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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, ordinanza cautelare 05/03/2025, n. 853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 853 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00853/2025 REG.PROV.CAU.
N. 01259/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1259 del 2025, proposto da TO RI DI, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Cataldo, Diego Vaiano, Simona Fell, Francesco Leone, con domicilio eletto presso lo studio Diego Vaiano in Roma, Lungotevere Marzio n.3;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, Ministero dell’Università e della Ricerca, Ministero della Salute, Università degli Studi di Bari, Università degli Studi della Basilicata, Potenza, Università degli Studi di Bologna Alma Mater Studiorum , Università degli Studi di Brescia, Università degli Studi di Cagliari, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Napoli, Università degli Studi G D'Annunzio, Chieti, Università degli Studi di Catania, Università della Calabria, Università degli Studi Magna Graecia Catanzaro, Università degli Studi di Ferrara, Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Foggia, Università degli Studi di Genova, Università degli Studi dell'Insubria Varese, Università degli Studi de L'Aquila, Università degli Studi di Messina, Università degli Studi Milano Bicocca, Università degli Studi di Milano, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Università degli Studi del Molise, Università degli Studi Napoli Federico Ii, Universita' degli Studi Padova, Universita' degli Studi Palermo, Università degli Studi di Parma, Università degli Studi di Pavia, Università degli Studi di Perugia, Università del Piemonte Orientale, Università degli Studi di Pisa, Università Politecnica delle Marche, Ancona, Università degli Studi Roma La Sapienza, Università degli Studi Roma Tor Vergata, Università degli Studi di Salerno Fisciano, Università del Salento, Lecce, Università degli Studi di Sassari, Università degli Studi di Siena, Università degli Studi di Torino, Università degli Studi di Trieste, Università degli Studi di Trento, Università degli Studi di Udine, Università degli Studi Verona, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Cineca - Consorzio Interuniversitario, non costituito in giudizio;
nei confronti
IL GL, RO Ayari, non costituiti in giudizio;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 05617/2024.
Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Università e della Ricerca del Ministero della Salute e delle Università intimate;
Vista l’impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2025 il Cons. Raffaello Sestini e uditi per le parti gli avvocati Daniela Nardo, Francesco Cataldo, Francesco Leone;
Considerato che l’appello cautelare si mostra non assistito dal fumus boni iuris atteso che:
- la riserva dei posti ai c.d. quartini è prevista dalla legge e appare ragionevole, mentre la questione della redistribuzione dei posti (in tesi) non coperti fuoriesce dagli atti impugnati;
- non pare irragionevole la strutturazione della selezione sulla banca dati la quale per i motivi correttamente evidenziati dall’ordinanza appellata non pare confliggere con gli obiettivi perseguiti dalla procedura concorsuale ossia con la selezione dei più meritevoli nel rispetto della par condicio competitorum , attesa la presenza (senz’altro legittima) di quiz di logica, come tali non puramente funzionali alle capacità mnemoniche, le quali comunque non sono irrilevanti nell’ambito di un corso di studi medici;
- la doglianza sul mancato controllo capillare dei concorrenti e sull’anomala serie di punteggi alti o altissimi nelle prove svolte presso talune sedi universitarie si rivela generica e non assistita da idonei elementi probatori;
Ritenuta, per quanto detto, l’insussistenza delle condizioni di legge per accogliere l’appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a.;
Ritenuto, da ultimo, di compensare le spese del presente giudizio cautelare.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
Respinge l'appello (Ricorso numero: 1259/2025).
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Angela Rotondano, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore
Pietro De Berardinis, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Sestini | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO