Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 23/06/2025, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dr. Francesco Aragona, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia n. 1220 del R.G.A.C. per il 2020 tra nato a [...] il [...] (C.F: , Parte_1 C.F._1
difeso dagli avv.ti Saverio Rocco Cetraro e Rosita Bellusci;
ricorrente e
(C.F.: ), in persona del Direttore Controparte_1 P.IVA_1
generale degli affari giuridici e legali, domiciliato per la carica in Roma, via Arenula
n. 70, difeso, ex art. 417 bis c.p.c., dalle dott.sse Francesca Lo Presti, Stefania
Petronio e Linares Francesca;
resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafato ricorrente, che alle dipendenze del dicastero convenuto è inquadrato nella posizione di ausiliario A1, assume di avere svolto, sin dalla data della sua assunzione (in data 24.10.1991), le mansioni superiori riconducibili alla seconda area funzionale B. Rivendica il diritto ad ottenere la relativa qualifica, nonché il corrispondente differenziale retributivo.
Si è costituito in giudizio il , chiedendo il rigetto della Controparte_1
domanda ed eccependo, in ogni caso, la prescrizione quinquennale della pretesa creditoria.
1
Il ricorrente assume di avere svolto mansioni superiori a quelle di assunzione, sin dall'inizio dell'attività lavorativa (novembre 1991) e fino alla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio (05.08.2020).
Sennonché, per come ha tempestivamente eccepito il convenuto , i crediti CP_1
da lavoro si prescrivono in anni 5, ai sensi dell'art. 2948 c.c., sicché, in assenza di idonei atti interruttivi, deve dichiararsi la prescrizione del credito vantato dal ricorrente, con decorrenza dal quinquennio precedente la data di notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Sul punto vanno operate due precisazioni.
La prima è che la sentenza n. 26246/2022 emessa dalla Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, la quale ha stabilito che per i crediti retributivi di lavoro non prescritti alla data entrata in vigore della Legge FO (legge n. 92/2012, entrata in vigore il 18.07.2012) il termine di prescrizione (pari a 5 anni) decorra dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e non in costanza di rapporto, non si applica ai rapporti di pubblico impiego, per i quali le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 36197/23, hanno ritenuto di dare continuità al precedente orientamento in materia di prescrizione dei crediti retributivi dei pubblici dipendenti, secondo cui la prescrizione decorre in costanza di rapporto, sia nel caso di rapporto a tempo indeterminato che di rapporti a tempo determinato reiterati, dovendo essere negata una piena parificazione dei rapporti di lavoro privato e di lavoro pubblico contrattualizzato. Pertanto, nel caso concreto, il ricorrente, essendo un lavoratore pubblico, avrebbe dovuto per conservare l'intera pretesa richiedere il pagamento del credito in costanza di rapporto, entro il termine di cinque anni da quando il diritto era maturato e poteva essere fatto valere.
La seconda precisazione è che - condividendo l'eccezione sollevata da parte resistente - l'atto di costituzione in mora, datato 11.12.2015, asseritamente interruttivo della prescrizione, non soltanto è stato tardivamente prodotto dal ricorrente oltre il termine di cui all'art. 414 c.p.c., per cui non è acquisibile al
2 giudizio, ma sarebbe altresì inidoneo a produrre l'ambìto effetto interruttivo, atteso che consiste in una mera diffida inoltrata al da parte di Controparte_1
cinque dipendenti, tra cui l'istante, con la quale si denuncia una disparità di trattamento tra gli ausiliari giudiziari e le altre figure professionali (per mancata previsione di posti riservati agli ausiliari nel concorso per passaggio di ruolo degli ex trimestrali, mancata riqualificazione degli stessi ausiliari nell'anno 2001 ed in concomitanza con la pubblicazione del concorso di operatore giudiziario, irrisorietà della quantità di posizioni super nel contratto collettivo del 2000 e negli accordi successivi, previsione di un numero irrisorio di n. 270 posti per il passaggio dalla figura dell'ausiliario giudiziario a quello di operatore), sicché in essa non si fa questione di mansioni superiori, né si richiede il relativo differenziale retributivo o il riconoscimento di una qualifica superiore che formano oggetto del presente giudizio.
L'accertamento della prescrizione dei crediti anteriori al mese di agosto 2015 consente di limitare la domanda all'arco temporale compreso tra agosto del 2015 e agosto del 2020, allorché il ricorrente prestava servizio nell'ufficio di Procura
Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catanzaro, essendo assegnato, dal 2015 al novembre 2017, a supporto della Segreteria degli affari Civili
e Penali della Procura Generale e, successivamente, al servizio gestione automezzi di Stato SIAMM della Procura.
Giova osservare in diritto che, nella materia di pubblico impiego contrattualizzato, il dipendente che svolge fattualmente mansioni superiori a quelle proprie della qualifica in cui è formalmente inquadrato acquista il diritto al trattamento economico corrispondente alla maggiore professionalità esplicata. Tale diritto (in analogia a quanto previsto per il lavoro privato dall'art. 2103, co. 7, c.c.) è oggi sancito dall'art. 52, co. 5, D. Lgs. n. 165/01, anche al di fuori delle ipotesi tipiche ed eccezionali, previste al precedente comma 2, di adibizione del lavoratore a mansioni proprie della qualifica superiore, e dunque a prescindere dalla eventuale illegittimità o irregolarità dell'assegnazione del dipendente a mansioni superiori. Resta fermo che nel pubblico impiego lo svolgimento di mansioni superiori non può giustificare la formale attribuzione della qualifica superiore corrispondente alle mansioni di fatto disimpegnate, ma solo il diritto a percepire il correlativo trattamento retributivo che,
3 tuttavia, è condizionato alla prova da parte del lavoratore che le mansioni di fatto svolte rispecchino in termini di prevalenza quantitativa, qualitativa e temporale le competenze e i contenuti del superiore livello.
Sulla scorta dei principi esposti, va respinta la domanda di accertamento del diritto del ricorrente all'inquadramento nella seconda area funzionale B.
È, invece, fondata, nei limiti di seguito indicati, la domanda relativa alle rivendicazioni retributive avanzate in ricorso.
L'accertamento dell'effettivo svolgimento di mansioni superiori anche nel pubblico impiego si articola in tre fasi successive: in primo luogo, il giudice deve identificare le categorie e le qualifiche, interpretando le disposizioni contrattuali collettive secondo i criteri di cui agli artt. 1362 e segg. c.c.; poi deve accertare le mansioni di fatto svolte dal lavoratore;
infine deve confrontare le categorie o qualifiche così identificate con le mansioni in concreto disimpegnate dal lavoratore.
Pertanto, è opportuno richiamare, in via preliminare, le previsioni della contrattazione collettiva di riferimento (cfr. all. n. 15 fascicolo attoreo), per le quali appartengono alla prima area funzionale (ex A1 e A1S), formalmente attribuita al ricorrente, i lavoratori che svolgono attività ausiliarie, vale a dire compiti qualificati richiedenti capacità specifiche semplici, anche di supporto alle lavorazioni, mentre appartengono alla seconda area funzionale (ex B1, B2, B3, B3S), rivendicata dal ricorrente, i lavoratori che, nel quadro di indirizzi definiti, in possesso di conoscenze teoriche e pratiche, svolgono anche funzioni specialistiche nei vari campi di applicazione, ovvero attività che richiedono specifiche conoscenze dei processi operativi e gestionali. Il tratto distintivo tra le due posizioni è dato dal fatto che, rispetto ai lavoratori appartenenti alla prima area funzionale, quelli appartenenti alla seconda area funzionale svolgono attività connotate da una maggiore complessità che richiedono specifiche conoscenze di carattere tecnico-operativo.
Nel caso concreto, l'istruttoria ha evidenziato che il ricorrente, in servizio fin dal
02.04.1998 nell'ufficio di Procura Generale della Repubblica presso la Corte di
4 Appello di Catanzaro, ha quivi espletato mansioni rientranti nella seconda area funzionale, superiore rispetto a quella attribuitagli.
In particolare, nel suddetto periodo, egli provvedeva a classificare atti e documenti, archiviare dati, ricevere il pubblico a cui rilasciava informazioni, mercé l'utilizzo del supporto informatico, in ordine alle assegnazioni degli affari, alle date di udienza ed alle costituzioni in giudizio, predisporre gli atti da notificare, registrare il Ruolo
Generale Affari Penali, numerare gli atti, preparare i ruoli di udienze e smistare i fascicoli, inserire, aggiornare e gestire dati nel programma gestionale RE.GE. Ed ancora, egli provvedeva al ritiro dei fascicoli dall'ufficio iscrizione a ruolo ed ai conseguenti adempimenti di registrazione, alla classificazione, notifica agli avvocati e alle parti, formazione dell'udienza giornaliera nell'ufficio del magistrato di turno e ritiro della stessa alla fine, con nuova registrazione.
I predetti compiti sono stati svolti in via esclusiva, continuativa e autonoma: in particolare, il teste collega di lavoro del ricorrente presso la Testimone_1
Procura Generale di Catanzaro dal settembre 2016 al 01.06.2018, ha riferito di possedere la qualifica di cancelliere esperto e che, quando era arrivato alla Procura
Generale, aveva ipotizzato che anche il rivestisse la qualifica di cancelliere Pt_1
esperto in quanto il dirigente dott. lo affidò alle cure del ricorrente affinché Per_1
gli spiegasse il lavoro da fare sia nel servizio civile che in quello penale. Ha aggiunto che l'attore era l'unica figura presente alla Segreteria Affari Civili della Procura. Il teste , collega del ricorrente presso la Procura Generale di Catanzaro, Testimone_2
ha confermato che l'istante svolgeva le mansioni elencate nel ricorso, precisando che tra i suoi compiti vi era quello di provvedere a registrare la posta in arrivo, con smistamento alle varie sezioni all'interno dell'ufficio, trasportare con i carrelli i fascicoli in archivio e/o dall'archivio alle varie sezioni.
Alla stregua delle declaratorie contrattuali sopra richiamate e delle emergenze probatorie raccolte in giudizio, ritiene il giudice che le mansioni svolte in concreto dal ricorrente equivalgano a quelle che i profili esemplificativi dell'area funzionale seconda riservano, tra gli altri, al lavoratore che svolge compiti di inserimento dati, digitazione, composizione e duplicazione di testi, semplici attività di segreteria, quali
5 compilazione di modulistica, schedari e bollettari, protocolla e gestisce le attività inerenti la ricezione e l'invio della corrispondenza;
partecipa alla raccolta ed al riordino dei dati;
collabora alle attività di sportello;
svolge attività preparatorie di atti da notificare;
svolge attività di inserimento dati, anche utilizzando apparecchiature informatiche;
cura la tenuta di strumenti di registrazione e di archiviazione.
Ne consegue l'accertamento del diritto attoreo al trattamento economico superiore, corrispondente a quello del livello contrattuale a cui le mansioni svolte dal dipendente pubblico sono da ricondursi in via fattuale (area funzionale seconda), a partire dal mese di agosto 2015 e sino al mese di ottobre 2017.
Per il periodo successivo, a decorrere da novembre 2017, invece, il ricorrente è stato assegnato al servizio gestione automezzi di Stato SIAMM, provvedendo allo scarico delle schede degli automezzi di Stato in entrata ed uscita dall'Ufficio di Procura.
Al riguardo, il teste ha riferito: di avere adibito il ricorrente Testimone_3
in supporto alla dott.ssa al servizio SIAM Automezzi, dove l'istante Per_2
inseriva negli applicativi i dati relativi alle autovetture di servizio (chilometraggio), senza avere il potere di spesa, né di assumere obbligazioni con l'esterno e neppure di organizzare il servizio degli autisti;
che, in questo periodo, il ricorrente, contestualmente allo svolgimento del servizio SIAM, era tenuto anche ad espletare le mansioni di movimentazione fascicoli e documenti;
che l'accesso al SIAM avveniva con le credenziali di cui era titolare il ricorrente al fine dell'inserimento dei dati di sua competenza.
Il teste ha dichiarato sul punto: che il ricorrente era addetto al SIEM Testimone_2
per la registrazione delle autovetture di Stato, cioè caricava telematicamente, tramite le sue credenziali, su detto registro informatico le uscite delle autovetture ed il loro rientro e che questi dati venivano inviati dal in tempo reale al;
che Pt_1 CP_1
nella Procura Generale era l' a gestire la Controparte_2
manutenzione delle autovetture, i ricoveri, i carichi e gli scarichi di carburante e la contabilità; che l' gestito da un funzionario preposto, Controparte_2
aveva affidato la gestione del servizio SIAMM al . Pt_1
6 Alla luce di tanto, si reputa che, a partire dal novembre 2017, il ricorrente non abbia prestato mansioni riconducibili al superiore invocato inquadramento contrattuale: i testi escussi, infatti, hanno univocamente riferito che nel suddetto periodo il ricorrente sia stato adibito al servizio gestione automezzi di Stato SIAMM, dove provvedeva al semplice scarico delle schede degli automezzi di Stato in entrata ed uscita dall'Ufficio di Procura, senza tuttavia poter espletare funzioni di gestione della manutenzione delle autovetture, dei ricoveri, carichi e scarichi di carburante e contabilità, che erano affidate ad un apposito funzionario dell'Ufficio CP_2
Inoltre, è emerso che, contestualmente all'affidamento del servizio
[...]
SIAMM, il lavoratore svolgesse le mansioni di movimentazione fascicoli e documenti, sicché si ritiene che, in tale arco temporale, le mansioni svolte dal ricorrente siano riconducibili alla prima area funzionale, trattandosi di attività ausiliarie che richiedono capacità specifiche semplici.
Epurando, dunque, il conteggio effettuato da parte ricorrente (cfr. all. n. 13) dai ratei di retribuzione antecedenti al mese di agosto 2015 e successivi al mese di ottobre
2017, spetta al ricorrente la somma di € 3.672,29, a titolo di differenze retributive per le mansioni superiori espletate, così quantificate: ratei da agosto 2015 a dicembre
2015 € 166,99 x 5 = € 834,95 + ulteriore rateo dell'01.12.2015 € 166,99 + ratei dal
01.01.2016 al 01.12.2016 € 109,45 x 12 = € 1.313,40 + ulteriore rateo dell'01.12.2016 € 109,45 + ratei dal 01.01.2017 al 01.10.2017 € 124,75 x 10 = €
1.247,50 ; totale € 3.672,29.
Il predetto importo deve essere maggiorato dei soli interessi legali e non anche della rivalutazione monetaria, stante il divieto di cumulo degli accessori previsto dall'art. 22, c. 36, della L. 23.12.1994, n. 724 per il caso di inadempimento di obbligazioni pecuniarie.
Quanto al regolamento delle spese di lite, in ragione dell'accoglimento parziale del ricorso, vanno compensate per un terzo e poste a carico di parte resistente per i restanti due terzi, liquidandosi come da dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P. Q. M.
7 Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) accoglie il ricorso nei termini indicati in parte motiva e, per l'effetto condanna parte resistente a corrispondere a parte ricorrente la somma di € 3.672,29, oltre interessi legali dal dovuto e sino al soddisfo;
2) compensa per un terzo le spese di lite, condannando il a rifondere a parte CP_1
ricorrente i restanti due terzi, che liquida in € 2.000,00 per onorari, oltre accessori di legge, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente.
Catanzaro, lì 20.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Francesco Aragona
8