Sentenza 2 maggio 2022
Rigetto
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 13/03/2025, n. 2069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2069 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02069/2025REG.PROV.COLL.
N. 09474/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9474 del 2022, proposto da VI La OC, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Salerno, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Comunale e Anna Attanasio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) n. 01148/2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Salerno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2024 il Cons. Rosario Carrano e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – La sig.ra La OC ha presentato un’istanza (prot. n. 74923 del 18 maggio 2015) ai sensi dell’art. 42 bis del d.P.R. n. 327/2001, avente ad oggetto la restituzione o l’acquisizione sanante dell’area di sua proprietà sita nel Comune di Salerno e distinta in catasto al foglio n. 31, p.lla 203.
2. – Con il provvedimento impugnato (nota prot. n. 113320 del 23 luglio 2015), il Comune di Salerno ha respinto l’istanza.
3. – Con il ricorso di primo grado, la sig.ra La OC ha chiesto l’annullamento del suddetto provvedimento, nonché di accertare e dichiarare il diritto di proprietà della ricorrente sull’area in questione, oltre alla richiesta di accertamento dell’illegittimità dell’occupazione in essere, con conseguente condanna del Comune di Salerno al risarcimento del danno in forma specifica o, in subordine, al risarcimento per equivalente.
4. – Con la sentenza impugnata, il T.a.r. ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione attiva sulla base della documentazione in atti da cui risulta un atto di acquisto dell’area in questione trascritto anteriormente alla trascrizione della sentenza del Tribunale civile di Salerno n. 623 del 2007 relativa all’acquisto del medesimo bene in capo al Comune a titolo di occupazione acquisitiva, in base all’orientamento all’epoca vigente (punto 5 della sentenza impugnata).
4.1. – Ha inoltre respinto l’eccezione di giudicato, non essendo la ricorrente parte di quel processo, con esclusione anche del c.d. giudicato riflesso (punto 6 della sentenza impugnata).
4.2. – Tuttavia, ha respinto il ricorso nel merito, riconoscendo alla sentenza del Tribunale civile un valore probatorio di tipo indiziario “ in ordine, segnatamente, da un lato, all’accertamento dell’intervenuta occupazione acquisitiva dell’area di proprietà della ricorrente da parte del Comune di Salerno e, dall’altro, in ordine alla titolarità dei correlativi obblighi risarcitori, da imputarsi, per effetto della suindicata convenzione, non già al comune odierno resistente, bensì all’A.T.I. concessionaria sopra indicata, peraltro estranea alla presente controversia ” (punto 7.5 della sentenza).
5. – Con un unico motivo di appello (pag. 4-10), la sig.ra La OC ha impugnato il capo di sentenza relativo all’accertamento dell’intervenuta occupazione acquisitiva dell’area da parte del Comune di Salerno, contestando sia l’individuazione dell’ente legittimato all’attivazione del procedimento ex art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001 (punto A dell’appello), sia l’individuazione dell’ente titolare degli obblighi risarcitori (punto B dell’appello), assumendo che in entrambi i casi tale soggetto sarebbe da individuarsi nel Comune di Salerno. Ha riproposto, quindi, i motivi di primo grado non esaminati (pag. 10-22 dell’appello).
6. – Con apposita memoria, si è costituita l’amministrazione resistente, chiedendo il rigetto del ricorso.
7. – All’udienza pubblica del 12 dicembre 2024, la causa è stata trattenuta per la decisione.
8. – L’appello è infondato.
9. – La controversia in esame attiene ad una vicenda di occupazione illegittima di un’area della ricorrente per la realizzazione di edifici nell’ambito dell’edilizia residenziale pubblica.
La questione giuridica che si pone nel caso in esame attiene alla legittimazione passiva dell’ente in ordine ad una istanza di acquisizione sanante o di restituzione del bene, nonché in ordine alla connessa domanda risarcitoria.
10. – Con la sentenza impugnata, il T.a.r. ha escluso tale legittimazione passiva per entrambi i profili.
10.1. – In particolare, con riferimento alla questione della individuazione del soggetto legittimato ad adottare il provvedimento ex art. 42 bis , d.P.R. n. 327/2001, il primo giudice ha escluso tale legittimazione nei confronti del Comune di Salerno sulla base non già della presenza di una delega dei poteri espropriativi (come invece sembra ritenere la parte appellante), bensì sulla base dell’intervenuta occupazione acquisitiva in favore del Comune di Salerno, a seguito della sentenza del Tribunale civile di Salerno n. 623 del 2007.
Sul punto, la parte appellante non ha dedotto alcuna specifica censura nell’atto di appello.
Come è noto, sia la domanda restitutoria, sia la domanda di risarcimento del danno in forma specifica, sia quella proposta ex artt. 31 e 117 c.p.a. (avverso il silenzio serbato dall’amministrazione sulla istanza di provvedere ex art. 42- bis t.u. espropriazione), sono precluse (alle parti e ai loro eredi o aventi causa) dal giudicato formatosi su una sentenza che abbia accertato il perfezionamento della fattispecie della occupazione acquisitiva (Cons. Stato, Ad. plen., n. 6 del 2021).
Invero, affinché si verifichi tale effetto preclusivo, è sufficiente che dall’interpretazione del giudicato si possa enucleare un accertamento, anche implicito, del perfezionamento della fattispecie dell’occupazione acquisitiva e dei relativi effetti sul regime proprietario del bene, purché si tratti di accertamento effettivo e costituente un necessario antecedente logico della statuizione finale di rigetto (Cons. Stato, Ad. plen., n. 6 del 2021).
Rimane ferma, tuttavia, l’esperibilità da parte della ricorrente, sussistendone le condizioni, dei rimedi previsti dall’ordinamento per la tutela della propria posizione giuridica a fronte di un giudicato intervenuto tra altri soggetti che possa pregiudicare i propri diritti (opposizione di terzo ex art. 404, comma 1, c.p.c.).
10.2. – Anche con riferimento al secondo profilo di censura (responsabilità risarcitoria del Comune), l’appello è infondato.
Invero, con riferimento alla individuazione degli enti chiamati a rispondere dei danni cagionati da condotte di occupazione abusiva nelle ipotesi di delega o di concessione traslativa per la realizzazione dell’opera pubblica che implichi il trasferimento dei poteri espropriativi, la giurisprudenza ha affermato che in caso di illecito consistente nell’occupazione di immobile sine titulo sussiste la responsabilità solidale per il risarcimento del danno tra l’amministrazione pubblica committente dell’opera ed il soggetto (pubblico o privato) al quale, unitamente alla realizzazione dell’opera, sia stata affidata, in virtù di delega anche il potere di gestire, in nome e per conto del delegante, il procedimento espropriativo e di emanare il decreto di espropriazione.
Anche in presenza di un rapporto concessorio (pur se previsto per legge), resta sempre fermo il potere-dovere di vigilanza dell’amministrazione concedente sull’attività del concessionario, con particolare riguardo all’esercizio di poteri pubblici – e dunque anche del potere espropriativo - da parte di questi (Cons. Stato, sez. IV, n. 9483 del 2022).
Nel caso di specie, con la sentenza impugnata, il primo giudice ha ritenuto provato, in quanto non oggetto di specifica contestazione, che l’esecuzione dei lavori per la realizzazione degli alloggi in questione sul fondo di proprietà della ricorrente “ siano stati affidati dal Comune di Salerno alla A.T.I. Consorzio Cooperative costruzioni Salp s.r.l., Seca s.p.a., Silvio Russo Cosmar s.p.a. in regime di concessione ” e soprattutto che, nell’ambito di tale affidamento, il concessionario dovesse curare, in nome e per conto del comune concedente, “ la redazione degli atti di esproprio e degli atti di consistenza per la determinazione delle indennità per gli immobili espropriandi [...] la redazione dei tipi di frazionamento [...] ogni altro adempimento fino a completa definizione, esclusa solo la corresponsione delle indennità” (art. 5, lett. C della convenzione stipulata con il comune il 26 ottobre 1990) ”; pertanto, il primo giudice ha ritenuto che “ l’affidamento alla menzionata A.T.I., in regime di concessione, della procedura ablatoria, nei termini di cui al suindicato art. 5, assume rilevanza dirimente ai fini del decidere ” (pag. 5 della sentenza impugnata).
Il primo giudice, quindi, ha ritenuto dirimente la sussistenza della suddetta convenzione ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.P.R. n. 327/2001 e del suo contenuto specifico in ordine alla delega dei poteri espropriativi, con conseguente individuazione della suddetta ATI quale soggetto autore dell’illecito (e obbligato al risarcimento), richiamando sul punto le considerazioni già svolte dal giudice ordinario con statuizione passata in giudicato.
Sul punto, la parte appellante si è limitata a dedurre genericamente l’inidoneità di una delega dei poteri espropriativi ai fini dell’esclusione dell’obbligo risarcitorio, senza però confrontarsi con tale specifica argomentazione del T.a.r., che è rimasta quindi sostanzialmente incontestata, e senza censurare nemmeno l’argomentazione del primo giudice in ordine al rilievo probatorio da attribuire ad una pronuncia passata in giudicato resa nei confronti di soggetti terzi.
11. – In conclusione, quindi, l’appello deve essere rigettato.
12. – Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la parte appellante al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 5.000,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo Mastrandrea, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Rosario Carrano, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosario Carrano | Gerardo Mastrandrea |
IL SEGRETARIO