Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/01/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE composto dagli Ill. mi Sigg. ri Magistrati:
Dr. Carlo Azzolini - Presidente relatore -
Dr.ssa Federica Benvenuti - Giudice -
Dr. Matteo del Vesco - Giudice - pronunzia la presente
S E N T E N Z A P A R Z I A L E nel proc. RG n. 4117/2024 VG esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato da (C.F. Parte_1
e (C.F. ex art. 473 bis 51 c.p.c.; C.F._1 Parte_2 C.F._2 rilevato che le parti hanno contratto matrimonio in data 15.09.2012, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Musile di Piave (VE) al N. 17 P. II S. A Anno 2012;
considerato che
le parti si sono separate consensualmente il 27.11.2024;
ritenuto che
le condizioni congiunte depositate in data 20-21.11.2024 appaiano conformi alla legge, non appaiono porsi in contrasto con l'interesse morale e materiale della prole minore e indichino compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi delle parti, e siano dunque meritevoli di omologa;
nel complesso, infatti, le pattuizioni individuate dalle parti sono idonee a garantire le esigenze della prole minore e a consentire lo sviluppo di un rapporto equilibrato con entrambi i genitori;
ritenuto che
la causa vada ora rimessa in istruttoria, come da separata ordinanza, per la decisione della domanda di cessazione degli effetti civili proposta dai coniugi;
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis 51 c.p.c., non definitivamente pronunciando
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite e confermate con le istanze di conclusioni scritte e ciò a tutti gli effetti di legge;
pagina 1 di 4
“1) I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, come di fatto già avviene, con fissazione di distinte residenze;
2) I coniugi concordano per l'affidamento condiviso dei figli ed con collocamento prevalente presso la Per_1 Per_2 madre nella nuova abitazione che è in attesa di reperire e ove unitamente ai figli trasferirà la propria residenza;
3) il padre sarà libero di vedere e tenere con sé i figli, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze di vita e di studio degli stessi;
in ogni caso, al fine di consentire ad entrambi i genitori ed ai figli un'organizzazione di vita, viene stabilito il seguente calendario di visita in favore del padre, che potrà subire delle modifiche purché sempre previamente concordate tra i genitori: nella settimana con week end paterno (dal venerdì dall'uscita di scuola o in periodo estivo dall'uscita dal centro estivo o con prelievo dalla casa materna alle ore 12 o quella diversa concordata, fino al lunedì in cui vengono riportati a scuola o al centro estivo o con accompagnamento a casa della madre previo accordo) i figli staranno con il padre anche il martedì dalle 18.00 con prelievo dalla casa materna, con pernotto fino al mercoledì in cui verranno riaccompagnati direttamente a scuola o al centro estivo o presso la casa materna salvo diversi accordi;
la settimana successiva con weekend materno, i figli staranno con il padre oltre al martedì con pernotto anche il giovedì sera dalle 18.00 fino al venerdì in cui verranno riaccompagnati direttamente a scuola o al centro estivo o presso la casa materna salvo diversi accordi. Il padre potrà, inoltre, tenere con sé i figli minori sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie in modo tale da comprendere, ad anni alterni, il giorno di Natale;
tre a Pasqua, alternati con “Pasquetta”; “ponti” o altre festività saranno alternativamente ed equamente suddivisi tra i genitori ossia se vicini al fine settimana verranno goduti dal genitore che li ha con sé. I figli trascorreranno con ciascuno dei genitori un periodo anche non continuativo di 15 giorni in corrispondenza delle ferie estive del genitore, da comunicarsi entro il 30 giugno di ogni anno.
4) I genitori si impegnano a concordare tra loro le decisioni di maggior importanza relative alla salute, all'educazione e all'istruzione dei figli tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni ed aspirazioni;
le decisioni di ordinaria gestione verranno invece prese disgiuntamente da ciascuno dei genitori nei periodi in cui i figli trascorreranno con ognuno di loro.
5) Il sig. si obbliga a versare alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento dei figli a decorrere Pt_2 Pt_1 dal mese di agosto 2024 la somma di € 500,00 mensili, (€ 250,00 per ciascun figlio), rivalutabili in base agli indici
ISTAT con base agosto 2024, entro i primi 15 giorni di ogni mese, mediante bonifico bancario intestato alla madre con IBAN già a lui noto, oltre alla corresponsione del 70% delle spese straordinarie afferenti ai minori come da
Protocollo di Venezia da intendersi qui richiamato. I coniugi concordano per l'attribuzione dell'assegno unico 100% alla madre quale genitore prevalente collocatario e il signor presta espressamente il proprio consenso a ciò a Pt_2 fara data da agosto 2024 con ogni obbligo conseguente alla relativa formalizzazione presso l'INPS, mentre ogni pagina 2 di 4 detrazione fiscale per i figli a carico sarà suddivisa al 70% a favore del padre e al 30% a favore della madre. I coniugi concordano che il contributo paterno al mantenimento dei figli oltre alla rivalutazione annuale, verrà aumentato proporzionalmente del 20% della maggiorazione di cui il padre usufruirà in aumento sul proprio reddito per missioni e la relativa documentazione dovrà essere condivisa con la madre al momento della relativa comunicazione dell'allontanamento per lavoro del padre almeno 5 giorni prima della partenza. Ogni giorno di ritardo nella liquidazione della percentuale maggiorativa del contributo di cui sopra darà diritto alla madre ad un ulteriore maggiorazione di € 25,00 a decorrere dal settimo giorno successivo alla ricezione dell'importo relativo alla missione da parte del sig. ai sensi dell'art. 473-bis.39 e 614-bisc.p.c. Pt_2
6) Quanto allo stato patrimoniale della famiglia, a definizione di ogni ragione rispettiva di debito-credito e a tacitazione e definizione di ogni rapporto patrimoniale ed economico sorto a seguito del loro vincolo matrimoniale, con effetti compensativi, restitutori ed estintivi delle rispettive ragioni creditorie anche di natura contributiva maturate tra loro da intendersi con ciò tacitate, la sig.ra si obbliga a cedere al signor che si impegna ad Parte_1 Parte_2 acquistare la quota pari al 50% del diritto di proprietà in capo alla signora dell'immobile casa familiare sita Pt_1 in Ceggia (VE), Vicolo Carlotta Amigoni n. 29 per l'importo complessivo di € 25.000,00 (venticinquemila), meglio indicato ed individuato nell'atto già depositato di compravendita del 23/04/2010 n. 108996 Rep. e n. 15412
Raccolta a firma del Notaio , come di seguito descritto: Catasto dei Fabbricati, Comune di Persona_3
Ceggia, Foglio 15 mappale 1371, sub. 14 e sub.
7. Le rate residue del mutuo ipotecario in essere con l'
[...] relative al già menzionato immobile saranno interamente corrisposte dal signor Parte_3 Parte_2 che dichiara sin d'ora di accollarsi pertanto anche la relativa quota parte spettante alla signora in qualità di Pt_1 contitolare del contratto di mutuo a far data dal mese di gennaio 2024 con ogni conseguente liberazione da ogni obbligo della stessa gravante da tale data solo sul sig. Con tale cessione il sig. diverrà pertanto Parte_2 Parte_2 proprietario esclusivo di tale immobile da cui la sig.ra preleverà i propri effetti e beni personali entro la data Pt_1 del 31/08/24.
7) Il signor in sede di Rogito Notarile, conferirà alla moglie l'importo di € 25.000,00 Parte_2 Parte_1
(venticinquemila/00) a mezzo assegno circolare non trasferibile a lei intestato, importo da intendersi a saldo e stralcio in compensazione dei rapporti dare/avere fra coniugi in ordine a quanto stabilito al punto 6. I coniugi con quanto sopra previsto e regolamentato hanno tacitato ogni pretesa e reciproca richiesta economica connessa al vincolo matrimoniale e confermano di aver già provveduto alla divisione dei beni personali.
8) La suddetta cessione immobiliare verrà formalizzata a mezzo Rogito Notarile entro 60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa della separazione a cui le parti hanno rilasciato contestuale dichiarazione con la sottoscrizione del ricorso di rinuncia all'impugnazione della sentenza intendendovi prestare sin d'ora acquiescenza, con rinuncia a qualsiasi forma di impugnazione. Le parti chiedono altresì l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi pagina 3 di 4 dell'art. 19 L. n. 74/87 e della Sentenza Corte Costituzionale n. 154/1999 dichiarando che la cessione costituisce elemento funzionale ed indispensabile per la definizione della crisi coniugale.
9) L'Autovettura FIAT 500 L intestata alla signora rimane nella sua esclusiva disponibilità. Parte_1
10) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, non intendono avanzare reciproche richieste economiche e confermano di aver già provveduto alla divisione dei beni personali salvo quanto previso al punto 6, 7, 8
e 9 e si danno vicendevolmente atto che, con la sottoscrizione dell'accordo, e l'adempimento di quanto ivi regolamentato non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altra.
11) I coniugi chiedono l'omologa della separazione alle condizioni sopra esposte e la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, intendendo contestualmente proporre la relativa domanda, ex art. 473 bis.49 c.p.c., consapevoli che detta domanda sarà procedibile solo decorsi sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi, ex art. 3,
n. 2 lett. b) L. n. 898/1970 con rinuncia all'impugnazione delle sentenze di accoglimento delle domande di cui al ricorso congiunto, intendendovi prestare acquiescenza con rinuncia a qualsiasi forma di impugnazione.
12)Compensarsi integralmente le spese di lite.”;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Rimette infine la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Venezia, 27.11.2024.
Il Presidente relatore
Dr. Carlo Azzolini
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