Ordinanza collegiale 19 dicembre 2024
Ordinanza cautelare 13 febbraio 2025
Ordinanza collegiale 10 aprile 2025
Sentenza breve 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza breve 26/06/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2025
N. 00284/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00412/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di MA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm. ;
sul ricorso numero di registro generale 412 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avvocato Luigi Candido Sciacovelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
Prefettura – U.T.G. di Reggio Emilia, in persona del Prefetto pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
della revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio/tirocinio/formazione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato rilasciato in favore del ricorrente in data 28 giugno 2024 - codice pratica -OMISSIS- - notificato in data 30 settembre 2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura – U.T.G. di Reggio Emilia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 la dott.ssa Caterina Luperto e udito per la parte resistente l’Avvocato dello Stato Giorgio Martino, come specificato nel verbale;
Sentito l’Avvocato dello Stato ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con ricorso proposto come in rito, il sig. -OMISSIS- ha impugnato, con richiesta di misure cautelari sospensive, il provvedimento del 30 settembre 2024 con cui il Dirigente dello Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Reggio Emilia ha disposto la revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio, tirocinio o formazione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato precedentemente rilasciatogli.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Reggio Emilia, instando per la reiezione del ricorso.
Con ordinanza n. 380 del 19 dicembre 2024, questo Tribunale ha ritenuto necessario disporre un incombente istruttorio a carico della Prefettura di Reggio Emilia, ordinandole di depositare in giudizio una dettagliata relazione sui fatti di causa e disponendo, medio tempore , la sospensione del provvedimento impugnato.
Con successiva ordinanza n. 30 del 13 febbraio 2025, questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare ai fini del riesame e ha ordinato alla Prefettura di Reggio Emilia di reiterare l’istruttoria, « formulando un giudizio che tenga conto di tutta la produzione documentale medio tempore acquisita, con il deposito in giudizio, entro il 31 marzo 2025, di un nuovo provvedimento, adeguatamente motivato, di conferma o di revoca di quello in questa sede gravato ».
Con ulteriore ordinanza n. 141 del 10 aprile 2025, questo Tribunale, preso atto dell’inadempimento da parte dell’Amministrazione dell’ordine di remand disposto con la succitata ordinanza, ha ritenuto necessario reiterare « alla Prefettura di Reggio Emilia l’ordine di rinnovo dell’istruttoria e di deposito in giudizio (…) di un nuovo provvedimento, adeguatamente motivato, di conferma o di revoca di quello impugnato », precisando che « in caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione oltre il predetto termine, a tanto debba provvedere, quale Commissario ad acta, il Prefetto di MA, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dello stesso Ufficio ».
Con deposito del 4 giugno 2025, la Prefettura di Reggio Emilia ha prodotto agli atti del giudizio il provvedimento prot. interno n. -OMISSIS- del 22 maggio 2025, con cui sono stati disposti la revoca del provvedimento impugnato e il contestuale rilascio del nulla osta alla suddetta conversione del titolo di soggiorno.
Alla camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025, dato avviso all’Avvocato dello Stato della possibile definizione del giudizio con “sentenza in forma semplificata” ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., la causa è stata trattenuta in decisione.
Visto l’art. 60 cod. proc. amm., accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria e preso atto che nessuna delle parti intenda proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o regolamento di giurisdizione, il Collegio ritiene che sia possibile l’immediata definizione del giudizio con “sentenza in forma semplificata”; né, del resto, vi osta la mancata comparizione della parte ricorrente, posto che, come rilevato dalla giurisprudenza, l’obbligo di sentire le parti circa la possibilità di decidere il merito della causa è configurabile solo laddove queste siano presenti, mentre la scelta di non comparire all’udienza camerale fissata per la discussione della domanda cautelare non costituisce ostacolo alla rapida definizione del giudizio (cfr., tra le altre, Consiglio di Stato, Sez. II, 17 febbraio 2021, n. 1453).
Il Collegio ritiene che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.
La cessazione della materia del contendere, prevista dall'art. 34, comma 5, cod. proc. amm., è caratterizzata dalla piena ed integrale soddisfazione delle pretese azionate da parte ricorrente, eventualmente realizzata dalle successive determinazioni assunte dall’Amministrazione, sicché può essere pronunciata nel caso in cui il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l'oggettivo venir meno della lite.
È quanto è avvenuto nel caso di specie, giacché con il provvedimento di riesame emesso ad esito del remand di questo Tribunale la Prefettura di Reggio Emilia non solo ha disposto la revoca in autotutela del precedente provvedimento di revoca del nulla osta alla conversione del titolo di soggiorno, ma ha anche rilasciato il nulla osta alla conversione del titolo, con ciò dovendosi ritenere pienamente soddisfatto l’interesse del ricorrente.
Conclusivamente, il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere, ai sensi ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.
Le spese di lite seguono il criterio della c.d. soccombenza virtuale, confermata dalla revoca in autotutela del provvedimento impugnato, con obbligo dell’Amministrazione resistente di rifondere al ricorrente il contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione staccata di MA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna la Prefettura di Reggio Emilia al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in MA nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Italo Caso, Presidente
Caterina Luperto, Referendario, Estensore
Paola Pozzani, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Caterina Luperto | Italo Caso |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.