Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 01/07/2025, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catanzaro
Sezione seconda civile
Repubblica italiana In nome del popolo italiano
Procedimento n. 628/2022 R.G.A.C.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Carmela Ruberto (Presidente); dott.ssa Silvana Ferriero (Consigliere); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore);
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 628/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto domanda di risarcimento danni da sinistro stradale, vertente tra:
, codice fiscale: da Corigliano Calabro (CS), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Grazia Scigliano, per mandato in calce all'atto di appello, con telefax n. 098382808 e indirizzo di posta elettronica certificata
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Appellante
e
(codice fiscale , corrente in Milano, in persona Controparte_1 P.IVA_1 del suo legale rappresentante pro tempore, dott.ssa elettivamente Controparte_2 domiciliata in Cosenza, al viale S. Cosmai n.42, presso lo studio professionale dell'avv.
Valentina Perna che la rappresenta e difende in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 3.7.2023;
Appellata
1
(o ) nato il [...], codice fiscale: , CP_3 Parte_1 Pt_1 C.F._2 residente in Corigliano – Rossano, località Schiavonea (CS), via dei Limoni n. 2;
Appellato contumace
Conclusioni delle parti:
per il procuratore dell'appellante “Piaccia all'On.le Giudice Parte_1 adito, contrariis reiectis, in riforma dell'impugnata sentenza: a) in via preliminare disporre il rinnovo della CTU onde determinare tutti i danni subiti dal sig. b) Pt_1 accertare e dichiarare che i danni subiti dall'appellante sono conseguenza del sinistro per cui è causa. c) per l'effetto, condannare i convenuti in solido ex art 141 CdA e 2055
c.c., al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore, per come in premessa specificati, con accessori di legge dalla data del sinistro sino al completo soddisfo;
d) condannare i convenuti, sempre col vincolo della solidarietà, al pagamento delle spese e competenze del doppio grado del giudizio oltre spese forfetarie, IVA e CA, da distrarre a favore del costituito procuratore antistatario”. per il procuratore dell'appellata “Voglia l'Ecc.ma Corte di appello Controparte_4 adita, contrariis reiectis, preliminarmente dichiarare l'inammissibilità della proposta impugnazione ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c.; in subordine e, nel merito, dichiarare estinto, per intervenuta prescrizione, il diritto, ex adverso, fatto valere;
in via ancora più gradata, rigettare l'appello proposto per i dedotti motivi, previa conferma della sentenza gravata. Con il favore delle spese del grado”.
Svolgimento del processo
1. Il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Castrovillari
Con atto di citazione ritualmente notificato, rispettivamente, il 28 ed il 29 aprile 2014,
(classe 1986), ha convenuto in giudizio, davanti al Tribunale di Castrovillari, Parte_1
e (o del 1987, chiedendo il risarcimento dei Controparte_1 CP_3 Parte_1 danni subiti in conseguenza di un sinistro, avvenuto il 24.3.2003 nel Comune di Corigliano Calabro
2 (CS), in cui era rimasto coinvolto, quale terzo trasportato a bordo di uno scooter (Malaguti
“Phantom”, targato 8HZTO), di proprietà e condotto da del 1987, , allorché CP_5
l'autovettura Opel Corsa, targata AD793GH e condotta da , che viaggiava in Persona_1 direzione opposta, nel tentativo di effettuare un sorpasso, aveva invaso la corsia del suddetto motociclo (assicurato per la r.c.a. da che viaggiava a velocità sostenuta. Controparte_1
Ha affermato l'attore che a seguito del sinistro, aveva riportato diversi danni fisici in conseguenza dei quali era stato sottoposto a plurimi interventi chirurgici ed a un lungo periodo di ricovero, da cui erano derivati postumi permanenti, menomativi, anche, della sua capacità lavorativa specifica, nella misura dell'82%, nonché un periodo di inabilità temporanea di giorni 250, con ripercussioni psichiche che avevano compromesso la sua qualità di vita.
Ha chiesto, pertanto, di accertare che il sinistro si era verificato per colpa di CP_5
(classe 1987) e del e, quindi, di condannare in solido i convenuti ex art.
[...] _1
2055 c.c. al risarcimento del danno.
Si è costituita in giudizio eccependo: a) in via preliminare, Controparte_1
l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno per decorrenza del termine biennale, ex art. 2947, comma 2°, c.c., poiché, da un lato, il fatto illecito era ascrivibile a colpa esclusiva del e, pertanto, non era configurabile alcun reato a carico del _1 proprio assicurato, dall'altro, l'attore aveva provveduto a diffidare la compagnia assicurativa, una prima volta, in data 8.3.2005 e, una seconda volta, il 9.5.2009, senza che nel periodo intercorrente tra il 2005 ed il 2009 fosse intervenuto alcun atto interruttivo;
b) la nullità dell'atto di citazione, ai sensi del combinato disposto degli artt.
163 e 164, comma 4°, c.p.c. per insufficiente indicazione dell'oggetto del petitum la domanda, anche in considerazione dell'importo già percepito, a titolo di risarcimento del danno, dalla compagnia di assicurazioni dell'autovettura del . _1
Nel merito, ha contestato sia il diritto dell'attore ad ottenere un ulteriore indennizzo, in aggiunta alla somma di euro 210.000,00, corrisposta, in via stragiudiziale, dalla
[...]
compagnia assicuratrice per la r.c.a. dell'autovettura di Controparte_6
, a tacitazione di ogni pretesa;
sia la consulenza tecnica di parte medico - Persona_1 legale allegata all'atto di citazione e la quantificazione dei danni subiti dall'attore. Ha chiesto, pertanto, l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione e di nullità dell'atto di citazione e, in subordine, nel merito, di accertare che il sinistro stradale si era verificato per esclusiva responsabilità del e, in via ancora più gradata, che la somma versata, in _1
3 via stragiudiziale, da era del tutto congrua a risarcire i Controparte_6 danni patiti dall'attore.
Invece, è rimasto contumace del 1987, conducente del motociclo Malaguti CP_5
“Phantom”.
Rigettate le istanze istruttorie (cfr. l'ordinanza del 23.7.2015) e trattenuta in decisione all'udienza del 17.9.2015, la causa è stata rimessa sul ruolo con ordinanza dell'11.10.2016, al fine di essere istruita.
Il giudizio è stato, quindi, istruito, oltre che con i documenti prodotti dalle parti, con prova per testi sulle circostanze articolate da parte attrice, oltre che con consulenza tecnica d'ufficio medico-legale.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.5.2021, la causa è stata trattenuta, definitivamente, in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
2. La sentenza n. 1081/2021del Tribunale di Castrovillari, all'esito del giudizio di primo grado
Con sentenza n. 1081 del 17.10.2021, pubblicata il 19.10.2021, il Tribunale di
Castrovillari ha rigettato la domanda proposta da e lo ha condannato Parte_1 alla refusione delle spese legali a favore della convenuta compagnia assicurativa, ponendo a carico dell'attore, anche, le spese della consulenza tecnica d'ufficio medico - legale.
Il Tribunale, innanzitutto, ha rigettato l'eccezione, sollevata dalla società assicuratrice, di nullità dell'atto di citazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 e 164, comma
4°, c.p.c., ritenendo che il petitum della domanda fosse agevolmente desumibile dall'atto di citazione e dalla documentazione allegata allo stesso, da cui si evinceva come l'attore reclamasse il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in seguito al sinistro verificatosi in data 24.3.2003 che aveva coinvolto il conducente del motociclo sul quale era trasportato, cosicché la convenuta era stata messa in grado di svolgere adeguatamente le proprie difese.
Il Tribunale ha, poi, illustrato la disciplina di cui all'art. 2054 c.c. e quella di cui all'art. 141 del codice delle assicurazioni private, anche in relazione alla nozione di caso fortuito, richiamando la giurisprudenza che lo individuava, anche, nella condotta del veicolo antagonista.
4 Quindi, ha ritenuto che: a) dal contenuto della sentenza n. 504/2014 del Tribunale di
Rossano, emessa all'esito di altro giudizio (tra del 1987, Parte_1 CP_7
e la - avente ad oggetto il medesimo sinistro
[...] Controparte_6 stradale e che, pur non costituendo giudicato in senso formale, aveva, comunque, un effetto di giudicato riflesso nel giudizio - fosse emersa l'esclusiva responsabilità della condotta imprudente del nel causare l'incidente stradale (che aveva invaso la _1 corsia di marcia opposta), senza che fosse possibile ascrivere alcun profilo di colpa in capo al conducente del ciclomotore su cui viaggiava l'attore, quale terzo trasportato;
b) la violazione da parte del convenuto contumace dell'art. 170 del codice della strada (sul divieto di trasporto di altre persone oltre il conducente del ciclomotore) non aveva avuto alcuna influenza causale sulla verificazione del sinistro stradale;
c) l'incidente stradale era da ascriversi, esclusivamente, a colpa del conducente dell'autovettura che aveva invaso la corsia opposta e doveva, pertanto, ritenersi superata la presunzione di colpa a carico del convenuto contumace, ai sensi dell'art. 2054, comma 2°, c.c.; d) l'infondatezza della domanda dell'attore assorbiva l'esame delle altre questioni preliminari poste dalla compagnia di assicurazioni convenuta.
3. Il presente giudizio di appello
Con atto di citazione in appello, notificato a mezzo posta elettronica certificata ad
[...] il 19.4.2022 e ad del 1987 a mezzo del servizio Controparte_1 Parte_1 postale (notificazione perfezionatasi il 2.5.2022), ha proposto gravame avverso la sentenza n. 1081/2021 del Tribunale di Castrovillari del 1986, Parte_1 lamentando, in sintesi: 1) l'errata applicazione dell'art 141 del codice delle assicurazioni private, nel ritenere che il diritto al risarcimento del danno del terzo trasportato fosse subordinato all'accertamento della responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro;
2)
l'errata interpretazione dell'art 2909 c.c. in ordine alla efficacia riflessa del giudicato di cui alla sentenza n. 504/2014 del Tribunale di Rossano che aveva escluso la responsabilità del conducente del ciclomotore, poiché il giudice aveva omesso di rilevare che l'odierno appellante non era titolare di diritti dipendenti o subordinati a quelli delle parti di quel giudizio, ma di un diritto autonomo;
3) l'errata valutazione delle risultanze istruttorie, da cui non poteva evincersi che il conducente del motoveicolo stesse viaggiando nei pressi del margine destro della propria corsia di marcia;
4) l'erronea
5 valutazione dei danni operata dal consulente tecnico di ufficio. Ha concluso come sopra trascritto.
Con comparsa di costituzione e risposta del 13.9.2022, si è costituita in giudizio
[...]
la quale ha contestato il fondamento dell'impugnazione, eccependo, Controparte_1 preliminarmente: a) l'improcedibilità e l'improponibilità dell'azione, poiché la prima diffida e messa in mora risaliva al 2005, epoca in cui ancora non era entrato in vigore decreto legislativo n. 209/2005; b) la prescrizione del diritto al risarcimento, in base all'art. 2947, II comma, c.c., per decorrenza del termine biennale, già sollevata nel giudizio di primo grado e non scrutinata dal Tribunale;
c) l'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., in quanto privo di ragionevole probabilità di accoglimento.
Quanto al merito, ha affermato che: I) l'azione ex art. 141 del codice delle assicurazioni private era preclusa, avendo l'appellante ha già esercitato l'azione risarcitoria ex art. 144 del medesimo testo di legge contro il responsabile del sinistro ed essendo stato già risarcito dalla sua compagnia assicurativa, II) Controparte_6 era corretta la decisione del Tribunale di Castrovillari di attribuire alla sentenza n.
504/2014 del Tribunale di Rossano efficacia riflessa nel presente giudizio;
III) nessuna violazione del codice della strada era imputabile al conducente del ciclomotore su cui viaggiava l'appellante, per come rilevato, anche, in varie pronunzie, in cui era stata esclusa la responsabilità del conducente per l'incidente causato dall'invasione della corsia da parte di un altro veicolo, mentre, per altro verso, la violazione dell'art. 170 del codice della strada (che vieta il trasporto di un passeggero sul ciclomotore) non poteva essere causalmente collegata al sinistro;
IV) quanto alla quantificazione del danno, la ridotta capacità lavorativa specifica dell'appellante non era stata provata, essendo rimasto sfornito di prova il nesso causale tra la perdita del reddito e le lesioni subite. Ha, quindi, concluso come sopra riportato.
(o ) del 1987, invece, non si è costituito nel giudizio di CP_3 Parte_1 Pt_1 appello.
Acquisito il fascicolo di ufficio del primo grado di giudizio, con ordinanza del 3.3.2022 è stata dichiarata l'interruzione del processo, a seguito del decesso del difensore della compagnia di assicurazioni appellata.
Il processo è stato, quindi, regolarmente riassunto e, costituitosi in giudizio un nuovo difensore per all'udienza di precisazione delle conclusioni Controparte_1
6 dell'11.12.2024, tenutasi con modalità cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la
Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c., per comparse conclusionali e note di replica.
Entrambe le parti costituite hanno depositato le comparse conclusionali, ribadendo le rispettive argomentazioni difensive.
Motivi della decisione
1. L'oggetto del processo di appello e la contumacia di (classe Parte_1
1987)
Premesso quanto sopra esposto in ordine allo svolgimento del processo e tenuto conto, da un lato, della decisione del Tribunale di Castrovillari e, dall'altro, dei motivi di appello proposti da (del 1986) e delle eccezioni e difese di Parte_1 Controparte_1
appare opportuno chiarire che il presente giudizio ha ad oggetto: a) il fondamento
[...]
o meno della domanda di risarcimento del danno, sia nell'an che nel quantum, avanzata dall'appellante nei confronti degli appellati nel giudizio di primo grado, rigettata dal
Tribunale con valutazione censurata dall' (classe 1986), sotto diversi profili (errata Pt_1 applicazione degli artt. 141 del codice delle assicurazioni private e dell'art. 2054 c.c.; errata interpretazione dell'art. 2909 c.c. ed erronea valutazione dei c.d. effetti riflessi del giudicato;
erronea valutazione delle risultanze istruttorie); nonché la valutazione dell'eccezione di prescrizione, sollevata da nel giudizio di primo Controparte_1 grado, rimasta assorbita nella decisione del Tribunale e riproposta nel giudizio di appello;
b) l'esame dell'istanza di parte appellante di rinnovo di una c.t.u. medico-legale, al fine di accertare l'entità dei danni subiti;
c) la regolamentazioni delle spese di lite del giudizio.
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia di (o ) CP_3 Parte_1 Pt_1
(classe 1987), non essendosi costituito in giudizio, sebbene risulti regolare la notificazione dell'appello nei suoi confronti.
Non deve essere delibata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., sollevata dalla difesa dell'appellato, da ritenersi implicitamente disattesa, dato che l'ordinanza ex art. 348-ter c.p.c. può essere pronunciata solo all'udienza di cui all'art. 7 350 c.p.c., prima di procedere alla trattazione della causa e sentite le parti (v. Cass., sez.
I, n. 15786/2021; sez. lavoro, n. 10409/2020; sez.
6-III, n. 19333/2018).
2. Le valutazioni della Corte
Come già accennato, l'appellante censura la sentenza, con un primo motivo, rubricato
“Errata interpretazione ed applicazione dell'art 141 CdA”, per l'erronea interpretazione dell'art. 141 del codice delle assicurazioni private, ritenendo che il diritto al risarcimento del danno del terzo trasportato fosse subordinato all'accertamento della responsabilità del conducente del veicolo assicurato e fosse precluso in caso di esclusiva responsabilità del conducente del veicolo antagonista, sulla base di una errata interpretazione del concetto di caso fortuito.
Con il secondo motivo, rubricato “Errata interpretazione dell'art 2909 c.c.”, l'appellante rileva l'errore, in cui sarebbe occorso il giudice di prime cure, nell'aver attribuito efficacia riflessa al giudicato della sentenza n. 504/2014 del Tribunale di Rossano, resa nel giudizio promosso da del 1987 (conducente del ciclomotore) nei Parte_1 confronti del conducente dell'autovettura antagonista ( ) e della Persona_1 [...]
con cui era stata ritenuta la esclusiva responsabilità del Controparte_6
nell'incidente stradale di cui si tratta. In particolare, l'appellante lamenta che, _1 contrariamente all'assunto del Tribunale, il giudicato può avere efficacia riflessa soltanto nei confronti di soggetti titolari di diritti dipendenti o subordinati, mentre l'odierno appellante è titolare di un diritto autonomo.
Con il terzo motivo, rubricato “Errata interpretazione degli elementi istruttori circa la ricostruzione della vicenda”, l'appellante contesta la ricostruzione della dinamica del sinistro, per come operata in sentenza, rilevando le numerose incongruenze che sarebbero emerse dalle testimonianze richiamate nella suddetta sentenza del Tribunale di Rossano e dai rilievi dei Carabinieri, i quali avevano indicato il punto d'urto tra i due veicoli nei pressi della linea di mezzeria, smentendo l'ipotesi che il conducente del motoveicolo stesse tenendo, al momento dell'impatto, la propria destra, all'interno della corsia di marcia.
Con il quarto motivo, rubricato “Determinazione dei danni subiti del sig. ”, Pt_1
l'appellante ha contestato la valutazione dei danni operata dal consulente tecnico di
8 ufficio nominato dal Tribunale, con particolare alle ripercussioni psicologiche ed ai postumi sulla capacità lavorativa specifica dell'appellante, causati dal sinistro.
I motivi di appello, tra loro strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente e devono essere rigettati, risultando corretta, nella sostanza, la decisione del primo giudice, salve precisazioni seguenti.
Deve rammentarsi che il Tribunale ha motivato il rigetto della domanda proposta nel giudizio di primo grado dall'odierno appellante, escludendo sia i presupposti, seppure con considerazioni di carattere generale, dell'art. 141 del codice delle assicurazioni private (decreto legislativo n. 209/2005) sia dell'art. 2054 c.c.
In realtà, la motivazione della sentenza in ordine alla fattispecie disciplinata dall'art. 141 del codice delle assicurazioni (azione del terzo trasportato nei confronti dell'assicuratore del veicolo trasportante) è superflua e fuorviante, giacché la disposizione citata non è applicabile al caso in esame, per due concorrenti ragioni.
In primo luogo, perché l'incidente stradale è avvenuto nel marzo del 2003, ossia prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 209/2005 (1°.1.2006, ai sensi dell'art. 355 del testo normativo citato).
E di tanto deve ritenersi essersi avveduto lo stesso odierno appellante che, a ben vedere, non aveva proposto alcuna domanda ai sensi dell'art. 141 del codice dell'assicurazione private, ma, esclusivamente, la domanda di cui agli artt. 2054 c.c. (cfr. l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, in cui, non a caso, non viene fatto cenno all'art. 141 citato, ma viene chiesto, piuttosto, di “accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa verificato per colpa dei sig.ri e ” e “per l'effetto, condannare i Pt_1 _1 convenuti in solido ex art 2055 c.c., al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore…”).
In secondo luogo, anche volendo, in ipotesi, trascurare la suddetta circostanza, la fattispecie di cui all'art. 141 del codice delle assicurazioni private non potrebbe, comunque, configurarsi.
Appare opportuno, preliminarmente, rilevare che, tanto nel giudizio di primo grado, quanto in quello di appello, odierno appellante, non ha replicato Parte_1 all'eccezione sollevata da e ribadita anche nel giudizio di Controparte_1 appello, documentata con la produzione di apposita quietanza, circa il fatto che, in relazione ai danni patiti in conseguenza del sinistro stradale per cui è causa, l' ha Pt_1 percepito dalla assicuratore della responsabilità civile Controparte_6 per la circolazione di autoveicoli dell'autovettura condotta da , la somma Persona_1
9 di euro 210.000,00, a tacitazione di ogni pretesa (cfr. il documento citato, in cui viene specificato che “la somma viene concordata a tacitazione definitiva, anche in via di transazione, di ogni e qualsiasi danno o spesa di qualsivoglia genere o natura comunque inerenti il sinistro in questione…”).
Prescindendo, per ora, dalla valutazione circa il fatto se tale pagamento debba intendersi o meno satisfattivo di ogni pretesa di del 1986 ovvero tale da Parte_1 sciogliere dalla propria obbligazione solidale soltanto Controparte_6 ex art. 1311 c.c., l'avvenuta espressa liberazione di da Controparte_6 ogni obbligo nei confronti dell'odierno appellante rende infondata l'azione ex art. 141 del codice delle assicurazioni private, la quale presuppone che l'assicuratore del veicolo sul quale il danneggiato era trasportato, nel risarcire il danno, possa rivalersi nei confronti dell'assicuratore della r.c.a. del veicolo antagonista (cfr. l'art. 141, comma 4°, a norma del quale l'impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile).
Ne consegue che, quanto al caso in esame, avendo l' ricevuto il risarcimento del Pt_1 danno dalla con ampia dichiarazione di liberazione Controparte_6 della stessa da ogni obbligo conseguente al sinistro di cui si tratta, Controparte_1
ove dovesse essere tenuta al risarcimento del danno (eventualmente, anche solo
[...] nella parte eccedente quello liquidato da , non avrebbe Controparte_6 la possibilità di rivalersi nei confronti di quest'ultima, la quale, ove fosse convenuta in rivalsa, potrebbe eccepire l'avvenuta estinzione della sua obbligazione.
E' infondata, inoltre, la domanda proposta ai sensi dell'art. 2054 c.c., per come ritenuto dal Tribunale, con valutazione, nella sostanza, condivisibile.
In effetti - per quanto, a rigore, alla sentenza del tribunale di Rossano n. 504/2014, resa nel giudizio civile tra (quale attore) e e Controparte_7 Controparte_6
(Quali convenuti), non può attribuirsi efficacia di giudicato nel presente giudizio, in
[...] quanto concernente lo stesso incidente stradale, ma parti diverse - dalla stessa si traggono elementi alquanto precisi, per escludere ogni profilo di responsabilità in capo a del 1987, conducente del ciclomotore sul quale viaggiava l'odierno Parte_1 appellante, atteso che dalla sentenza e dalle fonti di prova indicata in maniera specifica si evince che l'incidente stradale suddetto è stato causato dalla grave imprudenza di _1
, conducente della “Opel Corsa”, il quale, nell'effettuare il sorpasso di un veicolo
[...] che lo precedeva nella sua corsia di marcia, ha invaso quella opposta, percorsa dal
10 ciclomotore condotto da del 1987, il quale viaggiava in prossimità del Controparte_8 margine destro della carreggiata e, comunque, senza determinare significativo ingombro alla circolazione nel suo senso di marcia (cfr. la sentenza citata e le dichiarazioni testimoniali nella stessa riportate).
Dalle dichiarazioni rese ai Carabinieri nell'immediatezza dei fatti, del resto, sia _1
che l'odierno appellante hanno riferito della invasione della corsia di marcia del
[...] ciclomotore da parte della “Opel Corsa” guidata dal , il quale, trovando ostruita _1 la sua corsia marcia dalla presenza di un veicolo che la percorreva a bassa velocità, si era spostato nella corsia opposta, al fine di superarlo (cfr. i verbali allegati al rapporto dei
Carabinieri).
I Carabinieri, intervenuti sul posto dopo l'incidente, hanno ipotizzato che il punto d'urto tra i due veicoli fosse all'interno della corsia di marcia del ciclomotore, all'incirca a metà della corsia medesima (v. il punto n. 13 dello schizzo planimetrico). Ma, a parte,
l'approssimazione dell'accertamento, il dato non comprova la colpa del conducente del ciclomotore nel non tenere la destra, dato che, come rilevato dal primo giudice, i due veicoli si sono scontrati, non già frontalmente, ma con le rispettive parti sinistre, cosicché, una volta ritenuta l'invasione da parte della autovettura della corsia opposta, si trova conferma, piuttosto, del fatto che il motociclo si trovasse in zona prossima al margine destro della sua corsia di marcia (diversamente, lo scontro sarebbe avvenuto frontalmente).
È significativo, d'altra parte, che, sia nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado dell'odierno appellante che nella memoria presentata ai sensi dell'art. 183, comma 6°, n. 1 c.p.c., l'ipotetico profilo di colpa del conducente del ciclomotore era stato individuato, non già nell'ingombro della sua corsia di marcia né nel fatto di non mantenere il mezzo in prossimità del margine destro della stessa, ma nell'eccessiva velocità (circostanza rimasta priva di ogni riscontro).
Del resto, come rilevato dal Tribunale, anche nell'ipotesi in cui l' del 1987 non Pt_1 avesse mantenuto il ciclomotore in prossimità del margine destro della sua corsia di marcia, non verrebbe comunque meno l'esclusiva responsabilità del nel sinistro _1 stradale, dato che la regola cautelare ipoteticamente violata dall' non è in funzione Pt_1 del pericolo causato dalla grave imprudenza del conducente proveniente dalla corsia di marcia opposta che invada quella di percorrenza del veicolo, ma è volta a non intralciare la circolazione dei veicoli nella stessa corsia di marcia.
11 Sotto altro profilo, ferma restando la valenza decisiva delle valutazioni e delle considerazioni sopra esposte, deve evidenziarsi che il già citato documento contenente la quietanza rilasciata dall'odierno appellante alla Controparte_6 in occasione del pagamento della somma di euro 210.000, comprova, per l'ampia formula liberatoria sottoscritta, l'integrale risarcimento del danno in via transattiva da parte della suddetta compagnia di assicurazioni (tanto che veniva prevista, anche, la “surroga della
Società solvente nei diritti del percipiente fino alla concorrenza dell'importo di cui sopra”), con la conseguenza che, anche ove venisse ipotizzata la responsabilità solidale, ai sensi degli articoli 2054 e 2055 c.c., oltre che di del 1987, di Parte_1 [...]
quest'ultima (la quale ha rilevato l'avvenuto pagamento suddetto a Controparte_1 tacitazione di ogni pretesa dell'attore e ne ha invocato la valenza al fine di evitare la duplicazione del risarcimento del danno) dovrebbe ritenersi liberata dall'obbligazione solidale a suo carico, in virtù del disposto dell'art. 1304 c.c.
Ogni altra questione rimane assorbita nella decisione, compresa quella concernente l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, sollevata da
[...]
sul presupposto della decorrenza del termine biennale di cui all'art. Controparte_1
2947, comma 2°, c.c.
3. Le spese di lite e l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.
115/2002
Le spese di lite del giudizio di appello seguono la soccombenza dell'appellante confronti di e si liquidano come in dispositivo, applicando i parametri Controparte_1 medi dello scaglione per le causa di valore indeterminabile di bassa complessità, previsti dal d.m. n. 55/2014, aggiornati con d.m. n. 147/2022, ridotti della metà, in considerazione della non particolare complessità delle questioni trattate.
Tanto chiarito, le spese possono liquidarsi in complessivi euro 4.996,00 (euro 1.029,00 per lo studio della controversia;
euro 709,00 per la fase introduttiva;
euro 1.523,00 per la fase istruttoria e di trattazione;
euro 1.735,00 per la fase decisionale), tenuto conto dell'importanza, della natura e della difficoltà dell'affare, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate e dell'effettiva attività difensiva espletata.
Stante il tenore della pronuncia sull'appello (integrale rigetto per infondatezza), inoltre, sussistono le condizioni per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del
12 d.P.R. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da 1986 avverso la sentenza n. 1081/2021 Parte_2 del Tribunale di Castrovillari del 17.10.2021, pubblicata il 19.10.2021, così provvede:
- dichiara la contumacia di del 1987; Parte_1
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna del 1986 al rimborso delle spese processuali del presente Parte_1 giudizio nei confronti di liquidate in euro 4.996,00, oltre i.v.a., Controparte_1
c.p.a. e rimborso forfettario nella misura del 15%, come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
Così deciso da remoto, il 18.6.2025
Il Consigliere rel. ed estensore Il Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Carmela Ruberto
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