TAR Perugia, sez. I, sentenza 09/05/2026, n. 203
TAR
Sentenza 9 maggio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Incompetenza del Consiglio Comunale

    L'istituzione di una nuova sede farmaceutica non rientra nella competenza del Consiglio comunale, bensì in quella residuale della Giunta comunale, ai sensi dell'art. 48 del TUEL. La competenza alla revisione della pianta organica delle farmacie appartiene alla Giunta comunale, non al Consiglio.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Perugia, sez. I, sentenza 09/05/2026, n. 203
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
    Numero : 203
    Data del deposito : 9 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo