Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/04/2025, n. 2128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2128 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
RE A PU BBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei sigg:
dott.ssa Sonia Carmelita Nicoletta Di Gesu Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 9154/2021 R.G. promossa da:
,n. a Catania (CT) il 06/07/1989, rappr. e dif. dall' Parte 1
avv. Piazza Massimiliano, presso il cui studio legale in Catania è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti ricorrente
nei confronti di
'n. a Catania (CT) il 29/09/1984, CP 1
Resistente/contumace
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione all'udienza del 07/04/2025 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti.
Con ricorso depositato il 09/07/2021 ai sensi dell'art. 4 legge 1970 n. 898, [...] chiedeva e a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti Parte_1
civili del matrimonio contratto con e celebrato in Catania in data 23.12.2010; CP 1
matrimonio dal quale è nato Persona 1 in Catania il 28.07.2011.
,
Chiedeva, altresì, l'affidamento esclusivo c.d. rafforzato del figlio minore Persona 1
esclusivo, con
[...] con collocamento presso di lei o, in subordine, l'affido regolamentazione del diritto di visita del padre e obbligo a carico del di un CP 1
non si assegno di mantenimento per il minore oltre le spese straordinarie. CP 1
costituiva in giudizio, restando contumace sebbene regolarmente citato.
All'esito dell'udienza presidenziale, transitata la causa in istruttoria per la fase contenziosa, su richiesta di parte ricorrente, veniva pronunciata sentenza di solo status tra le parti in data
19.07.2024 con rimessione sul ruolo della causa per le ulteriori questioni attinenti affidamento e mantenimento del minore.
Quindi, in data 07.04.2025, veniva espletato l'ascolto di Persona 1 e, nella medesima udienza, il G.D. rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il P.M. concludeva esprimendo parere favorevole sulle richieste avanzate dalla ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come detto, la pronuncia di scioglimento del matrimonio tra le odierne parti in lite è già intervenuta con sentenza emessa da questo Tribunale il 19.07.2024; ciò posto, la richiesta di affido esclusivo rafforzato spiegata dalla ricorrente è meritevole di accoglimento CP 1 infatti, è risultato inadempiente agli obblighi di assistenza, educazione e mantenimento del figlio minore, trascurando anche di incontrare il minore secondo tempi e le modalità previsti nell'ordinanza presidenziale. Inoltre, nonostante la parte ricorrente in ricorso ha evidenziato a chiare lettere il disinteresse del padre per il figlio (sia quanto ai suoi bisogni affettivi sia quanto ai suoi bisogni economici), CP_1 non ha curato di costituirsi e di contestare l'adempimento.
Alla luce di quanto sopra, si impone l'affidamento esclusivo considerato che se è vero che il legislatore mostra di privilegiare, con l'art. 337-ter c.c., l'affidamento condiviso (regime che assicura che il minore mantenga un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, istruzione e assistenza morale da entrambi), è pur vero che all'art. 337-quater c.c. si stabilisce che il giudice possa disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori ad uno solo dei genitori qualora ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse della prole;
"contrario interesse” che ricorre nel caso di specie, in cui è provato il mancato adempimento da parte del resistente degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione della prole.
In questo senso, del resto, si è espressa la giurisprudenza della Corte di legittimità, secondo cui: "l'affido condiviso risulta pregiudizievole per l'interesse del minore, nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno, di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente" (Cass.,
17.12.2009, n. 26587).
Anche il minore in sede di ascolto riferiva di avere avuto incontri sporadici col padre, che i messaggi si erano intensificati nel periodo in cui CP_1 si trovava agli arresti domiciliari, ma di avere perso ogni contatto dopo che il padre era stato scarcerato;
questi, peraltro, pubblicava propri video e aggiornamenti sui social network, senza curarsi di cercare un rapporto diretto con il figlio, deluso da tale comportamento.
La ricorrente, in sede di udienza, dichiarava di avere avuto serie difficoltà di gestione nella vita quotidiana del ragazzo per l'irreperibilità del padre, che non era mai disponibile per firmare documentazione medica o scolastica.
Pertanto il conclamato e perdurante disinteresse del padre per il figlio - comportamento, questo, gravemente pregiudizievole per il minore e sintomo delle gravi carenze delle capacità educative in capo al genitore che vi incorre - giustificano l'attribuzione alla madre dell'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale anche con riferimento Parte 1
all'adozione delle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative alla salute, all'istruzione, all'educazione e alla scelta della residenza abituale, e ciò conformemente all'art. 337 quater, comma 3, c.c., norma che fa salva una statuizione di deroga alla regola generale, secondo cui, pur in caso di affido esclusivo, le decisioni di maggiore interesse per i figli devono essere adottate da entrambi i genitori.
Quanto ad un eventuale calendario di incontri con il padre si ritiene, in relazione all'età dello stesso (14 anni già compiuti), che essa vada affidata alla sua libera valutazione.
In ordine alle statuizioni economiche, va accolta la richiesta di € 300,00 avanzata dalla ricorrente nei propri atti e precisata in seno al verbale di udienza, importo rivalutabile secondo indici Istat, che appare congruo tenuto conto delle esigenze di crescita del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Le spese di lite vengono dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 9154/2021
R.G., premessa la pronuncia di scioglimento del matrimonio del 19.07.2024, così statuisce:
Dispone l'affidamento esclusivo del minore alla madre, con Persona 1
collocamento presso la stessa, alla quale attribuisce in via esclusiva l'adozione delle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative alla salute, all'istruzione, all'educazione e alla scelta della residenza abituale;
- Regolamenta le modalità di incontro con il padre come in parte motiva;
Pone a carico di CP_1 l'obbligo di versare a Parte 1 la
somma mensile di euro 300,00, entro il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore Persona 1 da rivalutarsi '
annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
Spese irripetibili.
Così deciso in Catania, il giorno 11.04.2025 nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile.
Il Presidente Il Giudice est.
Mariaconcetta Gennaro Sonia Di Gesu