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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 25/07/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 804/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
SOTTOSEZIONE LAVORO
ORDINANZA
Nella causa n. R.G. 804/2025
tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Basile Parte_1 C.F._1
Nunzia, con domicilio eletto presso il seguente indirizzo di posta elettronica:
Email_1
RICORRENTE
e
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1
difeso dall'Avv. Giuseppe Basile e dall'Avv. Oreste Manzi, con domicilio eletto in Modena,
Viale Reiter, n. 72
RESISTENTE
e
, (C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Paola Bellistri, con domicilio eletto in Castellammare di Stabia (NA) alla Via Luigi Denza n. 24
1 RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
considerato che:
− Con ricorso ex art. 615 c.p.c. depositato in data 20.5.2025 parte ricorrente ha convenuto in giudizio e onde sentire accogliere le seguenti conclusioni interinali: CP_1 CP_3
«sospendere l'efficacia esecutiva della comunicazione preventiva di fermo
amministrativo n.07080202400011152000 fascicolo n.2024/000072647 di euro
36.193,74»;
− A supporto della propria prospettazione, parte ricorrente lamenta: 1) il mancato perfezionamento della notifica dei 6 avvisi di addebito sottesi alla impugnata comunicazione preventiva di fermo amministrativo;
2) l'avvenuto decorso del termine prescrizionale estintivo quinquennale con riferimento ai crediti previdenziali indicati in tali avvisi di addebito;
3) l'avvenuto decorso del termine prescrizionale estintivo quinquennale per la riscossione di tali crediti, in executivis;
− Con tempestiva memoria si è costituita in giudizio che, nel ribadire la legittimità CP_1
del proprio operato e l'avvenuto perfezionamento delle notifiche di tutti gli opposti avvisi di addebito, nell'escludere l'esistenza dei fatti costitutivi della pretesa cautelare avversaria, ha concluso per il rigetto delle domande avversarie;
− Con tempestiva memoria si è costituita in giudizio che, eccepito il proprio parziale CP_1
difetto di legittimazione passiva, nel ribadire la legittimità del proprio operato e la tempestività della propria azione di riscossione, nell'escludere l'esistenza dei fatti costitutivi della pretesa cautelare avversaria, ha concluso per il rigetto delle domande avversarie;
2 − All'esito dell'udienza del 23.7.2025 (celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), il
G.L. ha trattenuto la causa in decisione per la pronuncia del presente provvedimento;
Ritenuto che:
− con condivisibile iter motivazionale, la S.C. ha espresso il seguente principio di diritto: «
In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale,
qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo
ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a
riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data
dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e
111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la
produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la
comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la
prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa» (Cass.,
15.4.2021, n. 10012);
− tale principio di diritto risulta valevole anche per l'ipotesi di invio, a cura di , di CP_1
avviso di addebito a mezzo del servizio postale (v. Cass., 5.4.2024, n. 9125);
Osservato che:
− Con riferimento ai seguenti avvisi di addebito, la stessa resistente ha dichiarato CP_1
come la notifica si sia perfezionata per compiuta giacenza: avviso di addebito n.
37020170001932804000; avviso di addebito n. 37020180000903517000; avviso di addebito n. 37020190001351112000; avviso di addebito n.37020210001600251000;
− Con riferimento alla procedura di notificazione di tali avvisi di addebito, non ha CP_1
prodotto in giudizio l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito;
3 − Con riferimento ai due residui avvisi di addebito, non ha prodotto documentazione CP_1
onde comprovare un positivo perfezionamento della notifica (essendo insufficiente a tal fine la documentazione prodotta sub docc. 3 e 11 memoria difensiva, poiché priva di
CAD e di ogni tipo di documentazione attestante la ricezione dell'atto nelle mani della ricorrente);
Ritenuto che:
− Nei limiti sommari della presente fase di cognizione, non ha assolto agli oneri CP_1
probatori su di sé incombenti circa il positivo perfezionamento degli avvisi di addebito:
atti presupposti rispetto agli ulteriori atti consequenziali adottati da CP_3
− Nei limiti sommari della presente fase di cognizione, tutti gli atti successivi connessi e consequenziali azionati dall'agente della riscossione possono ritenersi invalidi per inesistenza di valido titolo esecutivo in possesso dell'agente della riscossione,
− Nei limiti sommari della presente fase di cognizione, tutti gli atti esecutivi posti in essere dall'agente della riscossione possono quindi ritenersi inidonei a fondare pretese creditorie nei confronti della ricorrente;
− Tale conclusione assorbe e rende superfluo lo scrutinio delle ulteriori doglianze attoree;
− La mancata concessione del provvedimento inibitorio esporrebbe la parte istante al pericolo di essere assoggettata ad un fermo amministrativo, il quale «non può non essere
ricostruito come misura alternativa alla esecuzione. Trattasi di misura puramente
afflittiva, volta a indurre il debitore all'adempimento (…)» (così, in motivazione, Cass.,
18041/2019);
− Nei limiti sommari della presente fase di cognizione, la pretesa interinale attorea è da ritenersi fondata;
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Modena, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede:
1) Sospende la provvisoria esecuzione ed efficacia esecutiva della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.07080202400011152000;
2) Conferma il decreto del 26.5.2025.
Si comunichi.
Modena, 25.7.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Edoardo Martinelli
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
SOTTOSEZIONE LAVORO
ORDINANZA
Nella causa n. R.G. 804/2025
tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Basile Parte_1 C.F._1
Nunzia, con domicilio eletto presso il seguente indirizzo di posta elettronica:
Email_1
RICORRENTE
e
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1
difeso dall'Avv. Giuseppe Basile e dall'Avv. Oreste Manzi, con domicilio eletto in Modena,
Viale Reiter, n. 72
RESISTENTE
e
, (C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Paola Bellistri, con domicilio eletto in Castellammare di Stabia (NA) alla Via Luigi Denza n. 24
1 RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
considerato che:
− Con ricorso ex art. 615 c.p.c. depositato in data 20.5.2025 parte ricorrente ha convenuto in giudizio e onde sentire accogliere le seguenti conclusioni interinali: CP_1 CP_3
«sospendere l'efficacia esecutiva della comunicazione preventiva di fermo
amministrativo n.07080202400011152000 fascicolo n.2024/000072647 di euro
36.193,74»;
− A supporto della propria prospettazione, parte ricorrente lamenta: 1) il mancato perfezionamento della notifica dei 6 avvisi di addebito sottesi alla impugnata comunicazione preventiva di fermo amministrativo;
2) l'avvenuto decorso del termine prescrizionale estintivo quinquennale con riferimento ai crediti previdenziali indicati in tali avvisi di addebito;
3) l'avvenuto decorso del termine prescrizionale estintivo quinquennale per la riscossione di tali crediti, in executivis;
− Con tempestiva memoria si è costituita in giudizio che, nel ribadire la legittimità CP_1
del proprio operato e l'avvenuto perfezionamento delle notifiche di tutti gli opposti avvisi di addebito, nell'escludere l'esistenza dei fatti costitutivi della pretesa cautelare avversaria, ha concluso per il rigetto delle domande avversarie;
− Con tempestiva memoria si è costituita in giudizio che, eccepito il proprio parziale CP_1
difetto di legittimazione passiva, nel ribadire la legittimità del proprio operato e la tempestività della propria azione di riscossione, nell'escludere l'esistenza dei fatti costitutivi della pretesa cautelare avversaria, ha concluso per il rigetto delle domande avversarie;
2 − All'esito dell'udienza del 23.7.2025 (celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), il
G.L. ha trattenuto la causa in decisione per la pronuncia del presente provvedimento;
Ritenuto che:
− con condivisibile iter motivazionale, la S.C. ha espresso il seguente principio di diritto: «
In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale,
qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo
ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a
riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data
dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e
111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la
produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la
comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la
prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa» (Cass.,
15.4.2021, n. 10012);
− tale principio di diritto risulta valevole anche per l'ipotesi di invio, a cura di , di CP_1
avviso di addebito a mezzo del servizio postale (v. Cass., 5.4.2024, n. 9125);
Osservato che:
− Con riferimento ai seguenti avvisi di addebito, la stessa resistente ha dichiarato CP_1
come la notifica si sia perfezionata per compiuta giacenza: avviso di addebito n.
37020170001932804000; avviso di addebito n. 37020180000903517000; avviso di addebito n. 37020190001351112000; avviso di addebito n.37020210001600251000;
− Con riferimento alla procedura di notificazione di tali avvisi di addebito, non ha CP_1
prodotto in giudizio l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito;
3 − Con riferimento ai due residui avvisi di addebito, non ha prodotto documentazione CP_1
onde comprovare un positivo perfezionamento della notifica (essendo insufficiente a tal fine la documentazione prodotta sub docc. 3 e 11 memoria difensiva, poiché priva di
CAD e di ogni tipo di documentazione attestante la ricezione dell'atto nelle mani della ricorrente);
Ritenuto che:
− Nei limiti sommari della presente fase di cognizione, non ha assolto agli oneri CP_1
probatori su di sé incombenti circa il positivo perfezionamento degli avvisi di addebito:
atti presupposti rispetto agli ulteriori atti consequenziali adottati da CP_3
− Nei limiti sommari della presente fase di cognizione, tutti gli atti successivi connessi e consequenziali azionati dall'agente della riscossione possono ritenersi invalidi per inesistenza di valido titolo esecutivo in possesso dell'agente della riscossione,
− Nei limiti sommari della presente fase di cognizione, tutti gli atti esecutivi posti in essere dall'agente della riscossione possono quindi ritenersi inidonei a fondare pretese creditorie nei confronti della ricorrente;
− Tale conclusione assorbe e rende superfluo lo scrutinio delle ulteriori doglianze attoree;
− La mancata concessione del provvedimento inibitorio esporrebbe la parte istante al pericolo di essere assoggettata ad un fermo amministrativo, il quale «non può non essere
ricostruito come misura alternativa alla esecuzione. Trattasi di misura puramente
afflittiva, volta a indurre il debitore all'adempimento (…)» (così, in motivazione, Cass.,
18041/2019);
− Nei limiti sommari della presente fase di cognizione, la pretesa interinale attorea è da ritenersi fondata;
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Modena, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede:
1) Sospende la provvisoria esecuzione ed efficacia esecutiva della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.07080202400011152000;
2) Conferma il decreto del 26.5.2025.
Si comunichi.
Modena, 25.7.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Edoardo Martinelli
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