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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 10/02/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice Marina Righi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al R.G. n. 893/2021 promosso da:
(c.f.: ) Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore
rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Corti giusta mandato allegato telematicamente all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito a Como, in via Volta n. 24;
- attrice -
contro
(c.f.: ) Controparte_1 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore
rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Bona, giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Sara Brollo, in Treviso, Viale
Verdi n.21,
- convenuta -
Conclusioni delle parti:
Per parte attrice:
NEL MERITO: previa disapplicazione della norma di cui all'art. 6, comma 2 D.L. n. 511/1988,
condannare alla restituzione a parte attrice della somma di euro 18.924,09, Controparte_1
1
oltre interessi, rivalutazione e interessi ex art. 1284, IV comma.
Per parte convenuta:
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito:
in via preliminare: a) dichiarare la propria incompetenza per territorio, essendo competente a
conoscere della presente controversia esclusivamente il Tribunale Civile di Roma.
In via preliminare subordinata: sospendere il presente giudizio in attesa delle decisioni della Corte
Costituzionale e della Corte di Giustizia UE sulle questioni oggetto dei paragrafi n.2), 3) e 4) della
1° memoria ex art.183 VI comma c.p.c..
In via subordinata nel merito: dichiarare la inammissibilità ed in subordine rigettare la domanda
della società attrice, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria delle spese e dei compensi professionali del giudizio.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con atto citazione del 9/2/2021, la società ha adito il Tribunale di Treviso per ottenere Parte_1
la restituzione di quanto pagato a titolo di addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica ex art. 6, comma 2. D.l. 511/1988 e ss., nel periodo di fornitura 2010 e 2011 – pari ad € 18.924,09 –
somma asseritamente non dovuta secondo i principi espressi dalla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea (per contrasto con la Direttiva 2008/118/CE), come recepiti dalla Corte di Cassazione con la sentenza nn. 15198/2019.
La ricorrente ha esposto di essersi rivolta a per l'approvvigionamento Controparte_1
energetico necessario ai fabbisogni del proprio impianto produttivo, e di aver concluso con la stessa un contratto di fornitura di energia elettrica.
In esecuzione di tale contratto, per la fornitura eseguita per gli anni 2010-2011, ha pagato Pt_1
alla fornitrice il complessivo importo di € 18.924,09 a titolo di addizionali provinciali.
2
Parte attrice, nello specifico, ha versato la suddetta somma alla società a cui CP_2 CP_1
successivamente, in esito a successivi atti di fusione, è subentrata nella sua qualità di
[...]
cessionaria dei relativi crediti, in tutti i rapporti giuridici, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2504-
bis cod. civ.
A distanza di alcuni anni dai predetti pagamenti, tuttavia, sulla scorta di alcune sentenze della Corte
di Cassazione, sarebbe emersa la non debenza delle somme corrisposte a titolo di addizionali provinciali alle accise sull'energia elettrica nel biennio 2010-2011.
Conseguentemente ha invitato a restituirle quanto corrisposto a tale titolo nel Pt_1 CP_1
predetto biennio.
La richiesta, però, è stata rifiutata da di talché si è determinata ad Controparte_1 Pt_1
adìre il Tribunale di Treviso per vedere tutelate le proprie ragioni.
Nel costituirsi in giudizio, ha resistito all'iniziativa avversaria e ne ha chiesto Controparte_1
il rigetto.
In via preliminare, la convenuta ha sollevato eccezione di incompetenza per territorio fondata sull'art. 19 delle condizioni generali, allegate al contratto di fornitura del 15/06/2009 (all.2 alla comparsa di costituzione e risposta), per cui: “La legge applicabile al presente contratto è quella italiana e la
competenza esclusiva è del Foro di Roma”.
In via subordinata è stata eccepita preliminarmente la inammissibilità e comunque la infondatezza della domanda proposta nei suoi confronti dalla in quanto la disapplicazione della Parte_1
norma interna per contrarietà con quella comunitaria, non determina alcun effetto nel rapporto tra privati, quale è quello che ha coinvolto le odierne contendenti. Ha asserito la convenuta, che il consumatore finale, per ottenere soddisfazione della propria pretesa, non avrebbe dovuto agire nei confronti del proprio fornitore di energia elettrica, ma avrebbe dovuto agire nei confronti dello Stato
italiano per ottenere il risarcimento del danno subito a causa di una direttiva non trasposta, o trasposta tardivamente o erroneamente.
Sempre in via subordinata, ha eccepito l'inammissibilità della domanda Controparte_1
3
proposta nei suoi confronti dalla in virtù dell'avvenuto decorso del termine biennale di Parte_1
decadenza entro il quale la stessa poteva essere proposta.
In via ancora più gradata, nel merito, ha eccepito l'infondatezza delle pretese CP_1 CP_1
di sulla scorta delle obbligazioni assunte nel contratto di fornitura di energia elettrica Parte_1
concluso con disciplinato dettagliatamente il rapporto relativo all'accisa ed alla CP_3
relativa addizionale, che avevano previsto che il carico economico finale della stessa era stato attribuito all'utente, mentre aveva il compito di versare tali somme all'Ente impositore. CP_3
ha contestato, inoltre, la richiesta della società attrice di ricevere anche Controparte_1
interessi moratori ed IVA sulle somme che le dovessero essere riconosciute, non avendo
[...]
e mai avuto la disponibilità di tali somme, né altro conseguente CP_1 CP_3
vantaggio patrimoniale.
La convenuta ha concluso, pertanto, per il rigetto delle pretese attoree.
All'esito dell'udienza del 27/10/2022, il Giudice, ritenuto di rimettere al merito la decisione sull'eccezione di incompetenza, ha assegnato i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e rinviato all'udienza del 23.2.2023, per l'ammissione dei mezzi istruttori.
In esito a tale udienza, il GI, preso atto delle richieste delle parti, ha rinviato al 27/6/2024 per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 01/07/2024, il GI, lette le note di udienza, preso atto delle conclusioni così come precisate, ha assegnato i termini ex art. 190 c.p.c. e trattenuto la causa in decisione.
* * *
1. Dell'eccezione di incompetenza territoriale.
La convenuta solleva eccezione di incompetenza per territorio fondata sull'art. 19 delle condizioni generali, allegate al contratto di fornitura del 15/06/2009 (all.2 alla comparsa di costituzione e risposta), con cui le parti avevano pattuito che: “La legge applicabile al presente contratto è quella
italiana e la competenza esclusiva è del Foro di Roma”.
Viene quindi chiesto al Tribunale di pronunziare la propria incompetenza in favore del Tribunale di
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Roma.
L'eccezione non è fondata e non merita accoglimento.
La clausola è generica e non esclude espressamente gli altri fori, potendo quindi soltanto affiancarli.
L' art. 28 c.pc. stabilisce che è possibile la deroga pattizia al foro, salvo che non si tratti di competenza funzionale inderogabile, mentre l'art. 29 stabilisce che al giudice designato dall'accordo non è
attribuita competenza esclusiva quando non è espressamente stabilito;
il foro convenzionale scelto dalle parti va quindi ritenuto esclusivo solo se c'è espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso.
La clausola contrattuale con cui le parti concordano un diverso foro di competenza, deve quindi essere espressa e non equivoca, per cui l'indicazione generica “per qualsiasi controversia” non è idonea ad identificare il foro esclusivo di competenza, ed in tal caso, sarà competente il foro territoriale ordinario.
In questo senso, depone consolidata giurisprudenza di legittimità della Corte Suprema per cui la clausola contrattuale concordata dalle parti che preveda che “per ogni controversia sarà competente
il Foro di ….” in realtà non esprime l'esclusività del foro, limitandosi, altresì, ad estenderlo “per ogni controversia”.
La designazione convenzionale di un foro territoriale non attribuisce a detto foro carattere di esclusività se manca un'esplicita, non equivoca e concorde pattuizione delle parti in tal senso.
Per tali motivi, l'espressione utilizzata nel caso in oggetto, dai contraenti, “per qualsiasi controversia”,
non è idonea ad identificare un foro esclusivo, essendo diretta ad individuare soltanto l'ambito oggettivo di applicabilità del foro convenzionale.
L'eccezione deve quindi essere rigettata.
2. Del quadro normativo di riferimento
E' pacifico in quanto non contestato che abbia pagato, in relazione alle forniture di energia Pt_1
elettrica eseguite in suo favore negli anni 2010-2011, gli importi indicati nel prospetto riportato a
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pagina 2 dell'atto di citazione. In particolare, ha corrisposto a la Pt_1 Controparte_1
somma di euro 18.924,09, oltre i.v.a., a titolo di addizionali provinciali alle accise sull'energia elettrica.
Le addizionali sono state istituite con l'art. 6 D.L. 511/1988, convertito in L. 20/1989.
Successivamente, la materia è stata regolata, a livello europeo, dalla Direttiva n. 2008/118/CE la quale, all'art. 1, prevede che “gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta”.
L'art. 48 di tale Direttiva, inoltre, ha individuato nella data dell'1.1.2010 il termine ultimo entro cui ciascuno Stato membro avrebbe dovuto adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformare il proprio diritto interno alle previsioni ivi contenute.
In Italia, tale Direttiva è stata recepita nel 2011 con l'emanazione del D.Lgs. 23/2011, il cui art. 2,
comma sesto, dispone che “a decorrere dall'anno 2012 l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, cessa di essere applicata nelle regioni a statuto ordinario”.
Rispetto ai termini previsti dalla Direttiva n. 2008/118/CE, quindi, a livello legislativo l'armonizzazione è avvenuta con due anni di ritardo.
La sentenza della C.G.U.E. del 25 luglio 2018, punti 38 e 39, chiarisce poi che affinché un'imposta possa garantire la finalità specifica invocata, occorre che il gettito di tale imposta sia obbligatoriamente utilizzato al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità
dell'imposizione in questione.
Poiché tali requisiti non ricorrevano nel caso delle addizionali regionali in questione (essendo le stesse
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unicamente finalizzate ad assicurare una ulteriore fonte di finanziamento per soddisfare le esigenze di bilancio degli enti locali beneficiari), il legislatore italiano – come si è già detto – le ha sostanzialmente abrogate a far data dal 1.1.2012.
Nel biennio 2010-2011, prima dell'intervento del legislatore nazionale, dunque, gli utilizzatori finali di energia elettrica – quali – hanno continuato a pagare, le addizionali regionali che pur Parte_1
erano state considerate illegittime, se non aventi specifiche finalità, dal legislatore comunitario.
In questo contesto, la giurisprudenza ha accolto le domande degli utilizzatori finali affermando che la norma sull'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui al D.L. n. 511 del 1988,
art. 6 dovesse essere disapplicata per contrasto con l'art. 1, 2, della direttiva 2008/118/CE, per come interpretato dalla C.G.U.E. con le sentenze 5 marzo 2015, in causa C-553/13, e 25 luglio 2018, in causa C-103/17.
Di recente è intervenuta la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11 aprile 2024,
resa nella causa C-316/22, nella quale è stato testualmente disposto che: “Alla luce dell'insieme delle
considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l'articolo
288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale
disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta
contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non
correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti
del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo
dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai
rapporti tra privati.
La natura indebita del pagamento avente per oggetto la addizionale alla accisa, a causa della presunta incompatibilità con la Direttiva 2008/118/CE, quindi, non può essere validamente addotta in un giudizio civile fra fornitore e consumatore, in quanto le direttive self-executing hanno una efficacia limitata ai rapporti tra il cittadino e lo stato membro di appartenenza, con la conseguenza che l' attrice non ha il diritto di invocare nei confronti del fornitore la disapplicazione della norma di diritto interno
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posta a fondamento giuridico del diritto alla ripetizione di indebito azionato in giudizio
In virtù di tale principio la non può e non potrebbe pagare quanto le è stato Controparte_1
richiesto. In particolare si evidenzia che le direttive europee possono avere efficacia diretta all'interno degli stati dell'unione, ma tale efficacia è solo verticale (privato contro istituzione della struttura statale) e non anche orizzontale (privato contro privato).
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 21154/2024 del 29/07/2024 è intervenuta, a seguito della pronuncia della Corte di Giustizia UE 11/04/2024 Causa C-316/22, confermandone la portata,
enunciando il principio di diritto: «in caso di addebito da parte del fornitore di energia al
consumatore finale dell'addizionale provinciale di cui all'art. 6, comma 2, d.l. n. 511/1988 in
contrasto con l'art. 48 Dir. 2008/118/CE, l'impossibilità per il consumatore finale di far valere
l'azione di indebito oggettivo nei confronti del fornitore costituisce presupposto per formulare
l'azione di indebito oggettivo nei confronti dell' ” Controparte_4
A tale conclusione la Suprema Corte arriva valutando che, essendo il consumatore finale estraneo al rapporto di imposta, l'addizionale versata al fornitore, al pari dell'accisa, rappresenta una mera componente del corrispettivo contrattuale e, pertanto, la domanda di rimborso debba qualificarsi quale azione di indebito oggettivo.
Qualora, quindi, per la condizione soggettiva del fornitore, non sia possibile ottenere la ripetizione delle somme indebitamente versate o, comunque, la stessa risulti eccessivamente gravosa, sorge l'azione diretta del consumatore finale nei confronti dell' Controparte_4
Il cliente finale, utilizzatore di un prodotto sottoposto ad accisa, al quale è stata addebitata a titolo di rivalsa un'imposta poi dichiarata illegittima poiché in contrasto con il diritto dell'Unione, può,
dunque, esperire azione di indebito oggettivo direttamente nei confronti del competente
[...]
nell'ordinario termine di prescrizione di dieci anni. Controparte_5
Alla luce della portata interpretativa della recente sentenza della Corte di Giustizia la domanda deve essere rigettata.
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3. Dell'eccezione di prescrizione
La convenuta ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto in capo a ad ottenere la Pt_1
ripetizione di quanto indebitamente pagato sostenendo che la domanda di rimborso era da considerarsi tardiva, in quanto presentata oltre il termine biennale di decadenza di cui all'art. 14 comma 2 del
D.Lgs. 504/1995 (c.d. TUA).
Considerato che quanto in precedenza affermato in ordine alla recente sentenza della Corte di
Giustizia ed al conseguente rigetto della domanda ha natura assorbente sulle ulteriori questioni, va tuttavia precisato quanto segue.
Con la sentenza n. 21154/2024 del 29/07/2024 la Suprema Corte di Cassazione giunge ad affermare il fondamentale principio di diritto: “in caso di addebito da parte del fornitore di energia al
consumatore finale dell'addizionale provinciale di cui all'art. 6, comma 2, d.l. n. 511/1988 in
contrasto con l'art. 48 Dir. 2008/118/CE, l'impossibilità per il consumatore finale di far valere
l'azione di indebito oggettivo nei confronti del fornitore costituisce il presupposto per formulare
l'azione di indebito oggettivo nei confronti dell' . Controparte_4
Inoltre, i giudici di legittimità hanno osservato, con la sentenza in commento, che il consumatore finale agisce “a tutela di un proprio diritto, per aver corrisposto una quota indebita di un
corrispettivo per un servizio ricevuto dal fornitore, fatto valere nei confronti di un soggetto (ADM)
che ha incamerato quella quota di corrispettivo a titolo di imposta e che diviene legittimato passivo
dell'azione proposta dal consumatore in forza del principio di effettività. La natura indebita
dell'imposta discende dall'avere il consumatore continuato a corrispondere al fornitore, quale quota
di corrispettivo, le addizionali provinciali di cui all'art. 6, comma 2, d.l. 28 novembre 1988, n. 511,
nonostante le stesse si ponessero in contrasto con il diritto dell'Unione e, in particolare, con l'art.
48 dir. 2008/118/CE, che ha imposto agli Stati membri il tempestivo adeguamento delle norme di
diritto interno, tardivamente attuate solo con il d,lgs. 6 maggio 2011, n. 68”.
Con ciò, la Suprema Corte di Cassazione arriva a sconfessare la tesi dell' CP_4 CP_4
secondo cui, nel caso di legittimazione straordinaria del consumatore finale nei confronti dell'Erario,
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debba trovare applicazione il termine di decadenza biennale ex art. 14, comma 2 del D.Lgs.n.504/119
in luogo del termine di prescrizione ordinario decennale.
Osserva, invero, la Corte che: “trattandosi … di indebito oggettivo, non può applicarsi all'azione del
Contr consumatore finale nei confronti di il termine di decadenza biennale di cui all'art 14, comma
2, TUA, proprio del rapporto d'imposta, bensì la prescrizione ordinaria, propria dell'azione di
indebito oggettivo”.
Pertanto, è stato affermato il seguente principio di diritto: “il principio di effettività impone che il
consumatore finale di energia elettrica – ove abbia corrisposto al fornitore di energia, a titolo di
rivalsa, imposte in contrasto con il diritto dell'unione e ove risulti che l'azione di rimborso nei
confronti del fornitore risulti eccessivamente difficoltosa – ha legittimazione straordinaria nei
confronti dell'Erario a esperire l'azione di indebito oggettivo che avrebbe esperito nei confronti del
fornitore, assoggettata a prescrizione ordinaria e non al termine di decadenza di cui all'art. 14,
comma 2, d. lgs. N. 504/1995”.
4. Delle spese di lite
In ragione della novità giurisprudenziale e dell'incertezza sulla questione, in ragione delle plurime pronunce di segno diverso, le spese devono intendersi compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Treviso, composizione monocratica, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza,
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte convenuta e conferma la competenza territoriale del Tribunale di Treviso;
2) Rigetta la domanda proposta dall'attrice;
3) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Treviso, 10 febbraio 2025.
Il Giudice
Marina Righi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice Marina Righi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al R.G. n. 893/2021 promosso da:
(c.f.: ) Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore
rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Corti giusta mandato allegato telematicamente all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito a Como, in via Volta n. 24;
- attrice -
contro
(c.f.: ) Controparte_1 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore
rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Bona, giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Sara Brollo, in Treviso, Viale
Verdi n.21,
- convenuta -
Conclusioni delle parti:
Per parte attrice:
NEL MERITO: previa disapplicazione della norma di cui all'art. 6, comma 2 D.L. n. 511/1988,
condannare alla restituzione a parte attrice della somma di euro 18.924,09, Controparte_1
1
oltre interessi, rivalutazione e interessi ex art. 1284, IV comma.
Per parte convenuta:
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito:
in via preliminare: a) dichiarare la propria incompetenza per territorio, essendo competente a
conoscere della presente controversia esclusivamente il Tribunale Civile di Roma.
In via preliminare subordinata: sospendere il presente giudizio in attesa delle decisioni della Corte
Costituzionale e della Corte di Giustizia UE sulle questioni oggetto dei paragrafi n.2), 3) e 4) della
1° memoria ex art.183 VI comma c.p.c..
In via subordinata nel merito: dichiarare la inammissibilità ed in subordine rigettare la domanda
della società attrice, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria delle spese e dei compensi professionali del giudizio.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con atto citazione del 9/2/2021, la società ha adito il Tribunale di Treviso per ottenere Parte_1
la restituzione di quanto pagato a titolo di addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica ex art. 6, comma 2. D.l. 511/1988 e ss., nel periodo di fornitura 2010 e 2011 – pari ad € 18.924,09 –
somma asseritamente non dovuta secondo i principi espressi dalla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea (per contrasto con la Direttiva 2008/118/CE), come recepiti dalla Corte di Cassazione con la sentenza nn. 15198/2019.
La ricorrente ha esposto di essersi rivolta a per l'approvvigionamento Controparte_1
energetico necessario ai fabbisogni del proprio impianto produttivo, e di aver concluso con la stessa un contratto di fornitura di energia elettrica.
In esecuzione di tale contratto, per la fornitura eseguita per gli anni 2010-2011, ha pagato Pt_1
alla fornitrice il complessivo importo di € 18.924,09 a titolo di addizionali provinciali.
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Parte attrice, nello specifico, ha versato la suddetta somma alla società a cui CP_2 CP_1
successivamente, in esito a successivi atti di fusione, è subentrata nella sua qualità di
[...]
cessionaria dei relativi crediti, in tutti i rapporti giuridici, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2504-
bis cod. civ.
A distanza di alcuni anni dai predetti pagamenti, tuttavia, sulla scorta di alcune sentenze della Corte
di Cassazione, sarebbe emersa la non debenza delle somme corrisposte a titolo di addizionali provinciali alle accise sull'energia elettrica nel biennio 2010-2011.
Conseguentemente ha invitato a restituirle quanto corrisposto a tale titolo nel Pt_1 CP_1
predetto biennio.
La richiesta, però, è stata rifiutata da di talché si è determinata ad Controparte_1 Pt_1
adìre il Tribunale di Treviso per vedere tutelate le proprie ragioni.
Nel costituirsi in giudizio, ha resistito all'iniziativa avversaria e ne ha chiesto Controparte_1
il rigetto.
In via preliminare, la convenuta ha sollevato eccezione di incompetenza per territorio fondata sull'art. 19 delle condizioni generali, allegate al contratto di fornitura del 15/06/2009 (all.2 alla comparsa di costituzione e risposta), per cui: “La legge applicabile al presente contratto è quella italiana e la
competenza esclusiva è del Foro di Roma”.
In via subordinata è stata eccepita preliminarmente la inammissibilità e comunque la infondatezza della domanda proposta nei suoi confronti dalla in quanto la disapplicazione della Parte_1
norma interna per contrarietà con quella comunitaria, non determina alcun effetto nel rapporto tra privati, quale è quello che ha coinvolto le odierne contendenti. Ha asserito la convenuta, che il consumatore finale, per ottenere soddisfazione della propria pretesa, non avrebbe dovuto agire nei confronti del proprio fornitore di energia elettrica, ma avrebbe dovuto agire nei confronti dello Stato
italiano per ottenere il risarcimento del danno subito a causa di una direttiva non trasposta, o trasposta tardivamente o erroneamente.
Sempre in via subordinata, ha eccepito l'inammissibilità della domanda Controparte_1
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proposta nei suoi confronti dalla in virtù dell'avvenuto decorso del termine biennale di Parte_1
decadenza entro il quale la stessa poteva essere proposta.
In via ancora più gradata, nel merito, ha eccepito l'infondatezza delle pretese CP_1 CP_1
di sulla scorta delle obbligazioni assunte nel contratto di fornitura di energia elettrica Parte_1
concluso con disciplinato dettagliatamente il rapporto relativo all'accisa ed alla CP_3
relativa addizionale, che avevano previsto che il carico economico finale della stessa era stato attribuito all'utente, mentre aveva il compito di versare tali somme all'Ente impositore. CP_3
ha contestato, inoltre, la richiesta della società attrice di ricevere anche Controparte_1
interessi moratori ed IVA sulle somme che le dovessero essere riconosciute, non avendo
[...]
e mai avuto la disponibilità di tali somme, né altro conseguente CP_1 CP_3
vantaggio patrimoniale.
La convenuta ha concluso, pertanto, per il rigetto delle pretese attoree.
All'esito dell'udienza del 27/10/2022, il Giudice, ritenuto di rimettere al merito la decisione sull'eccezione di incompetenza, ha assegnato i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e rinviato all'udienza del 23.2.2023, per l'ammissione dei mezzi istruttori.
In esito a tale udienza, il GI, preso atto delle richieste delle parti, ha rinviato al 27/6/2024 per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 01/07/2024, il GI, lette le note di udienza, preso atto delle conclusioni così come precisate, ha assegnato i termini ex art. 190 c.p.c. e trattenuto la causa in decisione.
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1. Dell'eccezione di incompetenza territoriale.
La convenuta solleva eccezione di incompetenza per territorio fondata sull'art. 19 delle condizioni generali, allegate al contratto di fornitura del 15/06/2009 (all.2 alla comparsa di costituzione e risposta), con cui le parti avevano pattuito che: “La legge applicabile al presente contratto è quella
italiana e la competenza esclusiva è del Foro di Roma”.
Viene quindi chiesto al Tribunale di pronunziare la propria incompetenza in favore del Tribunale di
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Roma.
L'eccezione non è fondata e non merita accoglimento.
La clausola è generica e non esclude espressamente gli altri fori, potendo quindi soltanto affiancarli.
L' art. 28 c.pc. stabilisce che è possibile la deroga pattizia al foro, salvo che non si tratti di competenza funzionale inderogabile, mentre l'art. 29 stabilisce che al giudice designato dall'accordo non è
attribuita competenza esclusiva quando non è espressamente stabilito;
il foro convenzionale scelto dalle parti va quindi ritenuto esclusivo solo se c'è espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso.
La clausola contrattuale con cui le parti concordano un diverso foro di competenza, deve quindi essere espressa e non equivoca, per cui l'indicazione generica “per qualsiasi controversia” non è idonea ad identificare il foro esclusivo di competenza, ed in tal caso, sarà competente il foro territoriale ordinario.
In questo senso, depone consolidata giurisprudenza di legittimità della Corte Suprema per cui la clausola contrattuale concordata dalle parti che preveda che “per ogni controversia sarà competente
il Foro di ….” in realtà non esprime l'esclusività del foro, limitandosi, altresì, ad estenderlo “per ogni controversia”.
La designazione convenzionale di un foro territoriale non attribuisce a detto foro carattere di esclusività se manca un'esplicita, non equivoca e concorde pattuizione delle parti in tal senso.
Per tali motivi, l'espressione utilizzata nel caso in oggetto, dai contraenti, “per qualsiasi controversia”,
non è idonea ad identificare un foro esclusivo, essendo diretta ad individuare soltanto l'ambito oggettivo di applicabilità del foro convenzionale.
L'eccezione deve quindi essere rigettata.
2. Del quadro normativo di riferimento
E' pacifico in quanto non contestato che abbia pagato, in relazione alle forniture di energia Pt_1
elettrica eseguite in suo favore negli anni 2010-2011, gli importi indicati nel prospetto riportato a
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pagina 2 dell'atto di citazione. In particolare, ha corrisposto a la Pt_1 Controparte_1
somma di euro 18.924,09, oltre i.v.a., a titolo di addizionali provinciali alle accise sull'energia elettrica.
Le addizionali sono state istituite con l'art. 6 D.L. 511/1988, convertito in L. 20/1989.
Successivamente, la materia è stata regolata, a livello europeo, dalla Direttiva n. 2008/118/CE la quale, all'art. 1, prevede che “gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta”.
L'art. 48 di tale Direttiva, inoltre, ha individuato nella data dell'1.1.2010 il termine ultimo entro cui ciascuno Stato membro avrebbe dovuto adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformare il proprio diritto interno alle previsioni ivi contenute.
In Italia, tale Direttiva è stata recepita nel 2011 con l'emanazione del D.Lgs. 23/2011, il cui art. 2,
comma sesto, dispone che “a decorrere dall'anno 2012 l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, cessa di essere applicata nelle regioni a statuto ordinario”.
Rispetto ai termini previsti dalla Direttiva n. 2008/118/CE, quindi, a livello legislativo l'armonizzazione è avvenuta con due anni di ritardo.
La sentenza della C.G.U.E. del 25 luglio 2018, punti 38 e 39, chiarisce poi che affinché un'imposta possa garantire la finalità specifica invocata, occorre che il gettito di tale imposta sia obbligatoriamente utilizzato al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità
dell'imposizione in questione.
Poiché tali requisiti non ricorrevano nel caso delle addizionali regionali in questione (essendo le stesse
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unicamente finalizzate ad assicurare una ulteriore fonte di finanziamento per soddisfare le esigenze di bilancio degli enti locali beneficiari), il legislatore italiano – come si è già detto – le ha sostanzialmente abrogate a far data dal 1.1.2012.
Nel biennio 2010-2011, prima dell'intervento del legislatore nazionale, dunque, gli utilizzatori finali di energia elettrica – quali – hanno continuato a pagare, le addizionali regionali che pur Parte_1
erano state considerate illegittime, se non aventi specifiche finalità, dal legislatore comunitario.
In questo contesto, la giurisprudenza ha accolto le domande degli utilizzatori finali affermando che la norma sull'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui al D.L. n. 511 del 1988,
art. 6 dovesse essere disapplicata per contrasto con l'art. 1, 2, della direttiva 2008/118/CE, per come interpretato dalla C.G.U.E. con le sentenze 5 marzo 2015, in causa C-553/13, e 25 luglio 2018, in causa C-103/17.
Di recente è intervenuta la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11 aprile 2024,
resa nella causa C-316/22, nella quale è stato testualmente disposto che: “Alla luce dell'insieme delle
considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l'articolo
288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale
disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta
contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non
correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti
del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo
dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai
rapporti tra privati.
La natura indebita del pagamento avente per oggetto la addizionale alla accisa, a causa della presunta incompatibilità con la Direttiva 2008/118/CE, quindi, non può essere validamente addotta in un giudizio civile fra fornitore e consumatore, in quanto le direttive self-executing hanno una efficacia limitata ai rapporti tra il cittadino e lo stato membro di appartenenza, con la conseguenza che l' attrice non ha il diritto di invocare nei confronti del fornitore la disapplicazione della norma di diritto interno
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posta a fondamento giuridico del diritto alla ripetizione di indebito azionato in giudizio
In virtù di tale principio la non può e non potrebbe pagare quanto le è stato Controparte_1
richiesto. In particolare si evidenzia che le direttive europee possono avere efficacia diretta all'interno degli stati dell'unione, ma tale efficacia è solo verticale (privato contro istituzione della struttura statale) e non anche orizzontale (privato contro privato).
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 21154/2024 del 29/07/2024 è intervenuta, a seguito della pronuncia della Corte di Giustizia UE 11/04/2024 Causa C-316/22, confermandone la portata,
enunciando il principio di diritto: «in caso di addebito da parte del fornitore di energia al
consumatore finale dell'addizionale provinciale di cui all'art. 6, comma 2, d.l. n. 511/1988 in
contrasto con l'art. 48 Dir. 2008/118/CE, l'impossibilità per il consumatore finale di far valere
l'azione di indebito oggettivo nei confronti del fornitore costituisce presupposto per formulare
l'azione di indebito oggettivo nei confronti dell' ” Controparte_4
A tale conclusione la Suprema Corte arriva valutando che, essendo il consumatore finale estraneo al rapporto di imposta, l'addizionale versata al fornitore, al pari dell'accisa, rappresenta una mera componente del corrispettivo contrattuale e, pertanto, la domanda di rimborso debba qualificarsi quale azione di indebito oggettivo.
Qualora, quindi, per la condizione soggettiva del fornitore, non sia possibile ottenere la ripetizione delle somme indebitamente versate o, comunque, la stessa risulti eccessivamente gravosa, sorge l'azione diretta del consumatore finale nei confronti dell' Controparte_4
Il cliente finale, utilizzatore di un prodotto sottoposto ad accisa, al quale è stata addebitata a titolo di rivalsa un'imposta poi dichiarata illegittima poiché in contrasto con il diritto dell'Unione, può,
dunque, esperire azione di indebito oggettivo direttamente nei confronti del competente
[...]
nell'ordinario termine di prescrizione di dieci anni. Controparte_5
Alla luce della portata interpretativa della recente sentenza della Corte di Giustizia la domanda deve essere rigettata.
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3. Dell'eccezione di prescrizione
La convenuta ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto in capo a ad ottenere la Pt_1
ripetizione di quanto indebitamente pagato sostenendo che la domanda di rimborso era da considerarsi tardiva, in quanto presentata oltre il termine biennale di decadenza di cui all'art. 14 comma 2 del
D.Lgs. 504/1995 (c.d. TUA).
Considerato che quanto in precedenza affermato in ordine alla recente sentenza della Corte di
Giustizia ed al conseguente rigetto della domanda ha natura assorbente sulle ulteriori questioni, va tuttavia precisato quanto segue.
Con la sentenza n. 21154/2024 del 29/07/2024 la Suprema Corte di Cassazione giunge ad affermare il fondamentale principio di diritto: “in caso di addebito da parte del fornitore di energia al
consumatore finale dell'addizionale provinciale di cui all'art. 6, comma 2, d.l. n. 511/1988 in
contrasto con l'art. 48 Dir. 2008/118/CE, l'impossibilità per il consumatore finale di far valere
l'azione di indebito oggettivo nei confronti del fornitore costituisce il presupposto per formulare
l'azione di indebito oggettivo nei confronti dell' . Controparte_4
Inoltre, i giudici di legittimità hanno osservato, con la sentenza in commento, che il consumatore finale agisce “a tutela di un proprio diritto, per aver corrisposto una quota indebita di un
corrispettivo per un servizio ricevuto dal fornitore, fatto valere nei confronti di un soggetto (ADM)
che ha incamerato quella quota di corrispettivo a titolo di imposta e che diviene legittimato passivo
dell'azione proposta dal consumatore in forza del principio di effettività. La natura indebita
dell'imposta discende dall'avere il consumatore continuato a corrispondere al fornitore, quale quota
di corrispettivo, le addizionali provinciali di cui all'art. 6, comma 2, d.l. 28 novembre 1988, n. 511,
nonostante le stesse si ponessero in contrasto con il diritto dell'Unione e, in particolare, con l'art.
48 dir. 2008/118/CE, che ha imposto agli Stati membri il tempestivo adeguamento delle norme di
diritto interno, tardivamente attuate solo con il d,lgs. 6 maggio 2011, n. 68”.
Con ciò, la Suprema Corte di Cassazione arriva a sconfessare la tesi dell' CP_4 CP_4
secondo cui, nel caso di legittimazione straordinaria del consumatore finale nei confronti dell'Erario,
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debba trovare applicazione il termine di decadenza biennale ex art. 14, comma 2 del D.Lgs.n.504/119
in luogo del termine di prescrizione ordinario decennale.
Osserva, invero, la Corte che: “trattandosi … di indebito oggettivo, non può applicarsi all'azione del
Contr consumatore finale nei confronti di il termine di decadenza biennale di cui all'art 14, comma
2, TUA, proprio del rapporto d'imposta, bensì la prescrizione ordinaria, propria dell'azione di
indebito oggettivo”.
Pertanto, è stato affermato il seguente principio di diritto: “il principio di effettività impone che il
consumatore finale di energia elettrica – ove abbia corrisposto al fornitore di energia, a titolo di
rivalsa, imposte in contrasto con il diritto dell'unione e ove risulti che l'azione di rimborso nei
confronti del fornitore risulti eccessivamente difficoltosa – ha legittimazione straordinaria nei
confronti dell'Erario a esperire l'azione di indebito oggettivo che avrebbe esperito nei confronti del
fornitore, assoggettata a prescrizione ordinaria e non al termine di decadenza di cui all'art. 14,
comma 2, d. lgs. N. 504/1995”.
4. Delle spese di lite
In ragione della novità giurisprudenziale e dell'incertezza sulla questione, in ragione delle plurime pronunce di segno diverso, le spese devono intendersi compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Treviso, composizione monocratica, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza,
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte convenuta e conferma la competenza territoriale del Tribunale di Treviso;
2) Rigetta la domanda proposta dall'attrice;
3) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Treviso, 10 febbraio 2025.
Il Giudice
Marina Righi
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