.000.000 a
€8.000.000, in relazione alle fasi effettivamente svolte di studio, introduttiva e decisionale. ONo
è pertanto tenuta a rifondere le spese sostenute da nei _1
confronti della quale è soccombente. ON Considerata la soccombenza reciproca di e ricorrono _1
giustificati motivi per una parziale compensazione delle spese in ragione del ON 50%, con condanna di secondo il criterio della soccombenza prevalente, alla rifusione a favore di della quota residua. _1
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione notificato il 14 giugno 2024 nei _1
confronti di e di ONoparte_1 ONoparte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Verona n. 1043/2024
[...]
del 3 maggio 2024, così provvede:
pag. 42/44 I. Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione agli artt.1949 e 1951 Cod. Civ. con riferimento agli artt. 78 e 79 del d.P.R. 23/01/1973 n.43 (T.U. delle disposizioni in materia doganale);
II. Rigetta l'impugnazione principale promossa da _1
nonché l'impugnazione incidentale promossa da e per ONoparte_2
l'effetto conferma integralmente la sentenza appellata;
III. condanna al pagamento, in favore di _1 [...]
delle spese di giudizio, che liquida in €40.668 per ONoparte_1
compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
IV. Compensa le spese processuali tra e , nella _1 CP_2
misura del 50% e condanna ed in ONoparte_2
concordato preventivo al pagamento, in favore di di ½ _1
delle spese di giudizio, che liquida nella misura già ridotta in €20.334
(pari a ½ di €40.668) per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
V. Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia) per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale in favore _1 ONoparte_2
dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso in Venezia, in data 1 luglio 2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Caterina Caniato Caterina Passarelli
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