Sentenza 9 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 09/05/2026, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00203/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00163/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 163 del 2025, proposto da
CI CA S.a.s. di Maria Cristina Lorenzini, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Augusto De Matteis, con domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via Bonazzi, 9;
contro
Comune di Corciano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato David Giuseppe Apolloni, con domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via XIV Settembre n. 71;
nei confronti
- CI NT AB S.a.s. del Dr. Angelo Ciarfella e C., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Di Baldassarre e Pasqualina Di Cicco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1, non costituita in giudizio;
- Ordine dei Farmacisti della Provincia di Perugia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Codovini e Fabio Ottaviani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- della delibera n. 61 del 30.12.2024, avente ad oggetto la “Revisione della pianta organica delle farmacie del territorio comunale” e pubblicata all’Albo Pretorio dal 21.1.2025 al 5.2.2025, con la quale il Consiglio Comunale di Corciano ha istituito in località Ellera (“Ellera_comm”) in aggiunta alle sei esistenti (oltre alla sede succursale ubicata nel Centro Storico del Capoluogo), una nuova sede farmaceutica ordinaria (n. 7);
- nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, conseguente e/o collegato, inclusi, ove occorra: la planimetria che delimita la zona della sede farmaceutica n. 7; la proposta di delibera n. 67 del 26.11.2024; il parere espresso su detta proposta dalla 2^ Commissione Consiliare Consultiva Permanente (Bilancio - Personale - Innovazione Tecnologica - Sviluppo Economico - Turismo e Cultura) nella seduta del 23.12.2024; il parere espresso dalla U.O.S. Farmaceutica Territoriale dell’Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1 con nota acquisita al protocollo comunale il 2.12.2024 col n. 43502.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Corciano, dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Perugia e della CI NT AB S.a.s. del Dr. Angelo Ciarfella e C.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2026 il dott. IE AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e RI
1. La CI CA, titolare della sede n. 1 di Corciano, ha impugnato la d.C.C. n. 61 del 30 dicembre 2024, di revisione della pianta organica delle farmacie del territorio comunale per l’anno 2024, nella parte in cui istituisce la sede n. 7 presso la frazione di Ellera, in prossimità dell’ubicazione del proprio esercizio farmaceutico ed a detrimento del proprio bacino di utenza.
1.1. Avverso tale decisione, deduce cinque distinti motivi di censura, epigrafati come appresso indicato.
I) Violazione degli artt. 42 e 48, 2° comma, D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, anche in relazione all’art. 239, 1° comma, e 2° comma, lett. a), L.R.U. 9.4.2015 n. 11. Incompetenza. Eccesso di potere per contraddittorietà manifesta.
II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, 2°, 3° e 4° comma, L. 2.4.1968 n. 475, nonché dell’art. 13, 2° comma, D.P.R. 21.8.1971 n. 1275, in relazione all’art. 1-bis, lett. b), L. 2.4.1968 n. 475. Eccesso di potere per pretestuosità e falsità dei motivi, difetto ed errata valutazione dei presupposti. Sviamento di potere.
III) Violazione, errata e falsa applicazione degli artt. 1, 3° comma, e 2, 1° comma, L. 2.4.1968 n. 475. Eccesso di potere per pretestuosità e, comunque, insufficienza dei motivi, difetto ed errata valutazione dei presupposti, illogicità manifesta. Sviamento di potere.
IV) Violazione ed errata applicazione dell’art. 2, 1° comma, anche in relazione all’art. 1, 2° comma, L. 2.4.1968 n. 475 e dei principi in materia. Eccesso di potere per erroneità e, comunque, genericità ed insufficienza dei motivi, carenza di istruttoria, difetto ed errata valutazione dei presupposti, illogicità manifesta.
V) Violazione e/o errata applicazione dell’art. 239, 1° e 2° comma, lett. a), L.R.U. 9.4.2015 n. 11. Eccesso di potere per insufficienza dei motivi, illogicità manifesta.
2. Il Comune di Corciano si è costituito in giudizio ed ha controdedotto puntualmente, anche eccependo la tardività del ricorso, in quanto notificato oltre i termini, posto che la d.C.C. n. 61/2024 è stata pubblicata il 21 gennaio 2025, mentre il ricorso è stato notificato solo il 3 aprile 2025.
3. Si sono altresì costituiti in giudizio, da intimati, l’Ordine dei Farmacisti di Perugia, che ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, in mancanza dell’impugnazione di un proprio atto, e la CI NT AB, titolare di sede farmaceutica del Comune di Perugia, ubicata al di là del confine comunale ma in prossimità e continuità stradale del centro commerciale di Ellera, la quale ha argomentato nel solco delle censure dedotte dalla ricorrente.
4. Anzitutto, va estromesso dal giudizio l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Perugia, in quanto, effettivamente, non viene impugnato alcun atto ad esso riconducibile, né si fa questione dell’esercizio delle sue competenze.
5. Il ricorso è tempestivo, dato che:
- il 21 gennaio 2025 è solo il primo giorno di pubblicazione della delibera impugnata all’Albo Pretorio delle delibere comunali, che costituisce l’ordinario strumento di conoscenza legale da cui decorrono i termini d’impugnazione (cfr. Cons. Stato, IV, n. 3654/2023), oggi avviene in forma telematica (ex art. 32 della legge 69/2009), ed ha luogo per quindici giorni consecutivi (ex art. 124, primo comma, del TUEL di cui al d.lgs. 267/2000);
- il termine di impugnazione decorre pacificamente non dal primo giorno di pubblicazione, bensì da quello “… in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge” (Cons. Stato, V, n. 1978/2017; vedi anche TAR Lombardia, IV, n. 1076/2024; TAR Umbria, n. 283/2013 e n. 243/2013);
- nel caso in esame, il termine decadenziale scadeva dunque il 7 aprile 2025.
6. Nel merito, deve ribadirsi quanto affermato da questo Tribunale in una recentissima sentenza (n. 180/2026) in un giudizio del tutto analogo a quello oggi in esame, in cui l’annullamento della d.C.C. n. 61/2024 era stato chiesto da altra farmacia titolare di sede contigua alla n. 7.
6.1. Riguardo alla censura di incompetenza, il Comune di Corciano ha argomentato che sussiste la competenza consiliare, ai sensi dell’art. 42, comma 2, del TUEL, trattandosi di programmazione o comunque di organizzazione del pubblico servizio farmaceutico.
6.2. Tuttavia, l’istituzione di una nuova sede farmaceutica non rientra nella competenza del Consiglio comunale bensì in quella, c.d. residuale, attribuita alla Giunta comunale dall’art. 48 del TUEL.
6.3. Infatti, come recentemente riaffermato, “ … deve ritenersi che la competenza alla revisione della pianta organica delle farmacie presenti nel territorio comunale esorbiti dalle attribuzioni del Consiglio comunale, rientrando invece tra le prerogative della Giunta. L’art. 2 della Legge n. 475/1968, come modificata dal D.L. n. 1/2012, stabilisce che “al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie (…)”. Il dettato della norma, quindi, si esprime chiaramente nel senso di attribuire l’individuazione e la localizzazione delle nuove sedi farmaceutiche all’ente locale, trattandosi di attività volta a garantire un ordinato assetto del territorio alla luce degli effettivi bisogni della collettività e, dunque, connessa ai compiti di pianificazione urbanistica attribuiti ai Comuni in quanto enti appartenenti a un livello di governo più vicino ai cittadini (Cons. Stato, Sez. III, 2 aprile 2020, n. 2240). Sul piano giurisprudenziale, poi, l’orientamento è ormai assolutamente consolidato nel senso di riconoscere la competenza alla revisione della pianta organica delle farmacie al Comune, ed in particolare alla Giunta Comunale (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. III, 18 ottobre 2019, n. 5256; Id., 28 novembre 2018, n. 6757). Difatti, gli atti amministrativi di individuazione delle nuove sedi farmaceutiche appartengono al novero dei provvedimenti esecutivi e di gestione amministrativa rientranti nella residuale sfera di competenze della Giunta Comunale, laddove il Consiglio Comunale è l’organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla cui competenza la legge riserva gli atti di carattere strategico e programmatico nella vita della comunità locale (cfr., da ultimo, TAR Piemonte, sez. II, 15 settembre 2020, n. 537; TAR Campania, Salerno, sez. III, 29 marzo 2023, n. 717). In termini è stato, altresì, recentemente ribadito che “la valenza programmatoria della localizzazione di nuove sedi è alquanto sfumata - poiché non si tratta di riorganizzare il servizio farmaceutico in ambito comunale ma di completarlo - e, comunque, non è tale da attrarla alla ristretta competenza dell'organo consiliare” (TAR Sardegna, sez. I, 11 gennaio 2023, n. 5).”. (così, TAR Calabria, RC, n. 168/2025; vedi anche, nello stesso senso, TAR Marche, n. 64/2024, TAR Salerno, II, n. 918/2024 e Cons. Stato, II, n. 5821/2021).
6.4. La delibera consiliare non risulta convalidata dall’organo competente. La fondatezza del primo profilo di censura conduce pertanto all’accoglimento del ricorso.
6.5. La sussistenza del vizio di incompetenza e la sua ineludibile ricaduta patologica sul provvedimento impugnato non consentono, in applicazione dell’art. 34, comma 2, cod. proc. amm., di esaminare le altre censure dedotte, che devono ritenersi assorbite (cfr. Cons. Stato, A.P. n. 5/2015; II, n. 5821/2021).
7. L’esito della controversia induce a compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
IE AR, Presidente, Estensore
Daniela Carrarelli, Consigliere
Elena Daniele, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IE AR |
IL SEGRETARIO