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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 15/09/2025, n. 1305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1305 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1447/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott.ssa Francesca Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1447/2025 promossa da
C.F. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. CELADON ELENA
RICORRENTE contro
C.F. ) nata a [...] il [...]; CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. MALAGU' SERGIO
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da verbale del 03/07/2025, così chiedendo:
“1) il sig. erserà alla sig.ra a somma mensile di euro 200,00, Parte_1 CP_1 annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, a titolo di assegno divorzile, con pagamento da effettuarsi entro il giorno dieci di ogni mese, mediante bonifico bancario nel conto noto;
2) il sig. verserà direttamente alla FI , maggiorenne ma Parte_1 Persona_1 economicamente non autosufficiente, un assegno di mantenimento di euro 275,00 mensili, con la successiva rivalutazione Istat, entro il giorno dieci di ogni mese;
3) le spese straordinarie relative alla FI , per le quali si richiama il Protocollo in uso Persona_1 presso il Tribunale di Vicenza, saranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, eccetto le tasse universitarie che graveranno interamente sul padre;
4) le parti s'impegnano a consegnare all'altro genitore, entro il mese di marzo di ogni anno, copia di tutte le spese straordinarie sostenute per la FI affinchè ciascuno possa portare in Persona_1 detrazione le somme dovute per legge dalla propria dichiarazione dei redditi nella misura del 50%;
5) spese di lite compensate”.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 26/03/2025 esponeva: di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con in Sovizzo (VI) in data 02/02/1991; che dall'unione erano nate le CP_1 figlie in data 16/07/1995, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e in Per_2 Persona_1 data 11/12/2004, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
che con decreto dell'11/06/2015 il Tribunale di Vicenza omologava la separazione personale delle parti;
che i coniugi non si erano riconciliati e lo stato di separazione si era protratto per anni. Il ricorrente chiedeva, pertanto, che venisse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti;
che il ricorrente venisse onerato dell'obbligo di versare direttamente alla FI Per_1 la somma mensile di euro 250,00 quale contributo al mantenimento della stessa, somma
[...] rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
che nessun assegno divorzile venisse stabilito a favore della moglie.
Costituitasi in giudizio, aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del CP_1 matrimonio, chiedendo, tuttavia, che il ricorrente venisse condannato a corrispondere alla resistente la somma mensile di euro 325,00, o quella diversa, maggiore o minore ritenuta di giustizia, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo di mantenimento per la FI
, nonché a provvedere in via esclusiva al pagamento delle spese straordinarie tutte, e che Persona_1 venisse condannato a corrispondere alla resistente la somma di euro 400,00, o quella diversa, maggiore o minore ritenuta di giustizia, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di assegno divorzile.
Alla prima udienza dinnanzi al Giudice delegato, le parti raggiungevano un accordo conciliativo e, pertanto, precisavano conclusioni congiunte nei termini di cui in epigrafe. La causa veniva così rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano motivi per non accogliere le domande concordemente formulate dai coniugi.
Va, innanzitutto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti: sono, infatti, trascorsi più di sei mesi tra la comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale di
Vicenza nel procedimento per separazione consensuale e la presentazione del ricorso in esame e la separazione si è conclusa con omologa in data 23/06/2015; i certificati allegati al ricorso, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta da allora senza interruzioni sino ad oggi e che è venuta meno ogni possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi.
Concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere Parte_1 alla FI , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma mensile di Persona_1 euro 275,00, a titolo di contributo per il suo mantenimento, nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative alla FI, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, eccetto le tasse universitarie che graveranno interamente sul padre;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili.
Quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere a , a titolo di assegno divorzile, la somma Parte_1 CP_1 di euro 200,00 mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa,
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Sovizzo (VI) in data 02/02/1991 da e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Parte_1 CP_1 suddetto Comune per l'anno 1991, parte II, serie A, numero 1, alle condizioni di cui in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3. dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio dell'11.09.2025.
IL GIUDICE EST.
Dott.ssa Biancamaria Biondo
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott.ssa Francesca Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1447/2025 promossa da
C.F. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. CELADON ELENA
RICORRENTE contro
C.F. ) nata a [...] il [...]; CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. MALAGU' SERGIO
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da verbale del 03/07/2025, così chiedendo:
“1) il sig. erserà alla sig.ra a somma mensile di euro 200,00, Parte_1 CP_1 annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, a titolo di assegno divorzile, con pagamento da effettuarsi entro il giorno dieci di ogni mese, mediante bonifico bancario nel conto noto;
2) il sig. verserà direttamente alla FI , maggiorenne ma Parte_1 Persona_1 economicamente non autosufficiente, un assegno di mantenimento di euro 275,00 mensili, con la successiva rivalutazione Istat, entro il giorno dieci di ogni mese;
3) le spese straordinarie relative alla FI , per le quali si richiama il Protocollo in uso Persona_1 presso il Tribunale di Vicenza, saranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, eccetto le tasse universitarie che graveranno interamente sul padre;
4) le parti s'impegnano a consegnare all'altro genitore, entro il mese di marzo di ogni anno, copia di tutte le spese straordinarie sostenute per la FI affinchè ciascuno possa portare in Persona_1 detrazione le somme dovute per legge dalla propria dichiarazione dei redditi nella misura del 50%;
5) spese di lite compensate”.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 26/03/2025 esponeva: di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con in Sovizzo (VI) in data 02/02/1991; che dall'unione erano nate le CP_1 figlie in data 16/07/1995, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e in Per_2 Persona_1 data 11/12/2004, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
che con decreto dell'11/06/2015 il Tribunale di Vicenza omologava la separazione personale delle parti;
che i coniugi non si erano riconciliati e lo stato di separazione si era protratto per anni. Il ricorrente chiedeva, pertanto, che venisse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti;
che il ricorrente venisse onerato dell'obbligo di versare direttamente alla FI Per_1 la somma mensile di euro 250,00 quale contributo al mantenimento della stessa, somma
[...] rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
che nessun assegno divorzile venisse stabilito a favore della moglie.
Costituitasi in giudizio, aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del CP_1 matrimonio, chiedendo, tuttavia, che il ricorrente venisse condannato a corrispondere alla resistente la somma mensile di euro 325,00, o quella diversa, maggiore o minore ritenuta di giustizia, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo di mantenimento per la FI
, nonché a provvedere in via esclusiva al pagamento delle spese straordinarie tutte, e che Persona_1 venisse condannato a corrispondere alla resistente la somma di euro 400,00, o quella diversa, maggiore o minore ritenuta di giustizia, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di assegno divorzile.
Alla prima udienza dinnanzi al Giudice delegato, le parti raggiungevano un accordo conciliativo e, pertanto, precisavano conclusioni congiunte nei termini di cui in epigrafe. La causa veniva così rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano motivi per non accogliere le domande concordemente formulate dai coniugi.
Va, innanzitutto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti: sono, infatti, trascorsi più di sei mesi tra la comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale di
Vicenza nel procedimento per separazione consensuale e la presentazione del ricorso in esame e la separazione si è conclusa con omologa in data 23/06/2015; i certificati allegati al ricorso, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta da allora senza interruzioni sino ad oggi e che è venuta meno ogni possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi.
Concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere Parte_1 alla FI , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma mensile di Persona_1 euro 275,00, a titolo di contributo per il suo mantenimento, nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative alla FI, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, eccetto le tasse universitarie che graveranno interamente sul padre;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili.
Quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere a , a titolo di assegno divorzile, la somma Parte_1 CP_1 di euro 200,00 mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa,
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Sovizzo (VI) in data 02/02/1991 da e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Parte_1 CP_1 suddetto Comune per l'anno 1991, parte II, serie A, numero 1, alle condizioni di cui in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3. dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio dell'11.09.2025.
IL GIUDICE EST.
Dott.ssa Biancamaria Biondo
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Giovanna Sanfratello